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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/04/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 519/2025 avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv. Leonardo Rana, presso il cui studio in Barletta, alla via
Martiri XII Settembre n. 64, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 16 aprile 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta .
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 22.01.2025, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto a percepire la pensione di invalidità civile, escluso dal consulente d'ufficio nominato nella fase sommaria, mentre il requisito sanitario dell'handicap grave era già riconosciuto con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_2 ricorso per mancata contestazione nei termini di legge degli esiti della c.t.u., e per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso. contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i benefici richiesti.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va respinta la richiesta di rinnovazione della c.t.u. Le contestazioni sollevate dalla difesa del ricorrente, infatti, come si evidenzierà maggiormente nel prosieguo, non sono tali da inficiare la complessiva motivazione della consulenza espletata nella fase sommaria e gli esiti della stessa.
2. Sempre in via preliminare va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
3. Ancora in via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo, essendo stato tempestivamente depositato nel rispetto del termine di 30 giorni dopo il deposito dell'atto di dissenso.
Il merito
1. In primo luogo, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo CP_2
2 a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
2. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda va solo parzialmente accolta nei termini che seguono.
Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento della pensione di invalidità civile, escluso nella fase sommaria, in cui è invece stato ritenuto sussistente il requisito sanitario dell'handicap grave ex art. 3, comma 3 e 33, legge n. 104/92.
Com'è noto, la pensione di inabilità, istituita dall'articolo 12 della
Legge 30 marzo 1971, n. 118, spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Il beneficiario deve avere un'età compresa fra i 18 e i 65 anni di età, deve essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Per quanto concerne poi il requisito sanitario dell'handicap grave, com'è noto, la legge n. 104/1992 all'art. 1 così stabilisce “La Repubblica: a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata”.
Per raggiungere tali obiettivi, in attuazione dei principi costituzionali, la medesima legge riconosce in favore della persona handicappata o di chi la assiste una serie di diritti ed agevolazioni.
3 Per persona handicappata, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 104/1992, deve intendersi “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità (cfr. art. 3, commi 2 e 3, L. n. 104/1992).
La condizione di soggetto portatore di “handicap grave” ai sensi dell'art. 3, co. 3, della già citata L. 104/1992 costituisce una condizione soggettiva (o status) al cui semplice riconoscimento sono collegati vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie nonché ogni altra utilità che sia erogata da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi.
In tale contesto è evidente come il rigetto della domanda amministrativa volta ad ottenere il riconoscimento dello status in esame da parte dell'adita (o CP_3
l'assenza di risposta alla domanda) ai sensi del successivo art. 4 impedisca al soggetto istante di ottenere tutti quei benefici che la legge prevede nei più disparati ambiti di esplicazione della vita dello stesso (dal mondo del lavoro alla sanità all'imposizione fiscale, etc…). Di conseguenza, a fronte del rigetto (o del silenzio) in questione, non può essere ragionevolmente negata all'interessato – a meno di non configurare un vero e proprio vuoto di tutela difficilmente giustificabile – la possibilità di agire in giudizio davanti al giudice per ottenere il riconoscimento del proprio status di soggetto portatore di handicap grave.
Né a diversa conclusione può invero pervenirsi facendo riferimento alle note pronunce della S.C. secondo le quali, successivamente all'entrata in vigore dell'art. 130 del d.lgs. 112/98, sarebbero da considerarsi inammissibili domande di mero accertamento dello status di invalido senza che le stesse siano accompagnate dalla contestuale richiesta di condanna dell'Ente deputato alla corresponsione della relativa provvidenza prevista dalla legge. In proposito basta
4 infatti osservare come il semplice riconoscimento dello status di portatore di handicap grave consente immediatamente al soggetto interessato, senza necessità di alcuna pronuncia accessoria di condanna, di richiedere la concessione di tutti i benefici previsti dalla legge in qualsivoglia settore di esplicazione della vita dello stesso (tanto che, a tal fine, l'art. 39 della L. 448/1998 prevede espressamente che “i soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l'esistenza delle condizioni personali richieste ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi o dell'acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, eroganti da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi”).
D'altra parte, come ha di recente stabilito la Corte di Cassazione “è ammissibile l'azione di mero accertamento dello stato invalidante, ben potendo configurarsi l'interesse ad agire in relazione ad uno "status", quale quello di invalidità totale, potenzialmente produttivo di una serie indeterminata di diritti ricollegata dall'ordinamento alla condizione fisica dell'invalido (cfr. Cass. Sez. Lav.
2691/2009, in materia di indennità di accompagnamento).
Ciò premesso, sussiste la legittimazione passiva dell' in relazione CP_2 all'accertamento dell'handicap.
L'art. 42 del D.L. 3/9/2003, n. 269, convertito in L. 24/11/2003, n.326, aveva stabilito che il ricorso giurisdizionale in tema di invalidità civile dovesse essere notificato anche al RO , il quale assumeva, Controparte_4 quindi, la veste di litisconsorte necessario e poteva assistere, con un proprio consulente, alle operazioni peritali. Dunque, per espressa previsione di legge, oltre all' soggetto legittimato passivo era anche il suddetto RO. CP_2
Sennonché, successivamente, il D.L. 30/9/2005, n. 203, recante “Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito, con modificazioni, in L. 2/12/2005, n. 248, all'art. 10, 1° co., ha disposto il trasferimento all' “delle funzioni residuate allo Stato in CP_2 materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del RO dell'economia e delle finanze”; pertanto, in ossequio a quanto previsto dal secondo comma della predetta norma, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/03/2007 (pubblicato in Gazzetta
5 Ufficiale n. 121 del 26/05/2007), è stata data attuazione a tale trasferimento di competenze “a decorrere dal 1° aprile 2007”, con subentro, dalla medesima data, dell' al RO dell'Economia e delle Finanze “nei rapporti giuridici relativi CP_2 alle funzioni ad esso trasferite”.
Inoltre, l'art. 20 del D.L. n. 78/2009, convertito nella L. n. 102/2009, ha previsto,
a far data dal 10.1.2010, il trasferimento di ogni residua competenza in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità all' , che CP_2
Contr riceve le relative domande amministrative e le trasmette alla competente, fa parte della stessa Commissione Medica e, quindi, è legittimato a resistere nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento in tali materie.
3. Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato nella fase sommaria, dott.ssa le cui conclusioni appaiono condivisibili perché Persona_1 coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che il ricorrente non versi in una condizione di totale incapacità lavorativa.
Sul punto deve osservarsi, in particolare, che il consulente d'ufficio ha in primo luogo osservato, con riferimento al quadro clinico del ricorrente, che quest'ultimo è affetto da “Ipopituitarismo secondario in esiti di asportazione di macroadenoma ipofisario. Depressione maggiore grave con disturbo d'ansia generalizzato. Obesita' con complicanze artrosiche. Ernia discale l5-s1. Cardiopatia ipertensiva classe nyha ii”.
Con più specifico riferimento all'incidenza di tali patologie rispetto ai requisiti sanitari delle prestazioni oggetto di accertamento, la c.t.u. ha osservato che
“Procedendo all'analisi del complesso morboso in diagnosi, secondo l'orientamento del DM Sanità 05/02/1992 e successive modifiche, in funzione dell'indicazione dei codici, sotto riportati, risulta: 1) Depressione Maggiore Grave: cod. 2206: 40% 2)
Ernia discale con radicolopatia: cod.7010: 31% 4) Obesità II grado: cod. 7105: 40%
5) Cardiopatia Classe NYHA II: cod.6442:41% 6) Macroadenoma ipofisario;
cod.9322: 11% Con la suddetta percentuale di invalidità e con il metodo riduzionistico di LT si può ritenere che il Sig. abbia una Parte_1 invalidità pari all'87%”, escludendo, quindi, in questo modo, il requisito sanitario della pensione di invalidità civile e riconoscendo, invece, la sussistenza del requisito sanitario dell'handicap grave.
6 Con riferimento a tale ultimo profilo e con più specifico riferimento all'autonomia della valutazione sul requisito sanitario dell'handicap grave rispetto a quello della pensione di invalidità civile, trattandosi di “prestazioni” che sono condizionate alla presenza di requisiti differenti e certamente non sovrapponibili, la consulente d'ufficio ha osservato che “In tema di accertamento e di valutazione dell'Handicap, bisogna non solo tener conto dei parametri anatomici e clinico-diagnostici, ma anche di quelli funzionali e relazionali dell'individuo in esame. La L. 104/92, a tal riguardo, supera il concetto di mera valutazione percentuale, ponendo in risalto quello di valutazione relazionale ed occupazionale che danno luogo agli svantaggi esistenziali associati alla disabilità. Quindi, la valutazione viene espressa in riferimento alla natura e consistenza delle menomazioni singole e multiple, alla identificazione delle difficoltà di relazione e di integrazione sociale, alla necessità di assistenza permanente, continuativa e globale nella sfera individuale o in quella di relazione ed alla capacità complessiva individuale residua, suscettibile di interventi di sostegno”; con ciò valorizzando, quindi, la pluralità di patologie da cui è affetta la parte ricorrente e l'incidenza delle stesse sulla sfera individuale e relazionale.
Ne consegue, quindi, che correttamente, sulla scorta di una puntuale analisi della documentazione prodotta, il consulente d'ufficio ha escluso che il ricorrente versi in una condizione di totale incapacità lavorativa.
Le conclusioni raggiunte dalla consulente d'ufficio sono pienamente condivisibili perché in linea con i parametri medico legali di riferimento e con le condizioni richieste per il riconoscimento del requisito sanitario delle prestazioni richieste, atteso il complessivo quadro clinico evidenziato dal c.t.u. ricostruito sulla base della documentazione medica e dell'esame diretto della parte che, in questo tipo di accertamenti medico-legali, assume rilievo decisivo.
Pertanto, la domanda formulata va parzialmente accolta, in quanto va esclusa la sussistenza del requisito sanitario della pensione di invalidità civile, mentre va dichiarata la sussistenza del requisito sanitario dell'handicap grave con decorrenza dalla domanda amministrativa del 29.12.2023 e già riconosciuta dal c.t.u., la cui conferma sul punto è stata chiesta da parte ricorrente.
Spese processuali
Relativamente alla presente fase processuale, nulla va disposto per le spese,
7 avendo la parte ricorrente, risultata soccombente, depositato dichiarazione per l'esonero dal pagamento delle stesse in caso di soccombenza ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
Diversamente, invece, le spese della fase sommaria, comprese quelle di c.t.u., sono poste a carico dell' , atteso che già in tale fase risultava riconosciuto il CP_2 requisito sanitario dell'handicap grave con decorrenza dalla domanda amministrativa con la conseguenza che le spese relative a tale fase, calcolate applicando i valori non inferiori ai minimi di legge ai sensi del d.m. n. 55/14 e successive modifiche e sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Leonardo Rana che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 519/2025, come innanzi proposta, così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente della Parte_1 condizione di portatore di handicap in condizione di gravità ex art. 3, comma 3 e 33, legge n. 104/92 dal 29.12.2023 (data della domanda amministrativa), mentre rigetta la domanda per il requisito sanitario della pensione di invalidità civile;
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali della fase sommaria, CP_2 comprese quelle di c.t.u., in favore di parte ricorrente, che liquida in €
1.528,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Leonardo Rana;
3. nulla per le spese processuali della presente fase;
4. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_2
Trani, 16.04.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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