Sentenza 18 gennaio 2017
Massime • 1
La notificazione alla società ai sensi dell'art. 145 c.p.c., tanto nel testo originario, quanto in quello riformato dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005, non richiede necessariamente l’indicazione della persona fisica che la rappresenta, salvo che non sia eseguita direttamente a quest’ultima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/01/2017, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2017 |
Testo completo
1 1 67 . 17 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Opposizione fallimento. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Vecchio rito. PRIMA SEZIONE CIVILE R.G. N. 19808/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 167 Presidente Rel. Dott. ANTONIO DIDONE Rep. /C.
1. Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO Ud. 29/11/2016 Consigliere Dott. MASSIMO FERRO PU Dott. FRANCESCO TERRUSI Consigliere ConsigliereDott. MASSIMO FALABELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19808-2013 proposto da: FALLIMENTO COFIN S.R.L. (c.f. 01439580752), in persona del Curatore dott. ISABELLA LIGUORI, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO RINASCIMENTO 11, presso la LIBERAL S.R.L., rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO ORLANDINI, giusta procura a margine del ricorso;
2016 ricorrente 1899
contro
PROCURATORE DELLACOFIN S.R.L., AN ER, REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE;
Whic intimati Nonché da: AN ER (C.F. [...]), nella qualità di legale rappresentante della CO.FIN. S.R.L., nonché in proprio, quale principale quotista della medesima, elettivamente domiciliato in ROMA, Via ROMEO ROMEI 23, presso l'avvocato CRISTINA BIANCO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO STASI, ANGELO PALLARA, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
CO.FIN S.R.L., in persona del legale rappresentante in ROMA, VIA pro tempore, elettivamente domiciliata CRESCENZIO 107, presso l'avvocato ANNALISA PUCILLO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE SQUITIERI, giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
FALLIMENTO CO.FIN S.R.L., PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE;
intimati avverso la sentenza n. 526/2013 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 18/07/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2 udienza del 29/11/2016 dal Presidente Dott. ΑΝΤΟΝΙΟ DIDONE;
udito, per il ricorrente FALLIMENTO, l'Avvocato ORLANDINI ALESSANDRO che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;
udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale AN, l'Avvocato CARLO STASI che si riporta ai propri scritti e ne chiede l'accoglimento; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso per la riunione dei ricorsi nn. e 5 del ruolo dei motivi primo, quarto e odierno;
accoglimento quinto del ricorso principale;
assorbiti i restanti motivi;
inammissibilità del ricorso incidentale (n.19808/13); assorbimento del più recente ricorso (n. 12276/16). 3 Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.- Con ricorso 20 novembre 2003, AN AR Corvaglia chiese al Tribunale di Lecce dichiararsi il fallimento della Co. Fin. S.r.l. nei cui confronti era creditrice di della somma di euro 1.322,05, che invano aveva tentato recuperare in via esecutiva. Disposta la comparizione del debitore per l'udienza all'uopo fissata, questa non si tenne per difetto di notifica: la sede fu trovata chiusa e l'amministratore unico BE OR risultava detenuto presso la casa circondariale di Lecce. In data 12 marzo 2004, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce instò per il fallimento della suddetta società sul rilievo che il OR, imputato per il reato di cui all'art. 2621 C.C., aveva compiuto una serie di atti, depauperativi del patrimonio sociale, in favore di società riconducibili alla sua famiglia in modo da lasciare la CO.FIN. priva di beni ed inattiva, ma con ingenti debiti significativi dello stato di insolvenza ― in particolare verso l'ENI e l'Erario. Nel suo ricorso, il P.M. aveva tra l'altro segnalato, da un lato, che gli ultimi atti risultavano firmati da tal MA TO, cui BE e RL OR con scrittura privata 15 dicembre 2003, rogata da notaio avevano ceduto l'intero capitale sociale con SCOZZese - contestuale trasferimento della sede da Cavallino a Hive Cassino e modifica della denominazione sociale (da CO.FIN. S.r.l. in "M.H. Impianti" S.r.l.); dall'altro che 1' TO era sicuramente "nominativo di fantasia" comunque, "testa di legno", in quanto da una nota della Guardia di finanza di Cassino era risultato che egli non era iscritto nell'anagrafe dei residenti. Il ricorso del P.M. non fu notificato al OR che, tuttavia, ascoltato in sede di istruttoriafu prefallimentare dal G.D., recatosi presso la casa circondariale. Con sentenza 18 aprile 2005, il Tribunale di Lecce dichiarò il fallimento della CO.FIN. in persona del legale rappresentante OR BE, avendo ritenuto A) che la CO.FIN, debitrice verso 1'ENI di euro 3.942.379,66 e verso l'Erario di euro 963.366,00, aveva compiuto atti di disposizione, volti a pregiudicarne le ragioni creditorie, B) che il trasferimento della sede era stata fittiziamente preordinata ad incidere sulla competenza del giudice naturale;
C) che TO era "nominativo di fantasia" sconosciuto a Cassino comunque "testa di legno". Con atto 1 giugno 2005, la CO.FIN. in persona del "rappresentante legale pro-tempore BE OR, nonché quest'ultimo personalmente anche nella sua espressa qualità di principale quotista della compagine" propose opposizione per ragioni di rito e di merito. - 5 giugno 2010 Nel corso del processo all'udienza del S.r.l. - in spiegò intervento volontario la CO.FIN. persona dell'amministratore unico MA HAMILTON la quale dedusse che l'TO (e non il OR) era il vero amministratore, di non avere mai avuto notizia conseguente lesione deldell'istanza di fallimento con diritto di difesa sin dalla fase prefallimentare, che la sentenza di fallimento non gli era stata notificata e che, quindi, l'intervento era da ritenere tempestivo. Il Tribunale dichiarò inammissibili le opposizioni ritenendo, quanto all'opposizione proposta dalla CO.FIN. in persona del OR, che: 1) 1'TO, come non era nominativo di evincibile documentalmente, anche ove "testa di legno". fantasia;
2) 1' TO - era, comunque, pur se affiancato da amministratori di fatto, l'amministratore di diritto della società; 3) pertanto, il OR era legittimato a proporre opposizione solo "in proprio"; 4) essendo stata la sentenza di fallimento (notificata il 21 maggio 2005) affissa il 30 aprile 2005, l'impugnazione del OR in data 1 giugno 2005 era tardiva. Quanto all'opposizione della CO.FIN. in persona dell'TO ritenne: 1) l'inapplicabilità del termine annuale, di cui all'art. 327 cod. proc. civ., in quanto pacificamente - la CO.FIN. non era stata informata del procedimento prefallimentare, portato а conoscenza del 6 Was solo OR;
2) che il termine di 15 giorni per l'opposizione, iniziava a decorrere dalla notifica della sentenza di fallimento e non dalla conoscenza (come nella specie) diversamente acquisita;
3) che la notifica della sentenza era stata effettuata dalla cancelleria alla CO.FIN. а mezzo del servizio postale il 16 maggio 2005, con consegna (il successivo 21 maggio) del piego a persona qualificatasi come "delegato dal direttore"; 4) che tale notifica era regolare, dovendosi presumere fino a prova contraria che il consegnatario fosse addetto alla ricezione degli atti;
5) l'irrilevanza della intervenuta nomina (con provvedimento 24 gennaio 2004 del g.i.p. del Tribunale di Lecce) di un amministratore giudiziario, comportato la decadenza degli giacché essa non aveva organi sociali, rimasti, quindi, in carica sia pure con poteri limitati, in disparte il ragionevole convincimento che l'amministratore giudiziario avesse recapitato all'amministratore la corrispondenza di pertinenza di quest'ultima. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato ammissibili le opposizioni e ha revocato il fallimento perché dichiarato in violazione dell'art. 15 1. fall., ritenendo assorbite le rimanenti censure. 1.1.- Ricorre per cassazione il curatore del fallimento della s.r.l. CO.FIN., formulando cinque motivi. 7 s.r.l. CO.FIN. Resistono con controricorso la rappresentata da MA TO nonché BE OR, nella qualità di legale rappresentante della CO.FIN. s.r.l. nonché in proprio, quale principale quotista della medesima >>, il quale ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi, ripetitivi dei motivi di appello ritenuti assorbiti dalla Corte di merito: a) non vi sarebbe la prova della data di affissione della sentenza di fallimento;
b) sarebbe invalida la notificazione della sentenza di fallimento alla società, anche perché eseguita a mezzo posta legittimato (c'è riserva di ricevuta da soggetto non querela di falso), comunque in data 21.5.2005 e non in data 16.5.2005. Deduce che all'epoca la società era sottoposta a sequestro penale. Nel termine di cui all'art. 378 cod. proc. civ. le parti hanno depositato memorie. 2.- La questione dirimente posta con i motivi di ricorso e decisa in senso opposto dal tribunale e dalla Corte di appello, concerne la validità della notificazione della sentenza dichiarativa di fallimento eseguita alla società a mezzo posta e la legittimazione del OR a proporre opposizione secondo le norme previgenti. La Corte di appello ha applicato il principio dell'apparenza (S.U., n. 3599/2003) al fine di legittimazione del OR allariconoscere la 8 While proposizione dell'opposizione quale legale rappresentante della società benché avesse dismesso tale veste, per il semplice fatto che così risultava (erroneamente) dalla sentenza di fallimento. Sennonché, pacifico essendo che il OR era stato sostituito con l'TO, egli avrebbe potuto proporre opposizione in proprio quale interessato (Sez. U, n. 3368 del 2006; se non altro per dedurre l'erronea indicazione del legale rappresentante e comunque interessato per i risvolti penali), ai sensi dell'art. 18 1. fall. nel testo previgente, nel termine di quindici giorni dall'affissione della sentenza mentre l'opposizione per la società poteva essere proposta soltanto dall'TO, come correttamente ritenuto dal tribunale. Sennonché, mentre l'opposizione in proprio da parte del medesimo TO avrebbe dovuto essere proposta nel termine di quindici giorni dall'affissione della sentenza, l'opposizione quale legale rappresentante della società avrebbe dovuto essere proposta nel termine di quindici giorni dalla notificazione della sentenza, in forza della pronuncia della Corte costituzionale del 27 novembre 1980, n. 151 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma del previgente art. 18 1. fall. là dove prevedeva che il termine di quindici giorni per fare opposizione decorresse per il debitore dalla affissione della sentenza). Was- 9 Notificazione che la Corte di merito ha ritenuto come non validamente eseguita, alla società, in quanto avrebbe dovuto esseredestinatario della notifica "l'TO o, meglio, la società in persona di costui e non anche il OR". Sennonché appare evidente l'errore di diritto in cui è incorsa la Corte di appello, posto che la notifica alle persone giuridiche ai sensi dell'art. 145 cod. proc. civ. (nel vecchio e nel nuovo testo) non richiede necessariamente l'indicazione della persona fisica che la rappresenta, questa essendo necessaria sol quando si voglia procedere alla notificazione nei confronti della predetta persona fisica. Invero, la notificazione ai sensi dell'art. 145 cod. proc. civ., come riformato dall'art.2 della legge 28 dicembre 2005, n.263 (non applicabile "ratione temporis"), correttamente eseguita qualora sia attuata nei confronti della persona fisica del legale rappresentante indicato in atti ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ.; infatti, la predetta riforma ha previsto, non più in via residuale alternativa, la possibilità di notificare ma l'atto destinato ad un ente direttamente alla persona che lo rappresenta (purché ne siano indicati nell'atto qualità, residenza, domicilio о dimora), dunque senza previo notificazione all'ente presso la sede tentativo di legale, secondo le modalità disciplinate, per le persone 10 leke fisiche, dagli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ. (Sez. - 1, n. 6693 del 2012). 6 Per la notificazione alle persone giuridiche, ed alle società non aventi personalità giuridica, l'art. 145 c.p.c., non prescrive la necessaria indicazione della n.persona fisica del rappresentante dell'ente (Sez. 5, 12039/2009, secondo cui l'erronea indicazione del nome di un accomandatario non più in carica non creava alcuna incertezza sulla individuazione dell'ente). Questa Corte ha pertanto costantemente ritenuto che nemmeno l'erronea indicazione del legale rappresentante è rilevante qualora non induca incertezza sulla individuazione dell'ente destinatario dell'atto notificato (così Sez. 5, n. 12039/2009, conforme a: nn. 718/2001, 8554/95, 2166/80, 1908/79). La Corte di merito, dunque, ha trasformato una forma "residuale" (e ora alternativa) di notificazione in forma necessaria di notificazione. Pertanto, essendo avvenuta la notifica della sentenza alla CO.FIN. а mezzo del servizio postale il 16 maggio 2005, con consegna (il successivo 21 maggio) del piego a persona qualificatasi come "delegato dal direttore", la persona dell'TO, avrebbe dovuto CO.FIN., in proporre l'opposizione entro quindici giorni dalla predetta data. 11 3.- Il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello (Sez. 1, n. 4472 del 2016). Quanto alle questioni ritenute assorbite, in ragione del tipo di vizio denunciato (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.), la Corte può esaminarle direttamente, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, al fine della cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, essendo inammissibili le opposizioni. Le questioni riproposte sono infondate. Infatti, da un lato qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale risulti, nella sede legale o effettiva, la presenza di una persona che si trovava nei locali, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio (Sez. 5, n. 3516 del 2012) e la predetta prova neppure risulta dedotta in sede di Dall'altro, il sequestro preventivo penale dei merito. beni di una società di capitali non rende il custode giudiziario di tali beni contraddittore necessario nel 12 procedimento diretto alla dichiarazione di fallimento, per la validità del quale è sufficiente la convocazione della medesima società, che restadell'amministratore nella titolarità di tutte le funzioni non riguardanti la gestione del patrimonio. D'altronde, la stessa non comporta l'estinzione dichiarazione di fallimento della società, ma solo la liquidazione dei beni, con conseguente legittimazione processuale dell'organo di rappresentanza a difendere gli interessi dell'ente nell'ambito della procedura fallimentare, né reca alcun pregiudizio alla procedura di prevenzione patrimoniale diretta alla confisca dei beni aziendali (sia quando il fallimento sia stato pronunciato prima del sequestro preventivo, sia quando sia stato dichiarato successivamente), dovendo essere privilegiato l'interesse pubblico perseguito dalla normativa antimafia rispetto all'interesse meramente privatistico della "par condicio creditorum" perseguito dalla normativa fallimentare (Sez. 6- 1, n. 23461 del 2014). Le particolarità della vicenda processuale giustificano l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato;
accoglie i primi due motivi del ricorso principale, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 13 cod. proc. civ., dichiara inammissibili le opposizioni alla sentenza dichiarativa di fallimento della s.r.l. CO.FIN. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il da parte del ricorrente incidentale, versamento, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, а norma del cit. art. 13, comma 1 bis. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 novembre 2016 Ip Presidente est. IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Franca Coldakola Depositato in Cancelleria il 18 GEN 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARI Franca Caldarpia 14