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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/04/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ex artt. 437-420 c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 6844/2024 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Marco Della Rosa, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
Controparte_1
- appellato contumace -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.10.2024 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 4203/2024 R.S. del 19.09.2024 con cui il Giudice di Pace di pur avendo CP_1
accolto l'opposizione al verbale di contestazione n. Z6291748/23 del 31/07/2023, aveva disposto la compensazione integrale delle spese di lite, ritenendola illegittima in quanto non conforme al dettato normativo.
Nonostante la ritualità e tempestività della notifica dell'atto introduttivo, il CP_1
è rimasto contumace.
[...]
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito della discussione della causa all'udienza odierna, il Tribunale l'ha decisa come da sentenza letta assenti le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello meriti accoglimento.
Stante il disposto attualmente vigente dell'art. 92 c.p.c., introdotto dalla L. 162/2014, applicabile ratione temporis al giudizio de quo (“1. Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo, essa ha causato all'altra parte.
2. Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
3. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”), anche rivisto all'esito della sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile
2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero,
“…anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, valuta il Tribunale che la motivazione della compensazione disposta in primo grado non possa essere condivisa.
Premesso, infatti, che l'opposizione è stata accolta per l'impossibilità attraverso le fotografie prodotte dal di conseguire certezza in ordine alla colpevolezza da parte Controparte_1 dell'appellante dell'illecito commesso (“La violazione in questione è accertata mediante le fotografie prodotte dall'apparecchiatura installata dal comune resistente. E' evidente che, per quanto le fotografie e l'accertamento devono rispondere ai principi dell'art. 3 DPR 250/99, le stesse devono consentire con una certa sicurezza l'identificazione della targa, del luogo e quantomeno dell'autovettura. Le fotografie in questione, invece, non consentono di individuare con certezza alcun elemento posto che sono ritratte contemporaneamente più autovetture e alcune anche in sosta vietata.
La foto riferita al ricorrente, poi, è parziale. Va osservato, poi, che la possibilità di procedere senza contestazione immediata deve essere controbilanciata da una certa sicurezza in materia di accertamento della violazione che nel caso di specie, stante le fotografie allegate, non pare in alcun modo rispettata.”), esclusa la ricorrenza dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, non appaiono profilabili le “…gravi ed eccezioni ragioni” che potrebbero giustificare l'impugnata statuizione.
È noto, infatti, che “La locuzione "gravi ed eccezionali ragioni" è stata ricondotta nell'alveo delle
c.d. "norme elastiche", quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storicosociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori,
2 ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. Ne consegue la necessità di una giustificazione che, per essere ricondotta al parametro normativo, deve essere fondata su di una motivazione specifica ed eziologicamente ricollegabile in modo effettivo e non astratto alla controversia in oggetto. In altri termini, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo.”, Cassazione civile sez. VI, 28/12/2021, n.41742.
Considerato che le ragioni della disposta compensazione (“Ci sono buoni motivi, avuto riguardo alle questioni trattate , per compensare interamente tra le parti le spese di lite.”), oltre che essere equivoche, non appaiono evidenziare circostanze della controversia idonee a suscitare una rivalutazione del principio della soccombenza, nemmeno individuabili in questa sede, s'impone l'accoglimento del gravame in parte qua, liquidando in favore dell'appellante in virtù dei parametri di cui al D.M. 55/2014le spese del primo grado come da richiesta, maggiorate del C.U. nella misura versata, e quelle del presente, limitatamente alla fase di studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da Parte_1
avverso la sentenza n. 4203/2024 R.S. del Giudice di Pace di
[...] CP_1
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, condanna il al pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_1 Parte_1
sostenute per il primo grado di giudizio, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 278,00 oltre C.U., spese generali, IVA e CAP come per legge;
2) Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) Condanna il al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite del presente gravame, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 462,00, oltre €
64,50 per spese, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 15/04/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ex artt. 437-420 c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 6844/2024 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Marco Della Rosa, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
Controparte_1
- appellato contumace -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.10.2024 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 4203/2024 R.S. del 19.09.2024 con cui il Giudice di Pace di pur avendo CP_1
accolto l'opposizione al verbale di contestazione n. Z6291748/23 del 31/07/2023, aveva disposto la compensazione integrale delle spese di lite, ritenendola illegittima in quanto non conforme al dettato normativo.
Nonostante la ritualità e tempestività della notifica dell'atto introduttivo, il CP_1
è rimasto contumace.
[...]
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito della discussione della causa all'udienza odierna, il Tribunale l'ha decisa come da sentenza letta assenti le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello meriti accoglimento.
Stante il disposto attualmente vigente dell'art. 92 c.p.c., introdotto dalla L. 162/2014, applicabile ratione temporis al giudizio de quo (“1. Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo, essa ha causato all'altra parte.
2. Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
3. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”), anche rivisto all'esito della sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile
2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero,
“…anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, valuta il Tribunale che la motivazione della compensazione disposta in primo grado non possa essere condivisa.
Premesso, infatti, che l'opposizione è stata accolta per l'impossibilità attraverso le fotografie prodotte dal di conseguire certezza in ordine alla colpevolezza da parte Controparte_1 dell'appellante dell'illecito commesso (“La violazione in questione è accertata mediante le fotografie prodotte dall'apparecchiatura installata dal comune resistente. E' evidente che, per quanto le fotografie e l'accertamento devono rispondere ai principi dell'art. 3 DPR 250/99, le stesse devono consentire con una certa sicurezza l'identificazione della targa, del luogo e quantomeno dell'autovettura. Le fotografie in questione, invece, non consentono di individuare con certezza alcun elemento posto che sono ritratte contemporaneamente più autovetture e alcune anche in sosta vietata.
La foto riferita al ricorrente, poi, è parziale. Va osservato, poi, che la possibilità di procedere senza contestazione immediata deve essere controbilanciata da una certa sicurezza in materia di accertamento della violazione che nel caso di specie, stante le fotografie allegate, non pare in alcun modo rispettata.”), esclusa la ricorrenza dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, non appaiono profilabili le “…gravi ed eccezioni ragioni” che potrebbero giustificare l'impugnata statuizione.
È noto, infatti, che “La locuzione "gravi ed eccezionali ragioni" è stata ricondotta nell'alveo delle
c.d. "norme elastiche", quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storicosociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori,
2 ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. Ne consegue la necessità di una giustificazione che, per essere ricondotta al parametro normativo, deve essere fondata su di una motivazione specifica ed eziologicamente ricollegabile in modo effettivo e non astratto alla controversia in oggetto. In altri termini, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo.”, Cassazione civile sez. VI, 28/12/2021, n.41742.
Considerato che le ragioni della disposta compensazione (“Ci sono buoni motivi, avuto riguardo alle questioni trattate , per compensare interamente tra le parti le spese di lite.”), oltre che essere equivoche, non appaiono evidenziare circostanze della controversia idonee a suscitare una rivalutazione del principio della soccombenza, nemmeno individuabili in questa sede, s'impone l'accoglimento del gravame in parte qua, liquidando in favore dell'appellante in virtù dei parametri di cui al D.M. 55/2014le spese del primo grado come da richiesta, maggiorate del C.U. nella misura versata, e quelle del presente, limitatamente alla fase di studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da Parte_1
avverso la sentenza n. 4203/2024 R.S. del Giudice di Pace di
[...] CP_1
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, condanna il al pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_1 Parte_1
sostenute per il primo grado di giudizio, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 278,00 oltre C.U., spese generali, IVA e CAP come per legge;
2) Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) Condanna il al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite del presente gravame, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 462,00, oltre €
64,50 per spese, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 15/04/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
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