Articolo 16 della Legge 18 febbraio 1999, n. 28
Articolo 15Articolo 17
Versione
9 marzo 1999
Art. 16. (Riapertura del termine di cui all' articolo 46, primo comma,
della legge n. 47 del 1985 ).
1. E' disposta la riapertura, fino al 31 maggio 1999, del termine previsto dall'articolo 46, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e successive modificazioni.
Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell' art. 46, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e successive modificazioni, recante: "Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanisticoedilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie":
"In deroga alle disposizioni di cui all' art. 41-ter della legge 17 agosto 1948, n. 1150 , introdotto dall' art. 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765 , le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da registrare, all'amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto, copia della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria presentata al comune, con relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso.
L'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare all'ufficio del registro copia del provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione".
Entrata in vigore il 9 marzo 1999
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