Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/02/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere
Terza sezione civile
R.G. 5575/2017
Verbale di udienza del 28.02.2025 celebrata ex art. 127 ter cpc
Il Gop,
dato atto che i difensori delle parti hanno depositato nel termine indicato note conclusive richiamando le eccezioni sollevate e riportandosi ai propri atti introduttivi per l'udienza disposta per il 28.02.2025 ex art. 127 ter cpc;
preso atto delle osservazioni e conclusioni delle parti formulate con le note autorizzate in luogo della discussione orale, all'esito delle stesse decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di S. Maria C.V.
Sezione III° Civile
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione III° Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Raffaelina Chioccarelli, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al Ruolo Generale Numero 5575/2017 vertente
TRA
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Enza Cupparo Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Santa Maria Capua
Vetere alla via delle Rose, 6
ATTRICE
CONTRO
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t.,P.I. Controparte_2
rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti, dall'avv. Achille Cipullo presso il P.IVA_2 cui studio in Santa Maria Capua Vetere al RS Aldo Moro n. 228
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 28.02.2025
*******
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5.06.2017, la sig. ha convenuto in Parte_2
giudizio innanzi al Tribunale di S. Maria C.V. lo TU legale al fine di sentirlo condannare al pagamento Pt_1
in suo favore della somma di € 8.000,00 a titolo di danni, oltre accessori di legge e con vittoria di spese e competenze professionali, con attribuzione, premettendo: di essere proprietaria di un box auto sito in
Caserta alla via Don Bosco 19 acquistato per atto per Notar che in data 4.6.2012 l'auto Volkswagen Per_1
Tiguan tg. EG251CR, di proprietà dello studio associato convenuto, si era incendiata procurando, fra l'altro, danni al box;
che tali danni erano stati più volte richiesti anche alla società in Controparte_2 virtù della polizza n. 2011/98498 stipulata in favore dello studio legale;
che tali danni ascendevano ad
€.8.000,00.
Si costituiva in giudizio lo , in persona dei contitolari e legali rapp.ti avv. CO RS e Controparte_1
Paola Colombrino, il quale non contestava i fatti dedotti a sostegno della domanda, precisando che l'incendio aveva causato danni anche al condominio ed ad alcuni condomini i quali erano stati risarciti integralmente.
Nel richiamare la polizza sottoscritta a garanzia per danni da incendio a terzi, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della al fine di essere manlevato l'assicurato avv. CO Controparte_2
RS, nella qualità di titolare dello “ ” proprietario dell'auto Volkswagen Tiguan Controparte_1 tg EG251CR da quanto eventualmente tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati all'attrice. Concludeva per il rigetto di ogni avversa domanda, con condanna della soccombente al pagamento delle spese legali ed, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda della attrice, con condanna della al pagamento delle spese Parte_3
legali.
Autorizzata la chiamata in causa della questa si costituiva in giudizio Parte_3
eccependo preliminarmente la inoperatività della polizza in merito alla domanda attorea, deducendo che la polizza n. 2011/98498 non poteva essere estesa in favore dell'attrice poiché la proprietà del box non apparteneva al sottoscrittore della polizza ai sensi dell'art.
3.4.2 delle condizioni di polizza sia perché restavano esclusi dalla garanzia della polizza i danni subiti dall'SI , dal contraente nonché dai loro coniugi ascendenti , discendenti , ….Concludeva pertanto per il rigetto della domanda attrice nonchè per il rigetto della domanda di garanzia invocata dal convenuto TU legale . Vinte le spese. Controparte_1
Concessi i termini richiesti ex art. 183 6° co. cpc, all'udienza del 18.06.2018 stante la richiesta di tutte le parti costituite, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 5.11.2018. Indi la causa subiva numerosi rinvii disposti dal precedente magistrato per poi essere assegnata in decisione ex art. 281 sexties cpc all'udienza del 28.02.2025, previa concessione del termine per il deposito di note conclusionali e di note a trattazione scritta in luogo della discussione orale ex art. 127 ter cpc.
……….
La domanda attorea azionata nella presente sede è una domanda di risarcimento danni mentre quella attivata da parte convenuta è di adempimento contrattuale volta a far conseguire un indennizzo assicurativo all'attore ed essere manlevato da una eventuale condanna.
In punto riparto degli oneri probatori deve farsi riferimento in primo luogo all'art. 1218 c.c.; norma in ragione della quale, secondo l'ormai costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa” (Cass.
SS.UU. n. 30.10.2001 n. 13533).
Peraltro, come la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare, in tema di assicurazione contro i danni,
“il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che, ai sensi
dell'art. 2967 c.c., spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro”; mentre, sull'assicuratore grava l'onere di provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (cfr. ex multis Cass.
21.12.2017 n. 30656; Cass. 07.04.2005 n. 7242).
Tanto premesso in punto di diritto, venendo al merito della controversia si osserva quanto segue.
Risulta provato, in quanto circostanza pacifica e debitamente documentata, che parte convenuta (studio legale associato ), quale “contraente”, stipulava una polizza assicurativa con la chiamata in causa Pt_1
Reale Mutua di assicurazione, sull'auto di sua proprietà, VW Tiguan tg. EG251CR, coprente oltre la rca,
anche danni da incendio e furto e che dalla predetta autovettura, mentre era parcheggiata nel box di proprietà attrice, in data 04.06.2012 si sviluppava un incendio produttore di notevoli danni sia al box sia ad altri beni di proprietà altrui. In primo luogo, le puntuali deduzioni attoree circa l'evento verificatosi, non risultano contestate né dal convenuto nè dal chiamato in causa.
In secondo, fin dall'atto introduttivo del giudizio, è stata depositata significativa e rilevante documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi, in conseguenza dell'incendio e da cui si evincono, in modo univoco, sia i danni alla sia al box ove la stessa era custodita. CP_3
A riguardo, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale , “le fotografie costituiscono prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati, sì che la controparte che voglia
inficiarne l'efficacia probatoria, non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l'ha prodotta intende
con essa provare, ma ha l'onere di disconoscere tale conformità (in termini Cass.
9.4.2009 n.8682; Cass.
13.2.2004, n. 2780; Cass. 26.6.1998, n. 6322). Orbene, sul punto, a fronte di univoca rappresentazione fotografica, le contestazioni della convenuta, che comunque non ha operato alcun disconoscimento formale, si sono palesate generiche e prive di fondamento anche solo indiziario.
In quarto luogo, il verificarsi dell'evento dannoso dedotto dall'attore trova poi conferma nella stessa missiva inviata dalla in data 02.09.2026 al convenuto CO RS laddove si dichiara CP_2
espressamente “ll centro Liqudazione danni competente espletate le opportune verifìche ci conferma che il danno al box effettivamente accertato in via conservativa dal perito in € 8.000,00 risulta respinto direttamente all'assicurato a mezzo raccomandata in data data11.02.13 e successivamente è stata inviata al Bioker Tarchia intervenuto per ulteriori chiarimenti nell'interesse del cliente.
Tali documenti, stante la formazione e la provenienza degli stessi , nonché l'univoco contenuto,
assumono, in parte qua, vero e proprio valore confessorio stragiudiziale ex art. 2735 c.c. circa l'an della circostanza storica. In definitiva, risulta accertato in punto di fatto il sinistro come dedotto dall'attore.
Ciò posto, al fine di verificare l'operatività della polizza, occorre ulteriormente accertare la sussumibilità dell'evento dannoso in concreto verificatosi nell'ambito di quello che, per mezzo delle disposizioni contrattuali, viene individuato quale “rischio assicurato”.
Trattandosi di questione afferente all'interpretazione delle clausole del contratto di assicurazione, si reputa opportuno in questa sede svolgere delle preliminari considerazioni sui criteri generali di interpretazione del contratto, anche con specifico riferimento alla materia assicurativa. In punto di riparto degli oneri probatori deve farsi riferimento in primo luogo all'art. 1218 c.c.; norma in ragione della quale, secondo l'ormai costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità “il creditore che agisca
per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto
provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa” (Cass. SS.UU. n. 30.10.2001 n.
13533). Peraltro, come la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare, in tema di assicurazione contro i danni,
“il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che, ai sensi
dell'art. 2967 c.c., spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro”; mentre, sull'assicuratore grava l'onere di provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (cfr. ex multis Cass.
21.12.2017 n. 30656; Cass. 07.04.2005 n. 7242).
Alla luce della documentazione prodotta dalle parti dee ritenersi che , pur essendosi verificato il rischio contrattualmente pattuito , questo rientri tra quelli esclusi dalla copertura a causa dell' esistenza di una delle circostanze di non indennizzabilità previste dal contratto ( cfr Cass n 1558 / 18 ord. “è noto come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda della volontà delle parti e del premio pagato, l' indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistititi in determinati eventi , od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti . Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio , gli effetti avversi a cui l' assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie : a) rischi inclusi;
b ) rischi esclusi;
c ) rischi non compresi . I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all' assicurato il pagamento dell'indennizzo . I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto. I rischi non compresi sono infine quelli che astrattamente rientrerebbero nella previsione contrattuale , ma la cui indennizzabilità è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio nei contratto di assicurazione contro il rischio di incendio si esclude l ' indennizzabilità dell' incendio provocato dal fulmine ) . La distinzione appena riassunta riverbera i suoi effetti sul piano del riparto del' onere della prova . La circostanza che l' evento dannoso non rientri tra i “ rischi inclusi “ è stata provata dall'ente assicurativo. La circostanza che l' evento rientri fra i “ rischi non compresi “ costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea e va provato dall' assicuratore . Tale fatto non costituisce un fatto costitutivo della domanda , ma un fatto costitutivo dell' eccezione di non indennizzabilità , e come tale deve essere dimostrato da chi quell' eccezione intenda sollevare “.
Dall' applicazione della coordinata giuridica appena enunciata al caso che ci occupa si deduce l'accoglibilità , siccome provata , dell'eccezione di non indennizzabilità sollevata dalla Controparte_2
Infatti , se l' attore ha sodisfatto l' onere probatorio su di esso gravante dimostrando che il danno è stato causato da un incendio, espressamente indicato nel contratto come rischio incluso nella garanzia assicurativa, la chiamata in causa ha invece dimostrato l' esistenza della causa di non indennizzabilità e cioè ha provato che il fabbricato danneggiato dall' incendio era di proprietà della figlia del sottoscrittore della polizza esclusa dall'indennizzabilità della polizza .
Conseguenzialmente la responsabilità del danno subito dall'attrice deve essere attribuita al convenuto “
”, in persona dei contitolari e legali rapp.ti avv.ti CO RS e Controparte_1
Paola Colombrino, proprietario dell'auto incendiata. Rimane da determinare l'entità del risarcimento spettante all'attrice e sul punto deve essere accolta la tesi attorea secondo cui il danno cagionato dall' incendio ammonterebbe all' importo di euro 8.000,00 - siccome espressamente non contestata dalla stessa convenuta.
La domanda attorea merita quindi accoglimento nei limiti quantitativi appena precisati .
Si verte in ipotesi di debito di valore e conseguentemente sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui il sinistro si è verificato .
La rivalutazione , come è noto, ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all' evento dannoso, mentre il nocumento finanziario da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo può essere liquidato con la tecnica degli interessi che vanno calcolati non sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione , ma invece vanno computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT, e tanto secondo l' insegnamento di
Cass. n. 1712/95 .
Per effetto di tali operazioni la somma dovuta all' attore ascende ad euro 11.140,97 .
Le spese vengono liquidate sulla base dello scaglione per valore del d m n 55/ 14 comprendente l' importo pari al decisum e vengono poste in favore di parte attrice ed a carico del convenuto.
Parimenti vengono poste carico del convenuto le spese e compensi in favore del terzo chiamato in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone , per le ragioni esposte nella parte motiva che precede :
- in accoglimento della domanda attorea condanna lo in Controparte_1 persona dei contitolari e legali rapp.ti avv.ti CO RS e Paola Colombrino, al pagamento in favore di dell' importo di euro 11.140,97, maggiorato di interessi a far data dal Parte_1 deposito della presente sentenza;
- liquida le spese del presente giudizio in euro 2.540,00 oltre ad €. 237,00 per spese ed oltre al rimborso forfettario 15 % , iva e cap , ponendole a carico del convenuto Controparte_1
in persona dei contitolari e legali rapp.ti avv.ti CO RS e Paola Colombrino, in favore
[...] dell'attrice con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario avv. Enza Parte_1
Cupparo;
- Condanna lo ” in persona dei contitolari e legali rapp.ti Controparte_1 avv.ti CO RS e Paola Colombrino al pagamento delle spese e compensi in favore del terzo chiamato in causa di assicurazione che si liquidano in €. 2.540,00, oltre Controparte_2 al rimborso forfettario 15 % , iva e cap.
Santa Maria Capua Vetere, 28.02.2025
Il gop
Dr. Raffaelina Chioccarelli