Versione
21 aprile 1983
21 aprile 1983
Art. 24. Installazioni di impianti audiovisivi e visite personali di controllo
E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature nei casi non disciplinati dai commi seguenti.
L'installazione di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e di produttivita' ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma da cui derivi anche la possibilita' di controllo a distanza dell'attivita' dei dipendenti, nonche' l'effettuazione di visite personali di controllo, che siano rese indispensabili dalla necessita' di tutelare i beni dell'amministrazione o dell'ente, sono disposte previa delibera del consiglio di amministrazione, sentiti gli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui al successivo articolo 25.
Per eccezionali e motivate ragioni di sicurezza, la competente autorita' di pubblica sicurezza puo' sempre disporre l'installazione di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature dirette a combattere la criminalita'.
Avverso la deliberazione di cui al secondo comma ed il provvedimento di cui al terzo comma possono ricorrere, al competente tribunale amministrativo regionale, anche gli organismi rappresentativi nonche' i sindacati dei lavoratori indicati nel successivo articolo 25.
E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature nei casi non disciplinati dai commi seguenti.
L'installazione di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e di produttivita' ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma da cui derivi anche la possibilita' di controllo a distanza dell'attivita' dei dipendenti, nonche' l'effettuazione di visite personali di controllo, che siano rese indispensabili dalla necessita' di tutelare i beni dell'amministrazione o dell'ente, sono disposte previa delibera del consiglio di amministrazione, sentiti gli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui al successivo articolo 25.
Per eccezionali e motivate ragioni di sicurezza, la competente autorita' di pubblica sicurezza puo' sempre disporre l'installazione di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature dirette a combattere la criminalita'.
Avverso la deliberazione di cui al secondo comma ed il provvedimento di cui al terzo comma possono ricorrere, al competente tribunale amministrativo regionale, anche gli organismi rappresentativi nonche' i sindacati dei lavoratori indicati nel successivo articolo 25.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 28/05/2024, n. 14917Provvedimento: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33413/2019 R.G. proposto da MINISTERO BENI ATTIVITA' CULTURALI TURISMO, in persona del Ministro pro tempore e domiciliato ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende – ricorrente – contro PA EL, EN NT, elettivamente domiciliati in ROMA V. CARLO MIRABELLO 11, presso lo studio Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato - Progressione verticale - Scorrimento graduatorie - Art. 62, comma 1, D. Lgs. n. 150/2009 R.G.N. 33413/2019 Ud. 10/05/2024 CC AULA B Civile Ord. Sez. L Num. 14917 Anno 2024 Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO Data pubblicazione: …Leggi di più...
- lavoro pubblico contrattualizzato·
- progressione verticale·
- scorrimento graduatorie·
- concorso pubblico·
- diritto soggettivo·
- compensazione spese processuali·
- ius superveniens·
- discrezionalità amministrativa·
- art. 97 Cost.·
- art. 62 D. Lgs. n. 150/2009