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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 22/12/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 847 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Caserta (CE), Parte_1 C.F._1 alla via Ferrarecce n. 57, presso lo studio legale degli avv.ti Massimiliano Esposito e
IO De LI che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in atti;
- OPPONENTE-
E
, con sede in Controparte_1
Roma alla Via Grezar n.14, (C.F. P. IVA ), elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Napoli alla Via G. Porzio,4 - Centro Direzionale - Is. G8 presso lo studio dell'Avv. Generoso
Romano dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
-OPPOSTA –
NONCHE'
(C.F. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Direttore pro tempore, con domicilio eletto presso la a sede sita in alla via P. de CP_2
Roberto, n. 34, rappresentato, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari delegati, dott.sse , e giusta delega in atti. Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
-OPPOSTA -
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento n.03020239002531761000;
Conclusioni: come da verbale in atti.
++++++
1 Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L.18 giugno 2009
n.69, ha modificato tra l'altro l'art.132 c.p.c. ed il correlato art.118 disp. att. c.p.c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza, (art.132 n.4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più lo svolgimento del processo. Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Il presente giudizio nasce dall'opposizione promossa dall'opponente avverso intimazione di pagamento n° 03020239002531761000 contenente, tra l'altro, la cartella di pagamento n.
03020220005927302000, avente ad oggetto il pagamento di sanzioni dovuti all'
[...]
dell'importo di € 8.291,90. A fondamento della spiegata opposizione Controparte_2
l'opponente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato chiedendo all'intestato Tribunale
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare ai sensi dell'art. 624 c.p.c., sospenda, inaudita altera parte, l'esecutività dell'intimazione e della cartella odiernamente impugnate, in danno dell'opponente ed adotti i provvedimenti urgenti ed opportuni disponendo, all'uopo, la comparizione delle parti davanti a sé; confermare il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'esecutività delle cartelle adottato inaudita altera parte ovvero disporre la richiesta sospensione;
accertare e dichiarare l'insussistenza,
l'inammissibilità ed infondatezza della pretesa creditoria avversa perché carente di prova,
o in ogni caso nulla per prescrizione maturata dalla data della notifica delle cartelle esattoriale odiernamente impugnate per lo spirato termine quinquennale;
per l'effetto dichiararsi la nullità, l'inefficacia e/o l'inesistenza dell'intimazione e della cartella esattoriale odiernamente impugnate e del relativo ruolo;
condannare, in ogni caso, la parte avversa al pagamento delle spese, diritti ed onorario di avvocato oltre IVA e CPA con attribuzione al sottoscritto procuratore di se stesso per dichiarato fattone anticipo”
Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
, contestando la fondatezza della spiegata opposizione, rassegnando le seguenti
[...] conclusioni: “Preliminarmente - dichiarare la nullità/illegittimità della citazione per i motivi esposti;
- dichiarare inammissibile l'istanza di sospensione in relazione ai tributi e rigettarla in relazione agli altri titoli;
Nel merito - dichiarare il difetto di giurisdizione in relazione ai titoli aventi ad oggetto tributi;
- in relazione al credito della cartella
03020220005927302000: a) dichiarare la competenza per territorio inderogabile eccepita in favore del Tribunale di Cosenza, quanto al profilo recuperatorio inerente l'omessa notifica
2 della cartella e di ogni atto, per i motivi esposti;
b) accertare l'avvenuta notifica della cartella e rigettare l'eccezione di prescrizione;
c) rigettare le doglianze inerenti i vizi propri dell'intimazione opposta;
- in relazione agli avvisi di addebito: a) disporre con ordinanza separata la trasmissione alla Sezione Lavoro ex art. 426 cpc;
- in subordine accertare
l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito riportati nell'intimazione opposta;
- c) rigettare le doglianze inerenti i vizi propri dell'intimazione opposta;
- vinte le spese di giudizio, compensi e oneri accessori, con attribuzione al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Costituendosi in giudizio l , eccepiva in via Controparte_2 preliminare il difetto di legittimazione, rassegnando le seguenti conclusioni: “estromettere questo Ufficio dal presente giudizio per carenza di legittimazione passiva;
- nel merito rigettare l'atto di opposizione ex adverso formulato perché del tutto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare gli atti esecutivi posti in essere da Controparte_6
in quanto conformi alla legge - in ogni caso con vittoria di spese e competenze
[...] da liquidarsi ex art. 9, co 2 D.lgs. 149/2015; - in via subordinata, nella denegata ipotesi, tenere indenne l' dal pagamento delle spese di lite”. CP_7
All'udienza del 13/10/2025, precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Va rilevato in questa sede, che da quanto in atti, l'opponente ha inteso impugnare l'intimazione di pagamento limitatamente alla cartella n. 03020220005927302000, per cui i residui avvisi di addebito non costituiscono oggetto del presente procedimento.
Tanto premesso, va accolta l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Con Lamezia, atteso che l'avviso di addebito suddetto, ha ad oggetto sanzioni irrogate dal di per l'importo di € 8.291,90. CP_2
Quanto al criterio regolatore della competenza per territorio trova, applicazione il comma 3 dell'art. 444 c.p.c., a mente del quale per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi è competente il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Ente.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per “l'ufficio dell'Ente” deve intendersi quello che, investito di gestione esterna, è legittimato per legge o per statuto a ricevere quanto richiesto e conseguentemente a pretenderne giudizialmente il pagamento.
3 Ciò posto, nel caso di specie, dall'estratto di ruolo versato in atti dall'opposta
[...]
, si evince che l'Ente creditore che ha emesso il ruolo è l' Controparte_1 [...]
Controparte_2
Ne consegue che limitatamente all'avviso di addebito relativo la cartella n.
03020220005927302000, deve essere dichiarato il difetto di competenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Cosenza in funzione del giudice del lavoro, dinnanzi al quale la causa andrà riassunta entro il termine di legge.
Assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite vengo liquidate come da dispositivo al minimo (esclusa la fase istruttoria), in considerazione della natura della causa e attesa la scarsa complessità delle questioni sottese al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Anna Destito, definitivamente pronunciando sull'opposizione ad intimazione di pagamento, ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lamezia Terme in favore del giudice del lavoro presso il Tribunale di Cosenza, relativamente alla parte di intimazione di pagamento opposta afferente alla cartella n.03020220005927302000, assegnando alle parti il termine di legge per la riassunzione del giudizio.
-condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessive €
3.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da corrispondere nella misura della metà (pari ad € 1.700,00, oltre accessori di legge) a favore di ciascuna parte convenuta.
Lamezia Terme, 18/12/2025
Il GOT dott.ssa Anna Destito
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