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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 9435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9435 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
Sezione VI Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, VI sezione civile, dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. 14402 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: condominio, vertente
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Giordano Bruno 156, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Di Gennaro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
-ATTORE-
CONTRO
Controparte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Luca Giordano 82, presso lo studio dell'avv. Rosario Dursio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
-CONVENUTO-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
il chiedendo che fosse dichiarata la Controparte_1
nullità della delibera del 12-2-2007 e di tutte le successive relative all'installazione dell'ascensore innanzi alle finestre del cespite di proprietà dell'attore e che, per l'effetto, fosse disposta la rimozione dell'ascensore. In subordine, chiedeva la condanna del al risarcimento del danno per equivalente. CP_1
1 Si costituiva in giudizio in Controparte_1
eccependo la nullità della citazione e l'infondatezza delle domande attoree.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., espletata CTU sui luoghi di causa, dopo numerosi rinvii, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult.co., c.p.c. all'udienza del 17-10-2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta.
2. In via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità della citazione proposta dal convenuto. Infatti «la nullità della citazione comminata dall'art. 164, CP_1
quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della
"causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese» (Cass.
11751/2013; 3363/2019).
Nella specie tenuto conto della specifica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda da parte dell'attore e dei documenti allegati, non può ritenersi sussistente l'assoluta incertezza delle ragioni poste a base della domanda.
3. Nel merito, la domanda di parte attrice è infondata e non può trovare accoglimento.
ha agito in giudizio premettendo di essere proprietario dell'unità Parte_1 immobiliare sita in Napoli, alla via Giordano Bruno 149, primo piano, int. 3, ed allegando che nell'anno 2012 era stato realizzato all'interno del cortile dello stabile condominiale un impianto elevatore di tipo oleodinamico, con il vano corsa posto a
93 cm. dall'unica apertura verso l'esterno del soggiorno dell'abitazione dell'attore e con la copertura della zona di attesa posta a 195 cm. dalla suddetta apertura del soggiorno. Ciò avrebbe determinato una significativa compromissione della possibilità di godere dell'appartamento di proprietà dell'attore, con conseguente deprezzamento del suo valore di mercato.
2 Il ha poi precisato di essersi sempre opposto all'installazione dell'ascensore, Pt_1
anche in sede assembleare, e ha impugnato la delibera del 12-2-2007, con cui il
Condominio aveva approvato la realizzazione dell'impianto, deducendo che esso costituirebbe un'innovazione lesiva del diritto di proprietà individuale dell'attore.
Ciò posto, giova osservare che in data 24-5-2022, e dunque successivamente allo spirare delle preclusioni assertive il convenuto ha depositato l'atto per CP_1
Notaio del 15-3-2021 con cui gli eredi dell'attore -deceduto nelle more del Per_1 giudizio, senza che l'evento fosse mai dichiarato dal procuratore sostituito- avevano alienato a terzi il cespite verso il corrispettivo di € 210.000,00.
La parte attrice ha reiteratamente chiesto che il documento sia dichiarato inutilizzabile ai fini della decisione
Sennonché deve ritenersi certamente ammissibile la produzione di documenti sopravvenuti al formarsi delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 comma VI
c.p.c., in virtù del principio secondo cui la circostanza che un documento, o qualsiasi altra fonte di prova, sia venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente, e il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce di per se una implicita richiesta di rimessione in termini (Cass.
25631/2018; 5465/2006; 11922/2006; Corte d'Appello di Napoli, 474/2022).
Ciò perché, come si evince dall'art. 345, terzo comma, c.p.c., le preclusioni istruttorie non operano per i documenti sopravvenuti - qualsiasi sia la causa oggettiva della loro sopravvenienza - che per definizione non potevano essere prodotti prima della maturazione delle barriere preclusive.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “è immanente al nostro sistema processuale, infatti, che i documenti che si siano formati successivamente alla maturazione delle preclusioni istruttorie non ricadono nel divieto di produzione, purché essa avvenga nella prima difesa utile successiva a tale formazione .Principio desumibile dal fatto che l'art. 345, terzo comma, c.p.c. consente anche la produzione in appello dei documenti, ove non sia stato possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte (Cass. Sez.
3 1, Ordinanza n. 16289 del 12/06/2024; Sez. 2, Sentenza n. 29506 del 24/10/2023;
Sez. L, Sentenza n. 1484 del 24/01/2014; Sez. U, Sentenza n. 8203 del 20/04/2005).
Cosicché per le medesime ragioni - e a fortiori - la parte che abbia la disponibilità di un documento formatosi dopo la cristallizzazione delle barriere preclusive può provvedere al deposito nel giudizio di primo grado all'esito di tale formazione
(Cass.10557/2025, in parte motiva).
In questo caso, per definizione, non era esigibile che il documento fosse prodotto entro i termini perentori assegnati (per causa non imputabile alla parte), stante tale formazione postuma.
Più in particolare, il procuratore del Condominio ha, nelle note di trattazione scritta depositate il 15-10-2021 dichiarato che “da informazioni ultime assunte dall'amm.re
p.t. del Condominio Via G. Bruno n. 149, sembrerebbe sia che il sig. Pt_1
sia deceduto sia che l'immobile di proprietà del fu sia stato oggetto
[...] Pt_1 di compravendita. Si chiede al Tribunale di verificare quanto innanzi ai fini della dovuta verifica circa la legittimazione attiva e l'interesse ad agire (…)” e poi ha versato in atti il documento in contestazione in uno alle note di trattazione scritta relative alla successiva udienza del 31-5-2022.
La produzione deve, alla luce dei principi richiamati, ritenersi tempestiva, trattandosi di atto formato successivamente allo spirare delle preclusioni istruttorie, che il procuratore del si è procurato con diligenza una volta appresa la notizia CP_1 della vendita.
Il contratto in questione può dunque essere utilizzato ai fini della decisione.
Tanto premesso, va considerato che, la Suprema Corte, con ordinanza n.
16654/2024, ha avuto modo di chiarire un principio in materia di legittimazione all'impugnativa della delibera assembleare che, seppur affermato con riferimento all'ipotesi di annullamento, deve ritenersi estensibile, per identità di ratio, anche ai casi in cui venga in rilievo un'ipotesi di nullità della delibera.
In particolare, ad avviso della S.C., “in tema di condominio, l'azione di annullamento della deliberazione assembleare, disciplinata dall'art. 1137 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di condomino dell'attore sia al momento della proposizione della domanda sia al momento della decisione della
4 controversia, in quanto la perdita di tale status determina, di regola, il venir meno dell'interesse dell'istante alla caducazione o alla modifica della portata organizzativa della deliberazione impugnata, salvo che questi vanti un diritto correlato alla sua passata partecipazione al e tale diritto dipenda CP_1 dall'accertamento della legittimità della deliberazione, ovvero che la medesima continui ad incidere, in via derivata, sul suo patrimonio”.
Tale ultima ipotesi è quella che ricorre nella specie, avendo l'attore allegato di aver patito dei danni -di cui chiede il ristoro- a seguito dell'adozione della delibera che si assume affetta da nullità. Dunque, sebbene l'attore non possa considerarsi allo stato munito della qualità di condomino, residua in capo al medesimo la legittimazione ad impugnare la delibera di cui si discute ai soli fini di veder riconosciuto il proprio diritto al risarcimento del danno.
D'altra parte, nelle note conclusionali depositate il 26-9-2025, la parte attrice ha in parte modificato le proprie richieste, non reiterando la richiesta di declaratoria di nullità della delibera e la conseguente rimozione dell'impianto ascensore, ma instando per la condanna del al risarcimento dei danni nella misura CP_1 indicata dal CTU (€ 44.000,00) o in quella eventualmente ritenuta di giustizia.
Tanto chiarito, deve osservarsi che la Corte di Cassazione, in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella qui in esame, ha affermato che “la delibera dell'assemblea di condominio che privi il singolo partecipante dei propri diritti individuali su una parte comune dell'edificio, rendendola inservibile all'uso e al godimento dello stesso, integra un fatto potenzialmente idoneo ad arrecare danno al condòmino medesimo, il quale, lamentando la nullità della delibera, ha facoltà di chiedere la condanna al risarcimento del danno del , quale centro di imputazione CP_1
degli atti e delle attività compiute dalla collettività condominiale e delle relative conseguenze patrimoniali sfavorevoli. (Nella specie, il condominio, a seguito di delibera, aveva realizzato, nella comune corte interna dell'edificio, un ascensore che aveva ridotto la luce e l'aria dell'appartamento, posto al piano terra, della ricorrente e impedito a quest'ultima l'uso di una porzione rilevante della stessa corte)” (Cass. 23076/2018).
5 Occorre, pertanto, alla stregua del richiamato principio, verificare se la delibera di cui si discute abbia effettivamente arrecato all'attore i danni da lui lamentati.
Al riguardo, la CTU espletata ha posto in luce come il posizionamento dell'impianto ascensore, peraltro non suscettibile di collocazioni alternative, abbia effettivamente cagionato all'abitazione del un apprezzabile danno in termini di perdita Pt_1
d'aria, privacy, illuminazione e sicurezza, rumorosità, essendo il vano soggiorno il luogo dell'immobile maggiormente sfruttato.
Ai fini della quantificazione del danno il CTU ha individuato il valore commerciale dell'immobile prima dell'installazione dell'ascensore, per poi vagliarne il deprezzamento conseguente. Sul punto il CTU ha evidenziato che l'immobile, al momento degli accessi, si presentava in condizioni fortemente degradate e completamente da ristrutturare. Per questa via, sulla base dei valori ricavati da siti di agenzie immobiliari raffrontati con quelli desumibili dalla banca dati OMI,
l'ausiliario ha stimato il valore del cespite nell'anno 2012 compreso fra € 210.000,00 ed € 230.000,00, mentre tale valore nel 2021 aveva subito un consistente deprezzamento ad € 190.000,00, in considerazione della svalutazione del mercato immobiliare.
Il CTU ha poi effettuato il calcolo del deprezzamento subito dal cespite, assumendo che il danno si sia di fatto tradotto nella perdita del vano soggiorno, di dimensioni di circa 15 mq, corrispondente al 20 % del valore commerciale dell'immobile rapportato al 2012, anno della installazione. Dunque, secondo i calcoli del consulente, il danno sarebbe pari ad € 44.000,00, ossia al 20% di €220.0000,00.
Tuttavia, dall'atto per notaio del 15-3-2021 si ricava che gli eredi dell'attore Per_1 hanno venduto a terzi il cespite per l'importo di € 210.000,00 e dunque ad un importo superiore al valore commerciale del cespite stimato dal CTU senza considerare l'installazione dell'impianto ascensore.
Ne consegue che, di fatto, l'installazione dell'impianto ascensore non ha arrecato alcun danno in termini di deprezzamento del cespite, posto che lo stesso è stato ricollocato sul mercato nel 2021 ad un prezzo più altro rispetto a quello giudicato congruo dal CTU.
La domanda di parte attrice va, pertanto, rigettata.
6 4. Tenuto conto delle ragioni del rigetto, correlate a circostanze sopravvenute in corso di causa, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. compensa integralmente le spese di lite;
3. pone le spese di C.T.U. del presente procedimento definitivamente a carico di ciascuna parte nella misura del 50% ciascuna.
Napoli, 20 ottobre 2025.
Il giudice
(dott.ssa Silvia Blasi)
7
Sezione VI Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, VI sezione civile, dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. 14402 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: condominio, vertente
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Giordano Bruno 156, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Di Gennaro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
-ATTORE-
CONTRO
Controparte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Luca Giordano 82, presso lo studio dell'avv. Rosario Dursio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
-CONVENUTO-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
il chiedendo che fosse dichiarata la Controparte_1
nullità della delibera del 12-2-2007 e di tutte le successive relative all'installazione dell'ascensore innanzi alle finestre del cespite di proprietà dell'attore e che, per l'effetto, fosse disposta la rimozione dell'ascensore. In subordine, chiedeva la condanna del al risarcimento del danno per equivalente. CP_1
1 Si costituiva in giudizio in Controparte_1
eccependo la nullità della citazione e l'infondatezza delle domande attoree.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., espletata CTU sui luoghi di causa, dopo numerosi rinvii, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult.co., c.p.c. all'udienza del 17-10-2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta.
2. In via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità della citazione proposta dal convenuto. Infatti «la nullità della citazione comminata dall'art. 164, CP_1
quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della
"causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese» (Cass.
11751/2013; 3363/2019).
Nella specie tenuto conto della specifica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda da parte dell'attore e dei documenti allegati, non può ritenersi sussistente l'assoluta incertezza delle ragioni poste a base della domanda.
3. Nel merito, la domanda di parte attrice è infondata e non può trovare accoglimento.
ha agito in giudizio premettendo di essere proprietario dell'unità Parte_1 immobiliare sita in Napoli, alla via Giordano Bruno 149, primo piano, int. 3, ed allegando che nell'anno 2012 era stato realizzato all'interno del cortile dello stabile condominiale un impianto elevatore di tipo oleodinamico, con il vano corsa posto a
93 cm. dall'unica apertura verso l'esterno del soggiorno dell'abitazione dell'attore e con la copertura della zona di attesa posta a 195 cm. dalla suddetta apertura del soggiorno. Ciò avrebbe determinato una significativa compromissione della possibilità di godere dell'appartamento di proprietà dell'attore, con conseguente deprezzamento del suo valore di mercato.
2 Il ha poi precisato di essersi sempre opposto all'installazione dell'ascensore, Pt_1
anche in sede assembleare, e ha impugnato la delibera del 12-2-2007, con cui il
Condominio aveva approvato la realizzazione dell'impianto, deducendo che esso costituirebbe un'innovazione lesiva del diritto di proprietà individuale dell'attore.
Ciò posto, giova osservare che in data 24-5-2022, e dunque successivamente allo spirare delle preclusioni assertive il convenuto ha depositato l'atto per CP_1
Notaio del 15-3-2021 con cui gli eredi dell'attore -deceduto nelle more del Per_1 giudizio, senza che l'evento fosse mai dichiarato dal procuratore sostituito- avevano alienato a terzi il cespite verso il corrispettivo di € 210.000,00.
La parte attrice ha reiteratamente chiesto che il documento sia dichiarato inutilizzabile ai fini della decisione
Sennonché deve ritenersi certamente ammissibile la produzione di documenti sopravvenuti al formarsi delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 comma VI
c.p.c., in virtù del principio secondo cui la circostanza che un documento, o qualsiasi altra fonte di prova, sia venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente, e il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce di per se una implicita richiesta di rimessione in termini (Cass.
25631/2018; 5465/2006; 11922/2006; Corte d'Appello di Napoli, 474/2022).
Ciò perché, come si evince dall'art. 345, terzo comma, c.p.c., le preclusioni istruttorie non operano per i documenti sopravvenuti - qualsiasi sia la causa oggettiva della loro sopravvenienza - che per definizione non potevano essere prodotti prima della maturazione delle barriere preclusive.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “è immanente al nostro sistema processuale, infatti, che i documenti che si siano formati successivamente alla maturazione delle preclusioni istruttorie non ricadono nel divieto di produzione, purché essa avvenga nella prima difesa utile successiva a tale formazione .Principio desumibile dal fatto che l'art. 345, terzo comma, c.p.c. consente anche la produzione in appello dei documenti, ove non sia stato possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte (Cass. Sez.
3 1, Ordinanza n. 16289 del 12/06/2024; Sez. 2, Sentenza n. 29506 del 24/10/2023;
Sez. L, Sentenza n. 1484 del 24/01/2014; Sez. U, Sentenza n. 8203 del 20/04/2005).
Cosicché per le medesime ragioni - e a fortiori - la parte che abbia la disponibilità di un documento formatosi dopo la cristallizzazione delle barriere preclusive può provvedere al deposito nel giudizio di primo grado all'esito di tale formazione
(Cass.10557/2025, in parte motiva).
In questo caso, per definizione, non era esigibile che il documento fosse prodotto entro i termini perentori assegnati (per causa non imputabile alla parte), stante tale formazione postuma.
Più in particolare, il procuratore del Condominio ha, nelle note di trattazione scritta depositate il 15-10-2021 dichiarato che “da informazioni ultime assunte dall'amm.re
p.t. del Condominio Via G. Bruno n. 149, sembrerebbe sia che il sig. Pt_1
sia deceduto sia che l'immobile di proprietà del fu sia stato oggetto
[...] Pt_1 di compravendita. Si chiede al Tribunale di verificare quanto innanzi ai fini della dovuta verifica circa la legittimazione attiva e l'interesse ad agire (…)” e poi ha versato in atti il documento in contestazione in uno alle note di trattazione scritta relative alla successiva udienza del 31-5-2022.
La produzione deve, alla luce dei principi richiamati, ritenersi tempestiva, trattandosi di atto formato successivamente allo spirare delle preclusioni istruttorie, che il procuratore del si è procurato con diligenza una volta appresa la notizia CP_1 della vendita.
Il contratto in questione può dunque essere utilizzato ai fini della decisione.
Tanto premesso, va considerato che, la Suprema Corte, con ordinanza n.
16654/2024, ha avuto modo di chiarire un principio in materia di legittimazione all'impugnativa della delibera assembleare che, seppur affermato con riferimento all'ipotesi di annullamento, deve ritenersi estensibile, per identità di ratio, anche ai casi in cui venga in rilievo un'ipotesi di nullità della delibera.
In particolare, ad avviso della S.C., “in tema di condominio, l'azione di annullamento della deliberazione assembleare, disciplinata dall'art. 1137 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di condomino dell'attore sia al momento della proposizione della domanda sia al momento della decisione della
4 controversia, in quanto la perdita di tale status determina, di regola, il venir meno dell'interesse dell'istante alla caducazione o alla modifica della portata organizzativa della deliberazione impugnata, salvo che questi vanti un diritto correlato alla sua passata partecipazione al e tale diritto dipenda CP_1 dall'accertamento della legittimità della deliberazione, ovvero che la medesima continui ad incidere, in via derivata, sul suo patrimonio”.
Tale ultima ipotesi è quella che ricorre nella specie, avendo l'attore allegato di aver patito dei danni -di cui chiede il ristoro- a seguito dell'adozione della delibera che si assume affetta da nullità. Dunque, sebbene l'attore non possa considerarsi allo stato munito della qualità di condomino, residua in capo al medesimo la legittimazione ad impugnare la delibera di cui si discute ai soli fini di veder riconosciuto il proprio diritto al risarcimento del danno.
D'altra parte, nelle note conclusionali depositate il 26-9-2025, la parte attrice ha in parte modificato le proprie richieste, non reiterando la richiesta di declaratoria di nullità della delibera e la conseguente rimozione dell'impianto ascensore, ma instando per la condanna del al risarcimento dei danni nella misura CP_1 indicata dal CTU (€ 44.000,00) o in quella eventualmente ritenuta di giustizia.
Tanto chiarito, deve osservarsi che la Corte di Cassazione, in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella qui in esame, ha affermato che “la delibera dell'assemblea di condominio che privi il singolo partecipante dei propri diritti individuali su una parte comune dell'edificio, rendendola inservibile all'uso e al godimento dello stesso, integra un fatto potenzialmente idoneo ad arrecare danno al condòmino medesimo, il quale, lamentando la nullità della delibera, ha facoltà di chiedere la condanna al risarcimento del danno del , quale centro di imputazione CP_1
degli atti e delle attività compiute dalla collettività condominiale e delle relative conseguenze patrimoniali sfavorevoli. (Nella specie, il condominio, a seguito di delibera, aveva realizzato, nella comune corte interna dell'edificio, un ascensore che aveva ridotto la luce e l'aria dell'appartamento, posto al piano terra, della ricorrente e impedito a quest'ultima l'uso di una porzione rilevante della stessa corte)” (Cass. 23076/2018).
5 Occorre, pertanto, alla stregua del richiamato principio, verificare se la delibera di cui si discute abbia effettivamente arrecato all'attore i danni da lui lamentati.
Al riguardo, la CTU espletata ha posto in luce come il posizionamento dell'impianto ascensore, peraltro non suscettibile di collocazioni alternative, abbia effettivamente cagionato all'abitazione del un apprezzabile danno in termini di perdita Pt_1
d'aria, privacy, illuminazione e sicurezza, rumorosità, essendo il vano soggiorno il luogo dell'immobile maggiormente sfruttato.
Ai fini della quantificazione del danno il CTU ha individuato il valore commerciale dell'immobile prima dell'installazione dell'ascensore, per poi vagliarne il deprezzamento conseguente. Sul punto il CTU ha evidenziato che l'immobile, al momento degli accessi, si presentava in condizioni fortemente degradate e completamente da ristrutturare. Per questa via, sulla base dei valori ricavati da siti di agenzie immobiliari raffrontati con quelli desumibili dalla banca dati OMI,
l'ausiliario ha stimato il valore del cespite nell'anno 2012 compreso fra € 210.000,00 ed € 230.000,00, mentre tale valore nel 2021 aveva subito un consistente deprezzamento ad € 190.000,00, in considerazione della svalutazione del mercato immobiliare.
Il CTU ha poi effettuato il calcolo del deprezzamento subito dal cespite, assumendo che il danno si sia di fatto tradotto nella perdita del vano soggiorno, di dimensioni di circa 15 mq, corrispondente al 20 % del valore commerciale dell'immobile rapportato al 2012, anno della installazione. Dunque, secondo i calcoli del consulente, il danno sarebbe pari ad € 44.000,00, ossia al 20% di €220.0000,00.
Tuttavia, dall'atto per notaio del 15-3-2021 si ricava che gli eredi dell'attore Per_1 hanno venduto a terzi il cespite per l'importo di € 210.000,00 e dunque ad un importo superiore al valore commerciale del cespite stimato dal CTU senza considerare l'installazione dell'impianto ascensore.
Ne consegue che, di fatto, l'installazione dell'impianto ascensore non ha arrecato alcun danno in termini di deprezzamento del cespite, posto che lo stesso è stato ricollocato sul mercato nel 2021 ad un prezzo più altro rispetto a quello giudicato congruo dal CTU.
La domanda di parte attrice va, pertanto, rigettata.
6 4. Tenuto conto delle ragioni del rigetto, correlate a circostanze sopravvenute in corso di causa, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. compensa integralmente le spese di lite;
3. pone le spese di C.T.U. del presente procedimento definitivamente a carico di ciascuna parte nella misura del 50% ciascuna.
Napoli, 20 ottobre 2025.
Il giudice
(dott.ssa Silvia Blasi)
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