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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/09/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1424 DE ruolo generale di volontaria giurisdizione DEl'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._2
12/10/1976, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo GHENO
e con l'intervento DE
, in persona DE Procuratore DEla Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni DEle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
• “dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
ai sensi DEl'art. 151, 1° comma, cod. civ.; Controparte_1
• ordinare al Comune di MA d'ZE di annotare l'emananda sentenza a margine DEl'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data DEla comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi DEl'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza DE termine assegnato per il deposito DEle note scritte;
OMOLOGARE LE SEGUENTI
CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo DE reciproco rispetto, liberi ognuno di fissare la propria residenza ove meglio credono, pur con l'obbligo per ciascuno di comunicare all'altro il nuovo indirizzo prima DE trasferimento. La residenza anagrafica DEla FI sarà presso la madre.
2) L'abitazione coniugale sita in Pove DE AP (VI) Via Monte AP n. 21F, viene assegnata al marito con gli arredi presenti. I coniugi si impegnano a mantenere le rispettive abitazioni in vicinanza al polo di frequenza scuola/attività DEla FI, al fine di facilitarne gli spostamenti;
e comunque a mantenere una certa vicinanza tra le rispettive abitazioni per garantire il collocamento paritario alternato DEla FI.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3) Entrambi i genitori si impegnano a partecipare attivamente alle decisioni importanti riguardanti la FI, come l'educazione, la salute e il benessere, condividendo quindi anche le responsabilità quotidiane come l'educazione
(supervisione dei compiti scolastici, rapporti con la scuola e partecipazione alle attività educative), la salute (organizzazione e partecipazione a visite mediche e cure necessarie) e le attività extra-curriculari (supporto e accompagnamento a sport, hobby e altre attività).
A tale fine entrambi i coniugi si impegnano a ricorrere alla consulenza di un professionista per supporto alla genitorialità, con cadenza da definire, che possa accompagnare gli stessi genitori sia in questo DEicato momento di decisioni che riguardano la FI, sia nelle varie fasi DEla sua crescita, per adottare una linea comune e condivisa per la sua educazione (con spese che verranno sostenute al 50% da ciascun genitore).
Per garantire alla NO la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenendo anche conto DE suo diritto a una IGnificativa e piena relazione con entrambi i genitori e DE diritto di questi ultimi a una piena realizzazione DEla loro relazione con la FI e all'esplicazione DE loro ruolo educativo, la FI NO viene affidata Persona_1 congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocamento alternato con le seguenti modalità: a fine settimana alterni da venerdì pomeriggio a lunedì mattina;
da lunedì pomeriggio a venerdì mattina il collocamento sarà due (2) giorni dalla madre e due (2) giorni dal padre a rotazione, a seconda di chi ha tenuto la bambina nel fine settimana (ad esempio, se da venerdì pomeriggio a lunedì mattina è dal padre, la bambina starà dalla madre da lunedì pomeriggio a mercoledì mattina e dal padre da mercoledì pomeriggio a venerdì mattina, per poi iniziare il fine settimana successivo con la madre); e durante le festività pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza di presso i Per_1 genitori comprenda la metà DE periodo di vacanza in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno o quello di Pasqua e
Lunedì DEl'Angelo nonché alternando 15 giorni con ciascuno dei genitori nel corso DEle vacanze estive (non più di 10 giorni consecutivi per consentire all'altro genitore di non stare troppo tempo distante dalla FI); prevedendo altresì che, nei periodi di permanenza presso uno dei genitori, all'altro debba essere garantito almeno un contatto telefonico giornaliero. Salva la più ampia facoltà di modificare consensualmente le modalità ed i tempi di frequentazione DEla NO, per i primi anni i coniugi cercheranno di trascorrere insieme le festività principali.
La FI NO starà comunque con il padre il giorno DE compleanno DE padre e la festa DE papà, così come starà con la madre il giorno DE compleanno DEla madre e la festa DEla mamma.
Il giorno DE compleanno DEla FI NO verrà trascorso con entrambi i genitori;
e ove ciò diventi difficoltoso con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni, garantendo comunque la visita nella giornata di colui che non l'avrà in affidamento quel giorno.
4) Le parti convengono che, fermo restando l'impegno continuativo alla cooperazione di entrambi i coniugi, nell'osservanza dei doveri di assistenza, cura, educazione ed istruzione, diversi accordi potranno essere comunque assunti consensualmente dai genitori compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con gli impegni scolastici, socio-ricreativi DEla FI e avuto riguardo al suo bene.
5) I genitori si impegnano a conservare rapporti IGnificativi tra la FI e gli ascendenti e i familiari di entrambi i rami genitoriali e a garantire la presenza DEla NO, ove possibile, anche in occasione DEle feste, ricorrenze e cerimonie a cui saranno invitati da parte dei familiari DEl'uno e DEl'altro genitore.
6) Ciascun genitore si impegna a comunicare anticipatamente all'altro ogni cambiamento di residenza, domicilio o recapito telefonico;
si impegna altresì ad informare tempestivamente l'altro di eventuali assenze (per trasferte lavorative e/o impegni improcrastinabili) che rendano necessario modificare i tempi concordati di affidamento DEla NO.
7) Qualora la FI dovesse manifestare una malattia o subire un infortunio, il genitore che in quel momento ha la custodia DEla FI dovrà avvisare tempestivamente l'altro DEl'accaduto, consentendo a quest'ultimo la possibilità di farle visita e di contattarla telefonicamente in qualsiasi momento.
8) I genitori si impegnano a far frequentare alla FI le eventuali attività ludico/scolastiche programmate (recite, rappresentazioni, ecc.), le attività sportive/ricreative e quelle attinenti alla formazione religiosa/spirituale.
9) I genitori si rendono disponibili a prestare il reciproco assenso al rilascio di idonea documentazione valida per l'espatrio DEla FI NO, con l'obbligo per il genitore che intenda recarsi all'estero con la FI per il periodo massimo di
15 giorni consecutivi di comunicare all'altro, almeno 30 giorni prima, tempi, luoghi e durata DE soggiorno all'estero (con indirizzi e recapiti DEle varie strutture ospitanti).
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
10) Le parti stabiliscono il mantenimento diretto e proporzionale DEla NO nei periodi di rispettiva permanenza (con individuazione di specifici capitoli di spesa) ad eccezione che per le spese di natura straordinaria (mediche non mutuabili, farmaceutiche, scolastiche, culturali, sportive, ludiche, ecc.) per la stessa necessarie che dovranno comunque essere sostenute in misura DE 70%
a carico di e DE 30% a carico di da Parte_1 Controparte_1 concordare sempre preventivamente tra le parti.
Per accordo comune tra le parti, non vengono considerate tra le spese straordinarie, le spese di babysitteraggio (ad esclusione dei i casi descritti al punto 15), anticipo e posticipo scuola, che verranno sostenute sempre al 50% da ciascun genitore. Le spese straordinarie verranno di regola anticipate da
; e a sua volta si impegna a Parte_1 Controparte_1 corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese il rimborso DEle stesse nella misura convenuta DE 30%. Considerata l'attuale disparità di redditi, a titolo di concorso al mantenimento DEla FI il IG. si obbliga a corrispondere, a partire Per_1 Parte_1 dal mese di aprile 2025, alla IG.ra la somma mensile di Controparte_1
Euro 250,00. Detta somma dovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese,
a mezzo bonifico nel conto corrente iban: [...] che la IG.ra ha comunicato al marito. La somma Controparte_1 suddetta verrà rivalutata annualmente, in base all'indice di rivalutazione indicato dall'ISTAT per gli operai ed impiegati, accertato nell'anno precedente, con prima decorrenza dal mese di maggio 2026. Il IG. concorrerà Parte_1 altresì al pagamento, nella misura DE 70% DEle spese straordinarie quali appunto le spese mediche, scolastiche, ricreative e sportive sostenute dalla IG.ra per la FI e che dovranno essere Controparte_1 preventivamente concordate tra i coniugi, fatta eccezione per quelle aventi carattere di necessità, indifferibilità ed urgenza, documentate con opportune pezze di appoggio o documenti giustificativi e comunque quelle che si renderanno necessarie per la NO secondo il protocollo in uso presso il
Tribunale di Vicenza.
Resta inteso che, fatto salvo l'impegno prioritario dei genitori di concertare tutte le decisioni importanti, ciascuna parte provvederà personalmente a sostenere quelle spese non indispensabili per la NO (quali extra per hobbies, regali, attività sportive supplementari, o altro) che abbia deciso unilateralmente (ovvero senza consultazione con l'altro genitore).
11) I coniugi, entrambi occupati, si dichiarano autosufficienti dal punto di vista economico e pertanto rinunciano reciprocamente a richiedere un contributo per il proprio mantenimento.
12) L'assegno unico e universale attualmente pari ad € 54,00 spetterà interamente, al 100%, alla IG.ra . Le parti inoltre Controparte_1 concordano che eventuali assegni familiari e/o eventuali “bonus” per figli saranno devoluti alla madre, mentre le eventuali detrazioni familiari per figli a carico spetteranno da un punto di vista fiscale al 50% a ciascun genitore.
- prendere atto DEle seguenti ulteriori pattuizioni:
13) La vettura targata FV504YW intestata alla moglie resta di Parte_2 proprietà e a carico DEla IG.ra e pertanto nulla più avrà Controparte_1
a pretendere il IG. a tale riguardo. Il natante a vela battezzato “Celeste Pt_1 sweet lady” moDElo Barufaldi P38 intestata a resta di proprietà Parte_1
e a carico DElo stesso.
14) La manutenzione ordinaria DEla casa coniugale, nonché tutte le tasse/imposte (es. di asporto rifiuti, TARI) ed i costi per tutte le utenze domestiche, restano a carico DE IGnor . Parte_1
15) Le parti si impegnano ad avvisarsi reciprocamente, ove possibile, con un preavviso di almeno 8 giorni, in caso di assenza per trasferta lavorativa fuori regione;
e faranno in modo che il datore di lavoro tenga conto nella programmazione DEle eventuali trasferte dei loro carichi ed impegni familiari
(affido condiviso DEla FI NO).
In caso di assenza DE genitore per trasferta lavorativa coincidente con il periodo prestabilito per l'affidamento DEla FI, questo si impegna a contribuire ulteriormente nei confronti DEl'altro genitore per la quota DE 100% di quelle spese aggiuntive di babysitteraggio resesi necessarie unicamente in caso di malattia DEla bambina o di impegni improrogabili (es. visite mediche fissate da tempo e incombenti lavorativi) quando manchi obiettivamente una alternativa nell'accudimento DEla NO.
Negli altri casi, qualora la FI dovesse stare a casa (per malattia) il genitore che l'avrà in affidamento avrà diritto ad un contributo ulteriore per il 50% DEle spese di babysitteraggio che sia siano rese oggettivamente necessarie per i motivi di cui sopra.
Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente tutti gli spostamenti DEla NO fuori regione ed eventuali pernottamenti fuori casa.
16) I coniugi dichiarano di aver già regolato e definito separatamente ogni altro rapporto di carattere patrimoniale tra di loro intercorrente e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere o rivendicare l'uno nei confronti DEl'altra in ordine alle rispettive proprietà e beni personali, quali conti correnti, immobili o altro. I coniugi convengono che i mobili esistenti nell'abitazione coniugale vengono assegnati ed in proprietà al marito al 100% (salvo quanto di seguito disposto).
17) Oltre ai propri effetti personali terrà per sé anche i beni Parte_1 indicati nel separato elenco controfirmato da entrambi in data 10/04/2025 (doc.
18). Oltre ai propri effetti personali terrà per sé anche i Controparte_1 beni indicati nel separato elenco controfirmato da entrambi. I coniugi dichiarano di aver identificato con precisione i predetti beni, che sono loro noti e sui quali non esiste contestazione.
18) Spese legali relative al presente procedimento sono poste a carico di entrambi i coniugi”.
Conclusioni DE Pubblico Ministero:
Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento DE ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in MA d'ZE (VI) in data 25/04/2011, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito DEl'udienza DE 15/07/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento DEle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità DEla crisi DE loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità DEla prosecuzione DEla convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale DEle parti;
- nulla osta alla conferma DEle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso DEla FI NO e alla collocazione paritaria ed Per_1 alternata DEla stessa presso entrambi i genitori;
- neppure vi è motivo di disattendere la richiesta DEle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario DEla FI nei periodi di rispettiva permanenza;
Per_1
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione DEl'ulteriore contributo al mantenimento DEla FI NO a carico DE padre così come concordato Per_1 dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eIGenze DEla NO;
- le spese straordinarie relative alla FI NO , come regolamentate dal Per_1 protocollo DE Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di nella Parte_1 misura DE 70% e a carico di nella residua misura DE 30%; Controparte_1
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione DEla casa coniugale, sita in Pove DE AP (VI), Via Monte AP n. 21F, in favore di quale Parte_1 genitore convivente con la FI NO;
Per_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti DEl'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- DEle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte DE Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili DE matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo DE Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data DEla comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni DEle parti in ordine allo scioglimento DE vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
uniti in matrimonio in MA d'ZE (VI) in data 25/04/2011 Parte_1 con atto trascritto al n. 4, parte II, serie A, anno 2011, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica DE dispositivo DEla presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale DElo Stato Civile DE Comune di MA
d'ZE (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini DEl'annotazione DElo scioglimento DEla comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione DE giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio DE 16.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1424 DE ruolo generale di volontaria giurisdizione DEl'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._2
12/10/1976, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo GHENO
e con l'intervento DE
, in persona DE Procuratore DEla Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni DEle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
• “dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
ai sensi DEl'art. 151, 1° comma, cod. civ.; Controparte_1
• ordinare al Comune di MA d'ZE di annotare l'emananda sentenza a margine DEl'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data DEla comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi DEl'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza DE termine assegnato per il deposito DEle note scritte;
OMOLOGARE LE SEGUENTI
CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo DE reciproco rispetto, liberi ognuno di fissare la propria residenza ove meglio credono, pur con l'obbligo per ciascuno di comunicare all'altro il nuovo indirizzo prima DE trasferimento. La residenza anagrafica DEla FI sarà presso la madre.
2) L'abitazione coniugale sita in Pove DE AP (VI) Via Monte AP n. 21F, viene assegnata al marito con gli arredi presenti. I coniugi si impegnano a mantenere le rispettive abitazioni in vicinanza al polo di frequenza scuola/attività DEla FI, al fine di facilitarne gli spostamenti;
e comunque a mantenere una certa vicinanza tra le rispettive abitazioni per garantire il collocamento paritario alternato DEla FI.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3) Entrambi i genitori si impegnano a partecipare attivamente alle decisioni importanti riguardanti la FI, come l'educazione, la salute e il benessere, condividendo quindi anche le responsabilità quotidiane come l'educazione
(supervisione dei compiti scolastici, rapporti con la scuola e partecipazione alle attività educative), la salute (organizzazione e partecipazione a visite mediche e cure necessarie) e le attività extra-curriculari (supporto e accompagnamento a sport, hobby e altre attività).
A tale fine entrambi i coniugi si impegnano a ricorrere alla consulenza di un professionista per supporto alla genitorialità, con cadenza da definire, che possa accompagnare gli stessi genitori sia in questo DEicato momento di decisioni che riguardano la FI, sia nelle varie fasi DEla sua crescita, per adottare una linea comune e condivisa per la sua educazione (con spese che verranno sostenute al 50% da ciascun genitore).
Per garantire alla NO la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenendo anche conto DE suo diritto a una IGnificativa e piena relazione con entrambi i genitori e DE diritto di questi ultimi a una piena realizzazione DEla loro relazione con la FI e all'esplicazione DE loro ruolo educativo, la FI NO viene affidata Persona_1 congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocamento alternato con le seguenti modalità: a fine settimana alterni da venerdì pomeriggio a lunedì mattina;
da lunedì pomeriggio a venerdì mattina il collocamento sarà due (2) giorni dalla madre e due (2) giorni dal padre a rotazione, a seconda di chi ha tenuto la bambina nel fine settimana (ad esempio, se da venerdì pomeriggio a lunedì mattina è dal padre, la bambina starà dalla madre da lunedì pomeriggio a mercoledì mattina e dal padre da mercoledì pomeriggio a venerdì mattina, per poi iniziare il fine settimana successivo con la madre); e durante le festività pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza di presso i Per_1 genitori comprenda la metà DE periodo di vacanza in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno o quello di Pasqua e
Lunedì DEl'Angelo nonché alternando 15 giorni con ciascuno dei genitori nel corso DEle vacanze estive (non più di 10 giorni consecutivi per consentire all'altro genitore di non stare troppo tempo distante dalla FI); prevedendo altresì che, nei periodi di permanenza presso uno dei genitori, all'altro debba essere garantito almeno un contatto telefonico giornaliero. Salva la più ampia facoltà di modificare consensualmente le modalità ed i tempi di frequentazione DEla NO, per i primi anni i coniugi cercheranno di trascorrere insieme le festività principali.
La FI NO starà comunque con il padre il giorno DE compleanno DE padre e la festa DE papà, così come starà con la madre il giorno DE compleanno DEla madre e la festa DEla mamma.
Il giorno DE compleanno DEla FI NO verrà trascorso con entrambi i genitori;
e ove ciò diventi difficoltoso con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni, garantendo comunque la visita nella giornata di colui che non l'avrà in affidamento quel giorno.
4) Le parti convengono che, fermo restando l'impegno continuativo alla cooperazione di entrambi i coniugi, nell'osservanza dei doveri di assistenza, cura, educazione ed istruzione, diversi accordi potranno essere comunque assunti consensualmente dai genitori compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con gli impegni scolastici, socio-ricreativi DEla FI e avuto riguardo al suo bene.
5) I genitori si impegnano a conservare rapporti IGnificativi tra la FI e gli ascendenti e i familiari di entrambi i rami genitoriali e a garantire la presenza DEla NO, ove possibile, anche in occasione DEle feste, ricorrenze e cerimonie a cui saranno invitati da parte dei familiari DEl'uno e DEl'altro genitore.
6) Ciascun genitore si impegna a comunicare anticipatamente all'altro ogni cambiamento di residenza, domicilio o recapito telefonico;
si impegna altresì ad informare tempestivamente l'altro di eventuali assenze (per trasferte lavorative e/o impegni improcrastinabili) che rendano necessario modificare i tempi concordati di affidamento DEla NO.
7) Qualora la FI dovesse manifestare una malattia o subire un infortunio, il genitore che in quel momento ha la custodia DEla FI dovrà avvisare tempestivamente l'altro DEl'accaduto, consentendo a quest'ultimo la possibilità di farle visita e di contattarla telefonicamente in qualsiasi momento.
8) I genitori si impegnano a far frequentare alla FI le eventuali attività ludico/scolastiche programmate (recite, rappresentazioni, ecc.), le attività sportive/ricreative e quelle attinenti alla formazione religiosa/spirituale.
9) I genitori si rendono disponibili a prestare il reciproco assenso al rilascio di idonea documentazione valida per l'espatrio DEla FI NO, con l'obbligo per il genitore che intenda recarsi all'estero con la FI per il periodo massimo di
15 giorni consecutivi di comunicare all'altro, almeno 30 giorni prima, tempi, luoghi e durata DE soggiorno all'estero (con indirizzi e recapiti DEle varie strutture ospitanti).
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
10) Le parti stabiliscono il mantenimento diretto e proporzionale DEla NO nei periodi di rispettiva permanenza (con individuazione di specifici capitoli di spesa) ad eccezione che per le spese di natura straordinaria (mediche non mutuabili, farmaceutiche, scolastiche, culturali, sportive, ludiche, ecc.) per la stessa necessarie che dovranno comunque essere sostenute in misura DE 70%
a carico di e DE 30% a carico di da Parte_1 Controparte_1 concordare sempre preventivamente tra le parti.
Per accordo comune tra le parti, non vengono considerate tra le spese straordinarie, le spese di babysitteraggio (ad esclusione dei i casi descritti al punto 15), anticipo e posticipo scuola, che verranno sostenute sempre al 50% da ciascun genitore. Le spese straordinarie verranno di regola anticipate da
; e a sua volta si impegna a Parte_1 Controparte_1 corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese il rimborso DEle stesse nella misura convenuta DE 30%. Considerata l'attuale disparità di redditi, a titolo di concorso al mantenimento DEla FI il IG. si obbliga a corrispondere, a partire Per_1 Parte_1 dal mese di aprile 2025, alla IG.ra la somma mensile di Controparte_1
Euro 250,00. Detta somma dovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese,
a mezzo bonifico nel conto corrente iban: [...] che la IG.ra ha comunicato al marito. La somma Controparte_1 suddetta verrà rivalutata annualmente, in base all'indice di rivalutazione indicato dall'ISTAT per gli operai ed impiegati, accertato nell'anno precedente, con prima decorrenza dal mese di maggio 2026. Il IG. concorrerà Parte_1 altresì al pagamento, nella misura DE 70% DEle spese straordinarie quali appunto le spese mediche, scolastiche, ricreative e sportive sostenute dalla IG.ra per la FI e che dovranno essere Controparte_1 preventivamente concordate tra i coniugi, fatta eccezione per quelle aventi carattere di necessità, indifferibilità ed urgenza, documentate con opportune pezze di appoggio o documenti giustificativi e comunque quelle che si renderanno necessarie per la NO secondo il protocollo in uso presso il
Tribunale di Vicenza.
Resta inteso che, fatto salvo l'impegno prioritario dei genitori di concertare tutte le decisioni importanti, ciascuna parte provvederà personalmente a sostenere quelle spese non indispensabili per la NO (quali extra per hobbies, regali, attività sportive supplementari, o altro) che abbia deciso unilateralmente (ovvero senza consultazione con l'altro genitore).
11) I coniugi, entrambi occupati, si dichiarano autosufficienti dal punto di vista economico e pertanto rinunciano reciprocamente a richiedere un contributo per il proprio mantenimento.
12) L'assegno unico e universale attualmente pari ad € 54,00 spetterà interamente, al 100%, alla IG.ra . Le parti inoltre Controparte_1 concordano che eventuali assegni familiari e/o eventuali “bonus” per figli saranno devoluti alla madre, mentre le eventuali detrazioni familiari per figli a carico spetteranno da un punto di vista fiscale al 50% a ciascun genitore.
- prendere atto DEle seguenti ulteriori pattuizioni:
13) La vettura targata FV504YW intestata alla moglie resta di Parte_2 proprietà e a carico DEla IG.ra e pertanto nulla più avrà Controparte_1
a pretendere il IG. a tale riguardo. Il natante a vela battezzato “Celeste Pt_1 sweet lady” moDElo Barufaldi P38 intestata a resta di proprietà Parte_1
e a carico DElo stesso.
14) La manutenzione ordinaria DEla casa coniugale, nonché tutte le tasse/imposte (es. di asporto rifiuti, TARI) ed i costi per tutte le utenze domestiche, restano a carico DE IGnor . Parte_1
15) Le parti si impegnano ad avvisarsi reciprocamente, ove possibile, con un preavviso di almeno 8 giorni, in caso di assenza per trasferta lavorativa fuori regione;
e faranno in modo che il datore di lavoro tenga conto nella programmazione DEle eventuali trasferte dei loro carichi ed impegni familiari
(affido condiviso DEla FI NO).
In caso di assenza DE genitore per trasferta lavorativa coincidente con il periodo prestabilito per l'affidamento DEla FI, questo si impegna a contribuire ulteriormente nei confronti DEl'altro genitore per la quota DE 100% di quelle spese aggiuntive di babysitteraggio resesi necessarie unicamente in caso di malattia DEla bambina o di impegni improrogabili (es. visite mediche fissate da tempo e incombenti lavorativi) quando manchi obiettivamente una alternativa nell'accudimento DEla NO.
Negli altri casi, qualora la FI dovesse stare a casa (per malattia) il genitore che l'avrà in affidamento avrà diritto ad un contributo ulteriore per il 50% DEle spese di babysitteraggio che sia siano rese oggettivamente necessarie per i motivi di cui sopra.
Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente tutti gli spostamenti DEla NO fuori regione ed eventuali pernottamenti fuori casa.
16) I coniugi dichiarano di aver già regolato e definito separatamente ogni altro rapporto di carattere patrimoniale tra di loro intercorrente e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere o rivendicare l'uno nei confronti DEl'altra in ordine alle rispettive proprietà e beni personali, quali conti correnti, immobili o altro. I coniugi convengono che i mobili esistenti nell'abitazione coniugale vengono assegnati ed in proprietà al marito al 100% (salvo quanto di seguito disposto).
17) Oltre ai propri effetti personali terrà per sé anche i beni Parte_1 indicati nel separato elenco controfirmato da entrambi in data 10/04/2025 (doc.
18). Oltre ai propri effetti personali terrà per sé anche i Controparte_1 beni indicati nel separato elenco controfirmato da entrambi. I coniugi dichiarano di aver identificato con precisione i predetti beni, che sono loro noti e sui quali non esiste contestazione.
18) Spese legali relative al presente procedimento sono poste a carico di entrambi i coniugi”.
Conclusioni DE Pubblico Ministero:
Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento DE ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in MA d'ZE (VI) in data 25/04/2011, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito DEl'udienza DE 15/07/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento DEle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità DEla crisi DE loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità DEla prosecuzione DEla convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale DEle parti;
- nulla osta alla conferma DEle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso DEla FI NO e alla collocazione paritaria ed Per_1 alternata DEla stessa presso entrambi i genitori;
- neppure vi è motivo di disattendere la richiesta DEle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario DEla FI nei periodi di rispettiva permanenza;
Per_1
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione DEl'ulteriore contributo al mantenimento DEla FI NO a carico DE padre così come concordato Per_1 dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eIGenze DEla NO;
- le spese straordinarie relative alla FI NO , come regolamentate dal Per_1 protocollo DE Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di nella Parte_1 misura DE 70% e a carico di nella residua misura DE 30%; Controparte_1
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione DEla casa coniugale, sita in Pove DE AP (VI), Via Monte AP n. 21F, in favore di quale Parte_1 genitore convivente con la FI NO;
Per_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti DEl'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- DEle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte DE Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili DE matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo DE Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data DEla comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni DEle parti in ordine allo scioglimento DE vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
uniti in matrimonio in MA d'ZE (VI) in data 25/04/2011 Parte_1 con atto trascritto al n. 4, parte II, serie A, anno 2011, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica DE dispositivo DEla presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale DElo Stato Civile DE Comune di MA
d'ZE (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini DEl'annotazione DElo scioglimento DEla comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione DE giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio DE 16.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo