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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/04/2025, n. 6217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6217 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 64905 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CASTORINO MICHELE per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: SEPARAZIONE PERSONALE
1 CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
– premesso di aver contratto matrimonio a Parte_1
L'Avana (CUBA) il 30.3.2021 con , che dall'unione Controparte_2
coniugale non erano nati figli, che la convivenza era subito cessata a causa dei frequenti litigi e per l'incompatibilità caratteriale dei coniugi,
i quali erano entrambi economicamente autosufficienti – ha chiesto all'adito Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi, di non riconoscere agli stessi alcun assegno di mantenimento e di assegnargli la casa familiare, di sua esclusiva proprietà.
All'esito dell'udienza presidenziale del 25.5.2023, cui la resistente, allontanatasi dalla casa familiare da prima del Natale 2022 senza dare più notizie di sé, non è comparsa né si è costituita benchè ritualmente citata, con ordinanza in data 29.8.2023, stante l'assenza di figli e l'insussistenza dei presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.
Nel prosieguo, dichiarata la contumacia della resistente, il ricorrente ha così concluso: “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
3) considerate le condizioni economiche di entrambi i coniugi che permettono loro di essere autosufficienti, nessuna pretesa economica riconoscersi ad entrambi relativamente al proprio mantenimento e, conseguentemente, ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
4) nulla deve disporsi in merito all'assegnazione della casa coniugale sita in Roma, Via Polimnia n. 11/A di proprietà esclusiva del marito, che deve intendersi a questi definitivamente destinata. Con vittoria di spese di lite oltre accessori di Legge.”. Quindi, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio, con il richiesto termine di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale.
2 Tanto premesso in fatto, essendo la moglie di nazionalità cubana, va valutata preliminarmente la sussistenza della giurisdizione italiana e l'applicabilità della legge italiana.
Quanto alla giurisdizione italiana, essendo l'ultima residenza abituale dei coniugi in Italia ove il marito risiede ancora, essa sussiste ai sensi dell'art. 3 lett. a), II) del
Regolamento CE 1111/2019, da ritenersi applicabile - come il precedente
Regolamento 2201/2003, sostituito senza modificare i criteri generali di attribuzione della competenza sulle questioni inerenti al divorzio e alla separazione personale dei coniugi - anche ove le azioni ivi disciplinate vengano intentate da parte o nei confronti di un cittadino extracomunitario, se sussista uno dei collegamenti con lo
Stato membro previsti dal Regolamento (cfr. Corte giustizia CE, sez. III, 29.11.2007
n. 68, nel procedimento C-68/07, Sundelind Lopez v. ). Essendo in Persona_1
Italia, dove il marito risiede ancora, l'ultima residenza abituale dei coniugi entro l'anno dalla introduzione del giudizio, la legge applicabile è quella italiana ex art. 8 lett. b) del Regolamento UE 1259/10, il cui carattere universale (con conseguente applicabilità anche ai cittadini extracomunitari) è espressamente sancito dal
“considerando” n. 12 e dall'art. 4 laddove consentono l'applicabilità anche della legge di uno Stato membro non partecipante o di uno Stato non membro dell'Unione Europea.
Ciò posto, l'irreperibilità della resistente e il tempo decorso dalla separazione di fatto convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Deve pertanto essere pronunciata la separazione dei coniugi, senza ulteriori statuizioni, stante l'assenza di figli e di reciproche pretese economiche e non essendo stata reiterata la domanda di assegnazione della ex casa familiare (di cui difettano i presupposti, in mancanza di figli).
3 Stante la natura costitutiva necessaria della pronuncia sullo status e la sostanziale non opposizione della resistente contumace, va dichiarata l'irripetibilità delle spese del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente decidendo:
− pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
e , coniugati a L'Avana Pt_1 Controparte_1
(Cuba), il 30/03/2021;
− ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto n. 00072, parte 2, serie C55, anno 2021);
− spese irripetibili.
Roma, 11.4.2025
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 64905 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CASTORINO MICHELE per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: SEPARAZIONE PERSONALE
1 CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
– premesso di aver contratto matrimonio a Parte_1
L'Avana (CUBA) il 30.3.2021 con , che dall'unione Controparte_2
coniugale non erano nati figli, che la convivenza era subito cessata a causa dei frequenti litigi e per l'incompatibilità caratteriale dei coniugi,
i quali erano entrambi economicamente autosufficienti – ha chiesto all'adito Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi, di non riconoscere agli stessi alcun assegno di mantenimento e di assegnargli la casa familiare, di sua esclusiva proprietà.
All'esito dell'udienza presidenziale del 25.5.2023, cui la resistente, allontanatasi dalla casa familiare da prima del Natale 2022 senza dare più notizie di sé, non è comparsa né si è costituita benchè ritualmente citata, con ordinanza in data 29.8.2023, stante l'assenza di figli e l'insussistenza dei presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.
Nel prosieguo, dichiarata la contumacia della resistente, il ricorrente ha così concluso: “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
3) considerate le condizioni economiche di entrambi i coniugi che permettono loro di essere autosufficienti, nessuna pretesa economica riconoscersi ad entrambi relativamente al proprio mantenimento e, conseguentemente, ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
4) nulla deve disporsi in merito all'assegnazione della casa coniugale sita in Roma, Via Polimnia n. 11/A di proprietà esclusiva del marito, che deve intendersi a questi definitivamente destinata. Con vittoria di spese di lite oltre accessori di Legge.”. Quindi, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio, con il richiesto termine di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale.
2 Tanto premesso in fatto, essendo la moglie di nazionalità cubana, va valutata preliminarmente la sussistenza della giurisdizione italiana e l'applicabilità della legge italiana.
Quanto alla giurisdizione italiana, essendo l'ultima residenza abituale dei coniugi in Italia ove il marito risiede ancora, essa sussiste ai sensi dell'art. 3 lett. a), II) del
Regolamento CE 1111/2019, da ritenersi applicabile - come il precedente
Regolamento 2201/2003, sostituito senza modificare i criteri generali di attribuzione della competenza sulle questioni inerenti al divorzio e alla separazione personale dei coniugi - anche ove le azioni ivi disciplinate vengano intentate da parte o nei confronti di un cittadino extracomunitario, se sussista uno dei collegamenti con lo
Stato membro previsti dal Regolamento (cfr. Corte giustizia CE, sez. III, 29.11.2007
n. 68, nel procedimento C-68/07, Sundelind Lopez v. ). Essendo in Persona_1
Italia, dove il marito risiede ancora, l'ultima residenza abituale dei coniugi entro l'anno dalla introduzione del giudizio, la legge applicabile è quella italiana ex art. 8 lett. b) del Regolamento UE 1259/10, il cui carattere universale (con conseguente applicabilità anche ai cittadini extracomunitari) è espressamente sancito dal
“considerando” n. 12 e dall'art. 4 laddove consentono l'applicabilità anche della legge di uno Stato membro non partecipante o di uno Stato non membro dell'Unione Europea.
Ciò posto, l'irreperibilità della resistente e il tempo decorso dalla separazione di fatto convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Deve pertanto essere pronunciata la separazione dei coniugi, senza ulteriori statuizioni, stante l'assenza di figli e di reciproche pretese economiche e non essendo stata reiterata la domanda di assegnazione della ex casa familiare (di cui difettano i presupposti, in mancanza di figli).
3 Stante la natura costitutiva necessaria della pronuncia sullo status e la sostanziale non opposizione della resistente contumace, va dichiarata l'irripetibilità delle spese del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente decidendo:
− pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
e , coniugati a L'Avana Pt_1 Controparte_1
(Cuba), il 30/03/2021;
− ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto n. 00072, parte 2, serie C55, anno 2021);
− spese irripetibili.
Roma, 11.4.2025
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
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