Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/03/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
n. 10217/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SECONDO Grado iscritta al n.R.G. 10217/2018 promossa da:
(C.F./P.IVA ), quale Parte_1 P.IVA_1
Concessionaria dei Servizi di Riscossione per il Comune di Cassino (FR), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Paniccia Ernesta
(C.F.: ),tutti elettivamente domiciliati presso lo C.F._1
studio sito in Frosinone, alla Via G. Verdi n. 185;
-appellante- contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano De Novellis
(C.F.: ), tutti elettivamente domiciliati presso lo C.F._2
studio sito in Santa Maria Capua Vetere, traversa Mario Fiore n. 32;
- appellato-
1
COMUNE DI CASSINO, (C.F./P.IVA in PartitaIVA_3
persona del Sindaco p.t., domiciliato presso la sede del Comune sito in
Cassino (FR) alla Piazza De Gasperis;
-appellato contumace-
CONCLUSIONI come in atti
MOTIVI
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Con ricorso ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 5536/2018 emessa dal Giudice di Pace di Santa
Maria Capua Vetere, nella persona del Dr. Rodosindo Martone, depositata in cancelleria il 17/12/2018 che ha accolto l'opposizione proposta dall'odierno appellato, dichiarando illegittimo l'ingiunzione fiscale
2016036500036285 cui è conseguito il successivo provvedimento di fermo amministrativo n. 20170000853 del 18/10/2017, non ritenendo provata la
2 notifica degli atti sottesi alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo. Con unico ed articolato motivo, la concessionaria dei servizi di riscossione, ha proposto gravame avverso la sentenza di cui sopra, chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione poiché il credito posto a fondamento della cartella impugnata ha natura tributaria, in quanto imposta Comunale sulla pubblicità (ICP) per cui la giurisdizione spetta al Giudice tributario.
Concludeva di accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della sentenza n. 5536/2018 per il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace di
Santa Maria Capua Vetere e per l'effetto riconoscere la competenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, con ogni conseguenza di legge;
con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva l'appellato il quale preliminarmente chiedeva il Controparte_1
rigetto dell'appello in quanto inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., riportandosi ai motivi di opposizione già sollevati nel ricorso introduttivo del giudizio di I grado e chiedeva pertanto, di confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Acquisto il fascicolo di primo grado, La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata poi in decisione con i termini di legge.
In via preliminare l'appello è ammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. essendo compiutamente delineati nell'atto di appello i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di
3 riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Inoltre è ben noto sia che, in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello
(cfr.: Cassazione civile, sez. Trib., 25/01/2008, n. 1604; Cassazione civile
14 febbraio 2014 n. 3594 sez. VI;
Cass. 10 settembre 1999 n. 9661); sia che non si ha violazione del principio del "tantum devolutum quantum appellatum" qualora il giudice di appello fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero prenda in esame questioni non specificamente proposte dall'appellante le quali appaiono, tuttavia, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi costituendone un necessario antecedente logico e giuridico, non viola il principio (cfr.: Cassazione civile, sez. I, 24/02/2014, n. 4393).
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
In merito all'eccepito difetto di giurisdizione, non si condivide quanto ritenuto dal giudice di pace.
Il motivo è meritevole di accoglimento e questo Giudice deve dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario, rientrando la controversia nella competenza giurisdizionale delle
4 commissioni tributarie, in relazione alla natura del tributo e ai motivi di impugnazione. L'art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 546/1992, che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. In relazione al citato art. 2 co. 1 D. lgs. 546/92 la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018 riguardante la disposizione di cui all'art 57, co. 1 lett.
a) D. lgs. N. 546/92, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere, fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. (vd. anche Cass. civ., S.U. sent.
n. 28709/2020).
La stessa pronuncia ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a
5 contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del
1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n.
28709/2020). Pertanto, non colgono nel segno le motivazioni del primo giudice. Nel solco di tale pronuncia sono intervenute a più riprese le
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, da ultimo con la recentissima ordinanza n. 16986/2022.
La decisione, è derivata dalla proposta del contribuente di regolamento preventivo di giurisdizione, con la quale lo stesso chiedeva che fosse dichiarata la giurisdizione ordinaria rispetto all'azione promossa dinanzi al
Giudice di pace, invocato ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (avverso estratti di ruolo relativi ad asseriti debiti d'imposta per tasse automobilistiche il ricorrente lamentava l'invalidità delle notifiche delle cartelle e la prescrizione dei relativi crediti, anche in caso in cui fosse riscontrata la regolare notifica degli atti prodromici) analogamente al presente giudizio.
Il Supremo Consesso ha formulato il seguente principio, confermando i propri precedenti in termini (Cass. civ., S.U., sent. n. 8465/2022 e n.
1394/2022; Cass. civ. S.U., sent, n. 12642/2021): “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione
6 del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di
“definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario”.
Nella parte motiva si precisa come le stesse Sezioni Unite avevano già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione (cfr. Cass. civ., S.U., sent. n.23832/2007 che, cassando la sentenza del giudice di pace e rinviando la causa alla competente commissione tributaria, ha fatto applicazione del principio in un caso in cui il fatto estintivo opposto era sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale ed ha inoltre escluso l'appartenenza del sollecito di pagamento, inviato al contribuente, agli atti dell'esecuzione forzata, potendosi assimilare invece all'avviso di mora di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, che è impugnabile davanti alle commissioni tributarie;
analogamente, Cass. civ., S.U., sent.
n.8770/2016).
Il principio così enunciato precipuamente si addice all'oggetto del presente giudizio nel quale, parimenti, è da escludersi che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella,
7 risultando pacifica la natura dell'estratto di ruolo quale “mero elaborato informatico contenete gli elementi della cartella ossia gli elementi del ruolo afferenti a quella cartella”, atto pertanto privo di natura impositiva e ancor meno esecutiva (Cass. civ., S.U., sent. n. 26283/2022 e n. 19704/2015).
La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di successivi interventi chiarificatori della Corte di
Cassazione a SS.UU., induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così provvede: Parte_2
- dichiara la contumacia del Comune di Cassino;
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, visto l'art. 37 c.p.c. dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in relazione alla presente controversia la cui cognizione appartiene alla giurisdizione del giudice tributario;
- compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Lì, 20/02/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
8