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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/12/2025, n. 2630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2630 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LL UE Presidente dott. Silvia Rizzuto Giudice dott. AU DA LL Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 395/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
TO IA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in 37047 – San Bonifacio
(VR) Via A. Fogazzaro n. 26;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'avv. DEGANI CINZIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.SO PORTA
NUOVA, 20 - VERONA
CONVENUTO/RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
All'udienza del 6.11.2025 le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 8 Conclusioni di parte ricorrente: “precisa le conclusioni per la conferma dell'affido super esclusivo al padre dei figli, con collocazione presso di lui e assegnazione a lui dell'abitazione familiare, nonché per la conferma del regime attuale di viste madre-figli (una volta al mese in forma protetta), e, sul piano economico, per il riconoscimento di un contributo a carico della madre per il mantenimento dei figli (da determinarsi dal Tribunale), oltre al 50% delle spese accessorie/straordinarie, oltre che per l'elisione del contributo al mantenimento in favore della convenuta/resistente a carico del ricorrente. Con vittoria di spese di lite.”
Conclusioni di parte resistente: “precisa le conclusioni, quanto all'affidamento, a modifica di quanto chiesto in comparsa di costituzione e risposta, chiede la conferma dell'attuale regime, anche per collocazione e casa familiare, nonché per la conferma dell'attuale regime di visite
(una volta al mese in forma protetta). Chiede quale contributo al mantenimento della resistente da parte del ricorrente l'importo di euro 200,00 mensili. Spese di lite, onorari, rifusi, facendo presente che la resistente/convenuta è in patrocinio a spese dello Stato”.
“Entrambe le procuratrici delle parti chiedono che comunque sia aperto un fascicolo per il monitoraggio e la vigilanza del GT ex art. 337 c.c.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 1333/2023 r. sent., pronunciata da questo Tribunale e pubblicata in data 3.07.2023, è stata dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi
[...]
e , disponendo con separata ordinanza CP_1 Controparte_2 la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle condizioni economiche, sull'affidamento e sul mantenimento della coniuge e dei figli.
Esaurita la fase istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe con rinuncia agli scritti conclusivi.
Osserva il Collegio che residuano da decidere le domande di affidamento dei figli, modalità di visita, contribuzione al mantenimento dei figli e moglie, oltre alle ulteriori domande formulate.
Considerata la complessità della vicenda, vanno riportati alcuni dati nonché un sunto della vicenda processuale ed in fatto.
Il ricorrente è nato nel veronese il 30.07.1982.
La resistente è nata a [...] il [...].
pagina 2 di 8 Le parti hanno contratto matrimonio civile nel 2013 in Montecchia di Crosara (VR), ove era posta l'abitazione familiare.
DA matrimonio sono nati due figli: il 28.06.2014, ed il 4.04.2021. Per_1 Per_2
Il ricorrente è lavoratore dipendente e percepisce quale retribuzione circa 1.700,00 euro mensili.
Durante la convivenza matrimoniale la resistente/convenuta ha svolto l'attività di casalinga.
La casa familiare è di proprietà del padre del ricorrente.
In ricorso si allega che la resistente manifestava da tempo posto agiti violenti nei confronti del marito anche in presenza dei figlioletti (in una occasione anche il figlio era stato Per_1 colpito al labbro dal lancio di un oggetto). Se il ricorrente aveva inizialmente preferito non denunciare i fatti, a seguito di un episodio particolarmente pericoloso (lancio di vasi), si è visto costretto ad allertare i carabinieri, i quali, giunti sul posto, hanno ritenuto di far intervenire anche il 118 per condurre nell'immediato la resistente/convenuta in psichiatria dell'ospedale di borgo Trento.
A seguito è stato instaurato il procedimento penale nei confronti della resistente. È stata adottata nei suoi confronti la misura cautelare dell'ordine di allontanamento e del divieto di avvicinamento ed esercitata l'azione penale in sede di giudizio immediato. Il procedimento si
è di recente concluso sia in primo grado, con la sua condanna, sia, come si dirà meglio infra, in secondo grado, con la conferma della condanna e l'ammissione ai lavori di pubblica utilità.
Nel corso del procedimento di separazione sono stati anche esperiti approfondimenti di una cura di natura psichiatrica sulla resistente, che, sia pur esclusa la presenza di patologie psichiatriche, hanno comunque evidenziato aspetti comportamentali incidenti sulla valutazione della capacità genitoriale della resistente/convenuta.
In sede presidenziale, considerata la gravità della situazione dei minori e la pendenza del procedimento penale, è stato disposto l'affido super esclusivo dei figli al padre, la loro collocazione prevalente presso di lui, con conseguente assegnazione al ricorrente dell'abitazione familiare. Quanto ai rapporti madre-figli è stata prevista una sola chiamata settimanale e un incontro in presenza, purché con l'assistenza dei servizi e solo previa autorizzazione del giudice penale. Sul piano economico, considerati lo stato di inoccupazione della resistente e, soprattutto, le sue criticità sul piano psicologico e personale, è stato previsto un contributo al suo mantenimento a carico del ricorrente pari ad euro 200,00 mensili;
nulla è
pagina 3 di 8 stato previsto a carico della resistente/convenuta quale contributo al mantenimento dei figli, posta la prioritaria necessità che, per l'intanto, le eventuali risorse acquisite dalla signora fossero destinate alla sua stessa cura. Controparte_2
Il procedimento ha visto un importante intervento di supporto al nucleo ed ai minori da parte dei servizi, anche specialistici, competenti per territorio.
Per quanto le valutazioni di natura psichiatrica del Centro di Salute Mentale sulla persona della resistente non abbiano portato ad individuare, perlomeno all'attualità, disturbi psichici o della personalità, la resistente convenuta è stata comunque monitorata del tempo dal servizio medesimo. Del resto non vi è dubbio come dagli atti di causa emergano condotte e comportamenti – senza considerare gli agiti violenti di cui si è detto – quantomeno anomali (si pensi, a mero titolo esemplificativo, agli sms o messaggi whatsapp della resistente, contenenti invocazioni e lodi dal tenore religioso, rivolti ad un noto calciatore, che non paiono inseriti in contesti di dialogo scherzosi).
Il quadro emerso dai complessivi accertamenti dei Servizi è quello di una sostanziale immaturità della resistente/convenuta, perdurante nel tempo, anche quanto a consapevolezza e responsabilità connesse al ruolo materno, in parte ascrivibile all'assenza di una stabile rete sociale in Italia, al di là del nucleo familiare costituito con il ricorrente. Di fatto le relazioni sociali esterne erano limitate ad una ristretta comunità religiosa, costituita da persone di origine brasiliana, di tanto in tanto frequentata. DAla relazione dei Servizi consta come in occasione delle visite con i figli – che avvengono tuttora in forma protetta con cadenza mensile – la resistente/convenuta tenda a portare loro regali costosi, poco in linea con la sua situazione economica, o a portare dolci e bevande come si trattasse di una festa, condotte non conformi allo scopo degli incontri stessi ed alle puntuali indicazioni dei Servizi.
1) Affido, collocazione e visite dei figli.
Va dato atto che ambo le parti concludono concordemente per la conferma dell'affido super esclusivo dei minori al padre, presso cui sono collocati, con conseguente assegnazione dell'abitazione familiare, nonché per la conferma dell'attuale regime di visite madre-figli, che prevede un incontro al mese in forma protetta.
Tali conclusioni concordi vanno senz'altro recepite.
pagina 4 di 8 Le relazioni dei Servizi, anche quelle più recenti, confermano, infatti, il ruolo genitoriale svolto dal padre, pronto ad accogliere eventuali suggerimenti dei Servizi, ed il positivo apporto fornito dalla famiglia paterna (nonni e zia) per la vita sociale e relazionale dei figli.
Quanto alle visite della resistente con i figli, i Servizi stessi indicano la necessità di proseguire con visite protette. Al riguardo, oltre a quanto rilevato in ordine alla madre, vanno ricordate le importi difficoltà iniziali, manifestate soprattutto dal figlio nel riprendere i contatti Per_1 con lei.
Vanno confermati anche la presa in carico ed il monitoraggio del nucleo familiare e, in particolare, delle condizioni dei minori, da parte dei Servizi competenti. Va in questo senso accolta la concorde istanza delle parti di aprire un procedimento ex art. 337 c.c. avanti al G.T.
2) Determinazioni di tipo economico.
Va premesso che in corso di causa l'apporto fornito dai Servizi alla resistente è stato importante anche sul piano economico ed abitativo, posto che le è stata data la possibilità di reperire un alloggio ed è stata aiutata nel reperire un lavoro.
L'originario contributo al suo mantenimento, fissato in euro 200,00 mensili, è stato poi ridotto
– proprio a seguito del reperimento di un impiego – ad euro 150,00, anche considerato che i due figli sono totalmente a carico del padre.
Nelle conclusioni, così come precisate, il ricorrente, considerata la capacità lavorativa della resistente/convenuta, di recente assunta quale badante con contratto che prevede, oltre al compenso in denaro, vitto e alloggio, chiede l'elisione del contributo al mantenimento della coniuge ed una sua partecipazione al mantenimento dei figli nella misura individuata dal
Tribunale.
Di contro la resistente/convenuta, insiste per la conferma del mantenimento del contributo in suo favore da parte del coniuge. AL e documenta come la sentenza di condanna di primo grado per i reati ex art. 572 ed ex art. 582 c.p., che escludeva la possibilità per lei di accedere ai lavori di pubblica utilità, sia stata sul punto riformata in appello. Il timore espresso è che tale pena sostitutiva non sia compatibile con la conservazione dell'attuale posto di lavoro quale badante.
Il ricorrente, di contro, evidenzia come i lavori di pubblica utilità dovranno essere declinati sì da garantire alla resistente/convenuta di conservare il proprio lavoro.
pagina 5 di 8 Non si ritiene che l'accesso alla pena sostitutiva costituisca giustificato motivo, perché il ricorrente – peraltro persona offesa – debba continuare a versare il contributo al mantenimento della coniuge. Le modalità di svolgimento della pena sostitutiva vanno inoltre tradotte in un piano individuale che consenta alla persona di mantenere il proprio lavoro.
Deve inoltre ricordarsi, che, se il ricorrente non sostiene oneri abitativi, posto che l'immobile
è di proprietà del padre, è però stato gravato fino ad ora interamente del mantenimento dei figli, senza poter contare nemmeno su tempi di frequentazione dei minori con la madre, priva anche di oneri di mantenimento diretto.
Il lavoro dipendente svolto dal ricorrente ed il suo ruolo di padre, affidatario in via super esclusiva dei figli, non rende nemmeno pronosticabile che possa guadagnare più di quello che
è la sua retribuzione attuale.
Il rapporto lavorativo instaurato dalla resistente/convenuta nel settembre 2025 le consente di fruire di vitto e alloggio, nonché di una retribuzione che, benché non documentata nel suo ammontare, considerato che il contratto prevede 54 ore lavorative settimanali, le consente la piena autosufficienza economica.
A fronte di tali complessivi elementi va eliso, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, il contributo al mantenimento per la resistente/convenuta.
Con la medesima decorrenza va altresì prevista la partecipazione da parte della resistente/convenuta al mantenimento dei figli, per la cui quantificazione il ricorrente si è rimesso al Tribunale.
Considerata la complessiva situazione e la recente attività lavorativa intrapresa dalla convenuta/resistente appare congruo indicare tale partecipazione nel 25% delle spese accessorie e straordinarie per i figli, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona.
L'AUU per i figli va integralmente percepito dal padre/ricorrente.
3) Spese di lite.
Posta la natura “neutra” della pronuncia sullo status, le determinazioni complessive raggiunte consentono di ravvisare la prevalente soccombenza della resistente/convenuta, previa compensazione per 1/3. Ella va dunque condannata a rifondere al ricorrente, al netto della compensazione, la quota residua (2/3), tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e, alla fine, della limitata complessità (da intendersi esclusivamente sul piano pagina 6 di 8 prettamente giuridico) della vicenda, così come liquidate in dispositivo (nei minimi per la fase conclusiva del giudizio, vista la rinuncia agli scritti conclusivi;
nei medi per le altre fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciato la separazione dei coniugi, così dispone:
- Conferma l'affido superesclusivo (rafforzato) dei figli nato il [...], Per_1 ed nato il [...]) al padre/ricorrente, che potrà assumere da solo anche le Per_2 determinazioni di maggiore importanza che li riguardano, con collocazione dei minori presso di lui;
- Conferma l'assegnazione al padre/ricorrente della casa coniugale, con arredi e corredi, affinché la abiti con i figli;
- Conferma l'incarico di sostegno al nucleo familiare, inclusa la conduzione delle visite in forma protetta madre-figli (attualmente a cadenza mensile) ai Servizi Sociali già delegati, ed il monitoraggio delle condizioni dei minori;
- Elide con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza l'obbligo di contribuzione al mantenimento della resistente/convenuta a carico del ricorrente;
- Pone a carico della resistente/convenuta, con decorrenza dal mese di pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo di partecipare al 25% alle spese accessorie/straordinarie dei figli, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Verona;
- Assegno unico ed universale per i figli integralmente percepito dal padre/ricorrente;
- Previa compensazione per 1/3, condanna la resistente/convenuta a rifondere al ricorrente la quota residua delle spese di lite (2/3), che, al netto della compensazione, si liquidano in complessivi euro 4.109.34 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre CPA ed IVA, come per legge;
- Dispone ex art. 337 c.c. l'apertura di un procedimento davanti al G.T., cui i Servizi già delegati relazioneranno per iscritto con cadenza almeno semestrale.
Manda alla Cancelleria la comunicazione ai Servizi incaricati e per gli adempimenti di cui al punto precedente.
pagina 7 di 8 Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 18.11.2025.
La Giudice est.
AU DA LL
La Presidente
LL UE
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LL UE Presidente dott. Silvia Rizzuto Giudice dott. AU DA LL Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 395/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
TO IA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in 37047 – San Bonifacio
(VR) Via A. Fogazzaro n. 26;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'avv. DEGANI CINZIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.SO PORTA
NUOVA, 20 - VERONA
CONVENUTO/RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
All'udienza del 6.11.2025 le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 8 Conclusioni di parte ricorrente: “precisa le conclusioni per la conferma dell'affido super esclusivo al padre dei figli, con collocazione presso di lui e assegnazione a lui dell'abitazione familiare, nonché per la conferma del regime attuale di viste madre-figli (una volta al mese in forma protetta), e, sul piano economico, per il riconoscimento di un contributo a carico della madre per il mantenimento dei figli (da determinarsi dal Tribunale), oltre al 50% delle spese accessorie/straordinarie, oltre che per l'elisione del contributo al mantenimento in favore della convenuta/resistente a carico del ricorrente. Con vittoria di spese di lite.”
Conclusioni di parte resistente: “precisa le conclusioni, quanto all'affidamento, a modifica di quanto chiesto in comparsa di costituzione e risposta, chiede la conferma dell'attuale regime, anche per collocazione e casa familiare, nonché per la conferma dell'attuale regime di visite
(una volta al mese in forma protetta). Chiede quale contributo al mantenimento della resistente da parte del ricorrente l'importo di euro 200,00 mensili. Spese di lite, onorari, rifusi, facendo presente che la resistente/convenuta è in patrocinio a spese dello Stato”.
“Entrambe le procuratrici delle parti chiedono che comunque sia aperto un fascicolo per il monitoraggio e la vigilanza del GT ex art. 337 c.c.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 1333/2023 r. sent., pronunciata da questo Tribunale e pubblicata in data 3.07.2023, è stata dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi
[...]
e , disponendo con separata ordinanza CP_1 Controparte_2 la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle condizioni economiche, sull'affidamento e sul mantenimento della coniuge e dei figli.
Esaurita la fase istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe con rinuncia agli scritti conclusivi.
Osserva il Collegio che residuano da decidere le domande di affidamento dei figli, modalità di visita, contribuzione al mantenimento dei figli e moglie, oltre alle ulteriori domande formulate.
Considerata la complessità della vicenda, vanno riportati alcuni dati nonché un sunto della vicenda processuale ed in fatto.
Il ricorrente è nato nel veronese il 30.07.1982.
La resistente è nata a [...] il [...].
pagina 2 di 8 Le parti hanno contratto matrimonio civile nel 2013 in Montecchia di Crosara (VR), ove era posta l'abitazione familiare.
DA matrimonio sono nati due figli: il 28.06.2014, ed il 4.04.2021. Per_1 Per_2
Il ricorrente è lavoratore dipendente e percepisce quale retribuzione circa 1.700,00 euro mensili.
Durante la convivenza matrimoniale la resistente/convenuta ha svolto l'attività di casalinga.
La casa familiare è di proprietà del padre del ricorrente.
In ricorso si allega che la resistente manifestava da tempo posto agiti violenti nei confronti del marito anche in presenza dei figlioletti (in una occasione anche il figlio era stato Per_1 colpito al labbro dal lancio di un oggetto). Se il ricorrente aveva inizialmente preferito non denunciare i fatti, a seguito di un episodio particolarmente pericoloso (lancio di vasi), si è visto costretto ad allertare i carabinieri, i quali, giunti sul posto, hanno ritenuto di far intervenire anche il 118 per condurre nell'immediato la resistente/convenuta in psichiatria dell'ospedale di borgo Trento.
A seguito è stato instaurato il procedimento penale nei confronti della resistente. È stata adottata nei suoi confronti la misura cautelare dell'ordine di allontanamento e del divieto di avvicinamento ed esercitata l'azione penale in sede di giudizio immediato. Il procedimento si
è di recente concluso sia in primo grado, con la sua condanna, sia, come si dirà meglio infra, in secondo grado, con la conferma della condanna e l'ammissione ai lavori di pubblica utilità.
Nel corso del procedimento di separazione sono stati anche esperiti approfondimenti di una cura di natura psichiatrica sulla resistente, che, sia pur esclusa la presenza di patologie psichiatriche, hanno comunque evidenziato aspetti comportamentali incidenti sulla valutazione della capacità genitoriale della resistente/convenuta.
In sede presidenziale, considerata la gravità della situazione dei minori e la pendenza del procedimento penale, è stato disposto l'affido super esclusivo dei figli al padre, la loro collocazione prevalente presso di lui, con conseguente assegnazione al ricorrente dell'abitazione familiare. Quanto ai rapporti madre-figli è stata prevista una sola chiamata settimanale e un incontro in presenza, purché con l'assistenza dei servizi e solo previa autorizzazione del giudice penale. Sul piano economico, considerati lo stato di inoccupazione della resistente e, soprattutto, le sue criticità sul piano psicologico e personale, è stato previsto un contributo al suo mantenimento a carico del ricorrente pari ad euro 200,00 mensili;
nulla è
pagina 3 di 8 stato previsto a carico della resistente/convenuta quale contributo al mantenimento dei figli, posta la prioritaria necessità che, per l'intanto, le eventuali risorse acquisite dalla signora fossero destinate alla sua stessa cura. Controparte_2
Il procedimento ha visto un importante intervento di supporto al nucleo ed ai minori da parte dei servizi, anche specialistici, competenti per territorio.
Per quanto le valutazioni di natura psichiatrica del Centro di Salute Mentale sulla persona della resistente non abbiano portato ad individuare, perlomeno all'attualità, disturbi psichici o della personalità, la resistente convenuta è stata comunque monitorata del tempo dal servizio medesimo. Del resto non vi è dubbio come dagli atti di causa emergano condotte e comportamenti – senza considerare gli agiti violenti di cui si è detto – quantomeno anomali (si pensi, a mero titolo esemplificativo, agli sms o messaggi whatsapp della resistente, contenenti invocazioni e lodi dal tenore religioso, rivolti ad un noto calciatore, che non paiono inseriti in contesti di dialogo scherzosi).
Il quadro emerso dai complessivi accertamenti dei Servizi è quello di una sostanziale immaturità della resistente/convenuta, perdurante nel tempo, anche quanto a consapevolezza e responsabilità connesse al ruolo materno, in parte ascrivibile all'assenza di una stabile rete sociale in Italia, al di là del nucleo familiare costituito con il ricorrente. Di fatto le relazioni sociali esterne erano limitate ad una ristretta comunità religiosa, costituita da persone di origine brasiliana, di tanto in tanto frequentata. DAla relazione dei Servizi consta come in occasione delle visite con i figli – che avvengono tuttora in forma protetta con cadenza mensile – la resistente/convenuta tenda a portare loro regali costosi, poco in linea con la sua situazione economica, o a portare dolci e bevande come si trattasse di una festa, condotte non conformi allo scopo degli incontri stessi ed alle puntuali indicazioni dei Servizi.
1) Affido, collocazione e visite dei figli.
Va dato atto che ambo le parti concludono concordemente per la conferma dell'affido super esclusivo dei minori al padre, presso cui sono collocati, con conseguente assegnazione dell'abitazione familiare, nonché per la conferma dell'attuale regime di visite madre-figli, che prevede un incontro al mese in forma protetta.
Tali conclusioni concordi vanno senz'altro recepite.
pagina 4 di 8 Le relazioni dei Servizi, anche quelle più recenti, confermano, infatti, il ruolo genitoriale svolto dal padre, pronto ad accogliere eventuali suggerimenti dei Servizi, ed il positivo apporto fornito dalla famiglia paterna (nonni e zia) per la vita sociale e relazionale dei figli.
Quanto alle visite della resistente con i figli, i Servizi stessi indicano la necessità di proseguire con visite protette. Al riguardo, oltre a quanto rilevato in ordine alla madre, vanno ricordate le importi difficoltà iniziali, manifestate soprattutto dal figlio nel riprendere i contatti Per_1 con lei.
Vanno confermati anche la presa in carico ed il monitoraggio del nucleo familiare e, in particolare, delle condizioni dei minori, da parte dei Servizi competenti. Va in questo senso accolta la concorde istanza delle parti di aprire un procedimento ex art. 337 c.c. avanti al G.T.
2) Determinazioni di tipo economico.
Va premesso che in corso di causa l'apporto fornito dai Servizi alla resistente è stato importante anche sul piano economico ed abitativo, posto che le è stata data la possibilità di reperire un alloggio ed è stata aiutata nel reperire un lavoro.
L'originario contributo al suo mantenimento, fissato in euro 200,00 mensili, è stato poi ridotto
– proprio a seguito del reperimento di un impiego – ad euro 150,00, anche considerato che i due figli sono totalmente a carico del padre.
Nelle conclusioni, così come precisate, il ricorrente, considerata la capacità lavorativa della resistente/convenuta, di recente assunta quale badante con contratto che prevede, oltre al compenso in denaro, vitto e alloggio, chiede l'elisione del contributo al mantenimento della coniuge ed una sua partecipazione al mantenimento dei figli nella misura individuata dal
Tribunale.
Di contro la resistente/convenuta, insiste per la conferma del mantenimento del contributo in suo favore da parte del coniuge. AL e documenta come la sentenza di condanna di primo grado per i reati ex art. 572 ed ex art. 582 c.p., che escludeva la possibilità per lei di accedere ai lavori di pubblica utilità, sia stata sul punto riformata in appello. Il timore espresso è che tale pena sostitutiva non sia compatibile con la conservazione dell'attuale posto di lavoro quale badante.
Il ricorrente, di contro, evidenzia come i lavori di pubblica utilità dovranno essere declinati sì da garantire alla resistente/convenuta di conservare il proprio lavoro.
pagina 5 di 8 Non si ritiene che l'accesso alla pena sostitutiva costituisca giustificato motivo, perché il ricorrente – peraltro persona offesa – debba continuare a versare il contributo al mantenimento della coniuge. Le modalità di svolgimento della pena sostitutiva vanno inoltre tradotte in un piano individuale che consenta alla persona di mantenere il proprio lavoro.
Deve inoltre ricordarsi, che, se il ricorrente non sostiene oneri abitativi, posto che l'immobile
è di proprietà del padre, è però stato gravato fino ad ora interamente del mantenimento dei figli, senza poter contare nemmeno su tempi di frequentazione dei minori con la madre, priva anche di oneri di mantenimento diretto.
Il lavoro dipendente svolto dal ricorrente ed il suo ruolo di padre, affidatario in via super esclusiva dei figli, non rende nemmeno pronosticabile che possa guadagnare più di quello che
è la sua retribuzione attuale.
Il rapporto lavorativo instaurato dalla resistente/convenuta nel settembre 2025 le consente di fruire di vitto e alloggio, nonché di una retribuzione che, benché non documentata nel suo ammontare, considerato che il contratto prevede 54 ore lavorative settimanali, le consente la piena autosufficienza economica.
A fronte di tali complessivi elementi va eliso, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, il contributo al mantenimento per la resistente/convenuta.
Con la medesima decorrenza va altresì prevista la partecipazione da parte della resistente/convenuta al mantenimento dei figli, per la cui quantificazione il ricorrente si è rimesso al Tribunale.
Considerata la complessiva situazione e la recente attività lavorativa intrapresa dalla convenuta/resistente appare congruo indicare tale partecipazione nel 25% delle spese accessorie e straordinarie per i figli, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona.
L'AUU per i figli va integralmente percepito dal padre/ricorrente.
3) Spese di lite.
Posta la natura “neutra” della pronuncia sullo status, le determinazioni complessive raggiunte consentono di ravvisare la prevalente soccombenza della resistente/convenuta, previa compensazione per 1/3. Ella va dunque condannata a rifondere al ricorrente, al netto della compensazione, la quota residua (2/3), tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e, alla fine, della limitata complessità (da intendersi esclusivamente sul piano pagina 6 di 8 prettamente giuridico) della vicenda, così come liquidate in dispositivo (nei minimi per la fase conclusiva del giudizio, vista la rinuncia agli scritti conclusivi;
nei medi per le altre fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciato la separazione dei coniugi, così dispone:
- Conferma l'affido superesclusivo (rafforzato) dei figli nato il [...], Per_1 ed nato il [...]) al padre/ricorrente, che potrà assumere da solo anche le Per_2 determinazioni di maggiore importanza che li riguardano, con collocazione dei minori presso di lui;
- Conferma l'assegnazione al padre/ricorrente della casa coniugale, con arredi e corredi, affinché la abiti con i figli;
- Conferma l'incarico di sostegno al nucleo familiare, inclusa la conduzione delle visite in forma protetta madre-figli (attualmente a cadenza mensile) ai Servizi Sociali già delegati, ed il monitoraggio delle condizioni dei minori;
- Elide con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza l'obbligo di contribuzione al mantenimento della resistente/convenuta a carico del ricorrente;
- Pone a carico della resistente/convenuta, con decorrenza dal mese di pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo di partecipare al 25% alle spese accessorie/straordinarie dei figli, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Verona;
- Assegno unico ed universale per i figli integralmente percepito dal padre/ricorrente;
- Previa compensazione per 1/3, condanna la resistente/convenuta a rifondere al ricorrente la quota residua delle spese di lite (2/3), che, al netto della compensazione, si liquidano in complessivi euro 4.109.34 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre CPA ed IVA, come per legge;
- Dispone ex art. 337 c.c. l'apertura di un procedimento davanti al G.T., cui i Servizi già delegati relazioneranno per iscritto con cadenza almeno semestrale.
Manda alla Cancelleria la comunicazione ai Servizi incaricati e per gli adempimenti di cui al punto precedente.
pagina 7 di 8 Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 18.11.2025.
La Giudice est.
AU DA LL
La Presidente
LL UE
pagina 8 di 8