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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/04/2025, n. 1986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1986 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
n. 18465/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18465/24 R.G. promossa da:
Parte_1
con gli Avv.ti Danilo Ghia e Fabrizio Maffiodo
attore contro
Controparte_1
con l'Avv. Giovanna Marinelli
convenuta e nei confronti di
Controparte_2
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
terza chiamata
premesso
pagina 1 di 6 che
- con cartella di pagamento n. 110 2024 00343012 05 001 l Controparte_1
ha richiesto all'attore il versamento di euro 54.331,67 di cui:
[...]
a) euro 50.130 a titolo di provvisionale in forza della sentenza n. 18038 del 27.1.15
pronunciata dalla Quarta Sezione Penale del Tribunale di Torino, della sentenza n. 470
del 21.11.21 pronunciata in sede di rinvio dalla Prima Sezione Penale della Corte
d'Appello di Torino e della sentenza n. 22903 dell'1.2.23 con la quale Corte di
Cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso per cassazione proposto dall'attore;
b) euro 4.195,79 per interessi;
c) euro 5,88 per diritti di notifica;
- con citazione notificata il 23.10.24 l'attore ha proposto opposizione sostenendo che per effetto della sentenza di assoluzione resa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello sarebbe venuto meno la condanna al pagamento della provvisionale;
- la convenuta si è costituita in giudizio instando per il Controparte_1
rigetto dell'opposizione e promuovendo la chiamata in giudizio della quale ente CP_2
impositore;
- con decreto del 20.11.24 la prima udienza è stata differita al 17.4.25 al fine di permettere l'evocazione del terzo;
- nonostante la rituale notifica della chiamata di terzo, la si è costituita in giudizio CP_2
solamente l'8.3.24, oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c.;
- all'udienza del 17.4.25 le parti hanno dato corso alla discussione e precisato le conclusioni richiamando integralmente gli atti introduttivi e le memorie ex art. 171 ter
c.p.c.;
pagina 2 di 6 - la causa viene decisa con la presente sentenza nelle forme ed entro i termini previsti dall'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma c.p.c.;
osservato
che
- sotto il profilo procedurale si deve revocare la declaratoria di contumacia della CP_2
terza chiamata che, costituendosi tardivamente, è decaduta dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito in senso proprio – che comunque non ha addotto – ma non anche dalla facoltà di articolare mere difese – che peraltro coincidono con i rilevi che sarebbero stati comunque formulati d'ufficio – e di rassegnare le proprie conclusioni;
- per quanto riguarda il merito, con la sentenza di primo grado (pag. 245) l'attore è stato condannato, insieme con altri imputati, per i reati di cui al primo capo d'imputazione
(riqualificato come violazione degli artt. 110, 337, 339 commi 1, 2, 3 c.p.) e al secondo capo d'imputazione (violazione degli artt. 81 comma 2, 110, 582, 583 comma 1, 585
comma 1, 576 n. 1 c.p. per aver cagionato lesioni a numerosi appartenenti alle Forze
dell'Ordine);
- con la medesima sentenza (pag. 246) l'attore è stato condannato in solido con altri imputati al risarcimento dei danni in favore del , da liquidare in Controparte_3
separato giudizio, e al pagamento di una provvisionale di euro 50.130;
- la provvisionale corrisponde agli importi che il ha dovuto erogare al proprio CP_3
personale durante l'assenza per malattia dovuta alle lesioni inferte dagli imputati ed è
stata calcolata moltiplicando l'importo di euro 90 per ogni giorno di malattia per i complessivi 557 giorni di malattia (v. pagg. 100 e 101 della motivazione);
- nella sentenza d'appello è stato recepito il conteggio (pag. 215) e si è aggiunto che
“anche in questo caso, alla luce dell'assoluzione totale o parziale delle condotte ex art.
pagina 3 di 6 intendersi revocate con riguardo a ciascun imputato per la quota relativa a ciascun
appartenente alle Forze di Polizia per il quale vi è stata assoluzione”;
- con il dispositivo la Corte d'Appello ha assolto l'attore, unitamente ad altri imputati, per non aver commesso il fatto nei confronti di taluni appartenenti alle Forze dell'Ordine e ha dichiarato “non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati per essere il reato di
cui al capo 2) estinto per intervenuta prescrizione con riguardo alle lesioni in danno delle
restanti persone offese indicate nel medesimo capo 2)” (pag. 223);
- la Corte d'Appello ha, infine, revocato ”le statuizioni civili a carico degli imputati per i reati
di lesione personale e danneggiamento per i quali si pronuncia assoluzione” (pag. 227);
- la Corte d'Appello ha dunque assunto una duplice statuizione: di assoluzione dall'imputazione di lesioni arrecate ad alcuni appartenenti alle Forze dell'Ordine e di non doversi procedere per il contestato reato di lesioni nei confronti di altri;
- le due statuizioni non sono assimilabili né sotto il profilo penale, né per i risvolti civilistici:
con la prima è stata dichiarata l'innocenza dell'imputato, mentre con la seconda si è
preso atto che l'imputato non può essere punito per decorso del tempo, senza che questo implichi l'esclusione della sua responsabilità sotto il profilo civile (Cass. Ord. 16422/24 “in
tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., cosi come quelle degli artt. 651,
653 e 654 dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della
separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre
i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile
di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non
lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o
nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia
di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del
danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per
pagina 4 di 6 prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che
il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i
fatti e valutarli giuridicamente;
ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il
giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve
interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione”;
- nel futuro giudizio civile si dovrà, pertanto, rivalutare la fattispecie in conformità ai criteri indicati dalla richiamata giurisprudenza, mentre nell'ambito del presente procedimento,
che verte esclusivamente sulla provvisionale, ci si deve attenere alle determinazioni della
Corte d'Appello divenute definitive in seguito alla pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione;
- pertanto, l'attore non è tenuto al pagamento della quota della provvisionale riferibile alle lesioni inferte agli appartenenti alle Forze dell'Ordine per le quali è stato assolto (quelli nominativamente indicati nel capo di assoluzione a pag. 223 della sentenza), ma solo al pagamento della quota della provvisionale riferibile alle lesioni inferte ai restanti appartenenti alle Forze dell'Ordine elencati alle pagg. 100 e 101 della motivazione per le quali egli ha beneficiato dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione;
- tenendo in considerazione solo i secondi e prendendo a riferimento i giorni di malattia indicati alle pagg. 100 e 101 della motivazione, anch'essi coperti da giudicato, risulta un totale di 272 giorni di malattia provocati dalle lesioni per le quali l'attore non è stato assolto;
- adottando il vincolante criterio indicato dalla Corte d'Appello, la provvisionale va dunque commisurata non a 557 giorni di malattia, come era stato deliberato in primo grado, bensì
a 272 giorni;
- la provvisionale va così ridotta da euro 50.130 ad euro 24.480 (272 giorni per euro 90 al giorno);
pagina 5 di 6 - gli interessi vanno proporzionalmente rideterminati in euro 2.048,93 (50.130 : 24.480 =
4.195,79 : x);
-
per questi motivi
è possibile agire esecutivamente nei confronti dell'attore a titolo di provvisionale e in forza delle richiamate sentenze nei limiti dell'importo di euro 26.528,93
(24.480 + 2.048,93) anziché per il più elevato importo di euro 54.325,79 richiesto con la cartella di pagamento;
- poiché l'attore ha integralmente contestato il proprio debito e l Controparte_1
ha chiesto, in via principale, la totale reiezione dell'opposizione, si ritiene che
[...]
l'accoglimento dell'opposizione in misura quasi perfettamente intermedia rispetto alle contrapposte prospettazioni giustifichi l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
- accerta il diritto di procedere esecutivamente per la riscossione della provvisionale nei confronti di in forza delle sentenze n. 18038 del 27.1.15 della Quarta Parte_1
Sezione Penale del Tribunale di Torino, n. 470 del 21.11.21 della Prima Sezione Penale
della Corte d'Appello di Torino e n. 22903 dell'1.2.23 della Corte di Cassazione nei limiti dell'importo di euro 26.528,93 per capitale e interessi;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Torino il 24 aprile 2024.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
582 c.p. disposta con la presente pronuncia, le statuizioni civili sopra richiamate dovranno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18465/24 R.G. promossa da:
Parte_1
con gli Avv.ti Danilo Ghia e Fabrizio Maffiodo
attore contro
Controparte_1
con l'Avv. Giovanna Marinelli
convenuta e nei confronti di
Controparte_2
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
terza chiamata
premesso
pagina 1 di 6 che
- con cartella di pagamento n. 110 2024 00343012 05 001 l Controparte_1
ha richiesto all'attore il versamento di euro 54.331,67 di cui:
[...]
a) euro 50.130 a titolo di provvisionale in forza della sentenza n. 18038 del 27.1.15
pronunciata dalla Quarta Sezione Penale del Tribunale di Torino, della sentenza n. 470
del 21.11.21 pronunciata in sede di rinvio dalla Prima Sezione Penale della Corte
d'Appello di Torino e della sentenza n. 22903 dell'1.2.23 con la quale Corte di
Cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso per cassazione proposto dall'attore;
b) euro 4.195,79 per interessi;
c) euro 5,88 per diritti di notifica;
- con citazione notificata il 23.10.24 l'attore ha proposto opposizione sostenendo che per effetto della sentenza di assoluzione resa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello sarebbe venuto meno la condanna al pagamento della provvisionale;
- la convenuta si è costituita in giudizio instando per il Controparte_1
rigetto dell'opposizione e promuovendo la chiamata in giudizio della quale ente CP_2
impositore;
- con decreto del 20.11.24 la prima udienza è stata differita al 17.4.25 al fine di permettere l'evocazione del terzo;
- nonostante la rituale notifica della chiamata di terzo, la si è costituita in giudizio CP_2
solamente l'8.3.24, oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c.;
- all'udienza del 17.4.25 le parti hanno dato corso alla discussione e precisato le conclusioni richiamando integralmente gli atti introduttivi e le memorie ex art. 171 ter
c.p.c.;
pagina 2 di 6 - la causa viene decisa con la presente sentenza nelle forme ed entro i termini previsti dall'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma c.p.c.;
osservato
che
- sotto il profilo procedurale si deve revocare la declaratoria di contumacia della CP_2
terza chiamata che, costituendosi tardivamente, è decaduta dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito in senso proprio – che comunque non ha addotto – ma non anche dalla facoltà di articolare mere difese – che peraltro coincidono con i rilevi che sarebbero stati comunque formulati d'ufficio – e di rassegnare le proprie conclusioni;
- per quanto riguarda il merito, con la sentenza di primo grado (pag. 245) l'attore è stato condannato, insieme con altri imputati, per i reati di cui al primo capo d'imputazione
(riqualificato come violazione degli artt. 110, 337, 339 commi 1, 2, 3 c.p.) e al secondo capo d'imputazione (violazione degli artt. 81 comma 2, 110, 582, 583 comma 1, 585
comma 1, 576 n. 1 c.p. per aver cagionato lesioni a numerosi appartenenti alle Forze
dell'Ordine);
- con la medesima sentenza (pag. 246) l'attore è stato condannato in solido con altri imputati al risarcimento dei danni in favore del , da liquidare in Controparte_3
separato giudizio, e al pagamento di una provvisionale di euro 50.130;
- la provvisionale corrisponde agli importi che il ha dovuto erogare al proprio CP_3
personale durante l'assenza per malattia dovuta alle lesioni inferte dagli imputati ed è
stata calcolata moltiplicando l'importo di euro 90 per ogni giorno di malattia per i complessivi 557 giorni di malattia (v. pagg. 100 e 101 della motivazione);
- nella sentenza d'appello è stato recepito il conteggio (pag. 215) e si è aggiunto che
“anche in questo caso, alla luce dell'assoluzione totale o parziale delle condotte ex art.
pagina 3 di 6 intendersi revocate con riguardo a ciascun imputato per la quota relativa a ciascun
appartenente alle Forze di Polizia per il quale vi è stata assoluzione”;
- con il dispositivo la Corte d'Appello ha assolto l'attore, unitamente ad altri imputati, per non aver commesso il fatto nei confronti di taluni appartenenti alle Forze dell'Ordine e ha dichiarato “non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati per essere il reato di
cui al capo 2) estinto per intervenuta prescrizione con riguardo alle lesioni in danno delle
restanti persone offese indicate nel medesimo capo 2)” (pag. 223);
- la Corte d'Appello ha, infine, revocato ”le statuizioni civili a carico degli imputati per i reati
di lesione personale e danneggiamento per i quali si pronuncia assoluzione” (pag. 227);
- la Corte d'Appello ha dunque assunto una duplice statuizione: di assoluzione dall'imputazione di lesioni arrecate ad alcuni appartenenti alle Forze dell'Ordine e di non doversi procedere per il contestato reato di lesioni nei confronti di altri;
- le due statuizioni non sono assimilabili né sotto il profilo penale, né per i risvolti civilistici:
con la prima è stata dichiarata l'innocenza dell'imputato, mentre con la seconda si è
preso atto che l'imputato non può essere punito per decorso del tempo, senza che questo implichi l'esclusione della sua responsabilità sotto il profilo civile (Cass. Ord. 16422/24 “in
tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., cosi come quelle degli artt. 651,
653 e 654 dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della
separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre
i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile
di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non
lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o
nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia
di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del
danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per
pagina 4 di 6 prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che
il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i
fatti e valutarli giuridicamente;
ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il
giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve
interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione”;
- nel futuro giudizio civile si dovrà, pertanto, rivalutare la fattispecie in conformità ai criteri indicati dalla richiamata giurisprudenza, mentre nell'ambito del presente procedimento,
che verte esclusivamente sulla provvisionale, ci si deve attenere alle determinazioni della
Corte d'Appello divenute definitive in seguito alla pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione;
- pertanto, l'attore non è tenuto al pagamento della quota della provvisionale riferibile alle lesioni inferte agli appartenenti alle Forze dell'Ordine per le quali è stato assolto (quelli nominativamente indicati nel capo di assoluzione a pag. 223 della sentenza), ma solo al pagamento della quota della provvisionale riferibile alle lesioni inferte ai restanti appartenenti alle Forze dell'Ordine elencati alle pagg. 100 e 101 della motivazione per le quali egli ha beneficiato dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione;
- tenendo in considerazione solo i secondi e prendendo a riferimento i giorni di malattia indicati alle pagg. 100 e 101 della motivazione, anch'essi coperti da giudicato, risulta un totale di 272 giorni di malattia provocati dalle lesioni per le quali l'attore non è stato assolto;
- adottando il vincolante criterio indicato dalla Corte d'Appello, la provvisionale va dunque commisurata non a 557 giorni di malattia, come era stato deliberato in primo grado, bensì
a 272 giorni;
- la provvisionale va così ridotta da euro 50.130 ad euro 24.480 (272 giorni per euro 90 al giorno);
pagina 5 di 6 - gli interessi vanno proporzionalmente rideterminati in euro 2.048,93 (50.130 : 24.480 =
4.195,79 : x);
-
per questi motivi
è possibile agire esecutivamente nei confronti dell'attore a titolo di provvisionale e in forza delle richiamate sentenze nei limiti dell'importo di euro 26.528,93
(24.480 + 2.048,93) anziché per il più elevato importo di euro 54.325,79 richiesto con la cartella di pagamento;
- poiché l'attore ha integralmente contestato il proprio debito e l Controparte_1
ha chiesto, in via principale, la totale reiezione dell'opposizione, si ritiene che
[...]
l'accoglimento dell'opposizione in misura quasi perfettamente intermedia rispetto alle contrapposte prospettazioni giustifichi l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
- accerta il diritto di procedere esecutivamente per la riscossione della provvisionale nei confronti di in forza delle sentenze n. 18038 del 27.1.15 della Quarta Parte_1
Sezione Penale del Tribunale di Torino, n. 470 del 21.11.21 della Prima Sezione Penale
della Corte d'Appello di Torino e n. 22903 dell'1.2.23 della Corte di Cassazione nei limiti dell'importo di euro 26.528,93 per capitale e interessi;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Torino il 24 aprile 2024.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
582 c.p. disposta con la presente pronuncia, le statuizioni civili sopra richiamate dovranno