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Decreto 11 marzo 2025
Decreto 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, decreto 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il magistrato designato dott. Giuseppe Minutoli, esaminati gli atti del procedimento iscritto al n. RGVG 481/2024, sul ricorso ex legge n. 89/2001, depositato in data 06.05.2024 nell'interesse di
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Elena Matrone per procura in atti, ha emesso il seguente
D E C R E T O
Visto il proprio decreto interlocutorio del 2 gennaio 2025;
considerato che
la procedura fallimentare presupposta – iscritta al n. 16/2012
Trib. di Barcellona Pozzo di Gotto - è iniziata con sentenza del 05.10.2012; che il ricorrente ha presentato istanza di ammissione al passivo in data
10.11.2012 per euro 9.691,27;
che la procedura alla data del 28.03.2024 risultava ancora pendente;
che in sede dii primo riparto parziale del 30.10.2014 il ricorrente otteneva un pagamento parziale di euro 3.050,42;
che in sede di secondo riparto parziale del 13.07.2017 il ricorrente otteneva un pagamento parziale di euro 3.136,85;
che in data 09.07.2015 il ricorrente otteneva dall' la somma di euro CP_1
1.579,11 a titolo di TFR;
che tale parziale soddisfacimento è avvenuto entro i termini previsti per la durata ragionevole per una procedura fallimentare pari a 6 anni;
considerato che
la procedura in questione ha avuto una durata di anni 11, mesi
4 e giorni 18 rispetto alla durata ragionevole di anni sei;
ritenuto, pertanto, che il ritardo indennizzabile, riferito alla somma residua di euro 1.924,89 ed eccedente la ragionevole durata di sei anni ammonta complessivamente ad anni 5, mesi 4 e giorni 18, da arrotondare a 5; ritenuto non necessario esperire alcun rimedio preventivo di cui all'art.
1-ter legge n. 89/2001 nelle procedure fallimentari e esecutive;
ritenuto che
, in ordine al quantum, ai sensi dell'art. 2 bis c. 3 l. 81/2001 la misura dell'indennizzo non può essere in ogni caso superiore al valore della causa e che il credito non soddisfatto entro un tempo ragionevole ammonta ad euro 1.924,89;
ritenuto che
i compensi vanno liquidati secondo la tabella 8 (e non la tab. 12) del D.M. 147/22, trattandosi di procedimento monitorio
I N G I U N G E al di pagare senza dilazione a , c.f. Controparte_2 Parte_1
, la somma di euro 1.924,89 oltre interessi legali dalla C.F._1 domanda al soddisfo e spese della presente procedura che liquida in euro 237,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA, ed € 27,00 per esborsi, con distrazione a favore dell'avv. Matrone Elena, c.f. C.F._2 autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione;
manda alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 5 legge n. 89/2001.
Messina, 10 marzo 2025 .
Il consigliere designato dott. Giuseppe Minutoli
Seconda sezione civile
Il magistrato designato dott. Giuseppe Minutoli, esaminati gli atti del procedimento iscritto al n. RGVG 481/2024, sul ricorso ex legge n. 89/2001, depositato in data 06.05.2024 nell'interesse di
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Elena Matrone per procura in atti, ha emesso il seguente
D E C R E T O
Visto il proprio decreto interlocutorio del 2 gennaio 2025;
considerato che
la procedura fallimentare presupposta – iscritta al n. 16/2012
Trib. di Barcellona Pozzo di Gotto - è iniziata con sentenza del 05.10.2012; che il ricorrente ha presentato istanza di ammissione al passivo in data
10.11.2012 per euro 9.691,27;
che la procedura alla data del 28.03.2024 risultava ancora pendente;
che in sede dii primo riparto parziale del 30.10.2014 il ricorrente otteneva un pagamento parziale di euro 3.050,42;
che in sede di secondo riparto parziale del 13.07.2017 il ricorrente otteneva un pagamento parziale di euro 3.136,85;
che in data 09.07.2015 il ricorrente otteneva dall' la somma di euro CP_1
1.579,11 a titolo di TFR;
che tale parziale soddisfacimento è avvenuto entro i termini previsti per la durata ragionevole per una procedura fallimentare pari a 6 anni;
considerato che
la procedura in questione ha avuto una durata di anni 11, mesi
4 e giorni 18 rispetto alla durata ragionevole di anni sei;
ritenuto, pertanto, che il ritardo indennizzabile, riferito alla somma residua di euro 1.924,89 ed eccedente la ragionevole durata di sei anni ammonta complessivamente ad anni 5, mesi 4 e giorni 18, da arrotondare a 5; ritenuto non necessario esperire alcun rimedio preventivo di cui all'art.
1-ter legge n. 89/2001 nelle procedure fallimentari e esecutive;
ritenuto che
, in ordine al quantum, ai sensi dell'art. 2 bis c. 3 l. 81/2001 la misura dell'indennizzo non può essere in ogni caso superiore al valore della causa e che il credito non soddisfatto entro un tempo ragionevole ammonta ad euro 1.924,89;
ritenuto che
i compensi vanno liquidati secondo la tabella 8 (e non la tab. 12) del D.M. 147/22, trattandosi di procedimento monitorio
I N G I U N G E al di pagare senza dilazione a , c.f. Controparte_2 Parte_1
, la somma di euro 1.924,89 oltre interessi legali dalla C.F._1 domanda al soddisfo e spese della presente procedura che liquida in euro 237,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA, ed € 27,00 per esborsi, con distrazione a favore dell'avv. Matrone Elena, c.f. C.F._2 autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione;
manda alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 5 legge n. 89/2001.
Messina, 10 marzo 2025 .
Il consigliere designato dott. Giuseppe Minutoli