Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/05/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 715/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 715/2025 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data
21.5.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
dominicana) il 18.12.1983 e residente in [...] alla contrada Santa Loja s.n.c., cittadina dominicana, rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA ARCANGELA
GIORGIO (C.F.: ), giusta procura in atti, elettivamente C.F._2
domiciliata in Potenza al viale Marconi n. 75 presso lo studio del difensore, pec:
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-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
21.10.1963 e residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA ARCANGELA GIORGIO (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Potenza C.F._2
1
al viale Marconi n. 75 presso lo studio del difensore, pec:
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-RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 21.5.2025; per il Pubblico
Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 16.4.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti private hanno avanzato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto in ST (PZ) il 2.8.2008, deducendo che dall'unione coniugale erano nate le figlie (25.6.2009) e (28.1.2014); e che con Per_1 Persona_2
sentenza n. 716/2021 del 28.6.2021, presente in atti munita dell'attestazione di passaggio in giudicato, l'intestato Tribunale aveva pronunciato la loro separazione personale.
Le parti hanno – altresì – dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo – pertanto – il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma
1, n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 21.5.2025, la quale è stata celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M., le parti hanno depositato note congiunte di trattazione scritta ribadendo la volontà di ottenere la pronuncia domandata, nonché dichiarazioni di rinuncia alla comparizione personale in udienza debitamente sottoscritte e attestazioni di conformità in ossequio alla normativa sul PCT. Sicché la causa è stata rimessa la Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile, contratto tra loro in ST (PZ) il 2.8.2008, iscritto nel registro degli
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atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 1, Parte I, Ufficio 1, dell'anno 2008, alle seguenti condizioni:
«1) la premessa è parte integrante della scrittura;
2) le figlie minori e sono affidate ad entrambi i genitori che Per_1 Persona_2
eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse per le minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza delle minori presso di sé;
3)le figlie minori e , pur affidate congiuntamente ad entrambi Per_1 Persona_2
i genitori, sono collocate presso la madre nell'abitazione di quest'ultima sita a Tito
Scalo (PZ) alla Contrada Santa Loja, snc;
4) i1 padre potrà vedere e tenere con se le figlie minori, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo, il martedì e il giovedì, dall'uscita della scuola fino alle h. 20,30; a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica a sera alle h. 20,30; per un periodo di quindici giorni - anche non consecutivi - durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno e, in difetto di accordo, dal 15 al 31 luglio;
durante le festività di Natale per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
durante le festività pasquali il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo da alternare annualmente con l'altro genitore;
5) si determina in euro 600,00 (seicento/00), ovvero euro 300,00 (trecento/00) per ciascuna figlia, il contributo mensile dovuto da per il Controparte_1
mantenimento delle figlie minori, da corrispondere a preso il di lei Parte_1
domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT;
6) si stabilisce che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie, previamente concordate, per le figlie, come dettagliatamente elencate a pag. 6 della sentenza di separazione;
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7) i coniugi, poiché entrambi sono economicamente autonomi, dichiarano di rinunciare reciprocamente alla richiesta di assegno divorzile;
8) le parti dichiarano che non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto
o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse, né procedimenti di altra natura;
9) spese del presente procedimento integralmente tra le parti compensate».
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n.
898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel
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periodo compreso fra la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta il 16.4.2025.
Sulle condizioni concordate dalle parti, il Collegio ritiene che le stesse siano conformi all'interesse delle figlie minorenni e , sia in Per_1 Persona_2 riferimento all'aspetto relazionale sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale, che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che – a ragione di ciò – ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato iscritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 715 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, tra e , con l'intervento Parte_1 Controparte_1
necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in ST (PZ) il
2.8.2008 da (C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Repubblica dominicana) il 18.12.1983, e (C.F.: Controparte_1
), nato a [...] il [...], iscritto nel registro degli atti di C.F._3
matrimonio del Comune di ST (PZ) al N. 1, Parte I, Ufficio 1, Anno 2008;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate riportate in motivazione;
5 R.G. N. 715/2025 V.G.
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ST
(PZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
5) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 23.5.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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