TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/06/2025, n. 2213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2213 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NA Nord, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dr.ssa
Nadia Zampogna, all'esito della riserva in decisione assunta all'udienza cartolare del 05.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 13705/2021 R.G., avente ad oggetto: “occupazione senza titolo immobile”
e vertente
TRA
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Aversa (CE) alla Via della Libertà n. 129, presso lo studio dell'avv. Maria Iorio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
ATTRICE
E
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
GN di NA (NA) al Viale de Magistris n. 25, presso lo studio dell'avv. Ottavio Migliaccio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti all'udienza cartolare del 05.02.2025 concludevano come da note di udienza riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Brevemente in fatto si espone che la sig.ra con atto di citazione ritualmente Parte_1
notificato, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la sig.ra esponendo di CP_1
essere proprietaria dell'unità immobiliare sita in Marano di NA (NA) alla via Arbusto n. 11, piano quinto, interno 10 (identificata in N.C.E.U. del Comune di Marano al fg. 15, p.lla 1661, sub. 17) per averne acquistato la proprietà con atto notarile del 04.11.2021, registrato e trascritto, a seguito di transazione con il precedente proprietario, . Deduceva che: - l'immobile era Controparte_2
occupato sine titulo dalla convenuta, la quale non corrispondeva alcuna indennità per tale occupazione;
- i tentativi di ottenere la restituzione bonaria del bene erano risultati vani.
Per questi motivi
chiedeva: - accertarsi il proprio diritto di proprietà sull'immobile e l'occupazione illegittima da parte della convenuta;
- condannarsi la convenuta all'immediato rilascio del bene e al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata disponibilità dell'immobile quantificati in € 2.000,00. Tutto con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa depositata in data 06.10.2022 si costituiva in giudizio la convenuta CP_1
la quale in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato
[...]
esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Nel merito, contestando quanto ex adverso dedotto, deduceva che: - essa convenuta era la nuora dell'attrice, avendo contratto matrimonio con il di lei figlio , dal quale erano nati due figli minori;
- l'immobile rivendicato le era Controparte_2
stato concesso in comodato d'uso gratuito dalla stessa attrice affinché fosse destinato a residenza familiare, come di fatto avvenuto;
- a seguito dell'allontanamento del marito dalla casa coniugale nel gennaio 2021, essa convenuta continuava ad abitare l'immobile con i figli minori.
Per questi motivi
, la convenuta chiedeva: - preliminarmente, sospendersi il presente giudizio in attesa della definizione del procedimento di separazione giudiziale (R.G. n. 7610/2022) pendente tra essa convenuta e il sig. dinanzi all'intestato Tribunale;
- dichiararsi improcedibile Controparte_2
la domanda;
- nel merito, rigettarsi la domanda attorea, con vittoria di spese del giudizio.
All'udienza del 26.10.2022 questo giudice dichiarava l'improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento della procedura di mediazione disciplinata dal D. lgs.
4.3.2010 n. 28 e successive modifiche e, per l'effetto, assegnava alle parti termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi del predetto decreto legislativo, rinviando la causa all'udienza del 13.03.2023.
Quivi, acquisito il verbale di esito negativo della mediazione intercorsa tra le parti (depositato dal procuratore di parte attrice il 26.01.2023), la causa veniva rinviata all'udienza del 04.10.2023 con concessione dei termini di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c..
In sede di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., le parti si riportavano ai propri scritti difensivi articolando mezzi istruttori e, in particolare, parte convenuta con memoria II termine rappresentava che nelle more del presente giudizio era intervenuta ordinanza presidenziale del 07.02.2023 nell'alveo del procedimento di separazione tra la stessa e il sig. ove il Presidente f.f., Controparte_2
emettendo i provvedimenti provvisori ed urgenti, disponeva il godimento della casa coniugale sita in
Marano di NA (NA) alla via Arbusto n. 11, piano quinto, int. 10 in favore di essa convenuta, al fine di continuare ad abitarla unitamente ai figli minori. All'esito dell'udienza del 04.10.2023, ammessa la prova testimoniale articolata dalle parti nei limiti di cui al provvedimento la causa veniva rinviata all'udienza del 13.03.2024 per l'assunzione della prova.
Successivamente, espletata l'attività istruttoria, consistita nella assunzione della prova testimoniale ammessa, all'udienza cartolare del 05.02.2025 la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, nel merito la domanda di rilascio formulata da parte attrice non è fondata.
Invero, sebbene l'attrice abbia allegato il titolo di acquisito della proprietà dell'immobile per cui è causa, da cui peraltro si evince che il dante causa era del di lei figlio , ossia il Controparte_2
marito della convenuta, (v. atto notarile del 04.11.2021), non risulta dimostrata l'asserita occupazione illegittima da parte della sig.ra CP_1
Viceversa, dall'esame della documentazione versata in atti e dall'istruttoria orale espletata, questo giudice ritiene provata la destinazione dell'immobile a casa familiare del nucleo Parte_2
sin da epoca antecedente l'instaurazione del presente giudizio, nonché la sussistenza di un titolo di godimento in capo alla convenuta opponibile all'attrice.
Depongono in tal senso, in primo luogo, le risultanze documentali, quali i certificati storici di residenza prodotti, dai quali si evince che la sig.ra e i figli minori risiedevano stabilmente CP_1
presso detto immobile già prima del trasferimento di proprietà dell'immobile de quo in capo all'odierna attrice e quindi anche dell'instaurazione del presente giudizio.
Infatti, il certificato storico di residenza della convenuta e dei minori nati dal matrimonio attesta che il nucleo familiare composto come detto, risiedeva nell'immobile sito in Via Arbusto n. 11, piano 5, int. 10 ininterrottamente sin dal 15.03.2010.
In secondo luogo, l'ordinanza presidenziale del 07.02.2023 emessa nel giudizio di separazione R.G.
n. 7610/2022 - versata in atti – ha assegnato alla sig.ra il godimento della "casa coniugale, CP_1
sita in Marano di NA alla via Arbusto n. 11", affinché continui ad abitarla con i figli minori, presupponendo quindi l'accertamento di tale destinazione.
A fronte di tali evidenze documentali, occorre valutare le prove testimoniali assunte, che hanno offerto dichiarazioni parzialmente contrastanti.
L'attrice ha sostenuto che l'immobile de quo non fosse mai stato casa coniugale e che la convenuta vi si fosse introdotta solo dopo la separazione di fatto dal marito, continuando peraltro a dormire presso la casa paterna. A sostegno di tali affermazioni, sono stati escussi i testi (figlia Testimone_1
dell'attrice) e (amministratore del condominio). Testimone_2 In particolare, la teste di attrice ha dichiarato che la convenuta pur avendo Testimone_1 CP_1
il possesso dell'immobile, continuava a dormire presso la casa paterna e che si sarebbe immessa nell'alloggio solo dopo la separazione di fatto dal marito, non avendo l'immobile mai costituito casa coniugale. Tuttavia, tali dichiarazioni - rese comunque da un soggetto legato da uno stretto rapporto di parentela con l'attrice – non appaiono attendibili in quanto si pongono in contrasto con le risultanze anagrafiche sopra menzionate che attestano una residenza della convenuta e del nucleo familiare nell'immobile sin da epoca anteriore alla separazione di fatto dei coniugi, che alla luce del ricorso per separazione in atti, risulta si sia verificata a gennaio 2021.
Il secondo teste di parte attrice dichiarava di non aver trovato la convenuta in casa Testimone_2
in occasione delle sue visite periodiche al condominio;
tuttavia, egli stesso precisava di recarsi nell'immobile "circa due volte al mese", "all'incirca alle ore 16:30 oppure verso le 19:30" e "nei giorni immediatamente successivi al 4 del mese e intorno al 25, 26 del mese", aggiungendo di non passare "mai nei giorni festivi se non in casi eccezionali".
I testi di parte convenuta, (cugina della convenuta) e (fratello della Tes_3 Testimone_4
convenuta), hanno invece dichiarato che la sig.ra abitava stabilmente l'immobile con i figli, CP_1
adibendolo a residenza familiare, e che la stessa svolgeva l'attività di collaboratrice domestica. Le dichiarazioni di questi ultimi testi, pur tenendo conto del legame di parentela con la convenuta, appaiono coerenti con il quadro documentale sopra delineato e idonee a fornire una spiegazione plausibile delle assenze della dall'abitazione negli orari indicati dal teste , CP_1 Tes_2
verosimilmente dovute a impegni lavorativi. Pertanto, la testimonianza del non risulta di per Tes_2
sé sufficiente a smentire la stabile residenza della convenuta e dei figli nell'immobile, ampiamente suffragata dalla documentazione anagrafica e dal provvedimento di assegnazione.
Alla luce di una valutazione complessiva e comparativa delle prove raccolte, questo giudice ritiene che le prove documentali, aventi valore probatorio privilegiato per quanto attiene alle risultanze anagrafiche, unitamente al provvedimento di assegnazione giudiziale della casa qualificata come coniugale e alle testimonianze rese dai testi di parte convenuta (che trovano riscontro nei documenti), consentano di ritenere provato che l'immobile sito in Via Arbusto n. 11, int. 10, abbia costituito la casa familiare dei coniugi sin da epoca ampiamente precedente all'instaurazione Parte_2
del presente giudizio e al trasferimento dell'immobile in favore dell'odierna attrice (quantomeno dal marzo 2010, secondo la residenza storica della convenuta) ed ancora che la sig.ra vi abbia CP_1
continuato a risiedere stabilmente con i figli minori.
Tale stabile destinazione, unitamente al contesto familiare (l'attrice è madre del marito della convenuta), permette di configurare la sussistenza di un contratto di comodato verbale, sorto per soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare del figlio di parte attrice, e dunque caratterizzato da un vincolo di destinazione all'uso familiare, senza una prefissata scadenza se non quella implicitamente connessa al perdurare di tali esigenze (c.d. comodato "a termine implicito" o "per uso determinato").
La ricostruzione dei passaggi di proprietà (vendita della nuda proprietà al figlio Controparte_2
nel 2012, rinuncia all'usufrutto da parte dell'attrice nel 2017, transazione del 2021 con "restituzione" del bene all'attrice), come emergente dagli atti prodotti, corrobora peraltro l'esistenza di una pregressa e consolidata destinazione familiare dell'immobile, verosimilmente ben nota all'attrice al momento del suo riacquisto della proprietà, peraltro avvenuta poco prima dell'instaurazione del presente giudizio (iscritto a ruolo il 22.12.21).
Definita la natura del rapporto e la destinazione del bene, occorre applicare i principi giuridici che regolano la materia, con specifico riferimento agli effetti del provvedimento di assegnazione giudiziale nei confronti del terzo proprietario.
Sul punto, appare dirimente la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione in ordine alla questione relativa alla facoltà del comodante di chiedere la restituzione dell'immobile adibito a casa familiare in caso di separazione e/o divorzio dei coniugi, ove il contratto di comodato sia privo di termine.
La Corte, con la sentenza n. 21467/2016, ha affermato che “ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare già formato o in via di formazione, si versa nell'ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare. Infatti, in tal caso, per effetto della concorde volontà delle parti, si è impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari idoneo a conferire all'uso il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà “ad nutum” del comodante, a cui resta salva la facoltà di chiedere la restituzione nell'ipotesi di sopravvenienza di un bisogno urgente e non prevedibile”.
La Suprema Corte ha così richiamato quanto già stabilito anche dalle Sezioni Unite con sent. n.
13603/2004, secondo cui “il contratto di comodato di un immobile adibito a casa familiare, ha una durata determinabile per relationem, con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente dunque dall'insorgere di una crisi coniugale ed è destinato
a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari che avevano legittimato l'assegnazione dell'immobile”.
Peraltro, la Corte di Cassazione ha di recente ribadito (sent. n. 26954/2017) che nel contratto di comodato che ha ad oggetto un'abitazione destinata a casa familiare, il termine finale del contratto va desunto dall'uso per il quale l'immobile è stato consegnato e, di conseguenza, il comodato dura sino a quando permangono le esigenze abitative della famiglia, indipendentemente dall'eventuale crisi del legame coniugale.
I Giudici di legittimità hanno quindi puntualizzato che la circostanza di adibire l'immobile a casa familiare consente di imprimere sullo stesso un vincolo di destinazione a favore dell'intero nucleo familiare e non solo a favore della parte contrattuale (comodatario).
Tale vincolo di destinazione incide inevitabilmente sulla durata del contratto, che si protrarrà sino al perdurare delle esigenze abitative e la durata del medesimo potrà essere fatta valere non solo dal comodatario in persona ma da tutti i componenti della famiglia;
di conseguenza si è inteso ricondurre il diritto all'abitazione familiare al rango dei diritti inviolabili della persona di cui all'art. 2 della
Costituzione, attribuendogli un valore costituzionale tale da imprimere sul contratto un vincolo temporale, potenzialmente indeterminato.
Dunque, il vincolo di destinazione dell'immobile alle esigenze abitative familiari è idoneo a conformare il rapporto di comodato, la cui durata è implicitamente correlata al perdurare di tali esigenze.
In ragione di quanto esposto, il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge collocatario dei figli minori (quale quello del 07.02.2023 nell'ambito del procedimento di separazione
R.G. n. 7610/2022) ha cristallizzato un preesistente rapporto, quale il comodato, specificandone le modalità di godimento a tutela dell'interesse primario dei figli a conservare l'habitat domestico, con riferimento al momento di crisi coniugale.
Ne discende che il proprietario-comodante non può esigere la restituzione dell'immobile ad nutum, ai sensi dell'art. 1810 c.c., essendo invece tenuto a rispettare il vincolo di destinazione impresso al bene.
Invero, la facoltà di richiedere la restituzione è limitata alla sola ipotesi in cui sopravvenga un bisogno del comodante che sia, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., urgente e impreveduto.
Come ulteriormente precisato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ., Sez. 3, 17 ottobre 2016, n. 20892),
"il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene non deve essere grave ma imprevisto (e, dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato) ed urgente, senza che rilevino bisogni non attuali, nè concreti o solo astrattamente ipotizzabili”.
Nel caso in esame, l'attrice fondando la propria domanda di rilascio sull'asserita occupazione sine titulo da parte della convenuta, nulla allegava né tantomeno provava in ordine ad una presunta sopravvenienza di un proprio bisogno che rivestisse i caratteri dell'urgenza e dell'imprevedibilità, così come rigorosamente definiti dalla richiamata giurisprudenza.
Tanto premesso in diritto, in assenza di domanda in tal senso nonché, eventualmente per relationem, in assenza di atti di causa che palesino indirettamente un sopravvenuto bisogno, non sussistono i presupposti di cui all'art. 1809, comma 2, c.c. tale per cui la domanda di rilascio dell'immobile deve essere rigettata, essendo la detenzione della convenuta giustificata dal vincolo di CP_1
destinazione impresso al bene e dal provvedimento di assegnazione della casa coniugale, opponibile all'attrice nei limiti sopra indicati.
Il rigetto della domanda principale di rilascio, stante la legittimità del titolo di detenzione della convenuta, comporta necessariamente il rigetto anche della domanda accessoria di risarcimento dei danni per illegittima occupazione quantificata dall'attrice in € 2.000,00, in quanto non essendo ravvisabile un'occupazione sine titulo non può configurarsi alcun danno risarcibile per il mancato godimento del bene da parte dell'attrice.
Quanto alla domanda di parte attrice avanzata in sede di comparsa conclusionale relativa alla condanna della convenuta al pagamento degli oneri condominiali, la stessa va qualificata come tardiva in ragione del granitico orientamento sul punto secondo il quale la comparsa conclusionale ha soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e, pertanto, non può contenere domande o eccezioni nuove, che comportino l'ampliamento del thema decidendum (cfr. ex multis, Cass. Sez. II Civ., n. 20723/2018).
Per le suesposte ragioni, le domande attoree devono essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico di parte attrice,
[...]
Parte_1
Le stesse vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia indeterminabile, applicando lo scaglione di riferimento da 26.000,01 a € 52.000,00), dell'attività processuale effettivamente svolta (fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale) e dei parametri di cui al D.M. 147/2022, applicando i valori medi con riduzione del 30% ex art. 4 D.M. cit. per la non particolare complessità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA Nord, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dr.ssa Nadia
Zampogna, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così CP_1
provvede:
- Rigetta la domanda di rilascio dell'immobile sito in Marano di NA (NA) alla via Arbusto
n. 11, piano quinto, interno 10 (identificato in N.C.E.U. del Comune di Marano al l fg. 15,
p.lla 1661, sub 17, via Arbusto n. 11, p.5-6, i.10, cat A/2, cl. 4 , vani 5, sup. mt 98, r.c. €
309,87), proposta da Parte_1 - rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da per quanto in Parte_1
parte motiva;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 che si liquidano in complessivi € 5.331,2 per compensi professionali (di cui € 1.190.7 per la fase di studio, € 842,8 per la fase introduttiva, € 1.264,2 per la fase istruttoria ed € 2033,5 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso il 17.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Nadia Zampogna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NA Nord, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dr.ssa
Nadia Zampogna, all'esito della riserva in decisione assunta all'udienza cartolare del 05.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 13705/2021 R.G., avente ad oggetto: “occupazione senza titolo immobile”
e vertente
TRA
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Aversa (CE) alla Via della Libertà n. 129, presso lo studio dell'avv. Maria Iorio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
ATTRICE
E
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
GN di NA (NA) al Viale de Magistris n. 25, presso lo studio dell'avv. Ottavio Migliaccio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti all'udienza cartolare del 05.02.2025 concludevano come da note di udienza riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Brevemente in fatto si espone che la sig.ra con atto di citazione ritualmente Parte_1
notificato, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la sig.ra esponendo di CP_1
essere proprietaria dell'unità immobiliare sita in Marano di NA (NA) alla via Arbusto n. 11, piano quinto, interno 10 (identificata in N.C.E.U. del Comune di Marano al fg. 15, p.lla 1661, sub. 17) per averne acquistato la proprietà con atto notarile del 04.11.2021, registrato e trascritto, a seguito di transazione con il precedente proprietario, . Deduceva che: - l'immobile era Controparte_2
occupato sine titulo dalla convenuta, la quale non corrispondeva alcuna indennità per tale occupazione;
- i tentativi di ottenere la restituzione bonaria del bene erano risultati vani.
Per questi motivi
chiedeva: - accertarsi il proprio diritto di proprietà sull'immobile e l'occupazione illegittima da parte della convenuta;
- condannarsi la convenuta all'immediato rilascio del bene e al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata disponibilità dell'immobile quantificati in € 2.000,00. Tutto con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa depositata in data 06.10.2022 si costituiva in giudizio la convenuta CP_1
la quale in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato
[...]
esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Nel merito, contestando quanto ex adverso dedotto, deduceva che: - essa convenuta era la nuora dell'attrice, avendo contratto matrimonio con il di lei figlio , dal quale erano nati due figli minori;
- l'immobile rivendicato le era Controparte_2
stato concesso in comodato d'uso gratuito dalla stessa attrice affinché fosse destinato a residenza familiare, come di fatto avvenuto;
- a seguito dell'allontanamento del marito dalla casa coniugale nel gennaio 2021, essa convenuta continuava ad abitare l'immobile con i figli minori.
Per questi motivi
, la convenuta chiedeva: - preliminarmente, sospendersi il presente giudizio in attesa della definizione del procedimento di separazione giudiziale (R.G. n. 7610/2022) pendente tra essa convenuta e il sig. dinanzi all'intestato Tribunale;
- dichiararsi improcedibile Controparte_2
la domanda;
- nel merito, rigettarsi la domanda attorea, con vittoria di spese del giudizio.
All'udienza del 26.10.2022 questo giudice dichiarava l'improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento della procedura di mediazione disciplinata dal D. lgs.
4.3.2010 n. 28 e successive modifiche e, per l'effetto, assegnava alle parti termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi del predetto decreto legislativo, rinviando la causa all'udienza del 13.03.2023.
Quivi, acquisito il verbale di esito negativo della mediazione intercorsa tra le parti (depositato dal procuratore di parte attrice il 26.01.2023), la causa veniva rinviata all'udienza del 04.10.2023 con concessione dei termini di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c..
In sede di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., le parti si riportavano ai propri scritti difensivi articolando mezzi istruttori e, in particolare, parte convenuta con memoria II termine rappresentava che nelle more del presente giudizio era intervenuta ordinanza presidenziale del 07.02.2023 nell'alveo del procedimento di separazione tra la stessa e il sig. ove il Presidente f.f., Controparte_2
emettendo i provvedimenti provvisori ed urgenti, disponeva il godimento della casa coniugale sita in
Marano di NA (NA) alla via Arbusto n. 11, piano quinto, int. 10 in favore di essa convenuta, al fine di continuare ad abitarla unitamente ai figli minori. All'esito dell'udienza del 04.10.2023, ammessa la prova testimoniale articolata dalle parti nei limiti di cui al provvedimento la causa veniva rinviata all'udienza del 13.03.2024 per l'assunzione della prova.
Successivamente, espletata l'attività istruttoria, consistita nella assunzione della prova testimoniale ammessa, all'udienza cartolare del 05.02.2025 la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, nel merito la domanda di rilascio formulata da parte attrice non è fondata.
Invero, sebbene l'attrice abbia allegato il titolo di acquisito della proprietà dell'immobile per cui è causa, da cui peraltro si evince che il dante causa era del di lei figlio , ossia il Controparte_2
marito della convenuta, (v. atto notarile del 04.11.2021), non risulta dimostrata l'asserita occupazione illegittima da parte della sig.ra CP_1
Viceversa, dall'esame della documentazione versata in atti e dall'istruttoria orale espletata, questo giudice ritiene provata la destinazione dell'immobile a casa familiare del nucleo Parte_2
sin da epoca antecedente l'instaurazione del presente giudizio, nonché la sussistenza di un titolo di godimento in capo alla convenuta opponibile all'attrice.
Depongono in tal senso, in primo luogo, le risultanze documentali, quali i certificati storici di residenza prodotti, dai quali si evince che la sig.ra e i figli minori risiedevano stabilmente CP_1
presso detto immobile già prima del trasferimento di proprietà dell'immobile de quo in capo all'odierna attrice e quindi anche dell'instaurazione del presente giudizio.
Infatti, il certificato storico di residenza della convenuta e dei minori nati dal matrimonio attesta che il nucleo familiare composto come detto, risiedeva nell'immobile sito in Via Arbusto n. 11, piano 5, int. 10 ininterrottamente sin dal 15.03.2010.
In secondo luogo, l'ordinanza presidenziale del 07.02.2023 emessa nel giudizio di separazione R.G.
n. 7610/2022 - versata in atti – ha assegnato alla sig.ra il godimento della "casa coniugale, CP_1
sita in Marano di NA alla via Arbusto n. 11", affinché continui ad abitarla con i figli minori, presupponendo quindi l'accertamento di tale destinazione.
A fronte di tali evidenze documentali, occorre valutare le prove testimoniali assunte, che hanno offerto dichiarazioni parzialmente contrastanti.
L'attrice ha sostenuto che l'immobile de quo non fosse mai stato casa coniugale e che la convenuta vi si fosse introdotta solo dopo la separazione di fatto dal marito, continuando peraltro a dormire presso la casa paterna. A sostegno di tali affermazioni, sono stati escussi i testi (figlia Testimone_1
dell'attrice) e (amministratore del condominio). Testimone_2 In particolare, la teste di attrice ha dichiarato che la convenuta pur avendo Testimone_1 CP_1
il possesso dell'immobile, continuava a dormire presso la casa paterna e che si sarebbe immessa nell'alloggio solo dopo la separazione di fatto dal marito, non avendo l'immobile mai costituito casa coniugale. Tuttavia, tali dichiarazioni - rese comunque da un soggetto legato da uno stretto rapporto di parentela con l'attrice – non appaiono attendibili in quanto si pongono in contrasto con le risultanze anagrafiche sopra menzionate che attestano una residenza della convenuta e del nucleo familiare nell'immobile sin da epoca anteriore alla separazione di fatto dei coniugi, che alla luce del ricorso per separazione in atti, risulta si sia verificata a gennaio 2021.
Il secondo teste di parte attrice dichiarava di non aver trovato la convenuta in casa Testimone_2
in occasione delle sue visite periodiche al condominio;
tuttavia, egli stesso precisava di recarsi nell'immobile "circa due volte al mese", "all'incirca alle ore 16:30 oppure verso le 19:30" e "nei giorni immediatamente successivi al 4 del mese e intorno al 25, 26 del mese", aggiungendo di non passare "mai nei giorni festivi se non in casi eccezionali".
I testi di parte convenuta, (cugina della convenuta) e (fratello della Tes_3 Testimone_4
convenuta), hanno invece dichiarato che la sig.ra abitava stabilmente l'immobile con i figli, CP_1
adibendolo a residenza familiare, e che la stessa svolgeva l'attività di collaboratrice domestica. Le dichiarazioni di questi ultimi testi, pur tenendo conto del legame di parentela con la convenuta, appaiono coerenti con il quadro documentale sopra delineato e idonee a fornire una spiegazione plausibile delle assenze della dall'abitazione negli orari indicati dal teste , CP_1 Tes_2
verosimilmente dovute a impegni lavorativi. Pertanto, la testimonianza del non risulta di per Tes_2
sé sufficiente a smentire la stabile residenza della convenuta e dei figli nell'immobile, ampiamente suffragata dalla documentazione anagrafica e dal provvedimento di assegnazione.
Alla luce di una valutazione complessiva e comparativa delle prove raccolte, questo giudice ritiene che le prove documentali, aventi valore probatorio privilegiato per quanto attiene alle risultanze anagrafiche, unitamente al provvedimento di assegnazione giudiziale della casa qualificata come coniugale e alle testimonianze rese dai testi di parte convenuta (che trovano riscontro nei documenti), consentano di ritenere provato che l'immobile sito in Via Arbusto n. 11, int. 10, abbia costituito la casa familiare dei coniugi sin da epoca ampiamente precedente all'instaurazione Parte_2
del presente giudizio e al trasferimento dell'immobile in favore dell'odierna attrice (quantomeno dal marzo 2010, secondo la residenza storica della convenuta) ed ancora che la sig.ra vi abbia CP_1
continuato a risiedere stabilmente con i figli minori.
Tale stabile destinazione, unitamente al contesto familiare (l'attrice è madre del marito della convenuta), permette di configurare la sussistenza di un contratto di comodato verbale, sorto per soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare del figlio di parte attrice, e dunque caratterizzato da un vincolo di destinazione all'uso familiare, senza una prefissata scadenza se non quella implicitamente connessa al perdurare di tali esigenze (c.d. comodato "a termine implicito" o "per uso determinato").
La ricostruzione dei passaggi di proprietà (vendita della nuda proprietà al figlio Controparte_2
nel 2012, rinuncia all'usufrutto da parte dell'attrice nel 2017, transazione del 2021 con "restituzione" del bene all'attrice), come emergente dagli atti prodotti, corrobora peraltro l'esistenza di una pregressa e consolidata destinazione familiare dell'immobile, verosimilmente ben nota all'attrice al momento del suo riacquisto della proprietà, peraltro avvenuta poco prima dell'instaurazione del presente giudizio (iscritto a ruolo il 22.12.21).
Definita la natura del rapporto e la destinazione del bene, occorre applicare i principi giuridici che regolano la materia, con specifico riferimento agli effetti del provvedimento di assegnazione giudiziale nei confronti del terzo proprietario.
Sul punto, appare dirimente la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione in ordine alla questione relativa alla facoltà del comodante di chiedere la restituzione dell'immobile adibito a casa familiare in caso di separazione e/o divorzio dei coniugi, ove il contratto di comodato sia privo di termine.
La Corte, con la sentenza n. 21467/2016, ha affermato che “ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare già formato o in via di formazione, si versa nell'ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare. Infatti, in tal caso, per effetto della concorde volontà delle parti, si è impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari idoneo a conferire all'uso il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà “ad nutum” del comodante, a cui resta salva la facoltà di chiedere la restituzione nell'ipotesi di sopravvenienza di un bisogno urgente e non prevedibile”.
La Suprema Corte ha così richiamato quanto già stabilito anche dalle Sezioni Unite con sent. n.
13603/2004, secondo cui “il contratto di comodato di un immobile adibito a casa familiare, ha una durata determinabile per relationem, con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente dunque dall'insorgere di una crisi coniugale ed è destinato
a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari che avevano legittimato l'assegnazione dell'immobile”.
Peraltro, la Corte di Cassazione ha di recente ribadito (sent. n. 26954/2017) che nel contratto di comodato che ha ad oggetto un'abitazione destinata a casa familiare, il termine finale del contratto va desunto dall'uso per il quale l'immobile è stato consegnato e, di conseguenza, il comodato dura sino a quando permangono le esigenze abitative della famiglia, indipendentemente dall'eventuale crisi del legame coniugale.
I Giudici di legittimità hanno quindi puntualizzato che la circostanza di adibire l'immobile a casa familiare consente di imprimere sullo stesso un vincolo di destinazione a favore dell'intero nucleo familiare e non solo a favore della parte contrattuale (comodatario).
Tale vincolo di destinazione incide inevitabilmente sulla durata del contratto, che si protrarrà sino al perdurare delle esigenze abitative e la durata del medesimo potrà essere fatta valere non solo dal comodatario in persona ma da tutti i componenti della famiglia;
di conseguenza si è inteso ricondurre il diritto all'abitazione familiare al rango dei diritti inviolabili della persona di cui all'art. 2 della
Costituzione, attribuendogli un valore costituzionale tale da imprimere sul contratto un vincolo temporale, potenzialmente indeterminato.
Dunque, il vincolo di destinazione dell'immobile alle esigenze abitative familiari è idoneo a conformare il rapporto di comodato, la cui durata è implicitamente correlata al perdurare di tali esigenze.
In ragione di quanto esposto, il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge collocatario dei figli minori (quale quello del 07.02.2023 nell'ambito del procedimento di separazione
R.G. n. 7610/2022) ha cristallizzato un preesistente rapporto, quale il comodato, specificandone le modalità di godimento a tutela dell'interesse primario dei figli a conservare l'habitat domestico, con riferimento al momento di crisi coniugale.
Ne discende che il proprietario-comodante non può esigere la restituzione dell'immobile ad nutum, ai sensi dell'art. 1810 c.c., essendo invece tenuto a rispettare il vincolo di destinazione impresso al bene.
Invero, la facoltà di richiedere la restituzione è limitata alla sola ipotesi in cui sopravvenga un bisogno del comodante che sia, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., urgente e impreveduto.
Come ulteriormente precisato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ., Sez. 3, 17 ottobre 2016, n. 20892),
"il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene non deve essere grave ma imprevisto (e, dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato) ed urgente, senza che rilevino bisogni non attuali, nè concreti o solo astrattamente ipotizzabili”.
Nel caso in esame, l'attrice fondando la propria domanda di rilascio sull'asserita occupazione sine titulo da parte della convenuta, nulla allegava né tantomeno provava in ordine ad una presunta sopravvenienza di un proprio bisogno che rivestisse i caratteri dell'urgenza e dell'imprevedibilità, così come rigorosamente definiti dalla richiamata giurisprudenza.
Tanto premesso in diritto, in assenza di domanda in tal senso nonché, eventualmente per relationem, in assenza di atti di causa che palesino indirettamente un sopravvenuto bisogno, non sussistono i presupposti di cui all'art. 1809, comma 2, c.c. tale per cui la domanda di rilascio dell'immobile deve essere rigettata, essendo la detenzione della convenuta giustificata dal vincolo di CP_1
destinazione impresso al bene e dal provvedimento di assegnazione della casa coniugale, opponibile all'attrice nei limiti sopra indicati.
Il rigetto della domanda principale di rilascio, stante la legittimità del titolo di detenzione della convenuta, comporta necessariamente il rigetto anche della domanda accessoria di risarcimento dei danni per illegittima occupazione quantificata dall'attrice in € 2.000,00, in quanto non essendo ravvisabile un'occupazione sine titulo non può configurarsi alcun danno risarcibile per il mancato godimento del bene da parte dell'attrice.
Quanto alla domanda di parte attrice avanzata in sede di comparsa conclusionale relativa alla condanna della convenuta al pagamento degli oneri condominiali, la stessa va qualificata come tardiva in ragione del granitico orientamento sul punto secondo il quale la comparsa conclusionale ha soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e, pertanto, non può contenere domande o eccezioni nuove, che comportino l'ampliamento del thema decidendum (cfr. ex multis, Cass. Sez. II Civ., n. 20723/2018).
Per le suesposte ragioni, le domande attoree devono essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico di parte attrice,
[...]
Parte_1
Le stesse vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia indeterminabile, applicando lo scaglione di riferimento da 26.000,01 a € 52.000,00), dell'attività processuale effettivamente svolta (fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale) e dei parametri di cui al D.M. 147/2022, applicando i valori medi con riduzione del 30% ex art. 4 D.M. cit. per la non particolare complessità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA Nord, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dr.ssa Nadia
Zampogna, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così CP_1
provvede:
- Rigetta la domanda di rilascio dell'immobile sito in Marano di NA (NA) alla via Arbusto
n. 11, piano quinto, interno 10 (identificato in N.C.E.U. del Comune di Marano al l fg. 15,
p.lla 1661, sub 17, via Arbusto n. 11, p.5-6, i.10, cat A/2, cl. 4 , vani 5, sup. mt 98, r.c. €
309,87), proposta da Parte_1 - rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da per quanto in Parte_1
parte motiva;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 che si liquidano in complessivi € 5.331,2 per compensi professionali (di cui € 1.190.7 per la fase di studio, € 842,8 per la fase introduttiva, € 1.264,2 per la fase istruttoria ed € 2033,5 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso il 17.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Nadia Zampogna