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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/06/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Cantillo ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico,
all'udienza del 27.6.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 4370 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to
Corrado Spina,
pec: .salerno.it Email_1 CP_1
Ricorrente- opponente
E
C.F.: , rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppe Controparte_2 C.F._1
Senatore, come da mandato in atti,
pec: .salerno.it Email_2 CP_1
Resistente-opposto
OGGETTO: Altre ipotesi (opposizione a D.I. n. 508/2024).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 1. Con ricorso depositato telematicamente in data 26.8.2024, la
[...]
presentava opposizione avverso il D.I. n. 508/2024 (RG. Parte_1
3724/2024), reso dal Tribunale di Salerno il 15 luglio 2024, con il quale era stato intimato alla opponente il pagamento in favore di dell'importo di € 6.967,38 a Controparte_2
titolo di mancato pagamento del TFR, oltre accessori e spese del ON.
L'opponente chiedeva conclusivamente al Tribunale di: <1) dichiarare nullo il ricorso
per ingiunzione, stante la sua assoluta genericità e l'insufficienza della prova
documentale addotta e conseguentemente Dichiarare la improcedibilità della procedura
monitoria per Carenza dei presupposti per l'emanazione del Decreto Ingiuntivo: Il
Giudice competente revochi il Decreto Ingiuntivo de quo, in quanto il credito non è nè
certo né liquido ed inoltre la liquidità dello stesso non risultava direttamente dalla prova
scritta allegata;
nel merito:
a) Dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico il Decreto Monitorio opposto, in quanto
infondato, ingiusto ed illegittimo, avendo l'opposta percepito precedentemente quanto
richiesto nello stesso;
b) Per l'effetto Revocare il Decreto Monitorio n. 508/2024;
c) Condannare la sig.ra al pagamento delle spese e competenze di Controparte_2
lite con attribuzione al procuratore antistatario>>.
2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_2
con memoria difensiva del 14.2.2025, nella quale contestava integralmente i motivi a fondamento dell'opposizione e ribadiva fondatezza della pretesa azionata in via monitoria. Concludeva, pertanto, chiedendo volersi: <a) rigettare la domanda di parte
ricorrente perché infondata sia in fatto che in diritto, e per l'effetto:
2 b) confermare il D.I. opposto n. 508/2024 del 15/07/2024 avente RG n. 3724/2024,
emesso dal Tribunale di Salerno dott. A.M. D'Antonio.
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto
procuratore antistatario, oltre Iva e CPA come per legge>>.
3. Con ordinanza del 7.4.2025, alla luce dei pagamenti nelle more eseguiti da parte opponente, veniva disposta la comparizione personale delle parti per l'espletamento del tentativo di conciliazione per l'udienza del 27.6.2025.
A detta udienza i Difensori delle parti dichiaravano che nelle more il credito di patre opposta era stato integralmente soddisfatto e chiedevano pronunciarsi sentenza di cessazione della materia del contendere.
Il Difensore di parte opposta, tuttavia, chiedeva, in base alla c.d. soccombenza virtuale,
la condanna di controparte al pagamento delle spese della fase di opposizione, mentre il
Difensore di parte opponente ne chiedeva l'integrale compensazione.
All'esito della deliberazione in camera di consiglio, quindi, la causa veniva decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante deposito telematico e comunicata alle parti a cura della Cancelleria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il giudice che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa azionata da con il ricorso Controparte_2
ON opposto con conseguente revoca del decreto ingiuntivo de quo.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché
non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del
3 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti
(giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11
gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame le parti hanno concordemente dato atto che vi è stato l'integrale pagamento del TFR dovuto alla lavoratrice, costituente l'oggetto del decreto ingiuntivo opposto, ivi comprese le spese legali liquidate con il medesimo titolo ON.
E' di tutta evidenza, quindi, il sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio, previa revoca del titolo ON (a quest'ultimo riguardo è utile rammentare che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità: <Il giudizio
di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di
ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti
costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla
situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che
la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica
del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo -
travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in
contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di
emissione dell'ingiunzione>>, cfr. Cass., Sez. 1, n. 13085 del 22/05/2008 e, nello stesso senso, Cass., Sez. L, n. 21432 del 17/10/2011).
4 Per le ragioni esposte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine all'opposizione proposta dalla , con il Parte_1
ricorso depositato il 26.8.2024.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, da disciplinare ai sensi dell'art. 91
c.p.c., in base al principio della c.d. soccombenza virtuale, occorre prendere atto che l'opposizione risultava inizialmente, almeno in parte, fondata, posto che parte ricorrente ha dato dimostrazione della circostanza che una parte del debito per TFR, nella misura di €
700,00, era stato corrisposto dalla datrice di lavoro antecedentemente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (per la precisione in data 3.6.2024); per il resto, invece,
l'opposizione si palesava non fondata, apparendo prima facie gli altri motivi di opposizione non accoglibili. Ne consegue che sussistono gli eccezionali motivi giustificativi della compensazione parziale delle spese di lite, nella misura di due terzi, dovendo il restante terzo delle spese della presente fase essere posto a carico della società odierna opponente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a D.I. iscritto al n. 4370 del ruolo generale lavoro dell'anno
2024, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'opposizione proposta dalla
, in persona del l.r. p.t., con ricorso del Parte_1
26.8.2024;
2) revoca il Decreto Ingiuntivo n. 508/2024 reso dal Tribunale di Salerno – Sezione
Lavoro il 15 luglio 2024;
3) condanna la al pagamento, in favore Parte_1
del ricorrente, di un terzo delle spese della presente fase del giudizio, che liquida, nella
5 loro interezza in complessivi € 2.700,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al Difensore antistatario,
dichiarando compensate dette spese tra le parti nella misura di due terzi.
Salerno, 27.6.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT in tirocinio generico dott.ssa
Claudia Colucci.
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