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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/03/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 44/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause, riunite, iscritte sul ruolo generale lavoro sotto i numeri d'ordine 44 e 67 dell'anno 2025
TRA
RT
assistita e difesa dall'avv. Riccardo Fuso
- appellante/appellato -
E
Controparte_1
assistito e difeso dagli avv. Ernesto Maria Cirillo e Luca Silvestri
- appellato/appellante -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 9 febbraio 2023 , dipendente della Controparte_1 RT
C dal 18.8.1994 - transitatovi a seguito della fusione per incorporazione della nella e quindi nella CP_2
- premesso che all'esito del giudizio da lui instaurato davanti al Tribunale di Milano, e RT
conclusosi con verbale di conciliazione del 26.11.2016, gli era stato riconosciuto l'inquadramento al VI livello
CCNL Telecomunicazioni, operata ampia e dettagliata descrizione delle mansioni alle quali era stato adibito -
sostanzialmente operative e del tutto prive di autonomia - da ricondursi al III livello del medesimo CCNL, e lamentato l'illegittimo demansionamento - in corso da sei anni al tempo del ricorso - ed il conseguente danno alla propria professionalità, conveniva in giudizio la datrice di lavoro, chiedendo al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
<
dei Lavoratori, degli artt. 1226, 2103, 2043, 2059 e 2087 c.c. l'illegittimità della condotta posta in essere dalla in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti dell'istante, già a far data dal mese di RT
gennaio 2017 e per tutta la sua durata e, per l'effetto, condannarla ad adibire il lavoratore a mansioni corrispondenti al VI livello inquadramentale rivestito;
- Condannare la resistente, inoltre, al risarcimento del danno professionale nella misura specificata in premessa, ovverosia €.1.649,62, pari al 60% della retribuzione percepita dal lavoratore, per ogni mese di avvenuta dequalificazione sino al deposito del ricorso ovvero sino alla successiva data accertata in corso di istruttoria, o nella misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia>>.
2. Si costituiva in giudizio la la quale, eccepita la genericità del ricorso (e il difetto di RT
allegazione in relazione al raffronto tra le mansioni precedentemente svolte e quelle assegnate) e dedotta la rispondenza dei compiti svolti dal ricorrente al profilo del suo formale inquadramento, chiedeva il rigetto del ricorso.
3. Espletata prova testimoniale, con sentenza n. 8315/2024 del 12 luglio 2024 il Tribunale di Roma così
statuiva: < , da parte della e, per Controparte_1 RT
l'effetto, condanna quest'ultima ad adibire il ricorrente a mansioni corrispondenti al VI livello del CCNL
Telecomunicazioni nonché al pagamento, in favore dello stesso, dell'ammontare di €.50.000,00, oltre interessi in misura legale fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno>>.
4. Riteneva il primo giudice:
4.1 che il ricorrente, a seguito della conciliazione intervenuta in data 26.11.2016 con la - all'esito del Pt_1
giudizio instaurato davanti al Tribunale di Milano per vedersi riconosciuto il corretto inquadramento – aveva dedotto:
- di essere stato adibito a mansioni non corrispondenti al livello di inquadramento posseduto, ma a compiti ben inferiori, rientranti nel livello III del medesimo CCN e, in particolare, di essere stato affidato al servizio finalizzato a fornire supporto ai clienti sostanzialmente attraverso il canale telefonico (numero verde) e via mail per indirizzarli verso le strutture interne all'azienda competenti per gestire la relativa problematica;
- che il servizio consisteva in una procedura rigidamente predeterminata dal sistema informatico dall'azienda in ogni obbligato passaggio, con assegnazione automatica di un contatto all'operatore da parte del sistema
“VMware Horizon Client”, la previsione del compito di semplice lettura di una schermata al cliente (in caso di richiesta di informazioni su reclami), di raccolta di dati della segnalazione ricevuta telefonicamente o via mail e di confezionare un ticket tramite l'applicativo ME (in caso di segnalazioni di malfunzionamenti o inefficienze), con un sistema di generazione del tutto automatico e senza alcuna possibilità di intervento neppure sulla segnalazione dell'urgenza, con un tempo di lavorazione per l'operatore di meno di un minuto;
- che altra mansione - del tutto meccanica, ripetitiva e priva di qualsivoglia apporto personale - era quella di emettere e spedire i badge agli esterni che devono accedere ai sei Data Center principali di TIM (Pomezia,
Acilia, OV, OZ (MI), (MI), (RM), risolvendosi detto compito nel Persona_1 Persona_2
verificare la coincidenza formale dei dati del richiedente con quelli del titolare del contratto, generare le credenziali con un software apposito spedirle alla reception del CED coinvolto, che, a sua volta, le consegna al cliente;
- che si occupava, inoltre, del cosiddetto “monitoraggio degli allarmi”, consistente nell'osservare una schermata dell'apposito applicativo informatico denominato “TIM CCR”, sulla quale scorrono via via tutte le segnalazioni di malfunzionamenti che vengono rilevati automaticamente dal sistema informatico, il quale segnala già con un colore la gravità e l'urgenza dell'intervento di ripristino, lasciando all'operatore solo il compito di individuare gli allarmi rossi, posizionare sopra il puntatore del mouse e cliccare, per poi inviare una mail al cliente dal contenuto predeterminato;
4.2 che la convenuta aveva contrastato l'avversa pretesa, valorizzando le predette mansioni e sottolineando la asserita professionalità richiesta per la gestione dei compiti richiesti al ricorrente, senza negare l'attività in concreto svolta dal CP_1
4.3 che il ricorrente era formalmente inquadrato nel VI livello;
che le mansioni svolte dal non corrispondevano alla professionalità richiesta per l'inquadramento nel CP_1
detto livello;
che la natura dei compiti svolti dal ricorrente era stata dettagliatamente confermata dal teste Testimone_1
collega del ricorrente dal 2019 al 2023 e a stretto contatto con lo stesso, il quale aveva descritto una serie di compiti semplici, ripetitivi e sostanzialmente del tutto automatici;
che la circostanza che il teste avesse un contenzioso in corso con la per le medesime ragioni Tes_1 Pt_1
non assumeva un particolare rilievo in ordine all'apprezzamento della sua genuinità stante, in particolare, la ravvisabilità di una sostanziale conferma di quanto dallo stesso dichiarato nelle affermazioni del teste condotto dalla già Responsabile della struttura dell'Operation centro sud;
RT Testimone_2
che nella comparazione delle mansioni assegnate al ricorrente a decorrere dal gennaio dell'anno 2017 con quelle proprie del livello di inquadramento VI, non poteva che concludersi per l'assoluta evidenza del demansionamento dallo stesso subìto;
che, pertanto, la andava condannata all'adibizione del ricorrente a mansioni corrispondenti al VI Pt_1
livello; che dunque poteva presumersi la perdita, da parte del ricorrente, delle competenze possedute;
4.4 che, viceversa, non poteva ritenersi provata la perdita di specifiche occasioni di progressioni di carriera e dunque di guadagno, non avendo il ricorrente fornito alcuna indicazione sul punto (ad esempio indicando la progressione ottenuta da colleghi operanti nel suo stesso settore, con professionalità omogenea alla sua,
non oggetto di demansionamento).;
che in assenza di specifiche allegazioni, non poteva essere accolta la domanda - a dire il vero neppure chiaramente spesa - relativa al risarcimento di un pregiudizio di natura non patrimoniale derivato dalla violazione del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, tutelato dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, sostanziantesi in un danno alla dignità professionale, alla sua vita professionale e di relazione in ambito lavorativo;
che non potevano trarsi elementi presuntivi dalla natura, entità e durata dello stato di demansionamento,
avendo omesso il di riferire alcunché in ordine ai riflessi che il subìto demansionamento possa aver CP_1
avuto nell'ambiente di lavoro (quali l'eventuale insoddisfazione, il possibile imbarazzo, la ragionevole mortificazione nei rapporti con i colleghi);
4.5 che considerato il solo pregiudizio di natura patrimoniale, sulla base di una valutazione equitativa complessiva – che non può prescindere dalla considerazione della lunga durata nel tempo del demansionamento (oltre sei anni) e dall'anzianità (ultratrentennale) di servizio del ricorrente, appariva conforme a giustizia liquidare il danno nella misura - necessariamente equitativa - pari ad una frazione del
30% della retribuzione media percepita da ultimo dal lavoratore così come individuata dal ricorrente (e verificabile dalle buste paga prodotte) corrispondente a circa € 2.800,00, moltiplicata per il numero di mesi di durata del demansionamento (circa 60) per un totale, arrotondato, di complessivi €.50.000,00.
5. Con distinti ricorsi depositati, rispettivamente in data 9 e 10 gennaio 2025 interponevano appello sia e sia . Pt_1 Controparte_1
Le cause venivano riunite ex art. 335 c.p.c.
Appello Telecom 6. Con il primo motivo, la società denuncia “errata interpretazione dell'art. 23 CCNL Telecomunicazioni.
Erronea interpretazione delle risultanze istruttorie. Violazione degli artt. 1218, 1226, 2103 e 2697 cod.civ.,
assenza di motivazione della sentenza, motivazione apparente, manifesta ed irriducibile contraddittorietà,
motivazione contraddittoria od incomprensibile”.
Deduce l'appellante:
che < a far data dal gennaio 2017, ha sempre svolto CP_1
mansioni riconducibili al livello di appartenenza (livello VI del CCNL), pur nel passaggio ad una diversa struttura e funzione aziendale>>;
che <
di primo grado, non si trae alcun argomento a sostegno della domanda attorea>>;
che, in particolare, il teste a confermato < Tes_2
Sig. e il VI livello inquadramentale posseduto>>; CP_1
che < il Sig. il quale, CP_1 Testimone_1
come dello stesso ammesso, ha “una causa pendente contro per le medesime ragioni di quella del Pt_1
ricorrente odierno, che pende in appello”>>;
che < ha riferito di aver lavorato con il Sig. “dal 2019 al 2023”, sicché in ordine nel periodo Tes_1 CP_1
corrente dal 2017 al 2019 la prova del presunto demansionamento lamentato ex adverso non poteva certamente considerarsi raggiunta>>;
che <
non meritano alcun credito>>;
che <
del comportamento della controparte che, a fronte di un demansionamento asseritamente iniziato dal 2017,
è rimasta silente per oltre 6 anni per poi denunciare, per la prima volta in sede giudiziaria, un demansionamento di due/tre livelli>>. 7. Con il secondo motivo la denuncia “erronea interpretazione delle risultanze istruttorie. Pt_1
Violazione degli artt. 1218, 1226, 2103, 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e 414 cpc. Assenza di motivazione della sentenza, motivazione apparente, manifesta ed irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa od incomprensibile. Erronea liquidazione del danno patrimoniale in via equitativa, difetto di motivazione”.
7.1 Assume l'appellante:
che <
prima che dimostrare, quale danno in concreto avrebbe subito quale conseguenza della asserita dequalificazione>>;
che <
diverse ed inferiori a quelle proprie, perché questi elementi integrano l'inadempimento del datore, ma,
dimostrata questa premessa, è poi necessario allegare specificamente e, successivamente, dare la prova che tutto ciò, concretamente, abbia inciso in senso negativo nella sfera del lavoratore>>;
che <
conoscenze acquisite che sarebbe scaturita dall'impossibilità di utilizzare il proprio bagaglio di conoscenze.
Nulla ha indicato con riferimento a concrete possibilità di aggiornamento e accrescimento professionale perdute in conseguenza dell'assegnazione delle nuove mansioni>>;
7.2 che <<quanto alla quantificazione del danno patrimoniale da dequalificazione, si contesta, comunque, il criterio di liquidazione utilizzato dal Giudice di primo grado, nella misura pari al 30% della retribuzione lorda mensile percepita dal Sig. dal mese di dicembre 2022 (euro 2749,37 lordi mensili) moltiplicato per i CP_1
mesi di asserito demansionamento (60)>>;
che <
percepita dal Sig. CP_1 che < con la propria condotta, avrebbe quantomeno concorso colposamente ad aggravare la CP_1
posizione della società. Infatti, il Sig. è rimasto silente per oltre 6 anni dall'inizio dell'asserito CP_1
demansionamento>>;
che <
della Società appellante, in quanto effettuata comparando dati non omogenei (lordo/netto) avendo controparte richiesto un importo netto di euro 1649,62 che rappresenta quasi il 100% della retribuzione mensile netta spettante (€.1700 netti circa rispetto ad un importo lordo di euro 2740,00 euro)>>;
che <
a maggio 2017 € 2.574,20 lordi, pari a circa 1.621,76 netti il cui 30%, nella contestata liquidazione effettuata dal Giudice di primo grado, sarebbe pari ad €.973,04)>>;
Appello Genna
8. Con un unico motivo, l'appellante lamenta “erronea applicazione del criterio di quantificazione indicato in sentenza”.
Segnala il che CP_1
somma mensile di € 2.800…pari ad € 840, e moltiplicando tale somma per il numero dei mesi di dequalificazione, come statuito dallo stesso Tribunale, si individua la somma di €.61.320,00, corrispondente al risarcimento dovuto, in applicazione del criterio prescelto>>, posto che, pacificamente, il periodo di demansionamento si è protratto dal gennaio 2017 al gennaio 2023.
Il quindi, chiede che, a parziale modifica dell'impugnata sentenza, il risarcimento dei danni venga CP_1
liquidato in €.61.320,00, in luogo della somma di €.50.000,00 fissata dal Tribunale.
Esame appello Pt_1
9. Il primo motivo è infondato.
A norma del CCNL, nel VI livello appartengono “le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo”.
I testi escussi nel corso del giudizio di primo gradi hanno reso le seguenti deposizioni:
Testimone_1
“…Ho lavorato a stretto contatto con il ricorrente dal 2019 al 2023… eravamo nello stesso gruppo e fisicamente nello stesso posto;
seguivamo in turnazione gli stessi orari, spesso capitavamo insieme.
Facevamo anche lo stesso lavoro, le stesse mansioni. Funzionava cosi: appena si sedeva accendeva il suo pc,
caricava i programmi indispensabili all'attività lavorativa (che sono tre, Outlook per la posta, remedy per i ticket e la barra telefonica per le chiamate più un quarto che si chiama correlatore, che veniva assegnato a turno agli operatori di front end a seconda delle indicazioni del team leader) e poi lavoravamo o i ticket o le chiamate o le mail che arrivavano tramite questi programmi. Il cliente chiama e poi il sistema assegna automaticamente all'operatore quella chiamata;
se uno è occupato passa a quello vicino, se sono esauriti i colleghi la voce registrata dice di attendere perché il personale è occupato. Il VMware Horizon Client è la macchina virtuale dove viene caricato Openscape che è il sistema che assegna le chiamate. Appare un pop up e l'operatore deve dichiarare il nome al sistema. Il cliente sente solo la sigla dell'operatore; il cliente espone il problema, l'operatore apre il ticket, lo gira ai colleghi di che poi provvedono, ci rimandano Pt_2
la risposta del back office e noi la inviamo via mail al cliente. Il nostro compito è quello di leggere pedissequamente al cliente la risposta del back office o di inviarla via e mail, magari correggendola nella forma linguistica. Gli argomenti delle richieste dei clienti sono i più disparati, a volte non sono neppure di nostra competenza e chiudiamo il ticket sulla risposta del back office che dice che non ci compete. Per ogni chiamata deve essere aperto un ticket, anche se non ci compete. Il ricorrente, così come me, non ha nessuna facoltà di intervenire sul reclamo né di suggerire interventi ripristinatori;
a livello tecnico non c'è nessun valor aggiunto rispetto a quello che ci dice il back office. Confermo sul cap. 17 (mansione del ricorrente è quella di
raccogliere i dati della segnalazione ricevuta telefonicamente o via mail e di confezionare un ticket tramite l'applicativo ME per inviarlo, come scritto, al gruppo che dovrà risolvere la problematica) che la mansione
è esattamente quella (raccogliere dati e confezionare il ticket).
Sul capitolo 19 (La generazione del ticket si svolge come segue: si entra nell'applicativo “BMC ME IT
Service Management”, si completano i campi con le informazioni anagrafiche e contrattuali del richiedente
l'intervento, mediante ricerca automatizzata nel data base della Società, al quale si accede semplicemente
cliccando sull'apposito simbolo a destra;
quindi, si compilano i campi relativi all'urgenza e al tipo di intervento
richiesto, scegliendo fra alcune alternative visionabili dopo aver cliccato sulla apposita icona posta a margine:
i valori di impatto e urgenza sono predeterminati da una apposita tabella in base al tipo di intervento, quindi,
il ricorrente non ha autonomia neppure in questa indicazione) confermo che funziona esattamente così; sul cap. 23 (durante l'intero orario del turno, continuamente svolge questa mansione di “apertura” dei ticket
senza alcun potere di analisi, diagnosi e intervento) confermo che durante tutto l'orario del turno, il ricorrente svolge questa mansione di “apertura” dei ticket senza alcun potere di analisi, diagnosi e intervento:
addirittura se arriva una richiesta identica a quella per la quale abbiamo dato appena una risposta ad un cliente, dobbiamo in ogni caso interpellare il back office, e questo succede anche per le richieste assurde o palesemente impossibili: dobbiamo interpellare sempre e comunque il back office. Tutto è predeterminato dal sistema, non c'è nessuna autonomia. Sul cap 28 (Altra mansione del ricorrente e del suo gruppo è quella
di emettere e spedire i badge agli esterni che devono accedere ai sei Data Center principali di TIM: Pomezia,
Acilia, OV, OZ (MI), SA ER (MI), (RM). Vi sono, infatti, alcuni clienti che Persona_2
hanno necessità di accedere direttamente ai sistemi di per effettuare in proprio operazioni di Pt_1
manutenzione. In questi casi, per ragioni di sicurezza, l'accesso viene ogni volta autorizzato da Pt_1
mediante il rilascio di apposite credenziali. Tali credenziali vengono richieste dai clienti attraverso un
applicativo chiamato ERAS. Il ricorrente non deve fare altro che verificare la coincidenza formale dei dati del
richiedente con quelli del titolare del contratto, generare le credenziali con un software apposito spedirle alla
reception del CED coinvolto, che, a sua volta, le consegnerà al cliente): ha i data center, spazi in cui Pt_1
sono installati i server, che assicurano sicurezza a livello di entrata, temperatura, e di Ups cioè mantenimento della corrente elettrica, e molti clienti comprano dei server su questi data center: la sicurezza in entrata è assicurata mediante l'emissione di un badge. Noi mandiamo la richiesta di emissione del badge – per la quale controlliamo nome e cognome – e il data center emette il badge con il quale il tecnico del cliente può entrare.
Noi ci limitiamo solo a mandare la richiesta, non abbiamo nessun potere di controllo se non sulle generalità
ed eventualmente sulla verifica di casi di omonimia. Quanto poi al monitoraggio allarmi, noi apriamo un programma (il quarto) che si chiama correlatore che presenta degli allarmi che segnalano un problema sul sistema del cliente: noi dobbiamo prenderli, copiarli e mandarli al back office che risolve il problema. Questa
mansione la svolgiamo a turno, occhio e croce una volta a settimana o due. Anche qui è tutto automatico,
non facciamo alcuna analisi, solo copiamo e mandiamo. Tutte le mansioni si esaurivano in questo;
so che tutt'ora è così…”
Testimone_2
“…sono stato il Responsabile della struttura dell'Operation centro sud nella quale è compresa la struttura del service desk dal giugno 2022 e dal luglio 2023 sono Responsabile della struttura Pac Pal e Clienti Large nella quale sempre è compresa la struttura del service desk…
Io lavoro a Firenze quindi ci conosciamo per via telematica, anche se sono passato per fare degli incontri anche di persona. Il gruppo di cui fa parte il ricorrente si occupa di attività di incident manager e change manager per i clienti mercato (clienti Top) di Tim per i servizi information technology. Concretamente gestisce le richieste dei clienti con accettazione telefonica o con attività di back office o in self ticketing oppure tramite la casella di posta elettronica. Apre la segnalazione - che viene registrata e numerata in maniera automatica dal sistema – e provvede a dispacciare le attività alla nostra struttura di back office indicando le motivazioni del ticket del cliente, cercando di formulare una prediagnosi se dalle informazioni è possibile;
può chiedere ulteriori informazioni al cliente, e può decidere la priorità delle segnalazioni in base alla gravità dell'evento.
Dopodiché si occupa di gestire il tracciamento delle segnalazioni in base ai livelli di servizio previsti dal contratto sottoscritto dal cliente, effettuando una escalation al suo coordinatore o alle strutture che hanno in carico la risoluzione del problema qualora non si stiano rispettando i tempi previsti o vi sia una situazione particolarmente grave. Gestisce il feedback verso i clienti (chiarimenti richiesti dal back office che vengono richiesti dal ricorrente ai clienti); acquisisce le richieste di accesso presso i nostri data center, aprendo il ticket (recepisce la richiesta e apre una segnalazione per la richiesta di accesso); effettua la correlazione dei guasti
(se c'è un evento che impatta su più clienti associa l'evento per la risoluzione complessiva: il sistema ha delle guide ma l'operatore deve capire se le segnalazioni dei singoli effettivamente sono agganciate a quell'evento); la compilazione del ticket cambia a seconda della tipologia del contratto sottoscritto dal cliente, dall'offerta. Se arrivano delle richieste “assurde” l'operatore deve fare una valutazione e non è
obbligato a passarle al back office. Nel caso di specie non è un tecnico di secondo livello e non si CP_1
occupa di risoluzione della problematica e quindi la gira al back office…”
Dunque, il teste (che per anni ha svolto le stesse mansioni del ricorrente, lavorando a stretto contatto) Tes_1
ha confermato integralmente le allegazioni del ricorrente, il quale, sostanzialmente, si limitava, una volta ricevute le segnalazioni dei clienti, ad aprire i c.d. ticket, a girare le richieste agli uffici deputati alla soluzione dei problemi e a comunicarne ai clienti gli esiti.
Che tali compiti possano essere qualificati come funzioni direttive inerenti attività complesse, con facoltà di
decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali, guida e controllo di settori operativi
e contributo professionale autonomo e innovativo è, all'evidenza, insostenibile.
Né a diversa conclusione (come, invece, opina l'appellante) può giungersi esaminando la deposizione del teste Tes_2
Aprire la segnalazione, “dispacciare le attività alla nostra struttura di back office indicando le motivazioni del ticket del cliente”, “gestire il tracciamento delle segnalazioni”, gestire il feedback verso i clienti (chiarimenti richiesti dal back office che vengono richiesti dal ricorrente ai clienti), altro non significa (al di là della terminologia un po' più enfatica e altisonante) che acquisire la richiesta dei clienti, aprire il ticket trasmettendo la richiesta al back office, “girare” ai clienti i chiarimenti eventualmente richiesti dal back office.
In sostanza il faceva da tramite tra i clienti e il back office, senza poter apportare alcun contributo CP_1
personale alla soluzione dei problemi. Effettuare “una escalation al suo coordinatore o alle strutture che hanno in carico la risoluzione qualora non si stiano rispettando i tempi previsti o vi sia una situazione particolarmente grave” equivale a dire (espunta l'enfasi) che il ricorrente poteva sollecitare l'intervento dell'ufficio, in caso di ritardo.
Effettuare la correlazione dei guasti (“se c'è un evento che impatta su più clienti associa l'evento”) o
“scartare” richieste assurde è attività di una oggettiva semplicità e, per certo, non implica l'esercizio di
funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo.
In conclusione, entrambe le deposizioni consentono di affermare che i compiti svolti dallo non erano CP_1
affatto di tipo direttivo inerenti attività complesse e che non richiedevano, a ragione della semplicità e automaticità delle operazioni svolte, né autonomia di iniziativa, né guida e il controllo di settori operativi, né
particolare capacità professionale e gestionale.
Come correttamente osservato dal Tribunale, le mansioni assegnate al appaiono meglio inquadrabili CP_1
nel III livello (“lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di specifiche cognizioni teorico-pratiche, nell'ambito di metodi di lavoro e procedure definite, svolgono attività operative di media complessità, ovvero le lavoratrici/i lavoratori che svolgono, con specifica collaborazione, attività esecutive di carattere amministrativo,
commerciale o tecnico di media complessità”).
Il ritardo nella denuncia del demansionamento non equivale - in mancanza di altri elementi di riscontro - a rinuncia all'espletamento di compiti coerenti con la qualifica posseduta né al diritto al risarcimento.
Afferma condivisibilmente Cass, 31558/2021: Il protrarsi nel tempo di una situazione illegittima come il demansionamento del lavoratore, non può essere intesa semplicemente come acquiescenza ad una situazione imposta dal datore di lavoro, trattandosi di una forma di illecito permanente. Ne consegue che la pretesa risarcitoria per il danno alla professionalità si rinnova in relazione al protrarsi dell'evento dannoso,
impedendo il decorso della prescrizione fino al momento in cui il comportamento "contra jus" non sia cessato, né sussistono limiti alla proposizione della domanda ed al conseguente soddisfacimento del diritto ad essa sotteso per tutto il tempo durante il quale la condotta è stata perpetuata.
10. La prima censura di cui al secondo motivo (punto 6.1) è infondata. In linea con precedenti pronunce di questo Collegio, deve affermarsi che a) la considerevole durata del demansionamento;
b) l'entità della dequalificazione, essendo stato il lavoratore adibito a mansioni riconducibili a tre livelli inferiori e distratto, invece, da compiti altamente specialistici in modo da compromettere, anche sotto il profilo dei rapporti e delle collaborazioni lavorative, la professionalità,
l'elevata tecnicalità e le conoscenze specialistiche che connotavano le funzioni precedentemente svolte, c)
l'assenza di corsi di formazione e/o aggiornamento adeguati al livello di inquadramento (ovvero al VI livello),
consentono di ritenere sussistenti, in via presuntiva, le ragioni di danno del lavoratore.
11. La seconda censura (punto 6.2) è parzialmente fondata.
La liquidazione del danno in misura pari del 30% della retribuzione percepita dal ricorrente nel corso degli anni in cui il è stato demansionato appare congrua, considerata la gravità del demansionamento. CP_1
Tuttavia, appare ingiustificato applicare tale quota percentuale all'ultima retribuzione anziché a quella mensilmente percepita dal lavoratore durante il periodo di demansionamento.
D'altra parte il Tribunale ha finito per prendere come retribuzione di riferimento l'importo mensile di circa
€.2.800,00, superiore a quello indicato, come parametro, dallo stesso ricorrente con le conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivo (“€.1.649,62, pari al 60%”, corrisponde, nel 100%, a €.2.749,00).
E lo stesso aveva anche richiesto, a titolo risarcitorio, una percentuale (il 60%) della retribuzione CP_1
percepita dal lavoratore, “per ogni mese di avvenuta dequalificazione”.
Pertanto, deve affermarsi che il ha diritto, a titolo di risarcimento, al 30% della retribuzione percepita CP_1
in ogni mese sino al deposito del ricorso.
Esame appello Genna
12. L'appello è per quanto di ragione fondato.
I mesi di demansionamento da gennaio 2017 a gennaio 2023 sono 73.
Il lavoratore ha, dunque, diritto, a titolo risarcitorio, alla percezione del 30% della retribuzione mensile percepita, in ciascun mese, da gennaio 2017 a gennaio 2023. 13. In conclusione, in accoglimento, per quanto di ragione, di entrambi gli appelli e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la va condannata a pagare a , in luogo della somma Pt_1 Controparte_1
liquidata dal primo giudice, il 30% della retribuzione mensile percepita, in ciascun mese, da gennaio 2017 a gennaio 2023, “oltre interessi in misura legale fino al soddisfo”, come disposto dal Tribunale, con statuizione non censurata.
Va precisato che il calcolo delle predette differenze richiede, per la esatta determinazione del credito,
l'utilizzo di elementi certi e positivi tutti presenti in atto (CCNL applicabile, qualifica, periodo di riferimento)
sicché la presente sentenza di condanna ha efficacia di titolo esecutivo ed è idonea a fondare un'azione esecutiva, ancorché non venga specificata la somma dovuta (Cass. 3204/2006).
14. Considerato l'esito complessivo del giudizio, in massima parte favorevole al lavoratore, le spese del doppio grado del giudizio vanno poste a carico della . Pt_1
Quanto alla liquidazione, può confermarsi, per il primo grado, la statuizione del Tribunale.
Per le spese del presente grado si rinvia al dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione definitivamente pronunciando sugli appelli, successivamente riuniti, proposti da e da RT
, con ricorsi depositati, rispettivamente, in data 9 gennaio 2025 e 10 gennaio 2025, avverso Controparte_1
la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 12 luglio 2024 così provvede:
accoglie per quanto di ragione entrambi gli appelli e, per l'effetto, in parziale riforma di detta sentenza,
condanna la a pagare a , in luogo della somma liquidata dal Tribunale, Pt_1 RT Controparte_1
il 30% della retribuzione mensile percepita, in ciascun mese, dal da gennaio 2017 a gennaio 2023, CP_1
oltre interessi in misura legale fino al soddisfo. Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza, anche con riferimento alla statuizione sulle spese, e condanna la al pagamento, in favore di , delle spese del presente grado, che liquida RT Controparte_1
in complessivi €.6.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause, riunite, iscritte sul ruolo generale lavoro sotto i numeri d'ordine 44 e 67 dell'anno 2025
TRA
RT
assistita e difesa dall'avv. Riccardo Fuso
- appellante/appellato -
E
Controparte_1
assistito e difeso dagli avv. Ernesto Maria Cirillo e Luca Silvestri
- appellato/appellante -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 9 febbraio 2023 , dipendente della Controparte_1 RT
C dal 18.8.1994 - transitatovi a seguito della fusione per incorporazione della nella e quindi nella CP_2
- premesso che all'esito del giudizio da lui instaurato davanti al Tribunale di Milano, e RT
conclusosi con verbale di conciliazione del 26.11.2016, gli era stato riconosciuto l'inquadramento al VI livello
CCNL Telecomunicazioni, operata ampia e dettagliata descrizione delle mansioni alle quali era stato adibito -
sostanzialmente operative e del tutto prive di autonomia - da ricondursi al III livello del medesimo CCNL, e lamentato l'illegittimo demansionamento - in corso da sei anni al tempo del ricorso - ed il conseguente danno alla propria professionalità, conveniva in giudizio la datrice di lavoro, chiedendo al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
<
dei Lavoratori, degli artt. 1226, 2103, 2043, 2059 e 2087 c.c. l'illegittimità della condotta posta in essere dalla in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti dell'istante, già a far data dal mese di RT
gennaio 2017 e per tutta la sua durata e, per l'effetto, condannarla ad adibire il lavoratore a mansioni corrispondenti al VI livello inquadramentale rivestito;
- Condannare la resistente, inoltre, al risarcimento del danno professionale nella misura specificata in premessa, ovverosia €.1.649,62, pari al 60% della retribuzione percepita dal lavoratore, per ogni mese di avvenuta dequalificazione sino al deposito del ricorso ovvero sino alla successiva data accertata in corso di istruttoria, o nella misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia>>.
2. Si costituiva in giudizio la la quale, eccepita la genericità del ricorso (e il difetto di RT
allegazione in relazione al raffronto tra le mansioni precedentemente svolte e quelle assegnate) e dedotta la rispondenza dei compiti svolti dal ricorrente al profilo del suo formale inquadramento, chiedeva il rigetto del ricorso.
3. Espletata prova testimoniale, con sentenza n. 8315/2024 del 12 luglio 2024 il Tribunale di Roma così
statuiva: < , da parte della e, per Controparte_1 RT
l'effetto, condanna quest'ultima ad adibire il ricorrente a mansioni corrispondenti al VI livello del CCNL
Telecomunicazioni nonché al pagamento, in favore dello stesso, dell'ammontare di €.50.000,00, oltre interessi in misura legale fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno>>.
4. Riteneva il primo giudice:
4.1 che il ricorrente, a seguito della conciliazione intervenuta in data 26.11.2016 con la - all'esito del Pt_1
giudizio instaurato davanti al Tribunale di Milano per vedersi riconosciuto il corretto inquadramento – aveva dedotto:
- di essere stato adibito a mansioni non corrispondenti al livello di inquadramento posseduto, ma a compiti ben inferiori, rientranti nel livello III del medesimo CCN e, in particolare, di essere stato affidato al servizio finalizzato a fornire supporto ai clienti sostanzialmente attraverso il canale telefonico (numero verde) e via mail per indirizzarli verso le strutture interne all'azienda competenti per gestire la relativa problematica;
- che il servizio consisteva in una procedura rigidamente predeterminata dal sistema informatico dall'azienda in ogni obbligato passaggio, con assegnazione automatica di un contatto all'operatore da parte del sistema
“VMware Horizon Client”, la previsione del compito di semplice lettura di una schermata al cliente (in caso di richiesta di informazioni su reclami), di raccolta di dati della segnalazione ricevuta telefonicamente o via mail e di confezionare un ticket tramite l'applicativo ME (in caso di segnalazioni di malfunzionamenti o inefficienze), con un sistema di generazione del tutto automatico e senza alcuna possibilità di intervento neppure sulla segnalazione dell'urgenza, con un tempo di lavorazione per l'operatore di meno di un minuto;
- che altra mansione - del tutto meccanica, ripetitiva e priva di qualsivoglia apporto personale - era quella di emettere e spedire i badge agli esterni che devono accedere ai sei Data Center principali di TIM (Pomezia,
Acilia, OV, OZ (MI), (MI), (RM), risolvendosi detto compito nel Persona_1 Persona_2
verificare la coincidenza formale dei dati del richiedente con quelli del titolare del contratto, generare le credenziali con un software apposito spedirle alla reception del CED coinvolto, che, a sua volta, le consegna al cliente;
- che si occupava, inoltre, del cosiddetto “monitoraggio degli allarmi”, consistente nell'osservare una schermata dell'apposito applicativo informatico denominato “TIM CCR”, sulla quale scorrono via via tutte le segnalazioni di malfunzionamenti che vengono rilevati automaticamente dal sistema informatico, il quale segnala già con un colore la gravità e l'urgenza dell'intervento di ripristino, lasciando all'operatore solo il compito di individuare gli allarmi rossi, posizionare sopra il puntatore del mouse e cliccare, per poi inviare una mail al cliente dal contenuto predeterminato;
4.2 che la convenuta aveva contrastato l'avversa pretesa, valorizzando le predette mansioni e sottolineando la asserita professionalità richiesta per la gestione dei compiti richiesti al ricorrente, senza negare l'attività in concreto svolta dal CP_1
4.3 che il ricorrente era formalmente inquadrato nel VI livello;
che le mansioni svolte dal non corrispondevano alla professionalità richiesta per l'inquadramento nel CP_1
detto livello;
che la natura dei compiti svolti dal ricorrente era stata dettagliatamente confermata dal teste Testimone_1
collega del ricorrente dal 2019 al 2023 e a stretto contatto con lo stesso, il quale aveva descritto una serie di compiti semplici, ripetitivi e sostanzialmente del tutto automatici;
che la circostanza che il teste avesse un contenzioso in corso con la per le medesime ragioni Tes_1 Pt_1
non assumeva un particolare rilievo in ordine all'apprezzamento della sua genuinità stante, in particolare, la ravvisabilità di una sostanziale conferma di quanto dallo stesso dichiarato nelle affermazioni del teste condotto dalla già Responsabile della struttura dell'Operation centro sud;
RT Testimone_2
che nella comparazione delle mansioni assegnate al ricorrente a decorrere dal gennaio dell'anno 2017 con quelle proprie del livello di inquadramento VI, non poteva che concludersi per l'assoluta evidenza del demansionamento dallo stesso subìto;
che, pertanto, la andava condannata all'adibizione del ricorrente a mansioni corrispondenti al VI Pt_1
livello; che dunque poteva presumersi la perdita, da parte del ricorrente, delle competenze possedute;
4.4 che, viceversa, non poteva ritenersi provata la perdita di specifiche occasioni di progressioni di carriera e dunque di guadagno, non avendo il ricorrente fornito alcuna indicazione sul punto (ad esempio indicando la progressione ottenuta da colleghi operanti nel suo stesso settore, con professionalità omogenea alla sua,
non oggetto di demansionamento).;
che in assenza di specifiche allegazioni, non poteva essere accolta la domanda - a dire il vero neppure chiaramente spesa - relativa al risarcimento di un pregiudizio di natura non patrimoniale derivato dalla violazione del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, tutelato dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, sostanziantesi in un danno alla dignità professionale, alla sua vita professionale e di relazione in ambito lavorativo;
che non potevano trarsi elementi presuntivi dalla natura, entità e durata dello stato di demansionamento,
avendo omesso il di riferire alcunché in ordine ai riflessi che il subìto demansionamento possa aver CP_1
avuto nell'ambiente di lavoro (quali l'eventuale insoddisfazione, il possibile imbarazzo, la ragionevole mortificazione nei rapporti con i colleghi);
4.5 che considerato il solo pregiudizio di natura patrimoniale, sulla base di una valutazione equitativa complessiva – che non può prescindere dalla considerazione della lunga durata nel tempo del demansionamento (oltre sei anni) e dall'anzianità (ultratrentennale) di servizio del ricorrente, appariva conforme a giustizia liquidare il danno nella misura - necessariamente equitativa - pari ad una frazione del
30% della retribuzione media percepita da ultimo dal lavoratore così come individuata dal ricorrente (e verificabile dalle buste paga prodotte) corrispondente a circa € 2.800,00, moltiplicata per il numero di mesi di durata del demansionamento (circa 60) per un totale, arrotondato, di complessivi €.50.000,00.
5. Con distinti ricorsi depositati, rispettivamente in data 9 e 10 gennaio 2025 interponevano appello sia e sia . Pt_1 Controparte_1
Le cause venivano riunite ex art. 335 c.p.c.
Appello Telecom 6. Con il primo motivo, la società denuncia “errata interpretazione dell'art. 23 CCNL Telecomunicazioni.
Erronea interpretazione delle risultanze istruttorie. Violazione degli artt. 1218, 1226, 2103 e 2697 cod.civ.,
assenza di motivazione della sentenza, motivazione apparente, manifesta ed irriducibile contraddittorietà,
motivazione contraddittoria od incomprensibile”.
Deduce l'appellante:
che < a far data dal gennaio 2017, ha sempre svolto CP_1
mansioni riconducibili al livello di appartenenza (livello VI del CCNL), pur nel passaggio ad una diversa struttura e funzione aziendale>>;
che <
di primo grado, non si trae alcun argomento a sostegno della domanda attorea>>;
che, in particolare, il teste a confermato < Tes_2
Sig. e il VI livello inquadramentale posseduto>>; CP_1
che < il Sig. il quale, CP_1 Testimone_1
come dello stesso ammesso, ha “una causa pendente contro per le medesime ragioni di quella del Pt_1
ricorrente odierno, che pende in appello”>>;
che < ha riferito di aver lavorato con il Sig. “dal 2019 al 2023”, sicché in ordine nel periodo Tes_1 CP_1
corrente dal 2017 al 2019 la prova del presunto demansionamento lamentato ex adverso non poteva certamente considerarsi raggiunta>>;
che <
non meritano alcun credito>>;
che <
del comportamento della controparte che, a fronte di un demansionamento asseritamente iniziato dal 2017,
è rimasta silente per oltre 6 anni per poi denunciare, per la prima volta in sede giudiziaria, un demansionamento di due/tre livelli>>. 7. Con il secondo motivo la denuncia “erronea interpretazione delle risultanze istruttorie. Pt_1
Violazione degli artt. 1218, 1226, 2103, 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e 414 cpc. Assenza di motivazione della sentenza, motivazione apparente, manifesta ed irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa od incomprensibile. Erronea liquidazione del danno patrimoniale in via equitativa, difetto di motivazione”.
7.1 Assume l'appellante:
che <
prima che dimostrare, quale danno in concreto avrebbe subito quale conseguenza della asserita dequalificazione>>;
che <
diverse ed inferiori a quelle proprie, perché questi elementi integrano l'inadempimento del datore, ma,
dimostrata questa premessa, è poi necessario allegare specificamente e, successivamente, dare la prova che tutto ciò, concretamente, abbia inciso in senso negativo nella sfera del lavoratore>>;
che <
conoscenze acquisite che sarebbe scaturita dall'impossibilità di utilizzare il proprio bagaglio di conoscenze.
Nulla ha indicato con riferimento a concrete possibilità di aggiornamento e accrescimento professionale perdute in conseguenza dell'assegnazione delle nuove mansioni>>;
7.2 che <<quanto alla quantificazione del danno patrimoniale da dequalificazione, si contesta, comunque, il criterio di liquidazione utilizzato dal Giudice di primo grado, nella misura pari al 30% della retribuzione lorda mensile percepita dal Sig. dal mese di dicembre 2022 (euro 2749,37 lordi mensili) moltiplicato per i CP_1
mesi di asserito demansionamento (60)>>;
che <
percepita dal Sig. CP_1 che < con la propria condotta, avrebbe quantomeno concorso colposamente ad aggravare la CP_1
posizione della società. Infatti, il Sig. è rimasto silente per oltre 6 anni dall'inizio dell'asserito CP_1
demansionamento>>;
che <
della Società appellante, in quanto effettuata comparando dati non omogenei (lordo/netto) avendo controparte richiesto un importo netto di euro 1649,62 che rappresenta quasi il 100% della retribuzione mensile netta spettante (€.1700 netti circa rispetto ad un importo lordo di euro 2740,00 euro)>>;
che <
a maggio 2017 € 2.574,20 lordi, pari a circa 1.621,76 netti il cui 30%, nella contestata liquidazione effettuata dal Giudice di primo grado, sarebbe pari ad €.973,04)>>;
Appello Genna
8. Con un unico motivo, l'appellante lamenta “erronea applicazione del criterio di quantificazione indicato in sentenza”.
Segnala il che CP_1
somma mensile di € 2.800…pari ad € 840, e moltiplicando tale somma per il numero dei mesi di dequalificazione, come statuito dallo stesso Tribunale, si individua la somma di €.61.320,00, corrispondente al risarcimento dovuto, in applicazione del criterio prescelto>>, posto che, pacificamente, il periodo di demansionamento si è protratto dal gennaio 2017 al gennaio 2023.
Il quindi, chiede che, a parziale modifica dell'impugnata sentenza, il risarcimento dei danni venga CP_1
liquidato in €.61.320,00, in luogo della somma di €.50.000,00 fissata dal Tribunale.
Esame appello Pt_1
9. Il primo motivo è infondato.
A norma del CCNL, nel VI livello appartengono “le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo”.
I testi escussi nel corso del giudizio di primo gradi hanno reso le seguenti deposizioni:
Testimone_1
“…Ho lavorato a stretto contatto con il ricorrente dal 2019 al 2023… eravamo nello stesso gruppo e fisicamente nello stesso posto;
seguivamo in turnazione gli stessi orari, spesso capitavamo insieme.
Facevamo anche lo stesso lavoro, le stesse mansioni. Funzionava cosi: appena si sedeva accendeva il suo pc,
caricava i programmi indispensabili all'attività lavorativa (che sono tre, Outlook per la posta, remedy per i ticket e la barra telefonica per le chiamate più un quarto che si chiama correlatore, che veniva assegnato a turno agli operatori di front end a seconda delle indicazioni del team leader) e poi lavoravamo o i ticket o le chiamate o le mail che arrivavano tramite questi programmi. Il cliente chiama e poi il sistema assegna automaticamente all'operatore quella chiamata;
se uno è occupato passa a quello vicino, se sono esauriti i colleghi la voce registrata dice di attendere perché il personale è occupato. Il VMware Horizon Client è la macchina virtuale dove viene caricato Openscape che è il sistema che assegna le chiamate. Appare un pop up e l'operatore deve dichiarare il nome al sistema. Il cliente sente solo la sigla dell'operatore; il cliente espone il problema, l'operatore apre il ticket, lo gira ai colleghi di che poi provvedono, ci rimandano Pt_2
la risposta del back office e noi la inviamo via mail al cliente. Il nostro compito è quello di leggere pedissequamente al cliente la risposta del back office o di inviarla via e mail, magari correggendola nella forma linguistica. Gli argomenti delle richieste dei clienti sono i più disparati, a volte non sono neppure di nostra competenza e chiudiamo il ticket sulla risposta del back office che dice che non ci compete. Per ogni chiamata deve essere aperto un ticket, anche se non ci compete. Il ricorrente, così come me, non ha nessuna facoltà di intervenire sul reclamo né di suggerire interventi ripristinatori;
a livello tecnico non c'è nessun valor aggiunto rispetto a quello che ci dice il back office. Confermo sul cap. 17 (mansione del ricorrente è quella di
raccogliere i dati della segnalazione ricevuta telefonicamente o via mail e di confezionare un ticket tramite l'applicativo ME per inviarlo, come scritto, al gruppo che dovrà risolvere la problematica) che la mansione
è esattamente quella (raccogliere dati e confezionare il ticket).
Sul capitolo 19 (La generazione del ticket si svolge come segue: si entra nell'applicativo “BMC ME IT
Service Management”, si completano i campi con le informazioni anagrafiche e contrattuali del richiedente
l'intervento, mediante ricerca automatizzata nel data base della Società, al quale si accede semplicemente
cliccando sull'apposito simbolo a destra;
quindi, si compilano i campi relativi all'urgenza e al tipo di intervento
richiesto, scegliendo fra alcune alternative visionabili dopo aver cliccato sulla apposita icona posta a margine:
i valori di impatto e urgenza sono predeterminati da una apposita tabella in base al tipo di intervento, quindi,
il ricorrente non ha autonomia neppure in questa indicazione) confermo che funziona esattamente così; sul cap. 23 (durante l'intero orario del turno, continuamente svolge questa mansione di “apertura” dei ticket
senza alcun potere di analisi, diagnosi e intervento) confermo che durante tutto l'orario del turno, il ricorrente svolge questa mansione di “apertura” dei ticket senza alcun potere di analisi, diagnosi e intervento:
addirittura se arriva una richiesta identica a quella per la quale abbiamo dato appena una risposta ad un cliente, dobbiamo in ogni caso interpellare il back office, e questo succede anche per le richieste assurde o palesemente impossibili: dobbiamo interpellare sempre e comunque il back office. Tutto è predeterminato dal sistema, non c'è nessuna autonomia. Sul cap 28 (Altra mansione del ricorrente e del suo gruppo è quella
di emettere e spedire i badge agli esterni che devono accedere ai sei Data Center principali di TIM: Pomezia,
Acilia, OV, OZ (MI), SA ER (MI), (RM). Vi sono, infatti, alcuni clienti che Persona_2
hanno necessità di accedere direttamente ai sistemi di per effettuare in proprio operazioni di Pt_1
manutenzione. In questi casi, per ragioni di sicurezza, l'accesso viene ogni volta autorizzato da Pt_1
mediante il rilascio di apposite credenziali. Tali credenziali vengono richieste dai clienti attraverso un
applicativo chiamato ERAS. Il ricorrente non deve fare altro che verificare la coincidenza formale dei dati del
richiedente con quelli del titolare del contratto, generare le credenziali con un software apposito spedirle alla
reception del CED coinvolto, che, a sua volta, le consegnerà al cliente): ha i data center, spazi in cui Pt_1
sono installati i server, che assicurano sicurezza a livello di entrata, temperatura, e di Ups cioè mantenimento della corrente elettrica, e molti clienti comprano dei server su questi data center: la sicurezza in entrata è assicurata mediante l'emissione di un badge. Noi mandiamo la richiesta di emissione del badge – per la quale controlliamo nome e cognome – e il data center emette il badge con il quale il tecnico del cliente può entrare.
Noi ci limitiamo solo a mandare la richiesta, non abbiamo nessun potere di controllo se non sulle generalità
ed eventualmente sulla verifica di casi di omonimia. Quanto poi al monitoraggio allarmi, noi apriamo un programma (il quarto) che si chiama correlatore che presenta degli allarmi che segnalano un problema sul sistema del cliente: noi dobbiamo prenderli, copiarli e mandarli al back office che risolve il problema. Questa
mansione la svolgiamo a turno, occhio e croce una volta a settimana o due. Anche qui è tutto automatico,
non facciamo alcuna analisi, solo copiamo e mandiamo. Tutte le mansioni si esaurivano in questo;
so che tutt'ora è così…”
Testimone_2
“…sono stato il Responsabile della struttura dell'Operation centro sud nella quale è compresa la struttura del service desk dal giugno 2022 e dal luglio 2023 sono Responsabile della struttura Pac Pal e Clienti Large nella quale sempre è compresa la struttura del service desk…
Io lavoro a Firenze quindi ci conosciamo per via telematica, anche se sono passato per fare degli incontri anche di persona. Il gruppo di cui fa parte il ricorrente si occupa di attività di incident manager e change manager per i clienti mercato (clienti Top) di Tim per i servizi information technology. Concretamente gestisce le richieste dei clienti con accettazione telefonica o con attività di back office o in self ticketing oppure tramite la casella di posta elettronica. Apre la segnalazione - che viene registrata e numerata in maniera automatica dal sistema – e provvede a dispacciare le attività alla nostra struttura di back office indicando le motivazioni del ticket del cliente, cercando di formulare una prediagnosi se dalle informazioni è possibile;
può chiedere ulteriori informazioni al cliente, e può decidere la priorità delle segnalazioni in base alla gravità dell'evento.
Dopodiché si occupa di gestire il tracciamento delle segnalazioni in base ai livelli di servizio previsti dal contratto sottoscritto dal cliente, effettuando una escalation al suo coordinatore o alle strutture che hanno in carico la risoluzione del problema qualora non si stiano rispettando i tempi previsti o vi sia una situazione particolarmente grave. Gestisce il feedback verso i clienti (chiarimenti richiesti dal back office che vengono richiesti dal ricorrente ai clienti); acquisisce le richieste di accesso presso i nostri data center, aprendo il ticket (recepisce la richiesta e apre una segnalazione per la richiesta di accesso); effettua la correlazione dei guasti
(se c'è un evento che impatta su più clienti associa l'evento per la risoluzione complessiva: il sistema ha delle guide ma l'operatore deve capire se le segnalazioni dei singoli effettivamente sono agganciate a quell'evento); la compilazione del ticket cambia a seconda della tipologia del contratto sottoscritto dal cliente, dall'offerta. Se arrivano delle richieste “assurde” l'operatore deve fare una valutazione e non è
obbligato a passarle al back office. Nel caso di specie non è un tecnico di secondo livello e non si CP_1
occupa di risoluzione della problematica e quindi la gira al back office…”
Dunque, il teste (che per anni ha svolto le stesse mansioni del ricorrente, lavorando a stretto contatto) Tes_1
ha confermato integralmente le allegazioni del ricorrente, il quale, sostanzialmente, si limitava, una volta ricevute le segnalazioni dei clienti, ad aprire i c.d. ticket, a girare le richieste agli uffici deputati alla soluzione dei problemi e a comunicarne ai clienti gli esiti.
Che tali compiti possano essere qualificati come funzioni direttive inerenti attività complesse, con facoltà di
decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali, guida e controllo di settori operativi
e contributo professionale autonomo e innovativo è, all'evidenza, insostenibile.
Né a diversa conclusione (come, invece, opina l'appellante) può giungersi esaminando la deposizione del teste Tes_2
Aprire la segnalazione, “dispacciare le attività alla nostra struttura di back office indicando le motivazioni del ticket del cliente”, “gestire il tracciamento delle segnalazioni”, gestire il feedback verso i clienti (chiarimenti richiesti dal back office che vengono richiesti dal ricorrente ai clienti), altro non significa (al di là della terminologia un po' più enfatica e altisonante) che acquisire la richiesta dei clienti, aprire il ticket trasmettendo la richiesta al back office, “girare” ai clienti i chiarimenti eventualmente richiesti dal back office.
In sostanza il faceva da tramite tra i clienti e il back office, senza poter apportare alcun contributo CP_1
personale alla soluzione dei problemi. Effettuare “una escalation al suo coordinatore o alle strutture che hanno in carico la risoluzione qualora non si stiano rispettando i tempi previsti o vi sia una situazione particolarmente grave” equivale a dire (espunta l'enfasi) che il ricorrente poteva sollecitare l'intervento dell'ufficio, in caso di ritardo.
Effettuare la correlazione dei guasti (“se c'è un evento che impatta su più clienti associa l'evento”) o
“scartare” richieste assurde è attività di una oggettiva semplicità e, per certo, non implica l'esercizio di
funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo.
In conclusione, entrambe le deposizioni consentono di affermare che i compiti svolti dallo non erano CP_1
affatto di tipo direttivo inerenti attività complesse e che non richiedevano, a ragione della semplicità e automaticità delle operazioni svolte, né autonomia di iniziativa, né guida e il controllo di settori operativi, né
particolare capacità professionale e gestionale.
Come correttamente osservato dal Tribunale, le mansioni assegnate al appaiono meglio inquadrabili CP_1
nel III livello (“lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di specifiche cognizioni teorico-pratiche, nell'ambito di metodi di lavoro e procedure definite, svolgono attività operative di media complessità, ovvero le lavoratrici/i lavoratori che svolgono, con specifica collaborazione, attività esecutive di carattere amministrativo,
commerciale o tecnico di media complessità”).
Il ritardo nella denuncia del demansionamento non equivale - in mancanza di altri elementi di riscontro - a rinuncia all'espletamento di compiti coerenti con la qualifica posseduta né al diritto al risarcimento.
Afferma condivisibilmente Cass, 31558/2021: Il protrarsi nel tempo di una situazione illegittima come il demansionamento del lavoratore, non può essere intesa semplicemente come acquiescenza ad una situazione imposta dal datore di lavoro, trattandosi di una forma di illecito permanente. Ne consegue che la pretesa risarcitoria per il danno alla professionalità si rinnova in relazione al protrarsi dell'evento dannoso,
impedendo il decorso della prescrizione fino al momento in cui il comportamento "contra jus" non sia cessato, né sussistono limiti alla proposizione della domanda ed al conseguente soddisfacimento del diritto ad essa sotteso per tutto il tempo durante il quale la condotta è stata perpetuata.
10. La prima censura di cui al secondo motivo (punto 6.1) è infondata. In linea con precedenti pronunce di questo Collegio, deve affermarsi che a) la considerevole durata del demansionamento;
b) l'entità della dequalificazione, essendo stato il lavoratore adibito a mansioni riconducibili a tre livelli inferiori e distratto, invece, da compiti altamente specialistici in modo da compromettere, anche sotto il profilo dei rapporti e delle collaborazioni lavorative, la professionalità,
l'elevata tecnicalità e le conoscenze specialistiche che connotavano le funzioni precedentemente svolte, c)
l'assenza di corsi di formazione e/o aggiornamento adeguati al livello di inquadramento (ovvero al VI livello),
consentono di ritenere sussistenti, in via presuntiva, le ragioni di danno del lavoratore.
11. La seconda censura (punto 6.2) è parzialmente fondata.
La liquidazione del danno in misura pari del 30% della retribuzione percepita dal ricorrente nel corso degli anni in cui il è stato demansionato appare congrua, considerata la gravità del demansionamento. CP_1
Tuttavia, appare ingiustificato applicare tale quota percentuale all'ultima retribuzione anziché a quella mensilmente percepita dal lavoratore durante il periodo di demansionamento.
D'altra parte il Tribunale ha finito per prendere come retribuzione di riferimento l'importo mensile di circa
€.2.800,00, superiore a quello indicato, come parametro, dallo stesso ricorrente con le conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivo (“€.1.649,62, pari al 60%”, corrisponde, nel 100%, a €.2.749,00).
E lo stesso aveva anche richiesto, a titolo risarcitorio, una percentuale (il 60%) della retribuzione CP_1
percepita dal lavoratore, “per ogni mese di avvenuta dequalificazione”.
Pertanto, deve affermarsi che il ha diritto, a titolo di risarcimento, al 30% della retribuzione percepita CP_1
in ogni mese sino al deposito del ricorso.
Esame appello Genna
12. L'appello è per quanto di ragione fondato.
I mesi di demansionamento da gennaio 2017 a gennaio 2023 sono 73.
Il lavoratore ha, dunque, diritto, a titolo risarcitorio, alla percezione del 30% della retribuzione mensile percepita, in ciascun mese, da gennaio 2017 a gennaio 2023. 13. In conclusione, in accoglimento, per quanto di ragione, di entrambi gli appelli e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la va condannata a pagare a , in luogo della somma Pt_1 Controparte_1
liquidata dal primo giudice, il 30% della retribuzione mensile percepita, in ciascun mese, da gennaio 2017 a gennaio 2023, “oltre interessi in misura legale fino al soddisfo”, come disposto dal Tribunale, con statuizione non censurata.
Va precisato che il calcolo delle predette differenze richiede, per la esatta determinazione del credito,
l'utilizzo di elementi certi e positivi tutti presenti in atto (CCNL applicabile, qualifica, periodo di riferimento)
sicché la presente sentenza di condanna ha efficacia di titolo esecutivo ed è idonea a fondare un'azione esecutiva, ancorché non venga specificata la somma dovuta (Cass. 3204/2006).
14. Considerato l'esito complessivo del giudizio, in massima parte favorevole al lavoratore, le spese del doppio grado del giudizio vanno poste a carico della . Pt_1
Quanto alla liquidazione, può confermarsi, per il primo grado, la statuizione del Tribunale.
Per le spese del presente grado si rinvia al dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione definitivamente pronunciando sugli appelli, successivamente riuniti, proposti da e da RT
, con ricorsi depositati, rispettivamente, in data 9 gennaio 2025 e 10 gennaio 2025, avverso Controparte_1
la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 12 luglio 2024 così provvede:
accoglie per quanto di ragione entrambi gli appelli e, per l'effetto, in parziale riforma di detta sentenza,
condanna la a pagare a , in luogo della somma liquidata dal Tribunale, Pt_1 RT Controparte_1
il 30% della retribuzione mensile percepita, in ciascun mese, dal da gennaio 2017 a gennaio 2023, CP_1
oltre interessi in misura legale fino al soddisfo. Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza, anche con riferimento alla statuizione sulle spese, e condanna la al pagamento, in favore di , delle spese del presente grado, che liquida RT Controparte_1
in complessivi €.6.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis