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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/02/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 05/02/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 7212 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti DE CESARE FRANCESCO LUIGI e SERVEDIO CATERINA
Ricorrente
E
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. TIBERINO CARLA;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in Parte_1 sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445-bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi in proprio favore la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione previdenziale oggetto della pretesa (assegno ordinario di invalidità civile) con decorrenza dalla domanda amministrativa ovvero di quella ritenuta di giustizia;
in tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione. CP_ Si costituiva in giudizio l' invocando il rigetto della domanda.
Espletata c.t.u. medico-legale, all'odierna udienza la discussione precedeva la pubblicazione della sentenza.
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La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Orbene, in questa fase di merito, si è proceduto al rinnovo delle operazioni di consulenza, con incarico al dott.ssa . Persona_1
Il c.t.u. ha affermato che: «La IG,ra , in data 22.12.2021, presentava all' domanda per Parte_1 CP_1 ottenere li riconoscimento del suo stato invalidante;
in data 10.01.2022 l'Agenzia di Putignano (BA) CP_1 comunicava reiezione a tale domanda con la seguente motivazione: “non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti
1 alle attitudini personali (art. 1 della legge 12 giugno 1984, n.222)”. L'istante presentava, quindi, ricorso al
Comitato Provinciale che lo respingeva con delibera del 26.04.2022. CP_1
Avverso tale giudizio la IG.ra inoltrava ricorso al Tribunale Civile di Bari, Sezione Lavoro. Il giudice Pt_1 nominava CTU il Dott. che concludeva il proprio elaborato peritale ratificando il Persona_2 giudizio dell' negando il riconoscimento dell'assegno IO. CP_1
Avverso tali conclusioni l'istante, in data 12.06.2023, presentava atto di dissenso alla CTU.
Sulla scorta di quanto emerso dalla documentazione in atti e dall'esame clinico effettuato in corso di operazioni peritali, si può formulare la seguente diagnosi: “esiti di rottura del tendine del sovraspinato della spalla destra e gonartrosi destra a moderata incidenza funzionale. Cardiopatia ipertensiva, tireopatia nodulare. Esiti di remota isterectomia per cr dell'utero”.
Il quadro menomante della IG.ra , ai fini del contesto valutativo in oggetto, risulta prevalentemente Pt_1 sostenuto da una condizione degenerativa che interessa la spalla destra e il ginocchio destro;
meno impattanti sotto l'aspetto funzionale, ma certamente meritevoli di attenzione, sono le restanti patologie da cui è affetta, in particolare la patologia neoplastica dell'utero diagnosticata nel 2012, trattata chirurgicamente, attualmente in remissione.
Si rammenta che la IGnora è titolare di licenza media inferiore e ha sempre svolto, sin dall'età di 15 Pt_1 anni, mansione di bracciante agricolo. Appare evidente come le alterazioni degenerative documentate a carico della spalla destra e del ginocchio destro si riflettano sulle performance dell'apparato osteoarticolare, condizionandone l'ottimale funzionamento.
Alla luce di quanto sopra esposto, atteso l'ambito valutativo in oggetto, che non può prescindere dalla storia lavorativa, dalla scolarità e dunque dalla capacità attitudinale, si ritiene che ricorrano le condizioni per poter riconoscere una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali della IG.ra (ai sensi dell'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n.222). Pt_1
Per quanto concerne la decorrenza, dall'esame della certificazione allegata, si ritiene di poterla riconoscere dall'aprile 2023.
CONCLUSIONI
La IG.ra risulta affetta da “Esiti di rottura del tendine del sovraspinato della spalla destra e Parte_1 gonartrosi destra a moderata incidenza funzionale. Cardiopatia ipertensiva, tireopatia nodulare. Esiti di remota isterectomia per cr dell'utero”.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che ricorrano le condizioni per poter riconoscere una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali della IG.ra (ai sensi dell'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n.222) con decorrenza dall'aprile 2023». Pt_1
La relazione di c.t.u., immune da vizi e che non ha formato oggetto di alcuna contestazione, va, dunque, condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie di parte ricorrente ed alla decorrenza dall'aprile 2023.
La domanda, quindi, va accolta per quanto di ragione.
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2 In conclusione, va dichiarato che si trova nelle condizioni sanitarie previste per beneficiare Parte_1 dell'assegno ordinario di invalidità civile dall'aprile 2023.
Le spese del giudizio, in considerazione della data di decorrenza della sussistenza del requisito sanitario, liquidate come in dispositivo, sono compensate per metà e per l'ulteriore metà seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
CP_ definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti dell' con Parte_1 ricorso depositato il 20/06/2023, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda e, per l'effetto, accerta che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per godere dell'assegno ordinario di invalidità civile a decorrere dall'aprile 2023; CP_
- condanna l' al pagamento, in distrazione, della metà delle spese processuali che liquida, per l'intero, in complessivi euro 5.300,00, oltre accessori di legge e di tariffa, di cui euro 1.400,00 per le spese di ATP;
compensa la ulteriore metà.
Così deciso in Bari, in data 05/02/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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