Articolo 1 della Legge 14 gennaio 1937, n. 62
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10 febbraio 1937
Art. 1. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1404, che estende al comune di Venezia le disposizioni del R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2448, convertito nella legge 27 dicembre 1928-VII, n. 3125, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Viste, il Guardasigilli: SOLMI.
Entrata in vigore il 10 febbraio 1937