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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 18/06/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1500/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. ARCURI GIUSEPPE Parte_1
ricorrente
E
PRESIDENTE PRO-TEMPORE INPS - SEDE LEGALE rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 20 giugno 2016, il sig. ha Parte_1 proposto opposizione avverso la richiesta di ripetizione di indebiti notificata dall' CP_1
in data 14 novembre 2013, avente ad oggetto la somma complessiva di euro 8.480,94, indebitamente percepita, secondo l' , a titolo di quote di integrazione al minimo CP_2
della pensione di categoria IR n. 31830681, relative al periodo 1° gennaio 1997 – 30 aprile 2006.
1 2. Secondo quanto esposto nella comunicazione, l'indebito sarebbe derivato dalla corresponsione di somme non spettanti a causa del superamento dei limiti reddituali previsti dalla normativa di riferimento, limiti che si ritiene siano stati ecceduti a causa del possesso di ulteriori redditi, tra cui la pensione estera non dichiarata. L' , con CP_1 la medesima comunicazione, preannunciava l'avvio del recupero mediante trattenute mensili di euro 100 sulla pensione di categoria VR n. 30831838, a decorrere da febbraio 2014.
3. Il ricorrente ha presentato ricorso amministrativo, respinto dall' con CP_1
provvedimento del 9 luglio 2015.
4. Nel presente giudizio, il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione o, in subordine, la decadenza dell'azione dell' , ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. CP_1
412/1991, contestando altresì la legittimità della pretesa restitutoria.
5. Si è costituito l' , deducendo che l'indebito è dipeso dalla mancata CP_1
comunicazione, da parte del ricorrente, della contribuzione accreditata in Svizzera per il periodo 1962–1983. Tale omissione avrebbe comportato l'annullamento della contribuzione italiana accreditata presso la gestione dei coltivatori diretti, ad eccezione di 52 settimane del 1964, con conseguente rideterminazione dell'importo pensionistico e il riconoscimento dell'indebito.
6. L' ha inoltre dedotto che la prima comunicazione del problema risale al 30 CP_2
marzo 2006 e che, in data 14 novembre 2013, è stata applicata la sanatoria limitatamente al periodo 2001 e seguenti, con abbandono di euro 2.265,30.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. La questione centrale oggetto di esame concerne la prescrizione dell'azione dell' CP_1
volta alla ripetizione di somme ritenute indebitamente corrisposte al ricorrente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 30 aprile 2006, a titolo di integrazione al minimo sulla pensione di categoria IR n. 31830681.
8. In linea generale, la giurisprudenza ha chiarito che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito da parte dell'ente previdenziale decorre dalla data di ciascun singolo pagamento ritenuto indebito (Cass. civ., sez. lav., n. 21619/2011), e non dalla data di scoperta dell'indebito né dalla notifica della richiesta di restituzione. In tal senso, deve ritenersi che l'azione sia soggetta a termine di prescrizione decennale qualora l'indebito derivi da un comportamento omissivo del beneficiario, quale la mancata comunicazione di redditi esteri incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione, condotta qualificabile come colposa e sufficiente a escludere
2 l'applicazione del termine più breve di cinque anni (cfr. Cass. civ., sez. lav., n.
23588/2019).
9. Nel caso di specie, l' ha allegato che l'indebito è scaturito dalla mancata CP_1
comunicazione, da parte del ricorrente, della percezione di una pensione estera, in particolare della contribuzione svizzera maturata tra il 1962 e il 1983, la quale ha determinato, all'esito di accertamenti, la riduzione del montante contributivo utile al calcolo della pensione integrata.
10. Risulta agli atti che, in data 30 marzo 2006, l' ha inviato al ricorrente una CP_1 comunicazione scritta con cui è stato formalmente notificato l'indebito e preannunciata l'intenzione dell'Istituto di procedere al recupero delle somme mediante trattenute mensili. Tale comunicazione, pur stragiudiziale, è da ritenersi atto idoneo a interrompere la prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., in quanto contenente una inequivoca manifestazione della volontà dell'ente di esercitare il proprio diritto alla ripetizione dell'indebito (Cass. civ., sez. lav., n. 11657/2020).
11. Pertanto, il termine decennale di prescrizione ha ricominciato a decorrere da tale data,
e la successiva comunicazione notificata in data 14 novembre 2013 ha ulteriormente interrotto la prescrizione, rendendo l'azione dell' tempestiva almeno per quanto CP_1
riguarda le somme corrisposte a partire dal 30 marzo 1996.
12. Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente deve essere rigettata.
13. Parimenti infondata è l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, trattandosi di norma applicabile esclusivamente alla revoca o modifica della prestazione pensionistica in quanto tale, ossia all'accertamento della insussistenza del diritto a percepire la prestazione, e non anche all'azione restitutoria concernente somme già corrisposte, che resta soggetta alla sola disciplina della prescrizione (Cass. civ., sez. lav., n. 11188/2011).
14. Ricorrono giusti motivi, in considerazione della peculiarità della controversia, per disporre l'integrale compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' così Pt_1 Controparte_3
provvede:
3 1. Rigetta il ricorso, ritenendo tempestiva l'azione dell' per la ripetizione delle CP_1
somme indebitamente corrisposte a titolo di integrazione al minimo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 30 aprile 2006;
2. Dichiara infondate le eccezioni di prescrizione e di decadenza sollevate dal ricorrente;
3.Compensa le spese del giudizio
Così deciso, 18/06/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1500/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. ARCURI GIUSEPPE Parte_1
ricorrente
E
PRESIDENTE PRO-TEMPORE INPS - SEDE LEGALE rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 20 giugno 2016, il sig. ha Parte_1 proposto opposizione avverso la richiesta di ripetizione di indebiti notificata dall' CP_1
in data 14 novembre 2013, avente ad oggetto la somma complessiva di euro 8.480,94, indebitamente percepita, secondo l' , a titolo di quote di integrazione al minimo CP_2
della pensione di categoria IR n. 31830681, relative al periodo 1° gennaio 1997 – 30 aprile 2006.
1 2. Secondo quanto esposto nella comunicazione, l'indebito sarebbe derivato dalla corresponsione di somme non spettanti a causa del superamento dei limiti reddituali previsti dalla normativa di riferimento, limiti che si ritiene siano stati ecceduti a causa del possesso di ulteriori redditi, tra cui la pensione estera non dichiarata. L' , con CP_1 la medesima comunicazione, preannunciava l'avvio del recupero mediante trattenute mensili di euro 100 sulla pensione di categoria VR n. 30831838, a decorrere da febbraio 2014.
3. Il ricorrente ha presentato ricorso amministrativo, respinto dall' con CP_1
provvedimento del 9 luglio 2015.
4. Nel presente giudizio, il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione o, in subordine, la decadenza dell'azione dell' , ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. CP_1
412/1991, contestando altresì la legittimità della pretesa restitutoria.
5. Si è costituito l' , deducendo che l'indebito è dipeso dalla mancata CP_1
comunicazione, da parte del ricorrente, della contribuzione accreditata in Svizzera per il periodo 1962–1983. Tale omissione avrebbe comportato l'annullamento della contribuzione italiana accreditata presso la gestione dei coltivatori diretti, ad eccezione di 52 settimane del 1964, con conseguente rideterminazione dell'importo pensionistico e il riconoscimento dell'indebito.
6. L' ha inoltre dedotto che la prima comunicazione del problema risale al 30 CP_2
marzo 2006 e che, in data 14 novembre 2013, è stata applicata la sanatoria limitatamente al periodo 2001 e seguenti, con abbandono di euro 2.265,30.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. La questione centrale oggetto di esame concerne la prescrizione dell'azione dell' CP_1
volta alla ripetizione di somme ritenute indebitamente corrisposte al ricorrente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 30 aprile 2006, a titolo di integrazione al minimo sulla pensione di categoria IR n. 31830681.
8. In linea generale, la giurisprudenza ha chiarito che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito da parte dell'ente previdenziale decorre dalla data di ciascun singolo pagamento ritenuto indebito (Cass. civ., sez. lav., n. 21619/2011), e non dalla data di scoperta dell'indebito né dalla notifica della richiesta di restituzione. In tal senso, deve ritenersi che l'azione sia soggetta a termine di prescrizione decennale qualora l'indebito derivi da un comportamento omissivo del beneficiario, quale la mancata comunicazione di redditi esteri incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione, condotta qualificabile come colposa e sufficiente a escludere
2 l'applicazione del termine più breve di cinque anni (cfr. Cass. civ., sez. lav., n.
23588/2019).
9. Nel caso di specie, l' ha allegato che l'indebito è scaturito dalla mancata CP_1
comunicazione, da parte del ricorrente, della percezione di una pensione estera, in particolare della contribuzione svizzera maturata tra il 1962 e il 1983, la quale ha determinato, all'esito di accertamenti, la riduzione del montante contributivo utile al calcolo della pensione integrata.
10. Risulta agli atti che, in data 30 marzo 2006, l' ha inviato al ricorrente una CP_1 comunicazione scritta con cui è stato formalmente notificato l'indebito e preannunciata l'intenzione dell'Istituto di procedere al recupero delle somme mediante trattenute mensili. Tale comunicazione, pur stragiudiziale, è da ritenersi atto idoneo a interrompere la prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., in quanto contenente una inequivoca manifestazione della volontà dell'ente di esercitare il proprio diritto alla ripetizione dell'indebito (Cass. civ., sez. lav., n. 11657/2020).
11. Pertanto, il termine decennale di prescrizione ha ricominciato a decorrere da tale data,
e la successiva comunicazione notificata in data 14 novembre 2013 ha ulteriormente interrotto la prescrizione, rendendo l'azione dell' tempestiva almeno per quanto CP_1
riguarda le somme corrisposte a partire dal 30 marzo 1996.
12. Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente deve essere rigettata.
13. Parimenti infondata è l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, trattandosi di norma applicabile esclusivamente alla revoca o modifica della prestazione pensionistica in quanto tale, ossia all'accertamento della insussistenza del diritto a percepire la prestazione, e non anche all'azione restitutoria concernente somme già corrisposte, che resta soggetta alla sola disciplina della prescrizione (Cass. civ., sez. lav., n. 11188/2011).
14. Ricorrono giusti motivi, in considerazione della peculiarità della controversia, per disporre l'integrale compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' così Pt_1 Controparte_3
provvede:
3 1. Rigetta il ricorso, ritenendo tempestiva l'azione dell' per la ripetizione delle CP_1
somme indebitamente corrisposte a titolo di integrazione al minimo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 30 aprile 2006;
2. Dichiara infondate le eccezioni di prescrizione e di decadenza sollevate dal ricorrente;
3.Compensa le spese del giudizio
Così deciso, 18/06/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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