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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/06/2025, n. 2584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2584 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, ha pronunziato, in funzione di giudice unico, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - sciogliendo la riserva di decisione assunta all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025 - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 il 15 febbraio numero 1207 avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità extracontrattuale
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura stesa in calce Parte_1
alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Debora Anastasio, presso lo studio della quale, sito in Salerno alla via Fratelli De Mattia n. 6, è
elettivamente domiciliata;
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso, in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Stefano Carnevale, presso lo studio dei quale, sito in Napoli
alla via Mario Morgantini n. 3, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
1 All'esito della discussione orale svolta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il
Tribunale – sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti –, una volta riservata la decisione, ha depositato la sentenza che segue.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'8 febbraio 2021, ha convenuto Parte_1
in giudizio il per ottenerne la condanna al risarcimento dei Controparte_1
danni patiti in conseguenza del sinistro occorsole il giorno 01 maggio 2020,
intorno alle ore 09.45 circa, nel centro abitato di Salerno, lungo la via “F.P.
Volpe”. In particolare, l'attrice ha dedotto che: a) nelle richiamate circostanze di tempo e di luogo, “giunta alla fine del marciapiede, all'altezza del negozio
di ferramenta ivi esistente”, percorrendo “lo scivolo che porta
all'attraversamento della strada per giungere alla piazza XXIV Maggio, a
causa della presenza di sostanza oleosa esistente sulla parte terminale dello
stesso”, aveva perso l'equilibrio ed era caduta a terra;
2) sul luogo del sinistro era intervenuta “nella quasi immediatezza dei fatti” una pattuglia dei vigili urbani di Salerno, che aveva redatto il rapporto, sollecitando altresì l'intervento di addetti alla sicurezza stradale “per eliminare e coprire le sostanze oleose
presenti”; 3) trasportata al nosocomio di Salerno, i sanitari le avevano diagnosticato una “frattura bimalleolare caviglia a sinistra''; 4) era stata sottoposta a intervento chirurgico il 5 maggio 2020 con “placche e viti
malleolo peroneale e due viti cannulate malleolo tibiale”.
Sulla scorta di siffatte premesse, prospettando la responsabilità da cose in custodia dell'ente locale, in applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 2051 c.c., e, in subordine, la violazione del generico dovere di neminem
laedere ex art. 2043 c.c., ha preteso il pagamento, a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti, della somma di euro 35.789,63 ovvero della somma,
2 maggiore o minore, determinata all'esito dell'istruttoria, “oltre rivalutazione
monetaria e sul tutto interessi legali maturati e maturandi al soddisfo”
In data 29 aprile 2021 il ha accettato il contraddittorio, Controparte_1
imperniando il proprio impianto difensivo sulle seguenti deduzioni argomentative: 1) l'infondatezza della pretesa attorea in relazione all'estensione del territorio del , tale da rendere impossibile Controparte_1
l'esercizio dei poteri di custodia (“Ma tale ipotesi non integra gli estremi
dell'art. 2051 c.c., ma, tutt'al più quella del 2043 c.c. Tale ipotesi impone però
un elemento di antigiuridicità che manca, poiché l'estensione del territorio del
è tale da non consentire alla scrivente di intervenire Controparte_1
sempre e ad horas”); 2) l'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.;
3) la rilevanza causale esclusiva del contegno imprudente della danneggiata
[“Infatti, l'evento, ove provato, è stato causato solo da un comportamento del
tutto imprudenza della parte attrice che, in condizioni di piena visibilità (piena
mattina di maggio…) non ha fatto attenzione alla sede stradale e non ha visto
la pretesa estesa macchia oleosa. Un qualsivoglia pedone accorto e diligente
avrebbe evitato l'evento”].
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., è stata svolta l'istruttoria orale ed è stato disposto lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio di tipo medico legale da giudice precedentemente deputato alla trattazione del processo.
La causa – assegnata allo scrivente – è stata, quindi, rinviata all'udienza del 5
giugno 2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale il Tribunale, sciogliendo la riserva di decisione assunta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 19,
3 lett. b) del d.lgs. n. 149 del 2022, ha depositato la presente sentenza nel fascicolo telematico.
Tanto puntualizzato, il Tribunale ritiene che la domanda non meriti accoglimento per i motivi che qui di seguito si esporranno.
Innanzitutto, va rilevato che gli esiti del dibattito processuale hanno fornito la prova del fatto narrato dall'attrice nei propri scritti difensivi.
Ed invero, , ascoltato nel corso dell'udienza del 6 luglio 2022, ha Tes_1
rappresentato – confermando il capitolo di prova costruito nell'interesse dell'attrice - di avere assistito alla perdita di equilibrio e alla successiva caduta di , che, una volta giunta alla fine del marciapiede, all'altezza Parte_1
del negozio di ferramenta ivi esistente, percorrendo lo scivolo che porta all'attraversamento della strada per giungere alla piazza XXIV Maggio, è
scivolata su di una di sostanza oleosa esistente sulla parte terminale del predetto attraversamento [“Confermo il capo 1) della prova di parte attrice.
Preciso che mi stavo recando in Farmacia posta nella stessa strada e sullo
stesso marciapiede, e mi trovavo di fronte alla sig.ra e l'ho vista Pt_1
cadere; Mi sono avvicinato per soccorrerla, e poi è giunta l'ambulanza del
118; Posso riferire che ho visto una macchia a terra, ed in seguito sono giunti
degli operari che hanno provveduto a pulire quella sostanza che c'era a terra;
Non so se fossero operai del o di altra società; Preciso che vi erano CP_1
anche i Vigili Urbani a sovraintendere alle operazioni”].
Dal canto suo, – anch'egli ascoltato nel corso dell'udienza Controparte_2
del 6 luglio 2022 – , riconoscendo i luoghi rappresentati nella foto depositata nell'interesse dell'attrice, ha riferito di avere visto la moglie cadere “a peso
morto” all'altezza dello scivolo già indicato da e di avere Tes_1
riscontrato, in corrispondenza dello stesso, la presenza di una macchia, senza
4 identificarne la natura (“Ero insieme a mia moglie, qualche passo più indietro,
ed arrivato all'altezza dello scivolo ho visto mia moglie cadere a terrea ed
urlare per il dolore;
Ho solo potuto constatare che sullo scivolo vi era una
macchia che non sono in grado di stabilire cosa fosse, anche perché mia
moglie è caduta a peso morto;
mia moglie è caduta di botto. Io ho provveduto
a chiamare l'ambulanza in quanto non riuscivo a far rialzare mia moglie;
successivamente sono arrivati i Vigili Urbani ed una macchina di operatori
ecologici che hanno pulito quella macchia;
Riconosco nelle foto allegate alla
produzione di parte attrice i luoghi di causa”).
A parere di questo Tribunale, poi, l'eccezione d'incapacità a testimoniare di non coglie nel segno, in quanto il coniuge in regime di CP_3
comunione legale non è incapace a testimoniare nelle controversie in cui sia parte l'altro coniuge, ove esse abbiano ad oggetto – come nel caso di specie -
beni o crediti di cui sia titolare esclusivo l'altro coniuge;
ai sensi dell'art. 179,
lett. e) c.c., infatti, i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno sono
“personali” e non costituiscono oggetto di comunione, in quanto, a ben vedere,
essi assolvono a una funzione riparatoria esclusivamente nei confronti del danneggiato e non di entrambi i coniugi in regime di comunione.
In ogni caso, si aggiunga che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., l'incapacità a testimoniare non è rilevabile d'ufficio e che, pertanto, nel caso in cui la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione della prova, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova. Viceversa, nel caso in cui la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e nonostante ciò il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la prova è affetta da nullità e, pertanto,
5 l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste, ovvero -
in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza - nella successiva udienza, determinandosi - altrimenti - la sanatoria della nullità (art. 157 c.p.c.). Infine, la parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste incapace a testimoniare, deve dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede di gravame (Cass. sez. un, n. 9456 del 2023).
Nel caso di specie, risulta che: a) l'eccezione d'incapacità non è stata sollevata prima dell'ammissione della testimonianza, ma solo prima dell'assunzione; b)
all'esito dell'espletamento della prova, non è stata comunque eccepita la nullità
della prova (“L'Avv. Zucchetti impugna le dichiarazioni dei testi e chiede
rinvio per la precisazione delle conclusioni”); c) in ogni caso, in sede di precisazione delle conclusioni, la questione non è stata nuovamente posta all'attenzione del Tribunale (non può tenersi conto dell'irrituale “comparsa
conclusionale” depositata l'11 novembre 2024 per l'udienza di discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. fissata per il giorno 5 giugno 2025).
Ciò posto, come accennato, il ricostruito evento lesivo è stato ricondotto, sul piano causale, all'intrinseca pericolosità del tratto di strada percorso da Pt_1
in ragione della sostanza oleosa presente sul piano di calpestio. Detto
[...]
altrimenti, l'attrice ha evidenziato che i danni non patrimoniali e patrimoniali patiti sono da ricondursi, sul piano eziologico, a una situazione di pericolo strettamente connessa alla struttura della strada percorsa, invocando, per questa via, a fondamento dell'esperita pretesa risarcitoria, innanzitutto, la responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.
6 Se così è, giova svolgere alcune notazioni di carattere teorico sulla norma innanzi richiamata, la quale, come noto, nella sua essenzialità, prevede che il custode risponda dei danni causati dalla cosa, nonostante, per le più diverse ragioni, non gli sia stato possibile esercitare su di essa un potere di controllo e di governo.
Orbene, la norma innanzi evocata prevede una imputazione del danno al custode della cosa sulla base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso. Il fondamento della responsabilità è, dunque, costituito dalla relazione di fatto con la cosa, che consente di controllare i rischi alla medesima inerenti, compreso quello di provocare danni a terzi, neutralizzandone l'attitudine lesiva (Cass. n. 295 del 2015).
Come noto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, basata esclusivamente sul già illustrato rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo alcuno la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte di quest'ultimo (tra le molte, si vedano Cass. n. 15779 del 2006; Cass. n. 4279
del 2008; Cass. n. 18317 del 2015; Cass. n. 21212 del 2015; Cass. n. 7805 del
2017; Cass. n. 12027 del 2017; Cass. n. 22839 del 2017), la cui responsabilità
è esclusa solo dal caso fortuito. In tale prospettiva, la deduzione di omissioni,
violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini dell'applicazione della fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta – come nel caso in esame - soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare
7 danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Ora, il caso fortuito attiene non a un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla res che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, estraneo alla cosa e alla sfera soggettiva del custode, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, idoneo,
come tale, a interrompere il nesso causale (Cass. n. 11227 del 2008 e Cass. n.
2660 del 2013). Esso deve essere inteso in senso molto ampio, tale da ricomprendere anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato.
Con precipuo riferimento alla custodia, poi, questa si identifica in una potestà
di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa, in virtù
della sua detenzione qualificata (vedasi Cass. n. 8935 del 2013). Dunque, è la relazione di fatto e non semplicemente giuridica tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondata, quindi, sul potere di governo della res (si confronti Cass. n. 24546 del 2009). Detto ultimo potere si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi e il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa, nel momento in cui si è prodotto il danno.
Sotto tale ultimo angolo prospettico, non coglie certamente nel segno la deduzione – sviluppata dal convenuto tra le pieghe argomentative dei propri scritti difensivi - afferente all'impossibilità, da parte dell'ente locale, di operare il controllo sulla strada teatro del sinistro de quo agitur, se tale deduzione è
volta a determinare l'esclusione dell'invocato rapporto di custodia in ragione dell'estensione ed esposizione all'uso diretto e generalizzato da parte degli utenti.
8 Sul punto, questo giudice ritiene di dover condividere le argomentazioni della giurisprudenza della Suprema Corte che, a partire dall'anno 2006, con tre pronunzie (si confrontino Cass. n. 3651 del 2006; Cass. n. 5445 del 2006 e
Cass. n. 15383 del 2006), ha concluso nel senso dell'applicazione, in casi quale quello sottoposto oggi al vaglio del Tribunale, dell'art. 2051 c.c., in quanto elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune.
Ed infatti, la localizzazione della strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di altri servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del – come nel caso di specie (si vedano i reperti CP_1
fotografici in atti) - denota la possibilità di effettivo controllo della zona, non potendosi, quindi, ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale (si veda Cass. n. 15383 cit., §.
8.2 e §
6.7).
Pertanto, la demanialità e la notevole estensione dei beni non possono costituire elementi tali da indurre ad escludere una responsabilità da cose in custodia della pubblica amministrazione. Del resto – è stato osservato -, non v'è nulla, sotto l'aspetto propriamente letterale, che consenta di interpretare la disposizione in parola nel senso restrittivo di cui pure si è riferito, riducendone il campo di operatività al solo dovere di custodia gravante sui privati, ed escludendo, pertanto, anche solo parzialmente, le ipotesi in cui l'obbligo de quo
gravi sulla p.a.; inoltre la prova liberatoria è limitata alla dimostrazione del
“caso fortuito” e non anche, invece, alla natura soggettiva (pubblica o privata)
del titolare della cosa che ha cagionato il danno.
9 Quanto poi alla ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte ha, in definitiva, specificato che "... all'attore compete provare l'esistenza del
rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per
liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera
soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore
esterno (…), che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità
e dell'eccezionalità (già Cass. n. 11227 del 2008).
Più in dettaglio, occorre osservare che la dimostrazione, da parte del danneggiato, della verificazione dell'evento dannoso e del rapporto di causalità
- secondo la regola civilistica della preponderanza causale (Cass. sez. un. n.
576 del 2008 e succ.) – dello stesso col bene custodito si articola in modo diverso in ragione della natura della cosa.
Ed infatti, quando il danno non derivi da un dinamismo interno della res,
scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia,
scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che un elemento esterno ovvero l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, ai fini della prova del nesso causale, occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la verificazione dell'evento pregiudizievole (così Cass. 21212 del
2015). Si è osservato, poi, che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto secondo un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire col contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass.
n. 16527 del 2007), in ragione della prevedibile eccitazione dello sviluppo di
10 un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa idoneità
al nocumento.
Per l'effetto, una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare – si ribadisca - il caso fortuito, nel senso innanzi illustrato.
Ora, se è vero – come evidenziato – che non può darsi rilievo alla natura pubblica o privata del bene al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051
c.c., è pur vero che i criteri di imputazione della responsabilità medesima devono tener conto della natura e della funzione dei detti beni, anche a prescindere dalla loro maggiore o minore estensione. In tale ottica, deve evidenziarsi che il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene in virtù del principio “cuius
commoda eius incommoda” e in considerazione della possibilità di escludere i terzi dall'uso dei beni, con conseguente circoscrizione dei possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui. Ex adverso, il custode dei beni demaniali destinati all'uso pubblico risulta esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli innumerevoli utilizzatori che non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni. Ne consegue che, per i beni da ultimo indicati,
all'ente pubblico custode vanno addossati, in modo selettivo, solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere, in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno (vedasi, al riguardo Cass. n. 12449 del 2008 e Cass. n. 15042 del 2008).
11 Detto altrimenti, il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati.
Concludendo, ritiene questo giudice che la combinazione delle tre caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché della sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità
dell'art. 2051 c.c., bensì devono intendersi come circostanze che, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla indubbia ricorrenza della relazione di custodia del bene, possono rilevare ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la pubblica amministrazione, una volta configurata applicabile la norma e ritenuta l'esistenza del nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità.
Le peculiarità vanno individuate, pertanto, nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole,
ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più
diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi).
Ora, a fronte dell'intrinseca pericolosità della res, il custode, sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, potrà liberarsi dalla responsabilità dimostrando che la situazione
12 pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato.
Diversamente, se l'agente dannoso è estemporaneo e frutto dell'attività di terzi potrà considerarsi fortuito quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, con la conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia (Cass. n.7805 del
2017; Cass. n. 6703 del 2018).
Deve precisarsi, poi, in linea generale, che il cd. caso fortuito – per il quale, in definitiva, la cosa in custodia svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed
è svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea – ben può essere integrato dallo stesso comportamento del danneggiato, idoneo a interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. In particolare, la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione
13 con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma primo, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Gli assunti che immediatamente precedono impongono lo sviluppo di alcune notazioni di carattere generale.
Ebbene, giova osservare che, in materia di responsabilità aquilina, è applicabile la regola posta dalla norma di cui all'art. 1227 c.c. che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato, in misura proporzionale all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso (ex pluribus si vedano
Cass. n. 21328 del 2010, Cass. n. 9546 del 2010, Cass. n. 5669 del 2010, Cass.
n. 1002 del 2010, Cass. n. 22807 del 2009, Cass. n. 11227 del 2008). Ciò
avviene, secondo il principio di causalità, in virtù del quale il danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile
(si confronti Cass. n. 15779 del 2006 e Cass. n. 15383 del 2006).
La regola di cui all'art. 1227 c.c. esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso (per tutte, si veda Cass. n.
6988 del 2003).
In tema, va soggiunto che la colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma primo, c.c. sul punto, sussiste non solo in ipotesi di violazione di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica.
Così inquadrato sotto il profilo eziologico il comportamento colposo del danneggiato, si ribadisce che il concorso di colpa è pacificamente rilevabile d'ufficio, sul presupposto che non si tratta di un'eccezione in senso stretto, ma
14 di una semplice difesa, la quale deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte,
sempre ovviamente che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (vedasi Cass. n. 23734 del 2009,
Cass. n. 24080 del 2008, Cass. n. 14853 del 2007, Cass. n. 15383 del 2006).
Dunque, quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
In altri termini, la condotta della vittima si ritiene suscettibile di assumere efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè
estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. [Cass. ord. nn. 2481 e 2480 del 2018; n.
15761 del 2016; da ultimo, Cass. n. 37052 del 2022; Cass. n. 11152 del 2023
e Cass. n. 25766 del 2023, in tema di uso abnorme della cosa (“La
responsabilità del custode può essere esclusa in toto dalla condotta del
danneggiato, quando questi abbia usato la cosa in modo abnorme. L'uso
15 abnorme della cosa è quello che nessuna persona di normale avvedutezza
avrebbe compiuto.
Nel caso di specie la Corte d'appello ha accertato in punto di fatto che il
collegamento della stufa alla canna fumaria avvenne in modo imperito, ma
non ha negato che una stufa potesse essere collegata ad una canna fumaria.
Nondimeno, ha definito la suddetta opera "indebita".
Così giudicando, la Corte d'appello ha violato il principio della esposizione al
rischio, in quanto una manipolazione della cosa in sé consentita, ma eseguita
in modo imprudente od imperito, non costituisce un uso abnorme della stessa.
L'uso imperito della cosa da parte del danneggiato avrebbe potuto, al
massimo, assurgere al ruolo di concausa dell'evento di danno, ma non a quello
di causa esclusiva di quell'evento, riconducibile alla condotta colposa del
danneggiato ed equiparabile, sia pur soltanto sul piano funzionale (trattandosi
di condotta umana caratterizzata da colpa, e non di fatto naturale), al caso
fortuito (come già stabilito da questa Corte: da ultimo, Sez. 3, Sentenza n.
11152 del 27/04/2023)”]
Tanto doverosamente premesso, all'esito di una valutazione integrale del materiale istruttorio deve ritenersi: a) provato il rapporto di custodia, in quanto l'evento si è verificato – ripetasi – all'interno del centro urbano, caratterizzato dalla presenza di una serie di altre opere di urbanizzazione, le quali, in quanto direttamente o indirettamente sottoposte ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del denotano la possibilità di effettivo controllo CP_1
della zona da parte di quest'ultimo; b) il nesso di causalità tra la strada percorsa e le lesioni riportate in conseguenza della caduta (si vedano, sul punto, le dichiarazioni testimoniali e le valutazioni del consulente tecnico dell'ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo); c) non dimostrato il
16 fatto colposo del danneggiato idoneo, per il suo carattere eccezionale secondo un criterio di regolarità causale, a degradare la res in custodia a mera occasione dell'evento lesivo, come pure argomentato dalla parte convenuta.
Sotto tale ultimo angolo prospettico, infatti, non può non ribadirsi che la mera disattenzione, imprendenza o imperizia del soggetto danneggiato non è
sufficiente di per sé ad escludere la responsabilità del custode (si confronti
Cass. n. 4035 del 2021; Cass. n. 37059 del 2022; da ultimo, Cass. n. 25766 del
2023) e, nel caso di specie, deve reputarsi non abnorme il contegno del soggetto danneggiato che abbia collocato il proprio piede in corrispondenza di una parte del piano di calpestio coperta da una macchia non agevolmente distinguibile sul piano cromatico dal resto del manto stradale, nel contesto di una strada – come emerge dai reperti fotografici in atti - priva di evidenti anomalie [si legga Cass. n. 11152 del 2023 (“la Corte ha fondato il rigetto
della domanda ex art. 2051 c.c., sul mero rilievo di condotte colpose del CP_4
(l'aver guidato un mezzo per il quale non aveva la necessaria patente di guida,
il fatto che le condizioni della strada avrebbero dovuto essergli note per la
vicinanza alla sua abitazione e la circostanza di avere percorso la strada
dietro un furgoncino che non gli consentiva la visuale della strada), senza
tuttavia preoccuparsi di verificare se le stesse avessero reso del tutto
ininfluente la situazione di dissesto del manto stradale, ossia senza accertare
se la condotta del danneggiato si fosse sovrapposta alla situazione della cosa
in modo tale da degradarla a mera occasione dell'evento di danno;
in tal
modo, la Corte ha sostanzialmente eluso l'accertamento del caso fortuito
(limitandosi a richiamare due massime di legittimità in materia),
erroneamente ritenendolo integrato dalla mera condotta colposa dell'attore,
mentre, in mancanza di un siffatto accertamento, e quindi in difetto di prova
17 liberatoria da parte del custode, avrebbe dovuto valutare l'eventuale concorso
colposo del danneggiato alla luce dell'art. 1227 c.c.”)].
Se così è, i fatti così ricostruiti escludono che il contegno assunto dalla danneggiata abbia acquisito rilevanza in termini di “caso fortuito”, quale fattore, cioè, capace d'innescare una serie causale autonoma o, comunque,
produrre un evento tale da rappresentare una conseguenza neppure probabile dell'intrinseca pericolosità della porzione di strada percorsa, degradata a mera occasione dell'evento dannoso.
Tuttavia, si è precedentemente detto che, se l'agente dannoso è estemporaneo e frutto dell'attività (colposa) di terzi, può considerarsi “fortuito” quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini, quando il danno non derivi da un vizio intrinseco del bene in custodia ma da un agente pericoloso insorto improvvisamente e sia, dunque, riconducibile alla mancata sollecita attività di rimozione dello stesso, la responsabilità ex art. 2051 c.c. deve essere affermata allorquando sia dimostrato che l'agente pericoloso (come, nella specie, la sostanza oleosa cosparsa sull'asfalto) abbia preceduto di un lasso temporale significativo il fatto dannoso prodottosi, in modo che sarebbe stato possibile per l'ente proprietario della strada accorgersi della sopravvenienza ed agire per rimuoverla tempestivamente (si confronti Cass. n.1257 del 2018).
Orbene, tra le pieghe argomentative della comparsa di costituzione e risposta la parte – nell'escludere l'effettiva possibilità di esercizio del dovere di controllo da parte dell'ente locale – ha, evidentemente, sollecitato anche siffatta indagine, il cui compimento porta questo Tribunale a escludere la responsabilità dell'ente locale in ragione dell'integrazione del più volte
18 menzionato “caso fortuito” [è noto, invero, che, “in tema di responsabilità per
i danni cagionati da una cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.,
l'allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, idonea ad integrare
l'esimente del caso fortuito, costituisce una mera difesa, che deve essere
esaminata e verificata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune
indagini sull'eventuale incidenza causale del fatto del terzo o del
comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento
dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla
parte, purché risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda
l'allegazione del fortuito (Cass. n. 20619 del 2014)].
Ed infatti, la valutazione completa degli esiti del dibattito processuale convince del fatto che la sostanza oleosa presente sul manto stradale percorso dall'attrice
– riconosciuta dai testimoni e oggetto di riscontro anche da parte degli agenti della polizia municipale -, ha rappresentato, invero, una circostanza sopravvenuta estemporanea, presumibilmente correlata al passaggio di un veicolo (alla luce dei reperti fotografici allegati il tratto di strada appare carrabile) in epoca prossima al sinistro e, quindi, al fatto di un terzo, tale da rendere inesigibile il controllo del custode e la realizzazione di un intervento di rimozione.
In tale ottica, non possono non valorizzarsi i profili morfologici della macchia presente sull'asfalto, come emergenti dai reperti fotografici prodotti dall'attrice - allegati all'atto di citazione e alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c. -, reperti che rappresentano la presenza di una sostanza circoscritta e ben delimitata, ancora densa e non frazionata in rivoli o comunque non distribuita confusamente sul manto stradale (sul principio di acquisizione della prova nel processo civile si veda Cass. sez. un.
19 28498 del 2005, secondo cui nel sistema processualcivilistico vigente - in specie dopo il riconoscimento costituzionale del principio del giusto processo
- opera il principio di acquisizione della prova, in forza del quale un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più esserle sottratto, dovendo il giudice utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell'onere probatorio).
Quanto precede suggerisce che la macchia d'olio si sia formata poco tempo prima dell'incidente e, comunque, in un arco temporale alquanto ristretto.
Rappresenta, infatti, una massima di comune esperienza, quella per la quale una sostanza oleosa presente sull'asfalto, dopo tempo, viene assorbita dall'asfalto o si disperde per il passaggio di veicoli (dalla foto allegata all'atto di citazione emerge che il tratto di strada è dedicato anche al passaggio dei veicoli), smarrendo la propria pericolosità. Del resto, il dà Controparte_2
atto del fatto che la moglie è caduta “a peso morto”, suggerendo così l'estrema scivolosità del punto e, dunque, la formazione della macchia sulla strada in epoca assai prossima a quella dell'evento lesivo de quo vertitur, macchia che,
dunque, ha manifestato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.
Dunque, in linea con le coordinate ermeneutiche innanzi tracciate, non avrebbe potuto certamente esigersi la predisposizione di un rimedio tempestivo da parte del custode del tratto viario, id est l'ente convenuto.
Ne deriva che la formazione della macchia d'olio ha certamente rappresentato una circostanza estemporanea, non immediatamente riscontrabile e governabile dal custode, tale da integrare il cd. caso fortuito, capace, cioè, in quanto oggettivamente imprevedibile e inevitabile, d'innescare una serie
20 causale autonoma e degradare, così, la res custodita a mera “occasione” del sinistro (Cass. n. 20943 del 2022; su questo aspetto, aderente a Cass. n. 11152
cit.), “deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro
cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico”.
Alla stregua di quanto precede, la domanda proposta nell'interesse di Pt_1
ai sensi dell'art. 2051 c.c. non può essere accolta.
[...]
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento alla domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., proposta in via subordinata.
Invero, le considerazioni innanzi sviluppate circa il rilascio estemporaneo del residuo oleoso sull'asfalto consentono agevolmente di escludere l'imprescindibile requisito del nesso di causalità materiale tra la condotta del custode e l'evento lesivo, in quanto la sostanza oleosa rilasciata,
presumibilmente, da un terzo, costituendo un fattore dotato di efficienza causale esclusiva nella causazione dell'evento lesivo, rende irrilevante la supposta (colposa) violazione dei doveri manutentivi e conservativi facenti capo all'ente locale, in relazione al quale, in ogni caso, non sarebbe neppure possibile formulare un addebito di colpa per difetto di diligenza nell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo delle strada in mancanza della prova di precedenti segnalazioni, all'ente locale, sull'esistenza dell'insidia, addebito rilevante, al pari del nesso di causa, ai fini dell'integrazione della fattispecie disegnata dall'art. 2043 c.c.
Non resta che statuire sulle spese di lite, che seguono la soccombenza dell'attrice nei confronti del e si liquidano, tenuto conto Controparte_1
del disputatum, delle questioni oggetto di trattazione e dell'attività difensiva concretamente svolta, che orientano verso l'applicazione dei parametri prossimi ai minimi [peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte
21 di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella,
dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass.
n. 89 del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022)].
Da ultimo, le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio,
come liquidate in virtù di separato decreto del 16 maggio 2023, vanno poste a definitivo carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica,
nella persona del dott. Giulio Fortunato, in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non espressamente oggetto di trattazione, così provvede:
1) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta nell'interesse
; Parte_1
2) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Parte_1
in relazione al presente giudizio, che si liquidano, Controparte_1
22 complessivamente, in euro 3.810,00 per competenze legali, oltre i.v.a.,
c.p.a., se dovute, e rimborso delle spese generali come per legge;
3) pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica, come liquidate in virtù di separato decreto, a definitivo carico di . Parte_1
Così deciso in Salerno in data 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
23
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, ha pronunziato, in funzione di giudice unico, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - sciogliendo la riserva di decisione assunta all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025 - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 il 15 febbraio numero 1207 avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità extracontrattuale
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura stesa in calce Parte_1
alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Debora Anastasio, presso lo studio della quale, sito in Salerno alla via Fratelli De Mattia n. 6, è
elettivamente domiciliata;
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso, in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Stefano Carnevale, presso lo studio dei quale, sito in Napoli
alla via Mario Morgantini n. 3, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
1 All'esito della discussione orale svolta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il
Tribunale – sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti –, una volta riservata la decisione, ha depositato la sentenza che segue.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'8 febbraio 2021, ha convenuto Parte_1
in giudizio il per ottenerne la condanna al risarcimento dei Controparte_1
danni patiti in conseguenza del sinistro occorsole il giorno 01 maggio 2020,
intorno alle ore 09.45 circa, nel centro abitato di Salerno, lungo la via “F.P.
Volpe”. In particolare, l'attrice ha dedotto che: a) nelle richiamate circostanze di tempo e di luogo, “giunta alla fine del marciapiede, all'altezza del negozio
di ferramenta ivi esistente”, percorrendo “lo scivolo che porta
all'attraversamento della strada per giungere alla piazza XXIV Maggio, a
causa della presenza di sostanza oleosa esistente sulla parte terminale dello
stesso”, aveva perso l'equilibrio ed era caduta a terra;
2) sul luogo del sinistro era intervenuta “nella quasi immediatezza dei fatti” una pattuglia dei vigili urbani di Salerno, che aveva redatto il rapporto, sollecitando altresì l'intervento di addetti alla sicurezza stradale “per eliminare e coprire le sostanze oleose
presenti”; 3) trasportata al nosocomio di Salerno, i sanitari le avevano diagnosticato una “frattura bimalleolare caviglia a sinistra''; 4) era stata sottoposta a intervento chirurgico il 5 maggio 2020 con “placche e viti
malleolo peroneale e due viti cannulate malleolo tibiale”.
Sulla scorta di siffatte premesse, prospettando la responsabilità da cose in custodia dell'ente locale, in applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 2051 c.c., e, in subordine, la violazione del generico dovere di neminem
laedere ex art. 2043 c.c., ha preteso il pagamento, a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti, della somma di euro 35.789,63 ovvero della somma,
2 maggiore o minore, determinata all'esito dell'istruttoria, “oltre rivalutazione
monetaria e sul tutto interessi legali maturati e maturandi al soddisfo”
In data 29 aprile 2021 il ha accettato il contraddittorio, Controparte_1
imperniando il proprio impianto difensivo sulle seguenti deduzioni argomentative: 1) l'infondatezza della pretesa attorea in relazione all'estensione del territorio del , tale da rendere impossibile Controparte_1
l'esercizio dei poteri di custodia (“Ma tale ipotesi non integra gli estremi
dell'art. 2051 c.c., ma, tutt'al più quella del 2043 c.c. Tale ipotesi impone però
un elemento di antigiuridicità che manca, poiché l'estensione del territorio del
è tale da non consentire alla scrivente di intervenire Controparte_1
sempre e ad horas”); 2) l'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.;
3) la rilevanza causale esclusiva del contegno imprudente della danneggiata
[“Infatti, l'evento, ove provato, è stato causato solo da un comportamento del
tutto imprudenza della parte attrice che, in condizioni di piena visibilità (piena
mattina di maggio…) non ha fatto attenzione alla sede stradale e non ha visto
la pretesa estesa macchia oleosa. Un qualsivoglia pedone accorto e diligente
avrebbe evitato l'evento”].
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., è stata svolta l'istruttoria orale ed è stato disposto lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio di tipo medico legale da giudice precedentemente deputato alla trattazione del processo.
La causa – assegnata allo scrivente – è stata, quindi, rinviata all'udienza del 5
giugno 2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale il Tribunale, sciogliendo la riserva di decisione assunta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 19,
3 lett. b) del d.lgs. n. 149 del 2022, ha depositato la presente sentenza nel fascicolo telematico.
Tanto puntualizzato, il Tribunale ritiene che la domanda non meriti accoglimento per i motivi che qui di seguito si esporranno.
Innanzitutto, va rilevato che gli esiti del dibattito processuale hanno fornito la prova del fatto narrato dall'attrice nei propri scritti difensivi.
Ed invero, , ascoltato nel corso dell'udienza del 6 luglio 2022, ha Tes_1
rappresentato – confermando il capitolo di prova costruito nell'interesse dell'attrice - di avere assistito alla perdita di equilibrio e alla successiva caduta di , che, una volta giunta alla fine del marciapiede, all'altezza Parte_1
del negozio di ferramenta ivi esistente, percorrendo lo scivolo che porta all'attraversamento della strada per giungere alla piazza XXIV Maggio, è
scivolata su di una di sostanza oleosa esistente sulla parte terminale del predetto attraversamento [“Confermo il capo 1) della prova di parte attrice.
Preciso che mi stavo recando in Farmacia posta nella stessa strada e sullo
stesso marciapiede, e mi trovavo di fronte alla sig.ra e l'ho vista Pt_1
cadere; Mi sono avvicinato per soccorrerla, e poi è giunta l'ambulanza del
118; Posso riferire che ho visto una macchia a terra, ed in seguito sono giunti
degli operari che hanno provveduto a pulire quella sostanza che c'era a terra;
Non so se fossero operai del o di altra società; Preciso che vi erano CP_1
anche i Vigili Urbani a sovraintendere alle operazioni”].
Dal canto suo, – anch'egli ascoltato nel corso dell'udienza Controparte_2
del 6 luglio 2022 – , riconoscendo i luoghi rappresentati nella foto depositata nell'interesse dell'attrice, ha riferito di avere visto la moglie cadere “a peso
morto” all'altezza dello scivolo già indicato da e di avere Tes_1
riscontrato, in corrispondenza dello stesso, la presenza di una macchia, senza
4 identificarne la natura (“Ero insieme a mia moglie, qualche passo più indietro,
ed arrivato all'altezza dello scivolo ho visto mia moglie cadere a terrea ed
urlare per il dolore;
Ho solo potuto constatare che sullo scivolo vi era una
macchia che non sono in grado di stabilire cosa fosse, anche perché mia
moglie è caduta a peso morto;
mia moglie è caduta di botto. Io ho provveduto
a chiamare l'ambulanza in quanto non riuscivo a far rialzare mia moglie;
successivamente sono arrivati i Vigili Urbani ed una macchina di operatori
ecologici che hanno pulito quella macchia;
Riconosco nelle foto allegate alla
produzione di parte attrice i luoghi di causa”).
A parere di questo Tribunale, poi, l'eccezione d'incapacità a testimoniare di non coglie nel segno, in quanto il coniuge in regime di CP_3
comunione legale non è incapace a testimoniare nelle controversie in cui sia parte l'altro coniuge, ove esse abbiano ad oggetto – come nel caso di specie -
beni o crediti di cui sia titolare esclusivo l'altro coniuge;
ai sensi dell'art. 179,
lett. e) c.c., infatti, i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno sono
“personali” e non costituiscono oggetto di comunione, in quanto, a ben vedere,
essi assolvono a una funzione riparatoria esclusivamente nei confronti del danneggiato e non di entrambi i coniugi in regime di comunione.
In ogni caso, si aggiunga che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., l'incapacità a testimoniare non è rilevabile d'ufficio e che, pertanto, nel caso in cui la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione della prova, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova. Viceversa, nel caso in cui la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e nonostante ciò il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la prova è affetta da nullità e, pertanto,
5 l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste, ovvero -
in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza - nella successiva udienza, determinandosi - altrimenti - la sanatoria della nullità (art. 157 c.p.c.). Infine, la parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste incapace a testimoniare, deve dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede di gravame (Cass. sez. un, n. 9456 del 2023).
Nel caso di specie, risulta che: a) l'eccezione d'incapacità non è stata sollevata prima dell'ammissione della testimonianza, ma solo prima dell'assunzione; b)
all'esito dell'espletamento della prova, non è stata comunque eccepita la nullità
della prova (“L'Avv. Zucchetti impugna le dichiarazioni dei testi e chiede
rinvio per la precisazione delle conclusioni”); c) in ogni caso, in sede di precisazione delle conclusioni, la questione non è stata nuovamente posta all'attenzione del Tribunale (non può tenersi conto dell'irrituale “comparsa
conclusionale” depositata l'11 novembre 2024 per l'udienza di discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. fissata per il giorno 5 giugno 2025).
Ciò posto, come accennato, il ricostruito evento lesivo è stato ricondotto, sul piano causale, all'intrinseca pericolosità del tratto di strada percorso da Pt_1
in ragione della sostanza oleosa presente sul piano di calpestio. Detto
[...]
altrimenti, l'attrice ha evidenziato che i danni non patrimoniali e patrimoniali patiti sono da ricondursi, sul piano eziologico, a una situazione di pericolo strettamente connessa alla struttura della strada percorsa, invocando, per questa via, a fondamento dell'esperita pretesa risarcitoria, innanzitutto, la responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.
6 Se così è, giova svolgere alcune notazioni di carattere teorico sulla norma innanzi richiamata, la quale, come noto, nella sua essenzialità, prevede che il custode risponda dei danni causati dalla cosa, nonostante, per le più diverse ragioni, non gli sia stato possibile esercitare su di essa un potere di controllo e di governo.
Orbene, la norma innanzi evocata prevede una imputazione del danno al custode della cosa sulla base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso. Il fondamento della responsabilità è, dunque, costituito dalla relazione di fatto con la cosa, che consente di controllare i rischi alla medesima inerenti, compreso quello di provocare danni a terzi, neutralizzandone l'attitudine lesiva (Cass. n. 295 del 2015).
Come noto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, basata esclusivamente sul già illustrato rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo alcuno la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte di quest'ultimo (tra le molte, si vedano Cass. n. 15779 del 2006; Cass. n. 4279
del 2008; Cass. n. 18317 del 2015; Cass. n. 21212 del 2015; Cass. n. 7805 del
2017; Cass. n. 12027 del 2017; Cass. n. 22839 del 2017), la cui responsabilità
è esclusa solo dal caso fortuito. In tale prospettiva, la deduzione di omissioni,
violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini dell'applicazione della fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta – come nel caso in esame - soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare
7 danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Ora, il caso fortuito attiene non a un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla res che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, estraneo alla cosa e alla sfera soggettiva del custode, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, idoneo,
come tale, a interrompere il nesso causale (Cass. n. 11227 del 2008 e Cass. n.
2660 del 2013). Esso deve essere inteso in senso molto ampio, tale da ricomprendere anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato.
Con precipuo riferimento alla custodia, poi, questa si identifica in una potestà
di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa, in virtù
della sua detenzione qualificata (vedasi Cass. n. 8935 del 2013). Dunque, è la relazione di fatto e non semplicemente giuridica tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondata, quindi, sul potere di governo della res (si confronti Cass. n. 24546 del 2009). Detto ultimo potere si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi e il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa, nel momento in cui si è prodotto il danno.
Sotto tale ultimo angolo prospettico, non coglie certamente nel segno la deduzione – sviluppata dal convenuto tra le pieghe argomentative dei propri scritti difensivi - afferente all'impossibilità, da parte dell'ente locale, di operare il controllo sulla strada teatro del sinistro de quo agitur, se tale deduzione è
volta a determinare l'esclusione dell'invocato rapporto di custodia in ragione dell'estensione ed esposizione all'uso diretto e generalizzato da parte degli utenti.
8 Sul punto, questo giudice ritiene di dover condividere le argomentazioni della giurisprudenza della Suprema Corte che, a partire dall'anno 2006, con tre pronunzie (si confrontino Cass. n. 3651 del 2006; Cass. n. 5445 del 2006 e
Cass. n. 15383 del 2006), ha concluso nel senso dell'applicazione, in casi quale quello sottoposto oggi al vaglio del Tribunale, dell'art. 2051 c.c., in quanto elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune.
Ed infatti, la localizzazione della strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di altri servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del – come nel caso di specie (si vedano i reperti CP_1
fotografici in atti) - denota la possibilità di effettivo controllo della zona, non potendosi, quindi, ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale (si veda Cass. n. 15383 cit., §.
8.2 e §
6.7).
Pertanto, la demanialità e la notevole estensione dei beni non possono costituire elementi tali da indurre ad escludere una responsabilità da cose in custodia della pubblica amministrazione. Del resto – è stato osservato -, non v'è nulla, sotto l'aspetto propriamente letterale, che consenta di interpretare la disposizione in parola nel senso restrittivo di cui pure si è riferito, riducendone il campo di operatività al solo dovere di custodia gravante sui privati, ed escludendo, pertanto, anche solo parzialmente, le ipotesi in cui l'obbligo de quo
gravi sulla p.a.; inoltre la prova liberatoria è limitata alla dimostrazione del
“caso fortuito” e non anche, invece, alla natura soggettiva (pubblica o privata)
del titolare della cosa che ha cagionato il danno.
9 Quanto poi alla ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte ha, in definitiva, specificato che "... all'attore compete provare l'esistenza del
rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per
liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera
soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore
esterno (…), che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità
e dell'eccezionalità (già Cass. n. 11227 del 2008).
Più in dettaglio, occorre osservare che la dimostrazione, da parte del danneggiato, della verificazione dell'evento dannoso e del rapporto di causalità
- secondo la regola civilistica della preponderanza causale (Cass. sez. un. n.
576 del 2008 e succ.) – dello stesso col bene custodito si articola in modo diverso in ragione della natura della cosa.
Ed infatti, quando il danno non derivi da un dinamismo interno della res,
scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia,
scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che un elemento esterno ovvero l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, ai fini della prova del nesso causale, occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la verificazione dell'evento pregiudizievole (così Cass. 21212 del
2015). Si è osservato, poi, che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto secondo un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire col contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass.
n. 16527 del 2007), in ragione della prevedibile eccitazione dello sviluppo di
10 un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa idoneità
al nocumento.
Per l'effetto, una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare – si ribadisca - il caso fortuito, nel senso innanzi illustrato.
Ora, se è vero – come evidenziato – che non può darsi rilievo alla natura pubblica o privata del bene al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051
c.c., è pur vero che i criteri di imputazione della responsabilità medesima devono tener conto della natura e della funzione dei detti beni, anche a prescindere dalla loro maggiore o minore estensione. In tale ottica, deve evidenziarsi che il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene in virtù del principio “cuius
commoda eius incommoda” e in considerazione della possibilità di escludere i terzi dall'uso dei beni, con conseguente circoscrizione dei possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui. Ex adverso, il custode dei beni demaniali destinati all'uso pubblico risulta esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli innumerevoli utilizzatori che non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni. Ne consegue che, per i beni da ultimo indicati,
all'ente pubblico custode vanno addossati, in modo selettivo, solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere, in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno (vedasi, al riguardo Cass. n. 12449 del 2008 e Cass. n. 15042 del 2008).
11 Detto altrimenti, il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati.
Concludendo, ritiene questo giudice che la combinazione delle tre caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché della sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità
dell'art. 2051 c.c., bensì devono intendersi come circostanze che, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla indubbia ricorrenza della relazione di custodia del bene, possono rilevare ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la pubblica amministrazione, una volta configurata applicabile la norma e ritenuta l'esistenza del nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità.
Le peculiarità vanno individuate, pertanto, nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole,
ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più
diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi).
Ora, a fronte dell'intrinseca pericolosità della res, il custode, sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, potrà liberarsi dalla responsabilità dimostrando che la situazione
12 pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato.
Diversamente, se l'agente dannoso è estemporaneo e frutto dell'attività di terzi potrà considerarsi fortuito quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, con la conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia (Cass. n.7805 del
2017; Cass. n. 6703 del 2018).
Deve precisarsi, poi, in linea generale, che il cd. caso fortuito – per il quale, in definitiva, la cosa in custodia svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed
è svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea – ben può essere integrato dallo stesso comportamento del danneggiato, idoneo a interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. In particolare, la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione
13 con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma primo, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Gli assunti che immediatamente precedono impongono lo sviluppo di alcune notazioni di carattere generale.
Ebbene, giova osservare che, in materia di responsabilità aquilina, è applicabile la regola posta dalla norma di cui all'art. 1227 c.c. che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato, in misura proporzionale all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso (ex pluribus si vedano
Cass. n. 21328 del 2010, Cass. n. 9546 del 2010, Cass. n. 5669 del 2010, Cass.
n. 1002 del 2010, Cass. n. 22807 del 2009, Cass. n. 11227 del 2008). Ciò
avviene, secondo il principio di causalità, in virtù del quale il danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile
(si confronti Cass. n. 15779 del 2006 e Cass. n. 15383 del 2006).
La regola di cui all'art. 1227 c.c. esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso (per tutte, si veda Cass. n.
6988 del 2003).
In tema, va soggiunto che la colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma primo, c.c. sul punto, sussiste non solo in ipotesi di violazione di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica.
Così inquadrato sotto il profilo eziologico il comportamento colposo del danneggiato, si ribadisce che il concorso di colpa è pacificamente rilevabile d'ufficio, sul presupposto che non si tratta di un'eccezione in senso stretto, ma
14 di una semplice difesa, la quale deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte,
sempre ovviamente che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (vedasi Cass. n. 23734 del 2009,
Cass. n. 24080 del 2008, Cass. n. 14853 del 2007, Cass. n. 15383 del 2006).
Dunque, quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
In altri termini, la condotta della vittima si ritiene suscettibile di assumere efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè
estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. [Cass. ord. nn. 2481 e 2480 del 2018; n.
15761 del 2016; da ultimo, Cass. n. 37052 del 2022; Cass. n. 11152 del 2023
e Cass. n. 25766 del 2023, in tema di uso abnorme della cosa (“La
responsabilità del custode può essere esclusa in toto dalla condotta del
danneggiato, quando questi abbia usato la cosa in modo abnorme. L'uso
15 abnorme della cosa è quello che nessuna persona di normale avvedutezza
avrebbe compiuto.
Nel caso di specie la Corte d'appello ha accertato in punto di fatto che il
collegamento della stufa alla canna fumaria avvenne in modo imperito, ma
non ha negato che una stufa potesse essere collegata ad una canna fumaria.
Nondimeno, ha definito la suddetta opera "indebita".
Così giudicando, la Corte d'appello ha violato il principio della esposizione al
rischio, in quanto una manipolazione della cosa in sé consentita, ma eseguita
in modo imprudente od imperito, non costituisce un uso abnorme della stessa.
L'uso imperito della cosa da parte del danneggiato avrebbe potuto, al
massimo, assurgere al ruolo di concausa dell'evento di danno, ma non a quello
di causa esclusiva di quell'evento, riconducibile alla condotta colposa del
danneggiato ed equiparabile, sia pur soltanto sul piano funzionale (trattandosi
di condotta umana caratterizzata da colpa, e non di fatto naturale), al caso
fortuito (come già stabilito da questa Corte: da ultimo, Sez. 3, Sentenza n.
11152 del 27/04/2023)”]
Tanto doverosamente premesso, all'esito di una valutazione integrale del materiale istruttorio deve ritenersi: a) provato il rapporto di custodia, in quanto l'evento si è verificato – ripetasi – all'interno del centro urbano, caratterizzato dalla presenza di una serie di altre opere di urbanizzazione, le quali, in quanto direttamente o indirettamente sottoposte ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del denotano la possibilità di effettivo controllo CP_1
della zona da parte di quest'ultimo; b) il nesso di causalità tra la strada percorsa e le lesioni riportate in conseguenza della caduta (si vedano, sul punto, le dichiarazioni testimoniali e le valutazioni del consulente tecnico dell'ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo); c) non dimostrato il
16 fatto colposo del danneggiato idoneo, per il suo carattere eccezionale secondo un criterio di regolarità causale, a degradare la res in custodia a mera occasione dell'evento lesivo, come pure argomentato dalla parte convenuta.
Sotto tale ultimo angolo prospettico, infatti, non può non ribadirsi che la mera disattenzione, imprendenza o imperizia del soggetto danneggiato non è
sufficiente di per sé ad escludere la responsabilità del custode (si confronti
Cass. n. 4035 del 2021; Cass. n. 37059 del 2022; da ultimo, Cass. n. 25766 del
2023) e, nel caso di specie, deve reputarsi non abnorme il contegno del soggetto danneggiato che abbia collocato il proprio piede in corrispondenza di una parte del piano di calpestio coperta da una macchia non agevolmente distinguibile sul piano cromatico dal resto del manto stradale, nel contesto di una strada – come emerge dai reperti fotografici in atti - priva di evidenti anomalie [si legga Cass. n. 11152 del 2023 (“la Corte ha fondato il rigetto
della domanda ex art. 2051 c.c., sul mero rilievo di condotte colpose del CP_4
(l'aver guidato un mezzo per il quale non aveva la necessaria patente di guida,
il fatto che le condizioni della strada avrebbero dovuto essergli note per la
vicinanza alla sua abitazione e la circostanza di avere percorso la strada
dietro un furgoncino che non gli consentiva la visuale della strada), senza
tuttavia preoccuparsi di verificare se le stesse avessero reso del tutto
ininfluente la situazione di dissesto del manto stradale, ossia senza accertare
se la condotta del danneggiato si fosse sovrapposta alla situazione della cosa
in modo tale da degradarla a mera occasione dell'evento di danno;
in tal
modo, la Corte ha sostanzialmente eluso l'accertamento del caso fortuito
(limitandosi a richiamare due massime di legittimità in materia),
erroneamente ritenendolo integrato dalla mera condotta colposa dell'attore,
mentre, in mancanza di un siffatto accertamento, e quindi in difetto di prova
17 liberatoria da parte del custode, avrebbe dovuto valutare l'eventuale concorso
colposo del danneggiato alla luce dell'art. 1227 c.c.”)].
Se così è, i fatti così ricostruiti escludono che il contegno assunto dalla danneggiata abbia acquisito rilevanza in termini di “caso fortuito”, quale fattore, cioè, capace d'innescare una serie causale autonoma o, comunque,
produrre un evento tale da rappresentare una conseguenza neppure probabile dell'intrinseca pericolosità della porzione di strada percorsa, degradata a mera occasione dell'evento dannoso.
Tuttavia, si è precedentemente detto che, se l'agente dannoso è estemporaneo e frutto dell'attività (colposa) di terzi, può considerarsi “fortuito” quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini, quando il danno non derivi da un vizio intrinseco del bene in custodia ma da un agente pericoloso insorto improvvisamente e sia, dunque, riconducibile alla mancata sollecita attività di rimozione dello stesso, la responsabilità ex art. 2051 c.c. deve essere affermata allorquando sia dimostrato che l'agente pericoloso (come, nella specie, la sostanza oleosa cosparsa sull'asfalto) abbia preceduto di un lasso temporale significativo il fatto dannoso prodottosi, in modo che sarebbe stato possibile per l'ente proprietario della strada accorgersi della sopravvenienza ed agire per rimuoverla tempestivamente (si confronti Cass. n.1257 del 2018).
Orbene, tra le pieghe argomentative della comparsa di costituzione e risposta la parte – nell'escludere l'effettiva possibilità di esercizio del dovere di controllo da parte dell'ente locale – ha, evidentemente, sollecitato anche siffatta indagine, il cui compimento porta questo Tribunale a escludere la responsabilità dell'ente locale in ragione dell'integrazione del più volte
18 menzionato “caso fortuito” [è noto, invero, che, “in tema di responsabilità per
i danni cagionati da una cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.,
l'allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, idonea ad integrare
l'esimente del caso fortuito, costituisce una mera difesa, che deve essere
esaminata e verificata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune
indagini sull'eventuale incidenza causale del fatto del terzo o del
comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento
dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla
parte, purché risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda
l'allegazione del fortuito (Cass. n. 20619 del 2014)].
Ed infatti, la valutazione completa degli esiti del dibattito processuale convince del fatto che la sostanza oleosa presente sul manto stradale percorso dall'attrice
– riconosciuta dai testimoni e oggetto di riscontro anche da parte degli agenti della polizia municipale -, ha rappresentato, invero, una circostanza sopravvenuta estemporanea, presumibilmente correlata al passaggio di un veicolo (alla luce dei reperti fotografici allegati il tratto di strada appare carrabile) in epoca prossima al sinistro e, quindi, al fatto di un terzo, tale da rendere inesigibile il controllo del custode e la realizzazione di un intervento di rimozione.
In tale ottica, non possono non valorizzarsi i profili morfologici della macchia presente sull'asfalto, come emergenti dai reperti fotografici prodotti dall'attrice - allegati all'atto di citazione e alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c. -, reperti che rappresentano la presenza di una sostanza circoscritta e ben delimitata, ancora densa e non frazionata in rivoli o comunque non distribuita confusamente sul manto stradale (sul principio di acquisizione della prova nel processo civile si veda Cass. sez. un.
19 28498 del 2005, secondo cui nel sistema processualcivilistico vigente - in specie dopo il riconoscimento costituzionale del principio del giusto processo
- opera il principio di acquisizione della prova, in forza del quale un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più esserle sottratto, dovendo il giudice utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell'onere probatorio).
Quanto precede suggerisce che la macchia d'olio si sia formata poco tempo prima dell'incidente e, comunque, in un arco temporale alquanto ristretto.
Rappresenta, infatti, una massima di comune esperienza, quella per la quale una sostanza oleosa presente sull'asfalto, dopo tempo, viene assorbita dall'asfalto o si disperde per il passaggio di veicoli (dalla foto allegata all'atto di citazione emerge che il tratto di strada è dedicato anche al passaggio dei veicoli), smarrendo la propria pericolosità. Del resto, il dà Controparte_2
atto del fatto che la moglie è caduta “a peso morto”, suggerendo così l'estrema scivolosità del punto e, dunque, la formazione della macchia sulla strada in epoca assai prossima a quella dell'evento lesivo de quo vertitur, macchia che,
dunque, ha manifestato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.
Dunque, in linea con le coordinate ermeneutiche innanzi tracciate, non avrebbe potuto certamente esigersi la predisposizione di un rimedio tempestivo da parte del custode del tratto viario, id est l'ente convenuto.
Ne deriva che la formazione della macchia d'olio ha certamente rappresentato una circostanza estemporanea, non immediatamente riscontrabile e governabile dal custode, tale da integrare il cd. caso fortuito, capace, cioè, in quanto oggettivamente imprevedibile e inevitabile, d'innescare una serie
20 causale autonoma e degradare, così, la res custodita a mera “occasione” del sinistro (Cass. n. 20943 del 2022; su questo aspetto, aderente a Cass. n. 11152
cit.), “deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro
cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico”.
Alla stregua di quanto precede, la domanda proposta nell'interesse di Pt_1
ai sensi dell'art. 2051 c.c. non può essere accolta.
[...]
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento alla domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., proposta in via subordinata.
Invero, le considerazioni innanzi sviluppate circa il rilascio estemporaneo del residuo oleoso sull'asfalto consentono agevolmente di escludere l'imprescindibile requisito del nesso di causalità materiale tra la condotta del custode e l'evento lesivo, in quanto la sostanza oleosa rilasciata,
presumibilmente, da un terzo, costituendo un fattore dotato di efficienza causale esclusiva nella causazione dell'evento lesivo, rende irrilevante la supposta (colposa) violazione dei doveri manutentivi e conservativi facenti capo all'ente locale, in relazione al quale, in ogni caso, non sarebbe neppure possibile formulare un addebito di colpa per difetto di diligenza nell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo delle strada in mancanza della prova di precedenti segnalazioni, all'ente locale, sull'esistenza dell'insidia, addebito rilevante, al pari del nesso di causa, ai fini dell'integrazione della fattispecie disegnata dall'art. 2043 c.c.
Non resta che statuire sulle spese di lite, che seguono la soccombenza dell'attrice nei confronti del e si liquidano, tenuto conto Controparte_1
del disputatum, delle questioni oggetto di trattazione e dell'attività difensiva concretamente svolta, che orientano verso l'applicazione dei parametri prossimi ai minimi [peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte
21 di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella,
dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass.
n. 89 del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022)].
Da ultimo, le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio,
come liquidate in virtù di separato decreto del 16 maggio 2023, vanno poste a definitivo carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica,
nella persona del dott. Giulio Fortunato, in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non espressamente oggetto di trattazione, così provvede:
1) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta nell'interesse
; Parte_1
2) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Parte_1
in relazione al presente giudizio, che si liquidano, Controparte_1
22 complessivamente, in euro 3.810,00 per competenze legali, oltre i.v.a.,
c.p.a., se dovute, e rimborso delle spese generali come per legge;
3) pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica, come liquidate in virtù di separato decreto, a definitivo carico di . Parte_1
Così deciso in Salerno in data 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
23