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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/06/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5124/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Maurizio
Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5124 dell'anno
2018 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale e risarcimento danni ex art. 2051 c.c. ;
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. Casoli Angelo ed elettivamente domiciliata in Parte_1
Troia presso il suo studio;
ATTRICE
E
in persona del Legale Rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Fernando Donnini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foggia;
CONVENUTO
E in persona del suo legale rappresentante P.T., con l'avv. Menichella Dionisio Controparte_2
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI: All'udienza del 18.03.2025, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, riportate a verbale, che ivi devono ritenersi integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' attrice ha promosso la presente controversia nei confronti della Parte_1 [...]
per sentirne accertare e dichiarare la responsabilità con Controparte_1
pagina 1 di 5 consequenziale condanna al risarcimento dei danni sopportati a causa del sinistro verificatosi il
26.03.2017 alle ore 09:45 circa allorquando, presso la casa di riposo convenuta, percorrendo una scalinata interna cadeva rovinosamente a terra a causa dello stato consumato e rotto di alcuni scalini e della scarsa visibilità degli stessi, provocandosi le lesioni ed i danni per cui è causa.
La convenuta, costituendosi in giudizio, ha contestato il fondamento della domanda CP_1
chiedendone il rigetto attribuendo eventualmente a causa estranea alla propria condotta la responsabilità del suddetto evento;
chiedeva in ogni caso di essere autorizzato a chiamare in causa ex art. 106 cpc la compagnia di assicurazioni la quale, costituendosi in giudizio, Controparte_2
chiedeva il rigetto della domanda.
Articolate dalle parti le richieste istruttorie nelle rispettive memorie, il G.I. ammetteva parzialmente le prove orali richieste dalle parti ed all'esito delle stesse, disponeva CTU medico legale.
Espletate le prove orali e depositata la relazione del CTU, la causa, dopo alcuni rinvii interlocutori, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.03.2025, nella quale veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riguardo all'oggetto della controversia occorre premettere in punto di diritto che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ( compendiata da Cass. Sez. Un. 30.06.2022 n.
20943) in via generale la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. < quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (ovvero di un fatto naturale, estraneo alla cosa, che si pone in relazione causale immediata e diretta con l'evento) o dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale, esclusiva o concorrente, nella determinazione dell'evento>> ( Così Cass. 30.01.2025 n. 2148).
Del resto, a questo proposito,è rimasto sempre immutato nella giurisprudenza di legittimità, sia quando ha ritenuto applicabile l'art. 2043 c.c., sia quando ha inteso applicare l'art. 2051 c.c., che la responsabilità dell'ente pubblico e più in generale del custode è comunque esclusa dal caso fortuito, che può consistere sia in un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso una negligente utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (vedi : Cass. 13.7.2011, n.
15389; Cass. 13.7.2011, n. 15375; Cass. 22.4.2010, n. 9546; Cass. 19.11.2009, n. 24419; Cass.
3.4.2009, n. 8157; Cass. 5.12.2008, n. 28811; Cass. 25.7.2008, n. 20427).
pagina 2 di 5 In un tale inquadramento della relazione causale, dunque, si pone chiaramente l'effetto esimente o parzialmente esimente per la responsabilità dell'ente gestore della scalinata in esame, determinato dal comportamento colposo tenuto dalla danneggiata-utente del bene, con l'ulteriore conseguenza che sul piano processuale tale esimente non rappresenta un'eccezione in senso proprio, ma integra una semplice difesa, che deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, purché risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo della danneggiata (cfr.: Cass. 22.3.2011, n.
6529; Cass. 10.11.2009, n. 23734; Cass. 25.9.2008, n. 24080).
Atteso ciò in linea di diritto, deve accertarsi se nel caso in esame ricorrano in concreto i primi due elementi necessari per configurare il fatto costitutivo della responsabilità della convenuta, CP_1 consistenti appunto nella sussistenza di un'anomalia nella scalinata interna dedotta in giudizio, che sia di per sé idonea a provocare l'evento lesivo e nel nesso di causalità che leghi la pretesa anomalia all'evento pregiudizievole.
Ma, pur se l'attore ha dedotto e poi anche comprovato, a mezzo della prova testimoniale escussa, di aver inciampato nello scalino danneggiato della scalinata in questione, comunque la sua domanda dovrebbe essere accolta solo parzialmente, non costituendo l'anomalia denunciata un pericolo occulto, vale a dire non visibile, data l'ora, e non prevedibile, se avesse utilizzato maggiore cautela ed attenzione, con la necessaria conseguenza che il nesso causale, seppur esistente, sarebbe stato attenuato dalla condotta disattenta e imprudente del danneggiato.
Pertanto deve ritenersi che l'attrice, conoscendo lo stato dei luoghi e usando l'ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare o quanto meno limitare il danno sofferto.
Quindi, se si considera quanto sopra rilevato, la responsabilità della convenuta appare CP_1 sicuramente non esclusiva, attesa la colpa dell'attuale ricorrente, consistita nel non aver prestato maggiore prudenza e attenzione, comportamento cui avrebbe dovuto attenersi qualunque soggetto dotato di media diligenza nel procedere su quella scalinata, avente le caratteristiche in concreto come sopra individuate, che ha ragionevolmente costituito in concreto una concausa determinante del sinistro.
Per contro, la convenuta e terza chiamata, non hanno provato CP_1 Controparte_2 compiutamente che l'eventuale comportamento colposo dell'attore era tale da interrompere il nesso di casualità tra la cosa ed il danno, escludendo in questo modo totalmente la responsabilità del
[...]
ai sensi sia dell'art. 2051 c.c. che dell'art. 2043 c.c.. Controparte_1
pagina 3 di 5 Quindi, se si considera quanto sopra rilevato, la responsabilità del convenuta appare CP_1
sicuramente non esclusiva.
Passando alla quantificazione del danno, la stima ed il criterio operati dal Consulente Tecnico d'Ufficio nell'elaborato peritale risultano congrui e coerenti, nonché sorretti da un ragionamento che non appare viziato tanto nelle premesse quanto nelle conclusioni e che viene, pertanto, fatto proprio dal Tribunale.
Conseguentemente, ritenuto sussistente un concorso di colpa della stessa parte attrice nella causazione del sinistro per cui è causa pari al 50% dell'intero, che in base alla relazione del CTU ammonta, sulla scorta dei criteri stabiliti dal D.M. 16.07.2024, pubblicato in G.U. serie Generale n. 173 del 25.07.2024, complessivamente ad € 19.561,03= (€ 13.432,24= danno biologico permanente;
€ 1.035,75= danno da invalidità temporanea;
€ 4.822,18= danno morale), il risarcimento dovuto deve parimenti essere ridotto alla metà di quanto richiesto e riconosciuto dal Consulente Tecnico d'Ufficio e cioè pari ad €
9.780,51=.
Data la parziale soccombenza del ricorrente sussistono i giustificati motivi per compensare al 50% spese e compensi del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, decidendo definitivamente nella causa promossa da
[...]
con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante P.T. e, per chiamata in causa Controparte_1
del terzo, nei confronti di in persona del legale rappresentante P.T., accoglie, per Controparte_2
le motivazioni esposte in premessa, parzialmente la domanda proposta da parte attrice e, riconosciuta una concorsuale responsabilità nella causazione dell'evento pari al 50% dell'intero danno, determinato in € 19.561,03=, condanna la predetta convenuta e quale terza CP_1 Controparte_2 chiamata in causa, in solido tra loro, al risarcimento del danno che si quantifica in complessivi €
9.780,51=, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
2) Dichiara parzialmente compensate le spese e competenze del giudizio che si determinano, in base al valore accertato della controversia, in complessive € 5.099,00= ( di cui € 264,00= per spese non imponibili) in misura del 50%, e, conseguentemente, condanna la stessa convenuta e CP_1
in solido tra loro, a titolo di concorso alla rifusione degli oneri processuali in Controparte_2 favore dell'attore al pagamento della somma di € 2.549,50= ( di cui € 132,00= per spese non imponibili) oltre spese generali, Iva e C.a.p. come per legge, oltre al rimborso del 50% delle spese della espletata e già liquidata CTU.
Così deciso in Foggia, il 12 giugno 2025.
Il Giudice Monocratico
pagina 4 di 5 dott. Maurizio Manzionna
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Maurizio
Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5124 dell'anno
2018 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale e risarcimento danni ex art. 2051 c.c. ;
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. Casoli Angelo ed elettivamente domiciliata in Parte_1
Troia presso il suo studio;
ATTRICE
E
in persona del Legale Rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Fernando Donnini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foggia;
CONVENUTO
E in persona del suo legale rappresentante P.T., con l'avv. Menichella Dionisio Controparte_2
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI: All'udienza del 18.03.2025, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, riportate a verbale, che ivi devono ritenersi integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' attrice ha promosso la presente controversia nei confronti della Parte_1 [...]
per sentirne accertare e dichiarare la responsabilità con Controparte_1
pagina 1 di 5 consequenziale condanna al risarcimento dei danni sopportati a causa del sinistro verificatosi il
26.03.2017 alle ore 09:45 circa allorquando, presso la casa di riposo convenuta, percorrendo una scalinata interna cadeva rovinosamente a terra a causa dello stato consumato e rotto di alcuni scalini e della scarsa visibilità degli stessi, provocandosi le lesioni ed i danni per cui è causa.
La convenuta, costituendosi in giudizio, ha contestato il fondamento della domanda CP_1
chiedendone il rigetto attribuendo eventualmente a causa estranea alla propria condotta la responsabilità del suddetto evento;
chiedeva in ogni caso di essere autorizzato a chiamare in causa ex art. 106 cpc la compagnia di assicurazioni la quale, costituendosi in giudizio, Controparte_2
chiedeva il rigetto della domanda.
Articolate dalle parti le richieste istruttorie nelle rispettive memorie, il G.I. ammetteva parzialmente le prove orali richieste dalle parti ed all'esito delle stesse, disponeva CTU medico legale.
Espletate le prove orali e depositata la relazione del CTU, la causa, dopo alcuni rinvii interlocutori, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.03.2025, nella quale veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riguardo all'oggetto della controversia occorre premettere in punto di diritto che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ( compendiata da Cass. Sez. Un. 30.06.2022 n.
20943) in via generale la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. < quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (ovvero di un fatto naturale, estraneo alla cosa, che si pone in relazione causale immediata e diretta con l'evento) o dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale, esclusiva o concorrente, nella determinazione dell'evento>> ( Così Cass. 30.01.2025 n. 2148).
Del resto, a questo proposito,è rimasto sempre immutato nella giurisprudenza di legittimità, sia quando ha ritenuto applicabile l'art. 2043 c.c., sia quando ha inteso applicare l'art. 2051 c.c., che la responsabilità dell'ente pubblico e più in generale del custode è comunque esclusa dal caso fortuito, che può consistere sia in un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso una negligente utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (vedi : Cass. 13.7.2011, n.
15389; Cass. 13.7.2011, n. 15375; Cass. 22.4.2010, n. 9546; Cass. 19.11.2009, n. 24419; Cass.
3.4.2009, n. 8157; Cass. 5.12.2008, n. 28811; Cass. 25.7.2008, n. 20427).
pagina 2 di 5 In un tale inquadramento della relazione causale, dunque, si pone chiaramente l'effetto esimente o parzialmente esimente per la responsabilità dell'ente gestore della scalinata in esame, determinato dal comportamento colposo tenuto dalla danneggiata-utente del bene, con l'ulteriore conseguenza che sul piano processuale tale esimente non rappresenta un'eccezione in senso proprio, ma integra una semplice difesa, che deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, purché risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo della danneggiata (cfr.: Cass. 22.3.2011, n.
6529; Cass. 10.11.2009, n. 23734; Cass. 25.9.2008, n. 24080).
Atteso ciò in linea di diritto, deve accertarsi se nel caso in esame ricorrano in concreto i primi due elementi necessari per configurare il fatto costitutivo della responsabilità della convenuta, CP_1 consistenti appunto nella sussistenza di un'anomalia nella scalinata interna dedotta in giudizio, che sia di per sé idonea a provocare l'evento lesivo e nel nesso di causalità che leghi la pretesa anomalia all'evento pregiudizievole.
Ma, pur se l'attore ha dedotto e poi anche comprovato, a mezzo della prova testimoniale escussa, di aver inciampato nello scalino danneggiato della scalinata in questione, comunque la sua domanda dovrebbe essere accolta solo parzialmente, non costituendo l'anomalia denunciata un pericolo occulto, vale a dire non visibile, data l'ora, e non prevedibile, se avesse utilizzato maggiore cautela ed attenzione, con la necessaria conseguenza che il nesso causale, seppur esistente, sarebbe stato attenuato dalla condotta disattenta e imprudente del danneggiato.
Pertanto deve ritenersi che l'attrice, conoscendo lo stato dei luoghi e usando l'ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare o quanto meno limitare il danno sofferto.
Quindi, se si considera quanto sopra rilevato, la responsabilità della convenuta appare CP_1 sicuramente non esclusiva, attesa la colpa dell'attuale ricorrente, consistita nel non aver prestato maggiore prudenza e attenzione, comportamento cui avrebbe dovuto attenersi qualunque soggetto dotato di media diligenza nel procedere su quella scalinata, avente le caratteristiche in concreto come sopra individuate, che ha ragionevolmente costituito in concreto una concausa determinante del sinistro.
Per contro, la convenuta e terza chiamata, non hanno provato CP_1 Controparte_2 compiutamente che l'eventuale comportamento colposo dell'attore era tale da interrompere il nesso di casualità tra la cosa ed il danno, escludendo in questo modo totalmente la responsabilità del
[...]
ai sensi sia dell'art. 2051 c.c. che dell'art. 2043 c.c.. Controparte_1
pagina 3 di 5 Quindi, se si considera quanto sopra rilevato, la responsabilità del convenuta appare CP_1
sicuramente non esclusiva.
Passando alla quantificazione del danno, la stima ed il criterio operati dal Consulente Tecnico d'Ufficio nell'elaborato peritale risultano congrui e coerenti, nonché sorretti da un ragionamento che non appare viziato tanto nelle premesse quanto nelle conclusioni e che viene, pertanto, fatto proprio dal Tribunale.
Conseguentemente, ritenuto sussistente un concorso di colpa della stessa parte attrice nella causazione del sinistro per cui è causa pari al 50% dell'intero, che in base alla relazione del CTU ammonta, sulla scorta dei criteri stabiliti dal D.M. 16.07.2024, pubblicato in G.U. serie Generale n. 173 del 25.07.2024, complessivamente ad € 19.561,03= (€ 13.432,24= danno biologico permanente;
€ 1.035,75= danno da invalidità temporanea;
€ 4.822,18= danno morale), il risarcimento dovuto deve parimenti essere ridotto alla metà di quanto richiesto e riconosciuto dal Consulente Tecnico d'Ufficio e cioè pari ad €
9.780,51=.
Data la parziale soccombenza del ricorrente sussistono i giustificati motivi per compensare al 50% spese e compensi del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, decidendo definitivamente nella causa promossa da
[...]
con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante P.T. e, per chiamata in causa Controparte_1
del terzo, nei confronti di in persona del legale rappresentante P.T., accoglie, per Controparte_2
le motivazioni esposte in premessa, parzialmente la domanda proposta da parte attrice e, riconosciuta una concorsuale responsabilità nella causazione dell'evento pari al 50% dell'intero danno, determinato in € 19.561,03=, condanna la predetta convenuta e quale terza CP_1 Controparte_2 chiamata in causa, in solido tra loro, al risarcimento del danno che si quantifica in complessivi €
9.780,51=, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
2) Dichiara parzialmente compensate le spese e competenze del giudizio che si determinano, in base al valore accertato della controversia, in complessive € 5.099,00= ( di cui € 264,00= per spese non imponibili) in misura del 50%, e, conseguentemente, condanna la stessa convenuta e CP_1
in solido tra loro, a titolo di concorso alla rifusione degli oneri processuali in Controparte_2 favore dell'attore al pagamento della somma di € 2.549,50= ( di cui € 132,00= per spese non imponibili) oltre spese generali, Iva e C.a.p. come per legge, oltre al rimborso del 50% delle spese della espletata e già liquidata CTU.
Così deciso in Foggia, il 12 giugno 2025.
Il Giudice Monocratico
pagina 4 di 5 dott. Maurizio Manzionna
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