Articolo 16 della Legge 27 maggio 1929, n. 847
Articolo 15Articolo 17
Versione
7 agosto 1929
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Versione
11 marzo 1971
Art. 16.

La trascrizione del matrimonio puo' essere impugnata per una delle cause menzionate nell'art. 12 della presente legge.

A tali impugnazioni si applicano le disposizioni degli articoli 104 , 112 , 113 e 114 del Codice civile .
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 febbraio - 1 marzo 1971, n. 32 (in G.U. 1ª s.s. 10/3/1971, n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui stabilisce che la trascrizione del matrimonio puo' essere impugnata solo per una delle cause menzionate nell'art. 12 e non anche perche' uno degli sposi fosse, al momento in cui si e' determinato a contrarre il matrimonio in forma concordataria, in stato di incapacita' naturale".
Entrata in vigore il 11 marzo 1971
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