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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 2926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2926 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 25.9.2026 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1718 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
rappresentata e difesa, per procura generale alle liti Parte_1 in atti, dagli avvocati Roberto Pessi e Francesco Giammaria, con i quali e presso i quali elettivamente domicilia.
-APPELLANTE-
E
. CP_1
-APPELLATO CONTUMACE-
rappresentato e difeso, per Parte_2 procura generale in atti, dall'avvocata Simonetta Zannini Quirini, con i quali elettivamente domicilia in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' . Pt_2
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 236/2022, pronunciata dal Tribunale di Roma, III sezione lavoro e pubblicata in data 12.1.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio appello e come da verbale di udienza del 25.9.2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. interpone appello contro la sentenza in epigrafe Parte_1 indicata, con la quale il Tribunale di Roma, previa chiamata in causa dell' e ritenuta Pt_2 dimostrata la sussistenza di un fenomeno interpositorio, in accoglimento del ricorso
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proposto da ha così statuito: «accerta e dichiara che tra le parti si è instaurato CP_1 un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 1°.8.1994, con diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella 2^ area professionale – 1° livello retributivo CCNL
Credito; accerta e dichiara che il predetto rapporto di lavoro è ancora in essere;
per l'effetto condanna la resistente a corrispondere al ricorrente le retribuzioni maturate dalla data di notifica del ricorso, da calcolarsi in ragione del suddetto inquadramento, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione delle singole mensilità e regolarizzazione contributiva».
L'appellante lamenta la reiezione delle eccezioni di decadenza e prescrizione ed il malgoverno delle risultanze istruttorie. Chiede la riforma della sentenza impugnata, nel senso della reiezione dell'originario ricorso. resta contumace in appello e tale è dichiarato. CP_1
L' si costituisce anche nel presente grado, reiterando le argomentazioni svolte Pt_2 innanzi al Tribunale.
Prima ancora he fosse celebrata l'udienza discussione, la società appellante depositava, in data 12.2.2024, nota alla quale allegava verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto in altro giudizio contro di lei proposto sempre da con il quale le CP_1 parti definivano entrambe le liti tra loro intercorse (quella e la presente) e nel quale si prevedeva che si impegnava a produrre detto verbale anche nel presente giudizio Parte_3 di impugnazione, al fine di ottenere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Successivamente e sempre prima della celebrazione dell'udienza di discussione, il procuratore costituito in primo grado per depositava identico accordo CP_1 conciliativo.
All'udienza di discussione del 25.9.2025, dopo che il patrono dell'appellante aveva insistito per la dichiarazione della materia del contendere e l' si era riportato ai propri Pt_2 atti, l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. Il chiaro tenore letterale della conciliazione giudiziale in atti - ed in particolare l'espresso impegno della datrice di lavoro di produrla nel presente giudizio al fine di conseguire la dichiarazione di cessazione della materia del contendere - e condotta processuale del lavoratore appellato (che, pur non costituendosi in questo grado, ha comunque prodotto il verbale di conciliazione, così dimostrando di volersene avvalere) non consentono altra statuizione se non la riforma della sentenza appellata, del senso della dichiarazione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere nel rapporto processuale tra e essendo chiaramente eliso Parte_1 CP_1
l'interesse di dette parti alla prosecuzione della presente controversia.
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La declaratoria di cessazione della materia del contendere, poi, determina la sopravvenuta carenza di interesse di all'impugnazione Parte_1 della statuizione con la quale il primo giudice l'aveva condannata alla regolarizzazione contributiva, che (come si comprende dalla lettura della parte motiva) il primo giudice aveva limitato alle sole retribuzioni maturate dalla notifica del ricorso di primo grado.
Tale condanna, infatti, resta travolta dalla dichiarazione di cessazione della materia del contenere, poiché, sebbene sia vero che in tema di obblighi previdenziali, la transazione con cui il lavoratore ed il datore di lavoro abbiano definito la controversia in ordine alla obbligazione retributiva non spiega efficacia sulla distinta ed autonoma obbligazione contributiva, derivante dalla legge, è pur vero che l'accertamento giudiziale superato dalla conciliazione "inter partes" non può più costituire il presupposto della condanna in favore dell'istituto previdenziale, ma il credito contributivo può essere azionato sulla base di un diverso titolo (Cass. 28.3.2019 n. 8662).
Le spese del doppio grado di giudizio debbono compensarsi tra le parti;
nei rapporti tra i transigenti perché così prevede l'art. 10 della conciliazione giudiziale (eccezion fatta per un contributo in favore dei patroni del lavoratore, imputabile all'attività defensionale relativa all'altro e diverso giudizio tra loro intercorso) e nei confronti dell' in ragione Pt_2 della natura della predetta pronuncia.
PQM
La Corte così provvede:
A) in riforma della sentenza gravata, dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere nel rapporto tra l'appellante e e, per l'effetto, il sopravvenuto CP_1 difetto di interesse di al gravame nei confronti dell' ; Parte_1 Pt_2
B) dichiara interamente compensate le spese del doppio grado.
Roma il 25.9.2025
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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