Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 3713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3713 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di udienza di discussione del 14/05/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 23507/2023 R.G. TRA
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. CASCONE Parte_1 C.F._1
EMILIO presso il cui studio in Santa Maria La Carità elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. , rappresentato e difeso dagli Avv. Controparte_1 C.F._2
LETTERA ANTONELLA e FOGLIA MASSIMO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Napoli
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.12.2023, parte ricorrente agiva nei confronti del sig. , Controparte_1 chiedendo di accertare che, nel periodo dal 02.01.2008 al 30.09.2022, le mansioni svolte alle sue dipendenze e sotto la sua direzione, nell'ambito dell'attività di cura della sig.ra Persona_1
, madre del resistente, fossero inquadrabili nel livello CS, del CCNL Collaboratori familiari
[...] non conviventi – lavoro domestico, e chiedeva, per l'effetto, di condannare il resistente al pagamento, in proprio favore, della somma complessiva lorda di € 31.050,47, o di quella diversa che fosse ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive, TFR e indennità sostitutiva del preavviso, come da conteggio analitico allegato al ricorso;
con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore costituito antistatario. Si costituiva tempestivamente il dott. , eccependo il difetto di legittimazione Controparte_1 passiva e/o la mancanza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio e, per l'effetto, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, improponibile, nullo e comunque infondato in fatto e in diritto, oltre che non provato. Con vittoria di spese.
La domanda è infondata e va pertanto rigettata. L'istante ha agito nei confronti del sig. , assumendo che la di lui responsabilità fosse da CP_1 ricollegarsi alla veste di suo diretto datore di lavoro.
In ordine a tale domanda, sebbene si sia raggiunta la prova in atti della prestazione di lavoro svolta dalla , non reputa il giudicante che i testi escussi abbiano reso dichiarazioni tali da ritener Parte_1 soddisfatto il relativo onere probatorio, incombente sulla medesima, e ciò sia in ordine alla ricorrenza di un vincolo di subordinazione correlato alla presenza costante della ricorrente presso l'abitazione della madre defunta del sig. sia soprattutto in ordine alla legittimazione passiva del CP_1 resistente.
I testi escussi hanno reso dichiarazioni non determinanti ai fini della prova richiesta in giudizio, in quanto o hanno riferito – per la maggior parte – de relato actoris, sia in ordine alle mansioni svolte ed alla persona presso la quale la ricorrente avrebbe lavorato (“La ricorrente mi riferiva di accudire una Per_ signora, che chiamava sig.ra , teste sig. , il quale ha riferito anche che l'istante Tes_1
“lavorava in via Cardano”, che è luogo diverso dall'abitazione in cui a dire della stessa ricorrente si sarebbe svolto il rapporto lavorativo;
ha poi dichiarato: “È capitato che il resistente la chiamasse per dirle cosa comprare”, ma non ha meglio dettagliato la circostanza, né come sarebbe stato a conoscenza di tale dato), sia in ordine alla persona alle cui dipendenze l'istante avrebbe lavorato (a tal riguardo la teste ha dichiarato che la ricorrente le riferì “di occuparsi anche del figlio Testimone_2
). Parte_3
Nessuno ha assistito ad accordi presi dalle parti, né alla corresponsione del compenso ad opera del resistente, il quale di contro ha assunto l'indipendenza economica della di lui madre.
La testimonianza de relato actoris pur avendo un valore probatorio fortemente attenuato, resta elemento di cui il giudice può tenere conto ai fini della decisione, nel contesto delle altre risultanze di causa (Cassazione civile, sez. II, 07/10/2020, n. 21568). Con riferimento al caso di specie, le altre risultanze probatorie acquisite agli atti non consentono di ritenere provato che il referente della per il pagamento dei suoi compensi fosse il , e, comunque, le dichiarazioni dei Parte_1 CP_1 testi sono a parere del giudicante insufficienti per provare la ricorrenza degli indici sintomatici ai fini della qualificabilità dell'attività di lavoro in termini di subordinazione rispetto al D (etero- CP_1 direzione, sottoposizione al potere gerarchico e disciplinare del detto datore di lavoro che si estrinsechi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo da parte sua nell'esecuzione delle prestazioni lavorative).
La domanda va dunque respinta per mancato raggiungimento della prova della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti oggi in giudizio. Quanto alle spese, l'andamento della lite giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara compensate fra le parti le spese di lite;
Così deciso in Napoli, il 14.5.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon