Articolo 18 della Legge di neutralità
Articolo 17Articolo 19
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30 settembre 1938
Art. 18.

(Soggiorno delle navi da guerra nelle acque territoriali).

Le navi da guerra dei belligeranti e le navi da essi catturate non possono soggiornare, nei porti, nelle rade e nelle acque territoriali dello Stato, piu' di ventiquattro ore, salvo che per causa di cattivo tempo o di avaria. In ogni caso, esse devono partire appena siano cessate le cause del ritardo.

Durante il soggiorno preveduto dal comma precedente, le navi non possono alienare a titolo oneroso o gratuito gli oggetti catturati.

Spetta alle autorita' portuarie di vigilare sulla esecuzione delle precedenti disposizioni.


Entrata in vigore il 30 settembre 1938
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