Art. 7.
Oltre ai conti individuali, la Cassa di previdenza costituisce altri due fondi speciali, quello delle pensioni e quello di riserva.
Nel fondo delle pensioni sara' versato il 99 per cento dei capitali costituiti sui conti individuali al momento in cui i titolari saranno ammessi alla liquidazione della pensione.
Nel fondo di riserva saranno versati il decimo dei contributi personali e di quelli concessi dallo Stato, che non furono gia' impegnati nei conti individuali, e vi sara' pure versato l'uno per cento dei capitali individuali di cui all'alinea precedente e tutti gli altri proventi, sia ordinari, sia straordinari, che provengono alla Cassa, senza una precisa assegnazione ai conti individuali od al fondo pensioni.
Oltre ai conti individuali, la Cassa di previdenza costituisce altri due fondi speciali, quello delle pensioni e quello di riserva.
Nel fondo delle pensioni sara' versato il 99 per cento dei capitali costituiti sui conti individuali al momento in cui i titolari saranno ammessi alla liquidazione della pensione.
Nel fondo di riserva saranno versati il decimo dei contributi personali e di quelli concessi dallo Stato, che non furono gia' impegnati nei conti individuali, e vi sara' pure versato l'uno per cento dei capitali individuali di cui all'alinea precedente e tutti gli altri proventi, sia ordinari, sia straordinari, che provengono alla Cassa, senza una precisa assegnazione ai conti individuali od al fondo pensioni.