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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/03/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 14001/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14001/2024 R.G.
TRA ata a CESA (CE) il 11/11/1946 Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. BOVE VITTORIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.05.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuto a seguito di domanda del 20.12.2023.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della
Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 11.11.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
Richiesti chiarimenti al c.t.u. già nominato nella fase ATP, all'odierna udienza la causa veniva decisa, previa lettura delle note.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le doglianze della ricorrente sono incentrate in gran parte sul solo assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui la stessa sarebbe affetta.
Inoltre, parte ricorrente assumeva un peggioramento delle proprie condizioni di salute, come si evince dalla documentazione medica successiva depositata in atti. I già menzionati certificati venivano valutati dal perito, applicandosi l'art. 149 disp. atti al caso di specie.
Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, all'udienza del 21.01.2025 venivano richiesti chiarimenti al già nominato c.t.u. in ATP.
Osserva il Tribunale che i chiarimenti resi dal ctu appaiono coerenti intrinsecamente e compatibili con le risultanze istruttorie nonché immuni da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione.
Le predette conclusioni inducono a ritenere sussistente il requisito sanitario oggetto dell'istanza di ATP e, quindi, del presente giudizio di opposizione.
2 Deve, in particolare, ritenersi che dal quadro patologico profilato la ricorrente è affetta da “artosi polistazionale con limitazione funzionale moderata ( pseudospondilolistesi di l4 su l5. ernia discale l4-l5 . protrusione discale l5-s1. protesi totale ginocchio destro. lesione cuffia rotatori spalla destra). esiti di mastoidectomia parziale dx per displasia fibrosa dell'osso temporale. episodio epilettico singolo in trattamento anticomiziale. miocardio-valvulopatia ischemico- ipertensiva. artropatia psoriasica. e sindrome di sjogren . ipoacusia neurosensoriale. insufficienza renale III stadio”.
Difatti, il CTU concludeva: “Considerata, pertanto, l'entità delle limitazioni funzionali obiettivate nel corso di quest'accesso domiciliare, vagliata l'autenticità delle certificazioni delle quali non v'è motivo di dubitare e partendo dal presupposto che l'obiettività registrata nell'occasione della visita peritale risulta essere probante di un quadro di grave disabilità motoria oltre che neurologica, si ritiene, valutata la storia clinica della periziata sulla scorta anche di quanto successivamente prodotto, che si possa considerare la ricorrente Parte_2
D'ASSISTENZA CONTINUA PER L'ESPLETAMENTO DELLE
[...]
FUNZIONI DEL VIVERE QUOTIDIANO.
Andrà pertanto riconosciuta l'indennità d'accompagnamento.
Per quanto attiene alla decorrenza si farà riferimento alla certificazione del
31.10.2024 (Dott. in Ortopedia) alla quale andrà attribuita Persona_1
una retrodatazione di mesi tre in quanto l'aggravamento sicuramente non insorse ex abrupto al momento della sua visita (Agosto 2024).”
Per tali ragioni il ricorso va accolto.
L'accertamento dello stato invalidante, dunque, non risale né alla data della domanda amministrativa, né alla data in cui fu effettuata la visita dalla Commissione Medica e neppure alla data in cui fu effettuata la visita da c.t.u. nella fase di a.t.p.
Per tali motivi, sebbene l'art. 149 disp. att. c.p.c. preveda la valutazione di eventuali aggravamenti in corso di causa, data la specificità della materia previdenziale e date le ragioni di economia processuale, si osserva che le valutazioni medico-legali al
3 momento della domanda amministrativa nonchè al momento della ctu espletata in sede di a.t.p. erano immuni da vizi;
per tali motivi si giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di PO NO , definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente a conseguire il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di agosto 2024;
b. spese di lite compensate;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 25/03/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Cucinella
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14001/2024 R.G.
TRA ata a CESA (CE) il 11/11/1946 Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. BOVE VITTORIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.05.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuto a seguito di domanda del 20.12.2023.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della
Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 11.11.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
Richiesti chiarimenti al c.t.u. già nominato nella fase ATP, all'odierna udienza la causa veniva decisa, previa lettura delle note.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le doglianze della ricorrente sono incentrate in gran parte sul solo assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui la stessa sarebbe affetta.
Inoltre, parte ricorrente assumeva un peggioramento delle proprie condizioni di salute, come si evince dalla documentazione medica successiva depositata in atti. I già menzionati certificati venivano valutati dal perito, applicandosi l'art. 149 disp. atti al caso di specie.
Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, all'udienza del 21.01.2025 venivano richiesti chiarimenti al già nominato c.t.u. in ATP.
Osserva il Tribunale che i chiarimenti resi dal ctu appaiono coerenti intrinsecamente e compatibili con le risultanze istruttorie nonché immuni da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione.
Le predette conclusioni inducono a ritenere sussistente il requisito sanitario oggetto dell'istanza di ATP e, quindi, del presente giudizio di opposizione.
2 Deve, in particolare, ritenersi che dal quadro patologico profilato la ricorrente è affetta da “artosi polistazionale con limitazione funzionale moderata ( pseudospondilolistesi di l4 su l5. ernia discale l4-l5 . protrusione discale l5-s1. protesi totale ginocchio destro. lesione cuffia rotatori spalla destra). esiti di mastoidectomia parziale dx per displasia fibrosa dell'osso temporale. episodio epilettico singolo in trattamento anticomiziale. miocardio-valvulopatia ischemico- ipertensiva. artropatia psoriasica. e sindrome di sjogren . ipoacusia neurosensoriale. insufficienza renale III stadio”.
Difatti, il CTU concludeva: “Considerata, pertanto, l'entità delle limitazioni funzionali obiettivate nel corso di quest'accesso domiciliare, vagliata l'autenticità delle certificazioni delle quali non v'è motivo di dubitare e partendo dal presupposto che l'obiettività registrata nell'occasione della visita peritale risulta essere probante di un quadro di grave disabilità motoria oltre che neurologica, si ritiene, valutata la storia clinica della periziata sulla scorta anche di quanto successivamente prodotto, che si possa considerare la ricorrente Parte_2
D'ASSISTENZA CONTINUA PER L'ESPLETAMENTO DELLE
[...]
FUNZIONI DEL VIVERE QUOTIDIANO.
Andrà pertanto riconosciuta l'indennità d'accompagnamento.
Per quanto attiene alla decorrenza si farà riferimento alla certificazione del
31.10.2024 (Dott. in Ortopedia) alla quale andrà attribuita Persona_1
una retrodatazione di mesi tre in quanto l'aggravamento sicuramente non insorse ex abrupto al momento della sua visita (Agosto 2024).”
Per tali ragioni il ricorso va accolto.
L'accertamento dello stato invalidante, dunque, non risale né alla data della domanda amministrativa, né alla data in cui fu effettuata la visita dalla Commissione Medica e neppure alla data in cui fu effettuata la visita da c.t.u. nella fase di a.t.p.
Per tali motivi, sebbene l'art. 149 disp. att. c.p.c. preveda la valutazione di eventuali aggravamenti in corso di causa, data la specificità della materia previdenziale e date le ragioni di economia processuale, si osserva che le valutazioni medico-legali al
3 momento della domanda amministrativa nonchè al momento della ctu espletata in sede di a.t.p. erano immuni da vizi;
per tali motivi si giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di PO NO , definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente a conseguire il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di agosto 2024;
b. spese di lite compensate;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 25/03/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Cucinella
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