Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/02/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 10806/2018.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Rosella Nocera Presidente
- Tiziana Di Gioia Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 10806/2018 R.G. e promosso da
( ), in giudizio per il Parte_1 C.F._1 tramite del di lei Amministratore di Sostegno Parte_2 rappresentato e difeso da Avv. Antonella Guardavaccaro,
-parte attrice- contro
, Controparte_1
-parte convenuta contumace-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale Parte_1 deducendo di essere vedova del defunto Persona_1 deceduto in data 06.08.2012 lasciando a sé superstite anche l'unica figlia convenuta . Controparte_1
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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Ha precisato che il de cuius ha disposto dei suoi beni con testamento olografo nominando la figlia quale sua unica erede universale.
Ha sostenuto di essere stata lesa nei suoi diritti di legittimaria.
Ha dichiarato che l'asse ereditario si compone di dieci unità immobiliari e di un terreno in Bitritto.
Ha concluso domandando: l'accertamento della lesione della propria quota di legittima;
la riduzione delle disposizioni testamentarie;
la divisione dei cespiti ereditari. Con vittoria di spese di lite.
I.2.- non si è costituita in Controparte_1 giudizio e all'udienza del 07.01.2019, previa verifica della regolarità della notifica dell'atto di citazione, ne è stata dichiarata la contumacia.
I.3.- La causa, rinviata più volte invano per tentativi di bonario componimento, è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e con lo svolgimento di una consulenza tecnica estimativa.
I.4.- All'udienza del 15.07.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., sono state precisate le conclusioni nei termini che seguono:
a) parte attrice: chiede accertamento della lesione di legittima e riduzione delle disposizioni testamentarie;
in ogni caso, procedere allo scioglimento della comunione sull'immobile in Bitritto alla Via della Costituzione n.
3, piano terra (in NCEU al foglio 12, p.lla 1079, sub 2) con attribuzione della quota;
b) parte convenuta: contumace.
All'esito, il giudice istruttore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Parte attrice ha depositato la sola comparsa conclusionale.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
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III.- La domanda attorea di riduzione per lesione di legittima è meritevole di accoglimento nei termini seguenti.
III.1.- Il defunto (À: 07.02.1955 – Persona_1
Ω: 06.08.2012) ha lasciato a sé superstiti la moglie
[...]
(cfr. doc. 10) e la figlia Parte_1 Controparte_1
, odierne contendenti.
[...]
Con testamento olografo del 07.03.2010 pubblicato in data
17.07.2013 (cfr. doc. 11) il de cuius ha nominato sua unica erede la figlia convenuta. Non vi è dunque alcun dubbio che l'attrice sia stata totalmente pretermessa nella sua intera quota di riserva che, ai sensi dell'art. 542, comma I, c.c., è pari ad un terzo dell'intero.
III.2.- La riduzione deve avvenire a norma dell'art. 554 c.c.
e, per l'effetto, occorre dichiarare l'inefficacia delle disposizioni testamentarie sino al valore di un terzo delle stesse che deve piuttosto essere riconosciuto in favore dell'attrice.
A tal fine non occorre procedere ad una quantificazione dell'asse ereditario, atteso che in assenza di allegazioni in ordine ai debiti e al donatum, la riduzione dovrà operarsi esclusivamente sul relictum. Pertanto, l'intera massa ereditaria relitta dovrà ritenersi in comunione pro indiviso tra attrice e convenuta in misura rispettivamente pari ad un terzo e due terzi.
IV.- La domanda di divisione non può essere decisa in questa sede. Infatti, la decisione sulla azione di riduzione ha natura pregiudiziale e necessita pertanto del previo passaggio in giudicato.
Conseguentemente, ex art. 279, comma II, n. 5 c.p.c., la relativa causa deve essere separata con rimessione innanzi al giudice istruttore che procederà all'istruzione e alla decisione in composizione monocratica.
A tal proposito deve osservarsi tuttavia che l'attrice ha bensì allegato l'esistenza di una pluralità di cespiti componenti la massa;
tuttavia, ha fornito prova dell'esistenza di uno solo di essi ovverosia della nuda proprietà
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dell'immobile in Bitritto alla Via della Costituzione n. 3, piano terra (in NCEU al foglio 12, p.lla 1079, sub 2) atteso che in riferimento a tutti gli altri beni non è stata fornita prova della loro esistenza nel patrimonio del de cuius al momento della apertura della successione.
Sicché, nel giudizio separando, il Tribunale in composizione monocratica procederà alla sola divisione di detto bene.
V.- Spese e compensi del giudizio ivi definito seguono la soccombenza a carico della convenuta che è tenuta alla rifusione.
In assenza di esborsi, i compensi sono liquidati come in tabella sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 52.000,00 ad €
260.000,00 (così individuato in base al valore della riduzione parametrato al solo bene di cui è stata fornita la prova). A norma dell'art. 4, comma I, D.M. cit. devono essere apportate le modificazioni che seguono e che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta anche in ragione della natura contumaciale del giudizio e della minima attività istruttoria:
Tabella parametri: giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale
Scaglione: da € 52.000,01 ad € 260.000,00
FASI IMPORTO Parte_3 Parte_4
Studio € 2.552,00 / € 2.552,00
Introduttiva € 1.628,00 -25% € 1.221,00
Istruttoria € 5.670,00 -50% € 2.835,00
Decisoria € 4.253,00 -25% € 3.189,75
TOTALE € 9.797,50
V.1.- Le spese di CTU, liquidate in solido con separato e coevo decreto, nel rapporto interno tra le parti restano per due terzi a carico della convenuta e per un terzo a carico dell'attrice. Infatti, poiché la consulenza ineriva più propriamente alla separanda domanda di divisione, le relative spese devono seguire il rapporto della comunione.
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V.2.- A norma dell'art. 133 d.p.r. 115/2002, poiché la parte vittoriosa è stata provvisoriamente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il pagamento deve essere eseguito in favore dell'Erario.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 10806/2018 introdotto da Parte_1 con atto di citazione notificato nei confronti di
[...]
disattesa ogni altra questione, così Controparte_1 provvede:
1) ACCERTA che la è stata lesa nei suoi Parte_5 diritti di legittimaria per la quota di un terzo dell'intero patrimonio ereditario del defunto Persona_1
(À: 07.02.1955 – Ω: 06.08.2012);
2) ACCOGLIE la domanda di riduzione e per l'effetto:
• DICHIARA l'inefficacia, nella misura di un terzo, delle disposizioni di cui al testamento olografo del de cuius pubblicato in data 17.07.2013 con atto per Notar Per_2
in Triggiano (Rep/Racc: 28588/11217);
[...]
• ACCERTA che l'intero patrimonio ereditario è in comunione tra e Parte_5 Controparte_1 per le misure, rispettivamente, di un terzo e due terzi dell'intero;
3) DISPONE la separazione della causa di divisione della nuda proprietà dell'immobile in Bitritto alla Via della
Costituzione n. 3, piano terra (in NCEU al foglio 12, p.lla
1079, sub 2) rimettendola, come da separata ordinanza, innanzi al Tribunale in composizione monocratica;
4) CONDANNA alla rifusione di Controparte_1 CP_1 spese e compensi di giudizio che si liquidano in € 9.797,50 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dello Stato;
5) DISPONE che, nel rapporto interno tra le parti del giudizio, le spese di CTU restano definitivamente per due terzi a
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carico di e per un terzo a Controparte_1 carico di . Parte_5
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 04 febbraio 2025.
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Emanuele Pinto Rosella Nocera
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