Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/04/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 23/12/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7225/2023 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nata a [...] il [...], ivi residente a[...]
Vittorio Veneto n. 113, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Giovanni Alfieri e Maria Teresa De
Martino, presso il cui studio elett.te domicilia in Boscoreale (NA) alla Via S.T.E. Cirillo
n. 3 ricorrente
E
in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dal CP_1 funzionario dott.ssa Raffaela Collaro, con la quale elett.te domicilia in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Savorito n. 8, presso la sede CP_1
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda della ricorrente volta a ottenere la condanna dell' al pagamento dei ratei della prestazione assistenziale CP_1 specificamente indicata in ricorso, non liquidati dall' nonostante l'esito CP_2 favorevole del procedimento amministrativo, conclusosi con il riconoscimento del requisito sanitario.
L si è costituito e, inizialmente, ha resistito alla domanda. CP_1
Ciò detto, va dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto, come risulta dalla documentazione di provenienza depositata in corso di causa (cfr. CP_1 comunicazione di liquidazione in atti), e come riconosciuto dallo stesso difensore di parte ricorrente, l' ha già provveduto a erogare in favore della i ratei CP_2 Pt_1 maturati e non riscossi della prestazione richiesta in ricorso.
Poiché il pagamento della prestazione è avvenuto solo nel giugno del 2024, quindi dopo il deposito del ricorso giudiziale, per il principio della soccombenza virtuale l' deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, che si liquidano CP_1 come da dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso del 21/11/2023 nei confronti dell così provvede: Parte_1 CP_1
a)dichiara cessata la materia del contendere;
b)condanna l' al pagamento delle CP_1 spese processuali, che liquida in complessivi euro 1312,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del
15%, con attribuzione.
Così deciso in Torre Annunziata il 1/4/2025 Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco