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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4171/2025 R.G., introdotta da
(ROMA (RM), 27/10/1968), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MA SA;
(ROMA (RM), 13/06/1966), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. MA SA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 29/12/1996 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, e contestualmente di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. La casa familiare sita in Roma, Via Silvestri n.195, sarà assegnata alla moglie con tutto quanto ivi contenuto.
2. Il marito - concordemente con la moglie - si è già allontanato dalla casa familiare;
3. Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente ricorso sposterà la propria residenza presso altra abitazione.
Per_ 4. La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione nel tempo di permanenza della figlia presso ciascuno di loro. Le decisioni di maggior
Per_ interesse e/o di straordinaria amministrazione relative alla figlia ,
nonché al figlio maggiorenne non autosufficiente, saranno assunte Per_2
di comune accordo dai genitori.
Per_ 5. I figli, e saranno collocati prevalentemente presso Per_2
la madre e manterranno la residenza prevalente ed anagrafica presso il domicilio della medesima.
Per_ 6. La figlia minore trascorrerà una sera a settimana,
possibilmente il mercoledì, e la giornata del sabato e della domenica con il padre, a week-end alternati, con possibilità di pernotto.
Per_ 7. Durante le vacanze estive dalla scuola, la minore trascorrerà
due o tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordare tra i genitori medesimi entro il 1° giugno di ogni anno, tenuto conto anche degli interessi della minore come fatto sinora (viaggio studio,
campo scout ecc.); per il restante periodo delle vacanze scolastiche continuerà la frequentazione ordinaria.
8. Entrambi i genitori comunicheranno il luogo e il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura.
9. Durante le vacanze natalizie continuerà la frequentazione ordinaria;
Per_ la minore trascorrerà sempre la Vigilia di Natale con la madre e il giorno di Natale con il padre;
il giorno 31 dicembre e 1° gennaio con la madre e il 6 gennaio con il padre, alternando gli anni successivi.
10. Per le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua
con la madre e il lunedì in Albis con il padre;
durante le restanti vacanze scolastica continuerà la frequentazione ordinaria.
11. I genitori dovranno applicare la regola della generale alternanza anche per tutte le altre festività qui non espressamente previste, come ad esempio la giornata del primo novembre, dell'8 dicembre, del 25 aprile del primo maggio e del 2 giugno.
12. Ciascun genitore trascorrerà il giorno del proprio compleanno, 13
Per_ giugno il padre e il 27 ottobre la madre, con la figlia e così per la festa del Papà (19 marzo) e la Festa della Mamma;
i genitori, ad anni alterni,
Per_ trascorreranno con la figlia il giorno 30 gennaio, compleanno della minore.
13.A far data dal mese di giugno 2024 il sig. corrisponde, e CP_1
con la sottoscrizione del presente ricorso, si obbliga a corrispondere, alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Pt_1
mantenimento dei figli, la somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) a mezzo di bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie IBAN IT47O
0303203 2130 1000 0967 438; l'assegno di mantenimento, come sopra determinato, verrà annualmente rivalutato secondo gli indici pubblicati dall'ISTAT, con prima rivalutazione da effettuarsi dopo un anno dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Roma;
14.I genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese
Per_ straordinarie per la minore e per il figlio maggiorenne non Per_2
autosufficiente, come da Protocollo d'intesa firmato il 17 dicembre 2014 tra il Tribunale di Roma e l'Ordine degli Avvocati di Roma, che deve intendersi qui riportato integralmente.
15.I genitori concordano che i figli pratichino almeno uno sport
(attualmente praticano body building e fitness con una spesa di € 100,00 al mese per entrambi i figli).
16.I documenti fiscali attestanti le spese straordinarie dovranno essere conservati dalla madre, resta comunque inteso che la medesima ne consegnerà una copia al sig. per permettere la detrazione fiscale al CP_1
50 % come per legge, pertanto, ogni spesa straordinaria per i figli verrà fatta intestare ai medesimi.
17.I coniugi hanno presentato domanda all'INPS affinché l'importo dell'assegno unico per i figli sia corrisposto ad entrambi nella misura del
50% e non più al 100 % in favore del sig. ; in ogni caso, sino ad CP_1
avvenuta regolarizzazione, e dunque sino a che l'INPS continuerà a corrispondere al sig. il 100 % dell'assegno unico, il sig. CP_1 CP_1
bonificherà, come di fatto già sta facendo, alla moglie il 50% dell'importo percepito, entro 5 giorni dall'incasso. 18.Avendo i coniugi proceduto con la chiusura del conto corrente a loro cointestato, la sig.ra provvederà, come già provvede a far data dal Pt_1
mese di giugno 2024, al pagamento del 100 % della rata mensile di mutuo con addebito diretto sul conto corrente CREDEM n. 000967438 a lei intestato, e il sig. si obbliga a corrispondere, come già corrisponde CP_1
dal mese di giugno 2024, alla sig.ra la sua quota parte (50%) pari a Pt_1
285,12, entro il giorno 25 di ciascun mese.
19.L'automobile Toyota Aygo, targata FG436FR, intestata alla moglie,
ma caduta in comunione dei beni, rimarrà nell'esclusivo godimento della sig.ra e del figlio maggiorenne e allo scioglimento della Pt_1 Per_2
comunione rimarrà di 4 esclusiva proprietà della medesima, che ne sosterrà
le spese, avendo, tra l'altro, quest'ultima corrisposto al sig. la quota CP_1
parte dell'attuale valore economico.
20.Scooter Honda SH 150, targato EC48095, intestato al sig.
[...]
ma caduto in comunione dei beni, rimarrà nell'esclusivo godimento CP_1
del Sig. , e allo scioglimento della comunione rimarrà di esclusiva CP_1
proprietà del medesimo, che ne sosterrà le spese.
21.Entro tre mesi dall'omologa della separazione personale tra i coniugi, dovrà essere formalizzata, mediante atto notarile, la seguente attribuzione patrimoniale: il Sig. cederà alla moglie Controparte_1 Pt_1
il 50% dell'immobile (box) sito in Roma, Via Silvestri n.191-215,
[...]
interno 26 - piano S1 (riportato al N.C.E.U. del Comune di Roma al Foglio
443, Particella 272 sub 48 e Particella 278 sub 86, Zona censuaria 5,
Categoria C/6); dunque la Sig.ra già proprietario del 50% Parte_1
dell'immobile suddetto, diverrà proprietario del 100% dell'immobile di Via
Silvestri n.191-215, interno 26 - piano S1. 22. Quale corrispettivo per il trasferimento immobiliare di cui al punto
21) che precede, la Sig.ra corrisponderà al marito, all'atto Parte_1
del rogito notarile per il trasferimento immobiliare, la somma di euro
25.000/00 (venticinquemila/00).
23. Le spese relative al negozio di trasferimento della suddetta quota saranno a carico di entrambi nella misura del 50%.
24. L'attribuzione patrimoniale del 50% alla moglie, dell'immobile di
Via Silvestri n.191-215, sarà esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L.898/70 e successive modifiche (Corte Cost.154/99) e dovrà essere parte integrante del verbale d'udienza del procedimento per la separazione consensuale tra i coniugi, nel quale verrà dato atto che tale attribuzione patrimoniale - e il successivo trasferimento immobiliare - ha costituito la ragione fondante dell'accordo di separazione senza il quale non si sarebbe potuto addivenire alla 5 consensualizzazione dello stesso e che quindi detta operazione immobiliare riveste carattere funzionale al perfezionamento dell'accordo medesimo trattandosi di acquisto finalizzato a dirimere il conflitto familiare in ordine agli assetti economici.
25. Con il corretto adempimento delle suddette obbligazioni, i coniugi dichiarano espressamente di non vantare alcuna pretesa e/o diritto sulle elargizioni economiche pregresse tra gli stessi intervenute, a qualsiasi titolo,
in costanza di matrimonio, sulle quali esprimono di rinunciare, come in effetti fanno, a qualsiasi diritto e /o rivendicazione.
26.Ognuno dei coniugi si manterrà da solo, essendo entrambi economicamente autosufficienti e titolari di reddito proprio.
27. I coniugi prestano il consenso per la richiesta e/o il rinnovo per il passaporto per sé. Parimenti i coniugi prestano il consenso per la richiesta Per_ della carta d'identità valida per l'espatrio per la figlia minore , così
come per la richiesta e il rinnovo del passaporto per la medesima. Tali
documenti saranno conservati dalla madre che li consegnerà al padre in caso di necessità.
28. Le suddette condizioni di separazione avranno efficacia fin dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta al recepimento delle condizioni congiunte proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4171/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 27/10/1968) e Controparte_2
13/06/1966) relativamente al matrimonio contratto in Monterotondo in data
29/12/1996, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Monterotondo al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 1997, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio;
dispone rimettersi la causa sul ruolo del giudice EF AN come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10/06/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4171/2025 R.G., introdotta da
(ROMA (RM), 27/10/1968), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MA SA;
(ROMA (RM), 13/06/1966), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. MA SA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 29/12/1996 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, e contestualmente di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. La casa familiare sita in Roma, Via Silvestri n.195, sarà assegnata alla moglie con tutto quanto ivi contenuto.
2. Il marito - concordemente con la moglie - si è già allontanato dalla casa familiare;
3. Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente ricorso sposterà la propria residenza presso altra abitazione.
Per_ 4. La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione nel tempo di permanenza della figlia presso ciascuno di loro. Le decisioni di maggior
Per_ interesse e/o di straordinaria amministrazione relative alla figlia ,
nonché al figlio maggiorenne non autosufficiente, saranno assunte Per_2
di comune accordo dai genitori.
Per_ 5. I figli, e saranno collocati prevalentemente presso Per_2
la madre e manterranno la residenza prevalente ed anagrafica presso il domicilio della medesima.
Per_ 6. La figlia minore trascorrerà una sera a settimana,
possibilmente il mercoledì, e la giornata del sabato e della domenica con il padre, a week-end alternati, con possibilità di pernotto.
Per_ 7. Durante le vacanze estive dalla scuola, la minore trascorrerà
due o tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordare tra i genitori medesimi entro il 1° giugno di ogni anno, tenuto conto anche degli interessi della minore come fatto sinora (viaggio studio,
campo scout ecc.); per il restante periodo delle vacanze scolastiche continuerà la frequentazione ordinaria.
8. Entrambi i genitori comunicheranno il luogo e il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura.
9. Durante le vacanze natalizie continuerà la frequentazione ordinaria;
Per_ la minore trascorrerà sempre la Vigilia di Natale con la madre e il giorno di Natale con il padre;
il giorno 31 dicembre e 1° gennaio con la madre e il 6 gennaio con il padre, alternando gli anni successivi.
10. Per le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua
con la madre e il lunedì in Albis con il padre;
durante le restanti vacanze scolastica continuerà la frequentazione ordinaria.
11. I genitori dovranno applicare la regola della generale alternanza anche per tutte le altre festività qui non espressamente previste, come ad esempio la giornata del primo novembre, dell'8 dicembre, del 25 aprile del primo maggio e del 2 giugno.
12. Ciascun genitore trascorrerà il giorno del proprio compleanno, 13
Per_ giugno il padre e il 27 ottobre la madre, con la figlia e così per la festa del Papà (19 marzo) e la Festa della Mamma;
i genitori, ad anni alterni,
Per_ trascorreranno con la figlia il giorno 30 gennaio, compleanno della minore.
13.A far data dal mese di giugno 2024 il sig. corrisponde, e CP_1
con la sottoscrizione del presente ricorso, si obbliga a corrispondere, alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Pt_1
mantenimento dei figli, la somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) a mezzo di bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie IBAN IT47O
0303203 2130 1000 0967 438; l'assegno di mantenimento, come sopra determinato, verrà annualmente rivalutato secondo gli indici pubblicati dall'ISTAT, con prima rivalutazione da effettuarsi dopo un anno dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Roma;
14.I genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese
Per_ straordinarie per la minore e per il figlio maggiorenne non Per_2
autosufficiente, come da Protocollo d'intesa firmato il 17 dicembre 2014 tra il Tribunale di Roma e l'Ordine degli Avvocati di Roma, che deve intendersi qui riportato integralmente.
15.I genitori concordano che i figli pratichino almeno uno sport
(attualmente praticano body building e fitness con una spesa di € 100,00 al mese per entrambi i figli).
16.I documenti fiscali attestanti le spese straordinarie dovranno essere conservati dalla madre, resta comunque inteso che la medesima ne consegnerà una copia al sig. per permettere la detrazione fiscale al CP_1
50 % come per legge, pertanto, ogni spesa straordinaria per i figli verrà fatta intestare ai medesimi.
17.I coniugi hanno presentato domanda all'INPS affinché l'importo dell'assegno unico per i figli sia corrisposto ad entrambi nella misura del
50% e non più al 100 % in favore del sig. ; in ogni caso, sino ad CP_1
avvenuta regolarizzazione, e dunque sino a che l'INPS continuerà a corrispondere al sig. il 100 % dell'assegno unico, il sig. CP_1 CP_1
bonificherà, come di fatto già sta facendo, alla moglie il 50% dell'importo percepito, entro 5 giorni dall'incasso. 18.Avendo i coniugi proceduto con la chiusura del conto corrente a loro cointestato, la sig.ra provvederà, come già provvede a far data dal Pt_1
mese di giugno 2024, al pagamento del 100 % della rata mensile di mutuo con addebito diretto sul conto corrente CREDEM n. 000967438 a lei intestato, e il sig. si obbliga a corrispondere, come già corrisponde CP_1
dal mese di giugno 2024, alla sig.ra la sua quota parte (50%) pari a Pt_1
285,12, entro il giorno 25 di ciascun mese.
19.L'automobile Toyota Aygo, targata FG436FR, intestata alla moglie,
ma caduta in comunione dei beni, rimarrà nell'esclusivo godimento della sig.ra e del figlio maggiorenne e allo scioglimento della Pt_1 Per_2
comunione rimarrà di 4 esclusiva proprietà della medesima, che ne sosterrà
le spese, avendo, tra l'altro, quest'ultima corrisposto al sig. la quota CP_1
parte dell'attuale valore economico.
20.Scooter Honda SH 150, targato EC48095, intestato al sig.
[...]
ma caduto in comunione dei beni, rimarrà nell'esclusivo godimento CP_1
del Sig. , e allo scioglimento della comunione rimarrà di esclusiva CP_1
proprietà del medesimo, che ne sosterrà le spese.
21.Entro tre mesi dall'omologa della separazione personale tra i coniugi, dovrà essere formalizzata, mediante atto notarile, la seguente attribuzione patrimoniale: il Sig. cederà alla moglie Controparte_1 Pt_1
il 50% dell'immobile (box) sito in Roma, Via Silvestri n.191-215,
[...]
interno 26 - piano S1 (riportato al N.C.E.U. del Comune di Roma al Foglio
443, Particella 272 sub 48 e Particella 278 sub 86, Zona censuaria 5,
Categoria C/6); dunque la Sig.ra già proprietario del 50% Parte_1
dell'immobile suddetto, diverrà proprietario del 100% dell'immobile di Via
Silvestri n.191-215, interno 26 - piano S1. 22. Quale corrispettivo per il trasferimento immobiliare di cui al punto
21) che precede, la Sig.ra corrisponderà al marito, all'atto Parte_1
del rogito notarile per il trasferimento immobiliare, la somma di euro
25.000/00 (venticinquemila/00).
23. Le spese relative al negozio di trasferimento della suddetta quota saranno a carico di entrambi nella misura del 50%.
24. L'attribuzione patrimoniale del 50% alla moglie, dell'immobile di
Via Silvestri n.191-215, sarà esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L.898/70 e successive modifiche (Corte Cost.154/99) e dovrà essere parte integrante del verbale d'udienza del procedimento per la separazione consensuale tra i coniugi, nel quale verrà dato atto che tale attribuzione patrimoniale - e il successivo trasferimento immobiliare - ha costituito la ragione fondante dell'accordo di separazione senza il quale non si sarebbe potuto addivenire alla 5 consensualizzazione dello stesso e che quindi detta operazione immobiliare riveste carattere funzionale al perfezionamento dell'accordo medesimo trattandosi di acquisto finalizzato a dirimere il conflitto familiare in ordine agli assetti economici.
25. Con il corretto adempimento delle suddette obbligazioni, i coniugi dichiarano espressamente di non vantare alcuna pretesa e/o diritto sulle elargizioni economiche pregresse tra gli stessi intervenute, a qualsiasi titolo,
in costanza di matrimonio, sulle quali esprimono di rinunciare, come in effetti fanno, a qualsiasi diritto e /o rivendicazione.
26.Ognuno dei coniugi si manterrà da solo, essendo entrambi economicamente autosufficienti e titolari di reddito proprio.
27. I coniugi prestano il consenso per la richiesta e/o il rinnovo per il passaporto per sé. Parimenti i coniugi prestano il consenso per la richiesta Per_ della carta d'identità valida per l'espatrio per la figlia minore , così
come per la richiesta e il rinnovo del passaporto per la medesima. Tali
documenti saranno conservati dalla madre che li consegnerà al padre in caso di necessità.
28. Le suddette condizioni di separazione avranno efficacia fin dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta al recepimento delle condizioni congiunte proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4171/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 27/10/1968) e Controparte_2
13/06/1966) relativamente al matrimonio contratto in Monterotondo in data
29/12/1996, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Monterotondo al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 1997, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio;
dispone rimettersi la causa sul ruolo del giudice EF AN come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10/06/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi