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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/04/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 409/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 409/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. SANDIROCCO LUIGI e dall'avv. GALLO
SIMONE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/02/2025, e Parte_1
esponevano che in data 25/09/1994 avevano contratto Parte_2
matrimonio con rito concordatario, in LORETO APRUTINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
25/07/2013, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Parte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in LORETO
APRUTINO il 25/09/1994, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di LORETO APRUTINO, nell'anno 1994 atto numero 41 parte
II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 3 1. L'immobile ad uso abitativo sito in Loreto Aprutino (PE) alla S.da Fiorano n. 55
(distinto in N.C.E.U. al foglio 18, part. 1166, categoria A/3, classe 2, con annessa area di pertinenza di mq 33 circa) nonché le due piccole aree di terreno (Catasto
Terreni foglio 18, part. 402, della superficie di 25 ca, e foglio 18, part. 721, della superficie di 8 ca) sono di proprietà esclusiva della sig.ra e Parte_1
restano assegnati e nella disponibilità della medesima legittima proprietaria. Gli arredi e suppellettili presenti nell'abitazione sono tutti nella piena proprietà e disponibilità della stessa sig.ra . Parte_1
2. Le Parti si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla pretendono, l'uno dall'altro, a titolo di mantenimento.
3. Le Parti, ciascuno proporzionalmente alle proprie rispettive possibilità economiche, continueranno a sostenere economicamente la sola figlia in Per_1
quanto ad oggi non ancora completamente autonoma in ragione di precaria condizione occupazionale.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LORETO
APRUTINO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N.
1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 18/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 409/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. SANDIROCCO LUIGI e dall'avv. GALLO
SIMONE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/02/2025, e Parte_1
esponevano che in data 25/09/1994 avevano contratto Parte_2
matrimonio con rito concordatario, in LORETO APRUTINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
25/07/2013, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Parte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in LORETO
APRUTINO il 25/09/1994, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di LORETO APRUTINO, nell'anno 1994 atto numero 41 parte
II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 3 1. L'immobile ad uso abitativo sito in Loreto Aprutino (PE) alla S.da Fiorano n. 55
(distinto in N.C.E.U. al foglio 18, part. 1166, categoria A/3, classe 2, con annessa area di pertinenza di mq 33 circa) nonché le due piccole aree di terreno (Catasto
Terreni foglio 18, part. 402, della superficie di 25 ca, e foglio 18, part. 721, della superficie di 8 ca) sono di proprietà esclusiva della sig.ra e Parte_1
restano assegnati e nella disponibilità della medesima legittima proprietaria. Gli arredi e suppellettili presenti nell'abitazione sono tutti nella piena proprietà e disponibilità della stessa sig.ra . Parte_1
2. Le Parti si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla pretendono, l'uno dall'altro, a titolo di mantenimento.
3. Le Parti, ciascuno proporzionalmente alle proprie rispettive possibilità economiche, continueranno a sostenere economicamente la sola figlia in Per_1
quanto ad oggi non ancora completamente autonoma in ragione di precaria condizione occupazionale.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LORETO
APRUTINO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N.
1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 18/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3