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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/07/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al N. 973/2025 R.V.G. promossa da
, (C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Simona Sgarbi e Parte_1 C.F._1
ND CU ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Simona Sgarbi in
Stradella (PV), P.zza Vittorio Veneto n.1,
e da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Tavazza Sabrina e Parte_2 C.F._2
con domicilio eletto presso il suo studio in Belgioioso via Donna Anna d'Este n.26;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Muntenii De Sus-Vaslui (Romania), in data
30/08/2009, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
BR in data 4/10/2019 alla Parte II, Serie C, n. 50, dell'anno 2019; separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Pavia n.132/2024 del 8/01/2024;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ A) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 30/08/09, atto trascritto al Comune di BR (PV), al n. 50 del 2019 ed ordinare al Comune di
BR (PV) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
B) I coniugi sono economicamente indipendenti e dichiarano di rinunciare a qualsiasi forma di contributo al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro. C) Confermare l'affido condiviso dei figli minori nata a [...]
Vimercate il 5/11/09, nata a [...] il [...], ato Persona_2 Per_3
a Vaslui (Romania) il 28/12/11, con collocamento prevalente presso la residenza materna, recependo la regolamentazione dei doveri/diritti genitoriali già in essere tra le parti, qui di seguito indicata.
D) Il padre , a decorrere dal mese di omologa dell'emananda Parte_2
sentenza di divorzio, verserà a titolo di mantenimento ordinario per i tre figli minori, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato. alla madre, la somma complessiva di € 600,00 al mese, ovvero € 200,00 per figlio, fino al raggiungimento della piena indipendenza economica degli stessi, oltre rivalutazione annuale ISTAT, decorsi anni 1 dalla data di pubblicazione della sentenza.
I ricorrenti hanno pattuito una riduzione del contributo ordinario di mantenimento per l'ipotesi in cui i minori staranno col padre, per un tempo determinato, pari o superiore a giorni 15, sia per ragioni di vacanza della madre,
sia per altre esigenze che determinano la temporanea assenza della sig.ra
, come meglio illustrato al successivo punto G). Pt_1
E) Il sig. contribuirà nella misura pari al 50% alle spese straordinarie dei Pt_1
tre figli, fino al raggiungimento della maggiore età e/o della piena indipendenza economica degli stessi, purché debitamente documentate, a semplice richiesta della sig.ra e previa consegna di idonea certificazione di spesa, secondo Pt_1
il Protocollo del Tribunale di Pavia e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Pag. 2 di 7 Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale,
ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c)
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/
master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio,
grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
Pag. 3 di 7 (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le spese straordinarie richieste dalla sig.ra al sig. dovranno essere Pt_1 Pt_1
da quest'ultimo rimborsate entro 15 giorni dalla richiesta che potrà avvenire anche via e-mail o via WhatsApp, sempre previa esibizione di idoneo giustificativo di spesa.
- La sig.ra , in qualità di genitore collocatario, percepirà nella misura Pt_1
intera, pari quindi al 100%, l'Assegno Unico Familiare erogato dall'INPS: il sig.
si impegna a rilasciare alla medesima ogni relativa Parte_2
documentazione; il sig. . dichiara sin d'ora di autorizzare l'Ente Pt_1
competente e di rinunciare a qualsivoglia pretesa agli stessi connessa.
L'Assegno unico familiare sarà percepito solo ed esclusivamente dalla sig.ra
. Parte_1
F) I figli resteranno con il padre a weekend alternati con pernottamento, dal sabato mattina ore 10.00 alla domenica sera ore 20.00, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli. Il padre si impegna a prelevare e riaccompagnare i minori dalla/alla casa materna.
Qualora nel weekend di competenza del padre i figli minori non pernotteranno col medesimo, previo accordo genitoriale, i minori staranno col padre l'intera giornata di sabato e di domenica, dalle ore 10.00 del mattino alle ore 20.00
della sera .
- Durante le vacanze scolastiche e le festività (Natale, Pasqua, Ponti e altre festività) si applicherà il principio dell'alternanza: nel corrente anno i minori staranno con la madre nella giornata del S.Natale e col padre nella giornata di
S. Stefano.
- Durante le vacanze estive i figli trascorreranno col padre almeno 15 giorni,
anche non consecutivi, sino ad un massimo di giorni 30, anche all'estero ad es.
in Romania, previo accordo tra i genitori. Il periodo di competenza del padre verrà concordato dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Pag. 4 di 7 G) In merito al contributo al mantenimento ordinario di cui al predetto punto sub
D) i genitori concordano e pattuiscono una parziale riduzione del contributo di mantenimento ordinario da parte del padre che verrà versato nella misura di
Euro 300,00 mensili (anzichè Euro 600,00) tenuto conto delle spese fisse di vita dei minori presso la casa materna, al verificarsi di determinate condizioni di seguito meglio descritte:
-nel caso in cui i figli siano collocati temporaneamente a vivere presso l'abitazione paterna per un minimo di 15 (quindici) giorni, determinato sia da esigenze materne quali sanitarie e/o di vacanza e/o altro, sia in qualunque altro caso.
H) Le parti dichiarano di non aver nulla a prendere l'uno dall'altro e di essere economicamente indipendenti.
I) I genitori si impegnano al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori per i soli motivi vacanzieri.
L) Le spese della presente procedura saranno compensate interamente tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
14/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (sentenza del
Tribunale di Pavia n. 132/2024 del 08/01/2024 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data dell'udienza di
Pag. 5 di 7 comparizione delle parti. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 Parte_2
in Muntenii De Sus-Vaslui (Romania), in data 30/08/2009, il cui atto è stato
[...]
trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di BR in data 4/10/2019 alla Parte II, Serie C, n. 50, dell'anno 2019;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 09/07/2025
Il Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 6 di 7
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al N. 973/2025 R.V.G. promossa da
, (C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Simona Sgarbi e Parte_1 C.F._1
ND CU ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Simona Sgarbi in
Stradella (PV), P.zza Vittorio Veneto n.1,
e da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Tavazza Sabrina e Parte_2 C.F._2
con domicilio eletto presso il suo studio in Belgioioso via Donna Anna d'Este n.26;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Muntenii De Sus-Vaslui (Romania), in data
30/08/2009, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
BR in data 4/10/2019 alla Parte II, Serie C, n. 50, dell'anno 2019; separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Pavia n.132/2024 del 8/01/2024;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ A) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 30/08/09, atto trascritto al Comune di BR (PV), al n. 50 del 2019 ed ordinare al Comune di
BR (PV) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
B) I coniugi sono economicamente indipendenti e dichiarano di rinunciare a qualsiasi forma di contributo al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro. C) Confermare l'affido condiviso dei figli minori nata a [...]
Vimercate il 5/11/09, nata a [...] il [...], ato Persona_2 Per_3
a Vaslui (Romania) il 28/12/11, con collocamento prevalente presso la residenza materna, recependo la regolamentazione dei doveri/diritti genitoriali già in essere tra le parti, qui di seguito indicata.
D) Il padre , a decorrere dal mese di omologa dell'emananda Parte_2
sentenza di divorzio, verserà a titolo di mantenimento ordinario per i tre figli minori, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato. alla madre, la somma complessiva di € 600,00 al mese, ovvero € 200,00 per figlio, fino al raggiungimento della piena indipendenza economica degli stessi, oltre rivalutazione annuale ISTAT, decorsi anni 1 dalla data di pubblicazione della sentenza.
I ricorrenti hanno pattuito una riduzione del contributo ordinario di mantenimento per l'ipotesi in cui i minori staranno col padre, per un tempo determinato, pari o superiore a giorni 15, sia per ragioni di vacanza della madre,
sia per altre esigenze che determinano la temporanea assenza della sig.ra
, come meglio illustrato al successivo punto G). Pt_1
E) Il sig. contribuirà nella misura pari al 50% alle spese straordinarie dei Pt_1
tre figli, fino al raggiungimento della maggiore età e/o della piena indipendenza economica degli stessi, purché debitamente documentate, a semplice richiesta della sig.ra e previa consegna di idonea certificazione di spesa, secondo Pt_1
il Protocollo del Tribunale di Pavia e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Pag. 2 di 7 Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale,
ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c)
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/
master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio,
grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
Pag. 3 di 7 (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le spese straordinarie richieste dalla sig.ra al sig. dovranno essere Pt_1 Pt_1
da quest'ultimo rimborsate entro 15 giorni dalla richiesta che potrà avvenire anche via e-mail o via WhatsApp, sempre previa esibizione di idoneo giustificativo di spesa.
- La sig.ra , in qualità di genitore collocatario, percepirà nella misura Pt_1
intera, pari quindi al 100%, l'Assegno Unico Familiare erogato dall'INPS: il sig.
si impegna a rilasciare alla medesima ogni relativa Parte_2
documentazione; il sig. . dichiara sin d'ora di autorizzare l'Ente Pt_1
competente e di rinunciare a qualsivoglia pretesa agli stessi connessa.
L'Assegno unico familiare sarà percepito solo ed esclusivamente dalla sig.ra
. Parte_1
F) I figli resteranno con il padre a weekend alternati con pernottamento, dal sabato mattina ore 10.00 alla domenica sera ore 20.00, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli. Il padre si impegna a prelevare e riaccompagnare i minori dalla/alla casa materna.
Qualora nel weekend di competenza del padre i figli minori non pernotteranno col medesimo, previo accordo genitoriale, i minori staranno col padre l'intera giornata di sabato e di domenica, dalle ore 10.00 del mattino alle ore 20.00
della sera .
- Durante le vacanze scolastiche e le festività (Natale, Pasqua, Ponti e altre festività) si applicherà il principio dell'alternanza: nel corrente anno i minori staranno con la madre nella giornata del S.Natale e col padre nella giornata di
S. Stefano.
- Durante le vacanze estive i figli trascorreranno col padre almeno 15 giorni,
anche non consecutivi, sino ad un massimo di giorni 30, anche all'estero ad es.
in Romania, previo accordo tra i genitori. Il periodo di competenza del padre verrà concordato dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Pag. 4 di 7 G) In merito al contributo al mantenimento ordinario di cui al predetto punto sub
D) i genitori concordano e pattuiscono una parziale riduzione del contributo di mantenimento ordinario da parte del padre che verrà versato nella misura di
Euro 300,00 mensili (anzichè Euro 600,00) tenuto conto delle spese fisse di vita dei minori presso la casa materna, al verificarsi di determinate condizioni di seguito meglio descritte:
-nel caso in cui i figli siano collocati temporaneamente a vivere presso l'abitazione paterna per un minimo di 15 (quindici) giorni, determinato sia da esigenze materne quali sanitarie e/o di vacanza e/o altro, sia in qualunque altro caso.
H) Le parti dichiarano di non aver nulla a prendere l'uno dall'altro e di essere economicamente indipendenti.
I) I genitori si impegnano al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori per i soli motivi vacanzieri.
L) Le spese della presente procedura saranno compensate interamente tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
14/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (sentenza del
Tribunale di Pavia n. 132/2024 del 08/01/2024 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data dell'udienza di
Pag. 5 di 7 comparizione delle parti. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 Parte_2
in Muntenii De Sus-Vaslui (Romania), in data 30/08/2009, il cui atto è stato
[...]
trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di BR in data 4/10/2019 alla Parte II, Serie C, n. 50, dell'anno 2019;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 09/07/2025
Il Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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