Articolo 24 della Legge 29 marzo 1983, n. 93
Articolo 23Articolo 25
Versione
21 aprile 1983
Art. 24. Installazioni di impianti audiovisivi e visite personali di controllo
E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature nei casi non disciplinati dai commi seguenti.
L'installazione di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e di produttivita' ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma da cui derivi anche la possibilita' di controllo a distanza dell'attivita' dei dipendenti, nonche' l'effettuazione di visite personali di controllo, che siano rese indispensabili dalla necessita' di tutelare i beni dell'amministrazione o dell'ente, sono disposte previa delibera del consiglio di amministrazione, sentiti gli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui al successivo articolo 25.
Per eccezionali e motivate ragioni di sicurezza, la competente autorita' di pubblica sicurezza puo' sempre disporre l'installazione di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature dirette a combattere la criminalita'.
Avverso la deliberazione di cui al secondo comma ed il provvedimento di cui al terzo comma possono ricorrere, al competente tribunale amministrativo regionale, anche gli organismi rappresentativi nonche' i sindacati dei lavoratori indicati nel successivo articolo 25.
Entrata in vigore il 21 aprile 1983
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