Versione
9 marzo 1999
9 marzo 1999
Art. 16. (Riapertura del termine di cui all' articolo 46, primo comma,
della legge n. 47 del 1985 ).
1. E' disposta la riapertura, fino al 31 maggio 1999, del termine previsto dall'articolo 46, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e successive modificazioni.
Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell' art. 46, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e successive modificazioni, recante: "Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanisticoedilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie":
"In deroga alle disposizioni di cui all' art. 41-ter della legge 17 agosto 1948, n. 1150 , introdotto dall' art. 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765 , le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da registrare, all'amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto, copia della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria presentata al comune, con relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso.
L'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare all'ufficio del registro copia del provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione".
della legge n. 47 del 1985 ).
1. E' disposta la riapertura, fino al 31 maggio 1999, del termine previsto dall'articolo 46, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e successive modificazioni.
Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell' art. 46, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e successive modificazioni, recante: "Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanisticoedilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie":
"In deroga alle disposizioni di cui all' art. 41-ter della legge 17 agosto 1948, n. 1150 , introdotto dall' art. 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765 , le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da registrare, all'amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto, copia della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria presentata al comune, con relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso.
L'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare all'ufficio del registro copia del provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione".
Commentario • 1
- 1. Circolare del 21/10/2002 n. 234 - Min. Attività ProduttiveMin. Attività Produttive · 21 ottobre 2002 · 0.6550561
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 8 ottobre 2002 e\' stato pubblicato il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 recante "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell\'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142.". Questo provvedimento legislativo, con cui e\' stata riordinata la materia della vigilanza sugli enti cooperativi, introducendo alcune novita\' che rendono i controlli piu\' agili e piu\' penetranti, rinvia ad una serie di decreti ministeriali con cui saranno, tra l\'altro, approvati i nuovi modelli dei verbali di revisione cooperativa e di ispezione (art. 1, comma 3 ed art. 9, comma 2), saranno stabilite cadenze e …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 12
- 1. Trib. Taranto, sentenza 26/06/2023, n. 1526Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO - Seconda Sezione Civile- Il GIUDICE, G.O.P., dott.ssa Claudia Giannotte, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile n. 6335 iscritta al Ruolo Generale Contenzioso Civile dell'anno 2021 TRA Parte_1 e Parte_2 , elettivamente domiciliati in Taranto alla Via C. Nitti n.88, presso e nello studio dell'Avv. ED LI, che li rappresenta e difende, giusta mandato in atti RICORRENTI- CONTRO Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Palagiano alla via Macello n.6, presso e nello studio dell'Avv. Sante Arpone, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Amato, …Leggi di più...
- art. 702 bis c.p.c.·
- art. 2051 c.c.·
- interessi legali·
- mutamento di rito·
- responsabilità da custodia·
- valutazione danni·
- risarcimento danni·
- manutenzione rete idrica·
- legittimazione passiva·
- allagamento