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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2969 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 14197/24 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. e P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1 con l'Avv. Bognanni del Foro di Monza, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, via Ponchielli n.6
- OPPONENTE - contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_2 con l'Avv. Mostacchi, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' in CP_1
Milano, via Savarè n. 1
- OPPOSTO -
Oggetto: opposizione avviso di addebito All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO con ricorso depositato il 4 dicembre 2024, conveniva in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – l'
[...]
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Nel merito: Controparte_
- Accertare, ritenere e dichiarare illegittime e non dovute da le seguenti somme esposte negli avvisi di addebito impugnati:
-.- Euro 6.500,09=, intimata nell'avviso di addebito n. 36820240007921962000, a titolo di RECUPERO ANF - posizione contributiva 1/2018-12/2019, siccome riferentesi alle posizioni dei lavoratori cessati dal rapporto di lavoro con la ricorrente IG.ri e per i motivi dedotti;
Parte_2 Per_1 -.- Euro 5.829,92=, intimata nell'avviso di addebito n. 36820240007922063000, a titolo di RECUPERO ANF - posizione contributiva 1/2019-12/2019, siccome riferentesi alle posizioni dei lavoratori cessati dal rapporto di lavoro con la ricorrente IG.ri e per i motivi dedotti;
Parte_2 Per_1
-.- Euro 3.419,89=, intimata nell'avviso di addebito n. 36820240007922164000, a titolo di RECUPERO ANF - Posizione Contributiva 1/2020-12/2020, siccome riferentesi alla posizione della lavoratrice cessata dal rapporto di lavoro con la ricorrente IG.ra per i motivi dedotti;
Per_1
-.- Euro 3.667,04=, intimata nell'avviso di addebito n. 36820240007922265000, a titolo di RECUPERO ANF - Posizione Contributiva 1/2021-12/2021, siccome riferentesi alla posizione della lavoratrice cessata dal rapporto di lavoro con la ricorrente IG.ra per i motivi dedotti;
Per_1
- Dare atto che offre il pagamento, con spirito di rivalsa nei confronti del Parte_1 lavoratore, degli ANF erroneamente corrisposti per la sola sorte capitale:
- Euro 1.249,91= per l'anno 2019;
- Euro 420,48= per l'anno 2020;
- Euro 840,96= per l'anno 2021;
-------------------------;
- Euro 2.511,35=, così in totale. Controparte_
- Accertare, ritenere e dichiarare illegittime e comunque non dovute da le sanzioni pecuniarie amministrative applicate per tutte le posizioni contributive dei lavoratori, non essendo riconducibile l'erroneo pagamento dell'ANF a responsabilità della ricorrente, ma ad erronea dichiarazione dei lavoratori percipienti, ai sensi dell'art.
2.2 DPR 477/1997, per i motivi dedotti”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiarava antistatario.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' Controparte_1
eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle
[...] domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;
in particolare, l'Ente Previdenziale domandava:
“in via principale, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, confermando per l'effetto gli avvisi di addebito nn. 36820240007921962000, 36820240007922063000, 36820240007922164000, 3682024000792265000, e condannando comunque l'opponente, in Parte_1 persona del legale rappresentante IG. ra al pagamento in favore dell' Parte_3 CP_3 delle somme indicate negli stessi o quelle diverse accertate come dovute in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi sino al momento del saldo”.
Con vittoria delle spese di lite.
Verificata l'impossibilità di una soluzione amministrativa della questione, assunte le prove e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 25 giugno 2025, il
Giudice decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito
2 della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla
Legge 133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il presente giudizio, propone opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 36820240007921962000 notificato in data 29 ottobre 2024 ed emesso per complessivi € 6.500,09, l'avviso di addebito n. 36820240007922063000 notificato in data 29 ottobre 2024 ed emesso per complessivi € 7.454,76, l'avviso di addebito n. 36820240007922164000 notificato in data 29 ottobre 2024 ed emesso per complessivi € 4.340,69 e l'avviso di addebito n. 3682024000792265000 notificato in data 29 ottobre 2024 ed emesso per complessivi € 5.912,70 (docc. 1-4, fascicolo opponente).
I suddetti avvisi di addebito sono stati emessi dall'
[...] contribuzione omessa, negli Controparte_4 anni dal 2018 al 2021, in ragione dell'indebita corresponsione – e conseguente compensazione – di assegni nucleo familiare a tre dipendenti dell'opponente.
*
1.1. A fondamento dell'odierna opposizione, deduce quanto Parte_1 segue.
Quanto all'avviso di addebito n. 36820240007921962000, relativo ad assegni nucleo familiare anticipati – nel periodo 01/2018-12/2018 – ai dipendenti
[...]
(dimesso in data 14 dicembre 2019) e (dimessa in data 5 Per_2 Persona_3 dicembre 2023), che si sarebbe limitata a corrispondere il beneficio già goduto presso il precedente datore di lavoro (Puli-Brill s.a.s.) dai quali sono stati assunti con passaggio diretto e alle medesime condizioni contrattuali.
Quanto all'avviso di addebito n. 36820240007922063000 (relativo ad assegni nucleo familiare anticipati – nel periodo 01/2019-12/2019 – ai dipendenti
[...]
e , all'avviso di addebito n. Per_2 Persona_3 Persona_4
36820240007922164000 (relativo ad assegni nucleo familiare anticipati – nel periodo
01/2020-12/2020 – ai dipendenti e e all'avviso di Persona_3 Persona_4 addebito n. 3682024000792265000 (relativo ad assegni nucleo familiare anticipati – nel periodo 01/2021-12/2021 – ai dipendenti e , Persona_3 Persona_4
3 fermo quanto già sopra evidenziato rispetto al passaggio diretto dei rapporti di lavoro in essere con e che “l'Azienda ha anticipato gli assegni Persona_2 Persona_3 familiari ai lavoratori in forza delle domande di ANF presentate dagli stessi, come da buste paga che si producono unitamente ai relativi estratto del conto corrente aziendale dell'epoca, comprovanti l'effettivo pagamento della retribuzione contenente gli ANF e domande sottoscritte dagli stessi” e che “non appena ricevuta la diffida per il recupero degli ANF 12/1/2024 contattava la CP_3
IG.ra , dimessasi un mese prima dal rapporto di lavoro ed a farle avere copia della Parte_4 diffida 16/6/2023, per le sue determinazioni” (pagg. 4-5, ricorso). CP_3
*
1.2. La società contesta la legittimità della pretesa creditoria azionata dall
[...]
in quanto ritiene che, in caso di mancato riconoscimento del diritto alla CP_5 percezione degli assegni nucleo familiare, l' Controparte_1
dovrebbe procedere con il recupero direttamente dai
[...] lavoratori beneficiari, soprattutto, nel caso di rapporti di lavoro cessati (come nel caso dei dipendenti e . Persona_2 Persona_3
In ogni caso, avuto particolare riguardo agli assegni nucleo familiare corrisposti in favore del dipendente si è resa disponibile a Persona_4 Parte_1 versare la sorte capitale, con riserva di ripetizione nei confronti del lavoratore, contestando tuttavia la debenza delle sanzioni applicate.
*
1.3. L'opposizione è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
*** * ***
2. Sotto un profilo di ordine generale, deve rammentarsi quanto segue.
*
2.1. Il credito per cui è causa deriva dal conguaglio a suo tempo operato da
[...] tra quanto dovuto all' CP_6 CP_1 [...]
a titolo di contribuzione e quanto erogato a titolo di Controparte_1 assegni nucleo familiare ai dipendenti e Persona_2 Persona_3 Persona_4
[...]
Come correttamente evidenziato dall'Ente Previdenziale, nel caso di specie,
l'onere della prova grava integralmente sul datore di lavoro chiamato a dimostrare di
4 aver correttamente effettuato la compensazione beneficiando, in questo modo, di un esonero contributivo.
Il principio di riferimento è quello per cui, “in tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro, che pretenda di usufruire di quelli previsti per il caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l'esonero” (Cass. Civ.,
Sez. Lav., 19 agosto 2024, n. 22923; conforme a Cass. Civ., Sez. Lav., 22 luglio 2014,
n. 16639); in particolare, poiché “in materia vige il principio generale che l'obbligo contributivo consiste in una obbligazione ex lege, rispetto al quale il diritto ai benefici contributivi (sgravi degli oneri sociali, fiscalizzazione, sgravi per mobilità) si pone come deroga, legata a determinati presupposti di fatto che devono essere rigorosamente dimostrati dal datore di lavoro (ex plurimis,
Cass. 27 febbraio 2004 n. 4064). Pertanto, a fronte della “autoriduzione contributiva” da parte del datore di lavoro, l' può limitarsi a dedurre in giudizio il relativo inadempimento, mentre il CP_3 datore di lavoro è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto…” (Cass. Civ., Sez.
Lav., 29 marzo 2007, n. 7722 – parte motiva).
Nella specifica materia che qui ci occupa, peraltro, la Corte di Cassazione ha affermato che, nel caso di “contributi erroneamente portati in compensazione in ragione di assegni familiari indebitamente versati”, spetta “al datore di lavoro provare l'assolvimento dell'obbligo contributivo sia pure con le modalità della normativa sopra richiamata” (Cass. Civ.,
Sez. Lav., 4 maggio 2015, n. 8873 – parte motiva).
Nel caso di specie, avrebbe dovuto provare l'esistenza del Parte_1 credito portato a conguaglio sulla contribuzione dovuta all'Ente Previdenziale e, dunque, avrebbe dovuto dimostrare il legittimo versamento di somme a titolo di assegni nucleo familiare ai dipendenti e Persona_2 Persona_3 Persona_4
il suddetto onere non è stato soddisfatto in quanto, per le ragioni che
[...] verranno di seguito evidenziate, vi è prova dell'indebita erogazione degli assegni nucleo familiare e, dunque, dell'indebita compensazione operata da Parte_1
[...]
*** * ***
3. Nel merito, si osserva quanto segue.
*
5 3.1. Costituendosi in giudizio, parte convenuta ha dedotto di aver rilevato – in occasione di controlli effettuati sui conguagli operati dall'opponente sulla contribuzione dovuta per le posizioni di e Persona_2 Persona_3 [...]
– plurime irregolarità (cfr. cpap. 7-11, memoria). Persona_4
Sulle suddette circostanze, nel corso del giudizio, è stata sentita la funzionaria dell' che ha riferito Controparte_1 quanto segue: “Mi sono occupata dell'istruttoria, relativa a questa causa, per l'ufficio legale
[Il Giudice autorizza sin d'ora la testimone a consultare, in caso di necessità, la CP_3 relazione]… L'ufficio ha emesso quattro diffide di pagamento per indebito conguaglio contributivo per assegni familiari erogati nel 2018, 2019, 2020 e 2021. A seguito di verifiche, si è appurato che i lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni nucleo familiare non erano in possesso delle domande;
preciso che ogni diffida è stata preceduta da una richiesta documentale a Parte_1
Preciso che la domanda è requisito essenziale perché si autocertificano la composizione del
[...] nucleo familiare e il reddito: informazioni senza le quali la domanda non può essere valutata e accolta;
la domanda si propone a giugno di una annualità e scade a luglio del mese successivo. Preciso che, fino all'1 aprile 2019, la presentazione della domanda era cartacea (MOD SR16) con consegna del modulo al datore di lavoro, completa delle due autocertificazioni familiari e reddituali, e necessariamente datate: sulla base della domanda era il datore che calcolava gli ANF. Dall'1 aprile
2019, la domanda è diventata telematica e direttamente all' che provvede a valutarla e a CP_3 calcolare gli ANF dovuti;
il datore di lavoro ha un programma che gli consente di verificare se il dipendente ha fatto domanda, se è stata accolta e in che misura, e può dunque a quel punto erogare gli ANF e portarli a conguaglio. Per il 2018, per il lavoratore la società ha Per_2 consegnato il modello cartaceo della domanda di assegni nucleo familiare, ma era un documento incompleto e, peraltro, relativo ai lavorati agricoli e, quindi, non è stato ritenuto idoneo. Per la lavoratrice invece, l'azienda non ha consegnato documentazione. Per_3 Parte_1 aveva 30 giorni per pagare o 90 giorni per fare ricorso amministrativo che è stato proposto e respinto.
Per il 2019, i lavoratori interessati sono tre e Per_2 Per_3 Per_4
Per non sono state rinvenute domande. Per c'era una domanda Per_2 Per_3 telematica respinta perché era stata presentata come domanda per nucleo con unico genitore, ma è risultato che non si trattava di un nucleo monogenitoriale. ha presentato più Per_4 domande telematiche tutte respinte perché il reddito era costituito anche dal reddito della moglie, lavoratrice autonoma iscritta alla Gestione Artigiani, con un reddito superiore a quello del marito,
6 con la conseguenza che non risultava rispettato il requisito del 70% di reddito familiare costituito da reddito da lavoro dipendente. Per il 2020, le posizioni erano e con Per_3 Per_4 gli stessi problemi di prima. Per il 2021, c'era on lo stesso problema di prima;
Per_4 mentre per mancava la domanda. In questo caso, dunque, non ha Per_3 Parte_1 presentato la documentazione cartacea richiesta relativamente al 2018, preciso che le è stata richiesta più volte, ma non l'ha mai consegnata;
quanto agli anni successivi, le domande telematiche non risultavano accolte e, dall'1 aprile 2019, lo avrebbe potuto verificare Parte_1 autonomamente. quindi, ha conguagliato indebitamente gli importi a titolo di Parte_1 assegni nucleo familiare. Non abbiamo verificato se avesse effettivamente Parte_1 erogato gli importi a titolo di assegni nucleo familiare ai tre dipendenti. Preciso che non ho mai visto le buste paga, ma che nei flussi Uniemens risultavano inseriti gli assegni nucleo familiare. Non abbiamo verificato, quindi, se quegli assegni sono stati effettivamente corrisposti ai lavoratori perché il mio ufficio si limita a verificare la regolarità del conguaglio contributivo. Gli assegni nucleo familiare vengono recuperati comunque dal datore di lavoro perché il datore, in assenza di domanda, non avrebbe dovuto erogarli: per noi, il referente e il resposnabile è il datore il quale, poi, al massimo, dovrà farsi risarcire dai singoli dipendenti. In assenza di idonea domanda accolta, la responsabilità è del datore che non avrebbe dovuto provvedere all'erogazione degli assegni nucleo familiare. Non posso sapere cosa potesse vedere a sistema all'epoca”. Parte_1
Sentiti quali testimoni, due dei lavoratori interessati hanno riferito quanto segue:
“ho lavorato per dal 2007, non ricordo che mese, fino alle dimissioni di 2019. Parte_1
So cosa sono gli assegni nucleo familiare, sono quelli che si percepiscono per i bambini a mio carico.
Ho ricevuto gli assegni nucleo familiare quando lavoravo per ma non ho mai Parte_1 fatto una domanda per ottenerli, li ho ricevuti in automatico insieme al mio stipendio. Non ricordo di aver fatto domanda di assegni nucleo familiare all' [Viene rammostrato al teste il CP_3 doc. 10, fascicolo ricorrente]. Riconosco questo documento e confermo che c'è la firma mia e di mia moglie;
non ricordo quando l'ho compilato, forse quando ho iniziato il lavoro;
non ricordo dove l'ho compilato. Mia moglie lavora, ma non percepisce gli assegni nucleo familiare, li percepisco solo io” (teste ; “lavoro per la convenuta dal 2018. Gli assegni nucleo familiare sono un Parte_2 aiuto che dà lo Stato a livello economico per i figli. Penso, dovrei aver fatto domanda per il riconoscimento degli assegni nucleo familiare. Penso di averla fatta nel momento in cui sono stato assunto presso un CAF, ma non ricordo esattamente, è passato un po' di tempo. Ho vari CAF di riferimento, ultimamente vado a quello di Bubbiano. Ai tempi, probabilmente, mi rivolgevo al CAF
7 Cogea di viale Monza. Percepisco ancora adesso gli assegni nucleo familiare, avendo un figlio che ai tempi era minore, credo di aver iniziato a percepire gli assegni nucleo familiare da subito al momento dell'assunzione. [Viene rammostrato al teste il docc. 20-21, fascicolo ricorrente]. Sono documenti che mi ha dato il CAF Cogea Service di viale Monza. Poi, ho provveduto io a consegnare questi documenti a Sono sposato, mia moglie lavora, ma non percepisce gli Parte_1 assegni nucleo familiare. Non so se ho indicato nelle domande i redditi percepiti da mia moglie, le domande le ha compilate il ragioniere – il responsabile del CAF – quindi non so rispondere, non ricordo se lui mi ha chiesto se mia moglie aveva dei redditi. Mi sono rivolto al CAF di viale Monza tramite amicizie. Nel 2024 l' mi ha inviato delle sanzioni e mi sono informato: al CAF CP_3
Cogea mi hanno detto che c'è stato un errore sul mio reddito e che non avevo diritto agli assegni nucleo familiare, c'era un errore di percentuali così mi è stato detto;
mi ha Parte_1 chiesto di restituire circa € 3.000,00 per gli assegni nucleo familiare che ho ricevuto” (teste
. Per_4
*
3.2. Considerate le risultanze testimoniali e tenuto, altresì, conto di quanto emerge dalla documentazione prodotta dall'azienda (cfr. docc. 10, 15, 20 e 25, fascicolo opponente), il giudicante ritiene pienamente provata l'indebita erogazione degli assegni nucleo familiare ai dipendenti e Persona_2 Persona_3 Persona_4
risultando gli stessi riconosciuti sulla base di domande erroneamente
[...] presentate e/o prive del necessario supporto documentale.
Invero, per come illegittimamente corrisposti in corso di rapporto, per un arco temporale oltremodo rilevante, gli assegni nucleo familiare per cui è causa risultano esser stati erogati con finalità evidentemente retributive con oneri a carico dello Stato
e in danno della collettività.
*
3.3. In ragione di quanto accertato, nessun dubbio può residuare in ordine all'obbligo di di provvedere alla restituzione di quando Parte_1 indebitamente conguagliato sulla contribuzione originariamente dovuta.
Sul punto, la Corte di Appello di Milano ha correttamente affermato che, qualora emerga l'incompletezza e/o irregolarità della documentazione attestante il diritto dei lavoratori di percepire gli assegni nucleo familiare, “deve ritenersi sussistente la responsabilità della società per l'omesso controllo dei requisiti legittimanti l'erogazione economica,
8 indebitamente conguagliata con la contribuzione dovuta” (App. Milano, Sez. Lav., 10 luglio
2023, n. 774).
Il Supremo Collegio, peraltro, ha da tempo chiarito che “l'attivazione da parte del datore di lavoro del meccanismo, sicuramente agevolativo, di anticipazione degli assegni familiari e del conguaglio di quanto corrisposto al suddetto titolo con quanto dovuto per contributi all'
[...]
comporta l'obbligo dello stesso datore – in caso di prestazioni indebitamente erogate al CP_7 lavoratore e poste a conguaglio – di recuperare le relative somme, trattenendole su quelle da lui dovute al lavoratore medesimo a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro, giusta la previsione del precitato D.P.R. n. 797 del 1955, art. 24, che, testualmente, stabilisce: “In caso di indebita percezione di assegni da parte dei lavoratori, le somme che questi devono restituire sono trattenute sull'importo degli assegni da corrispondersi ad essi ulteriormente o su ogni altro credito derivante dal rapporto di lavoro”. Al tempo stesso, il ricorso al detto meccanismo, determinando il versamento all' della sola eccedenza tra l'importo degli assegni CP_3 corrisposti e il complessivo maggiore ammontare dei contributi dovuti, comporta che il datore di lavoro
è giustificatamente chiamato a contraddire in ordine alla pretesa avanzata dall' Controparte_7 per la restituzione dell'importo degli assegni indebitamente corrisposti (e, quindi, indebitamente detratto dalle somme dovute a titolo contributivo); né, stante il difetto di una qualunque previsione normativa che disponga al riguardo, può configurassi un onere per l' di attendere l'avvenuto CP_3 recupero delle somme da parte del datore di lavoro per pretenderne giudiziariamente il pagamento”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 4 maggio 2015, n. 8873 – parte motiva).
*
3.3. La pretesa creditoria azionata nei confronti di è, pertanto, Parte_1 fondata e legittima.
*** * ***
4. Pienamente corretta risulta, poi, l'applicazione delle sanzioni.
*
4.1. Operando l'indebito conguaglio, ha omesso di provvedere Parte_1 al versamento di tutta la contribuzione dovuta entro i termini di legge.
Ai sensi dell'art. 24, co. 1, D. Lgs. 46/1999 – all'epoca vigente – “i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle
9 sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore”.
È principio, ormai, consolidato quello per cui “l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, in funzione del rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale, con presunzione “iuris et de iure”, del danno cagionato all'ente previdenziale, sicché non è consentita alcuna indagine sull'imputabilità o sulla colpa in ordine all'omissione o al ritardo del pagamento della contribuzione al fine di escludere o ridurre l'obbligo suindicato” (Cass. Civ., Sez. Lav., 1 ottobre 2008, n.
24358).
E tanto basta.
*** * ***
4.
Per questi motivi
, assorbenti rispetto a ogni ulteriore rilievo o questione sollevati dalle parti, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
*
4.1. La regolazione delle spese di segue la soccombenza e, pertanto, Parte_1 deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al
[...] dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta, integralmente, il ricorso.
Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi € 4.000,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 25 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
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