(Soggiorno delle navi da guerra nelle acque territoriali).
Le navi da guerra dei belligeranti e le navi da essi catturate non possono soggiornare, nei porti, nelle rade e nelle acque territoriali dello Stato, piu' di ventiquattro ore, salvo che per causa di cattivo tempo o di avaria. In ogni caso, esse devono partire appena siano cessate le cause del ritardo.
Durante il soggiorno preveduto dal comma precedente, le navi non possono alienare a titolo oneroso o gratuito gli oggetti catturati.
Spetta alle autorita' portuarie di vigilare sulla esecuzione delle precedenti disposizioni.