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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 22/12/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Collegio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Stefania Deiana Presidente
dott.ssa Ada Gambardella Giudice relatore dott.ssa Giovanna Maria Mossa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 382/2023 R.G., promossa
DA
, con gli avv.ti BASSU GI, COLAVITTI GI e Parte_1
DI AC GI
ATTRICE
CONTRO
in persona del legale rappresentante con l'avv. CP_1 Controparte_2
CA RI
CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica, dott.
DO MA
Causa in punto di querela di falso, rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: accertare e dichiarare la falsità e/o la non autenticità delle sottoscrizioni sull'avviso di ricevimento della raccomandata A/R n. 61672842014-6 relativo all'avviso d'accertamento n. 8057255 del 15/09/2018 - TARES - ANNO 2013, sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 61672842013-5 relativo all'avviso d'accertamento n. 8081304 del 15/09/2018 - TA.RI. - ANNO 2014 – 2015, sull'avviso di ricevimento della raccomandata A/R n. 617163331889 relativo all'avviso di accertamento n. 5623 IMU anno 2014, sull'avviso di ricevimento della raccomandata
A/R n. 617163331890 relativo all'avviso di accertamento n. 3235 IMU anno 2015, sull'avviso di ricevimento della raccomandata A/R n. 617494467135 relativo all'avviso di accertamento n. 10468 IMU anno 2016, sull'avviso di ricevimento della raccomandata A/R n. 617494597507 relativo all'avviso di accertamento n. 9631 IMU anno 2017, sull'avviso di ricevimento della raccomandata A/R n. 617494597518 relativo all'avviso di accertamento n. 8389 IMU anno 2018, sull'avviso di ricevimento della raccomandata A/R n. 617494134224 relativo all'avviso di accertamento n. 2124
IMU anno 2019, sull'avviso di ricevimento della raccomandata A/R n. 617495699398 relativo all'avviso di accertamento n. 216 TARI anno 2016, 2017, 2018 e 2019 e sull'avviso di ricevimento della racco-mandata A/R n. 617494699192 relativo all'avviso di accertamento n. 20788 TARI anno 2019, asseritamente ritenute apposte dalla sig.ra dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente Parte_1
domanda di querela di falso, nulle e/o inesistenti e/o annullabili le sottoscrizioni apposte sui sopra indicati avvisi di ricevimento. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Per parte convenuta: 1) accertare e dichiarare corretto l'operato della e, per CP_1
l'effetto, rigettare qualsivoglia domanda formulata dall'attrice nei confronti della predetta perché del tutto infondata, in fatto e diritto;
2) accertare e dichiarare, in qualsiasi caso, legittimi, validi e pienamente efficaci, ai fini della notifica, gli atti impugnati, con tutte le conseguenze di legge. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Per il Pubblico Ministero: chiede il rigetto della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata l'attrice in intestazione esponeva di aver ricevuto tra il 2019 e il 2022 da concessionaria del servizio di riscossione coattiva CP_1
dei tributi e delle entrate patrimoniali del , la notifica di ingiunzioni Controparte_3
di pagamento ed avvisi di presa in carico vari, relativi alla TARI per gli anni dal 2013 al 2019 e all'IMU per gli anni dal 2014 al 2019, tutti oggetto di ricorso nanti la commissione tributaria, sede nella quale aveva fatto valere anche la nullità per omessa notifica degli avvisi di accertamento. Richiamava, in particolare, i giudizi nei quali aveva prodotto la documentazione relativa all'asserita notifica degli avvisi CP_1
di accertamento delle varie imposte, sostenendo che gli stessi erano stati ritirati personalmente da lei che, sempre a detta della società, aveva anche sottoscritto di suo pugno per ricevuta consegna. Deduceva di aver contestato tale circostanza, disconoscendo sia la conformità all'originale degli avvisi di ricevimento depositati dalla controparte sia la firma, riservandosi di presentare querela di falso ex art. 221
c.p.c.. Affermando, dunque, di non aver mai ricevuti quegli atti, di cui aveva avuto contezza solo nei giudizi tributari, e, dunque, di non aver mai firmato gli avvisi di ricevimento, agiva per far dichiarare la falsità delle sottoscrizioni ad apparente suo nome apposte agli avvisi di ricevimento della raccomandata A/R n. 61672842014-6,
della raccomandata n. 61672842013-5, della raccomandata A/R n. 617163331889,
della raccomandata A/R n. 617163331890, della raccomandata A/R n. 617494467135,
della raccomandata A/R n. 617494597507, della raccomandata A/R n. 617494597518,
della raccomandata A/R n. 617494134224, della raccomandata A/R n. 617495699398
e della raccomandata A/R n. 617494699192. Si costituiva la società convenuta che evidenziava come la notificazione degli avvisi di accertamento fosse stata ritualmente eseguita direttamente dall'agente postale secondo le disposizioni disciplinanti il servizio postale ordinario e come le modalità utilizzate non richiedessero alcuna annotazione specifica sull'avviso di ricevimento e, dunque, sull'identità della persona cui era stato consegnato il plico. Rilevava come di tanto vi fosse riscontro nella mancanza negli avvisi di ricevimento di causa di una certificazione sulla qualifica del consegnatario o di altra attestazione che la firmataria fosse l'odierna attrice. Richiamava l'art. 26 del D.M. 2008 relativo all'espletamento del servizio postale universale che indicava tra i soggetti abilitati a ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario anche i componenti del suo nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari, oltre che il portiere. Produceva altri 3 avvisi di ricevimento di atto giudiziario notificati ai sensi della L. n. 890/82, in cui era invece specificata la qualifica del consegnatario, cioè tale che aveva ritirato in qualità di Persona_1
portiere, la cui sigla era molto simile a quella leggibile sugli avvisi di ricevimento oggetto della querela di falso. Invocava, ancora, la presunzione di conoscenza da parte della destinataria, per la cui operatività non era necessaria la consegna personale delle raccomandate (recapitate all'indirizzo di residenza dell'attrice), essendo sufficiente quella ad una delle persone abilitate. Concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande avversarie e la declaratoria di validità ed efficacia degli atti impugnati.
La causa, previa istruttoria documentale e consulenza tecnica grafologica, era rimessa al Collegio sulle sopra riportate conclusioni con la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del vaglio di ammissibilità della querela di falso che occupa non può che farsi applicazione di quanto chiarito da ultimo dalla pronuncia n. 25487 del 2025, con cui la
Suprema Corte, richiamato l'orientamento giurisprudenziale che individua nell'avviso di ricevimento la prova dell'eseguita notificazione (Cass. 23213 del 2014 e 15795 del
2016), considerata la natura dello stesso di atto pubblico e la conseguenza valenza probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., individua nella querela di falso il solo strumento utile a contrastarne le risultanze. E tale logica conclusione va raggiunta sia nel caso in cui la notifica è eseguita (in forza di previsione di legge) con posta raccomandata con avviso di ricevimento (così Cass. 11708 del 2011) sia nel caso in cui la formalità avvenga a mezzo posta, ma nel regime di cui alla Legge 890 del 1982 (così
Cass. 24852 del 2006 e 3065 del 2003), posto che “le norme sul servizio postale prevedono che la raccomandata ordinaria si abbia a considerare come ricevuta, con ciò determinando il perfezionamento del procedimento notificatorio laddove la spedizione postale avvenga a fini di notifica, all'atto della consegna al domicilio del destinatario, con l'obbligo dell'Ufficiale postale di curare che, la persona che egli abbia individuato come legittimata a ricevere l'atto, apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente”; non può, dunque, condividersi l'assunto di parte convenuta relativa alla inesperibilità della querela a cagione dell'inesistenza del dovere e/o potere dell'Ufficiale postale di verificare chi sta ricevendo la notifica, perché il ruolo di pubblico ufficiale e la conseguente presunzione di veridicità fino a querela di falso di quanto attestato in sede di consegna del plico possono escludersi unicamente per l'incaricato di un servizio di posta privata. Quanto, dunque, risulta dall'avviso di ricevimento e, dunque, la coincidenza tra chi ha sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata e chi ne sarebbe stato l'effettivo destinatario possono essere superati solo con il giudizio che impegna e che attraverso la consulenza tecnica grafologica (incensurabile per completezza e rigore scientifico e così idoneo fondamento della decisione: Cass. 23153 del 2018) giunge ad accertare la non riconducibilità a delle firme ad apparente suo nome apposte sugli avvisi Parte_2
di ricevimento della raccomandata A/R n. 61672842014-6, della raccomandata n.
61672842013-5, della raccomandata A/R n. 617163331889, della raccomandata A/R
n. 617163331890, della raccomandata A/R n. 617494467135, della raccomandata A/R
n. 617494597507, della raccomandata A/R n. 617494597518, della raccomandata A/R n. 617494134224, della raccomandata A/R n. 617495699398 e della raccomandata A/R
n. 617494699192.
Esula, invece, dall'oggetto del presente giudizio la verifica della validità della notifica degli atti contenuti nelle anzidette raccomandate, potendo il Tribunale, come da oggetto della querela di falso, pronunciarsi unicamente sulla falsità o meno delle firme.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
Gli oneri di consulenza tecnica, quantificati con separato decreto, sono posti definitivamente a carico di CP_1
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. in accoglimento della querela di falso dichiara la non riconducibilità a
[...]
delle firme ad apparente suo nome apposte sugli avvisi di ricevimento Pt_2
della raccomandata A/R n. 61672842014-6, della raccomandata n.
61672842013-5, della raccomandata A/R n. 617163331889, della raccomandata
A/R n. 617163331890, della raccomandata A/R n. 617494467135, della raccomandata A/R n. 617494597507, della raccomandata A/R n.
617494597518, della raccomandata A/R n. 617494134224, della raccomandata
A/R n. 617495699398 e della raccomandata A/R n. 617494699192.
- ordina, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione dagli atti di cui al capo che precede delle sottoscrizioni come riferibili a Parte_2
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, CP_1 Parte_2
liquidate in Euro 7.200,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
- pone gli oneri di consulenza tecnica, liquidati con separato decreto, definitivamente a carico di CP_1
Sassari, 21.12.2025
Il Giudice estensore – dott.ssa Ada Gambardella Il Presidente – dott.ssa Stefania Deiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Collegio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Stefania Deiana Presidente
dott.ssa Ada Gambardella Giudice relatore dott.ssa Giovanna Maria Mossa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 382/2023 R.G., promossa
DA
, con gli avv.ti BASSU GI, COLAVITTI GI e Parte_1
DI AC GI
ATTRICE
CONTRO
in persona del legale rappresentante con l'avv. CP_1 Controparte_2
CA RI
CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica, dott.
DO MA
Causa in punto di querela di falso, rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: accertare e dichiarare la falsità e/o la non autenticità delle sottoscrizioni sull'avviso di ricevimento della raccomandata A/R n. 61672842014-6 relativo all'avviso d'accertamento n. 8057255 del 15/09/2018 - TARES - ANNO 2013, sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 61672842013-5 relativo all'avviso d'accertamento n. 8081304 del 15/09/2018 - TA.RI. - ANNO 2014 – 2015, sull'avviso di ricevimento della raccomandata A/R n. 617163331889 relativo all'avviso di accertamento n. 5623 IMU anno 2014, sull'avviso di ricevimento della raccomandata
A/R n. 617163331890 relativo all'avviso di accertamento n. 3235 IMU anno 2015, sull'avviso di ricevimento della raccomandata A/R n. 617494467135 relativo all'avviso di accertamento n. 10468 IMU anno 2016, sull'avviso di ricevimento della raccomandata A/R n. 617494597507 relativo all'avviso di accertamento n. 9631 IMU anno 2017, sull'avviso di ricevimento della raccomandata A/R n. 617494597518 relativo all'avviso di accertamento n. 8389 IMU anno 2018, sull'avviso di ricevimento della raccomandata A/R n. 617494134224 relativo all'avviso di accertamento n. 2124
IMU anno 2019, sull'avviso di ricevimento della raccomandata A/R n. 617495699398 relativo all'avviso di accertamento n. 216 TARI anno 2016, 2017, 2018 e 2019 e sull'avviso di ricevimento della racco-mandata A/R n. 617494699192 relativo all'avviso di accertamento n. 20788 TARI anno 2019, asseritamente ritenute apposte dalla sig.ra dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente Parte_1
domanda di querela di falso, nulle e/o inesistenti e/o annullabili le sottoscrizioni apposte sui sopra indicati avvisi di ricevimento. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Per parte convenuta: 1) accertare e dichiarare corretto l'operato della e, per CP_1
l'effetto, rigettare qualsivoglia domanda formulata dall'attrice nei confronti della predetta perché del tutto infondata, in fatto e diritto;
2) accertare e dichiarare, in qualsiasi caso, legittimi, validi e pienamente efficaci, ai fini della notifica, gli atti impugnati, con tutte le conseguenze di legge. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Per il Pubblico Ministero: chiede il rigetto della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata l'attrice in intestazione esponeva di aver ricevuto tra il 2019 e il 2022 da concessionaria del servizio di riscossione coattiva CP_1
dei tributi e delle entrate patrimoniali del , la notifica di ingiunzioni Controparte_3
di pagamento ed avvisi di presa in carico vari, relativi alla TARI per gli anni dal 2013 al 2019 e all'IMU per gli anni dal 2014 al 2019, tutti oggetto di ricorso nanti la commissione tributaria, sede nella quale aveva fatto valere anche la nullità per omessa notifica degli avvisi di accertamento. Richiamava, in particolare, i giudizi nei quali aveva prodotto la documentazione relativa all'asserita notifica degli avvisi CP_1
di accertamento delle varie imposte, sostenendo che gli stessi erano stati ritirati personalmente da lei che, sempre a detta della società, aveva anche sottoscritto di suo pugno per ricevuta consegna. Deduceva di aver contestato tale circostanza, disconoscendo sia la conformità all'originale degli avvisi di ricevimento depositati dalla controparte sia la firma, riservandosi di presentare querela di falso ex art. 221
c.p.c.. Affermando, dunque, di non aver mai ricevuti quegli atti, di cui aveva avuto contezza solo nei giudizi tributari, e, dunque, di non aver mai firmato gli avvisi di ricevimento, agiva per far dichiarare la falsità delle sottoscrizioni ad apparente suo nome apposte agli avvisi di ricevimento della raccomandata A/R n. 61672842014-6,
della raccomandata n. 61672842013-5, della raccomandata A/R n. 617163331889,
della raccomandata A/R n. 617163331890, della raccomandata A/R n. 617494467135,
della raccomandata A/R n. 617494597507, della raccomandata A/R n. 617494597518,
della raccomandata A/R n. 617494134224, della raccomandata A/R n. 617495699398
e della raccomandata A/R n. 617494699192. Si costituiva la società convenuta che evidenziava come la notificazione degli avvisi di accertamento fosse stata ritualmente eseguita direttamente dall'agente postale secondo le disposizioni disciplinanti il servizio postale ordinario e come le modalità utilizzate non richiedessero alcuna annotazione specifica sull'avviso di ricevimento e, dunque, sull'identità della persona cui era stato consegnato il plico. Rilevava come di tanto vi fosse riscontro nella mancanza negli avvisi di ricevimento di causa di una certificazione sulla qualifica del consegnatario o di altra attestazione che la firmataria fosse l'odierna attrice. Richiamava l'art. 26 del D.M. 2008 relativo all'espletamento del servizio postale universale che indicava tra i soggetti abilitati a ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario anche i componenti del suo nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari, oltre che il portiere. Produceva altri 3 avvisi di ricevimento di atto giudiziario notificati ai sensi della L. n. 890/82, in cui era invece specificata la qualifica del consegnatario, cioè tale che aveva ritirato in qualità di Persona_1
portiere, la cui sigla era molto simile a quella leggibile sugli avvisi di ricevimento oggetto della querela di falso. Invocava, ancora, la presunzione di conoscenza da parte della destinataria, per la cui operatività non era necessaria la consegna personale delle raccomandate (recapitate all'indirizzo di residenza dell'attrice), essendo sufficiente quella ad una delle persone abilitate. Concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande avversarie e la declaratoria di validità ed efficacia degli atti impugnati.
La causa, previa istruttoria documentale e consulenza tecnica grafologica, era rimessa al Collegio sulle sopra riportate conclusioni con la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del vaglio di ammissibilità della querela di falso che occupa non può che farsi applicazione di quanto chiarito da ultimo dalla pronuncia n. 25487 del 2025, con cui la
Suprema Corte, richiamato l'orientamento giurisprudenziale che individua nell'avviso di ricevimento la prova dell'eseguita notificazione (Cass. 23213 del 2014 e 15795 del
2016), considerata la natura dello stesso di atto pubblico e la conseguenza valenza probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., individua nella querela di falso il solo strumento utile a contrastarne le risultanze. E tale logica conclusione va raggiunta sia nel caso in cui la notifica è eseguita (in forza di previsione di legge) con posta raccomandata con avviso di ricevimento (così Cass. 11708 del 2011) sia nel caso in cui la formalità avvenga a mezzo posta, ma nel regime di cui alla Legge 890 del 1982 (così
Cass. 24852 del 2006 e 3065 del 2003), posto che “le norme sul servizio postale prevedono che la raccomandata ordinaria si abbia a considerare come ricevuta, con ciò determinando il perfezionamento del procedimento notificatorio laddove la spedizione postale avvenga a fini di notifica, all'atto della consegna al domicilio del destinatario, con l'obbligo dell'Ufficiale postale di curare che, la persona che egli abbia individuato come legittimata a ricevere l'atto, apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente”; non può, dunque, condividersi l'assunto di parte convenuta relativa alla inesperibilità della querela a cagione dell'inesistenza del dovere e/o potere dell'Ufficiale postale di verificare chi sta ricevendo la notifica, perché il ruolo di pubblico ufficiale e la conseguente presunzione di veridicità fino a querela di falso di quanto attestato in sede di consegna del plico possono escludersi unicamente per l'incaricato di un servizio di posta privata. Quanto, dunque, risulta dall'avviso di ricevimento e, dunque, la coincidenza tra chi ha sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata e chi ne sarebbe stato l'effettivo destinatario possono essere superati solo con il giudizio che impegna e che attraverso la consulenza tecnica grafologica (incensurabile per completezza e rigore scientifico e così idoneo fondamento della decisione: Cass. 23153 del 2018) giunge ad accertare la non riconducibilità a delle firme ad apparente suo nome apposte sugli avvisi Parte_2
di ricevimento della raccomandata A/R n. 61672842014-6, della raccomandata n.
61672842013-5, della raccomandata A/R n. 617163331889, della raccomandata A/R
n. 617163331890, della raccomandata A/R n. 617494467135, della raccomandata A/R
n. 617494597507, della raccomandata A/R n. 617494597518, della raccomandata A/R n. 617494134224, della raccomandata A/R n. 617495699398 e della raccomandata A/R
n. 617494699192.
Esula, invece, dall'oggetto del presente giudizio la verifica della validità della notifica degli atti contenuti nelle anzidette raccomandate, potendo il Tribunale, come da oggetto della querela di falso, pronunciarsi unicamente sulla falsità o meno delle firme.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
Gli oneri di consulenza tecnica, quantificati con separato decreto, sono posti definitivamente a carico di CP_1
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. in accoglimento della querela di falso dichiara la non riconducibilità a
[...]
delle firme ad apparente suo nome apposte sugli avvisi di ricevimento Pt_2
della raccomandata A/R n. 61672842014-6, della raccomandata n.
61672842013-5, della raccomandata A/R n. 617163331889, della raccomandata
A/R n. 617163331890, della raccomandata A/R n. 617494467135, della raccomandata A/R n. 617494597507, della raccomandata A/R n.
617494597518, della raccomandata A/R n. 617494134224, della raccomandata
A/R n. 617495699398 e della raccomandata A/R n. 617494699192.
- ordina, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione dagli atti di cui al capo che precede delle sottoscrizioni come riferibili a Parte_2
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, CP_1 Parte_2
liquidate in Euro 7.200,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
- pone gli oneri di consulenza tecnica, liquidati con separato decreto, definitivamente a carico di CP_1
Sassari, 21.12.2025
Il Giudice estensore – dott.ssa Ada Gambardella Il Presidente – dott.ssa Stefania Deiana