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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5294/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA GIACINTO CARINI 1, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. FERRANTE DAVIDE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA GIACINTO CARINI 1, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. FERRANTE DAVIDE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 7 novembre 2025 e sottoscritto il 31 ottobre 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il
20/12/2003).
1 Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 19 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“La casa coniugale di proprietà della sig.ra , sita in Palermo, Parte_2 via Regione Siciliana n°7800, verrà assegnata alla signora che la Parte_1 continuerà ad abitare unitamente ai due figli. Il figlio minore verrà Per_1 affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso quello della madre. Il sig. si impegna a versare alla moglie un CP_1 contributo mensile per il suo mantenimento di € 200,00 ed un contributo per il mantenimento della prole pari ad €300,00 mensili per ciascuno dei figli, entro il giorno 10 di ogni mese. Le spese straordinarie saranno sostenute per il 70% dal sig. e per il 30% dalla signora , alle condizioni CP_1 Parte_1 previste dal Protocollo adottato dal Tribunale di Palermo, di cui è stata consegnata copia ad entrambi i coniugi. La signora continuerà a Parte_1 percepire l'Assegno Unico Universale nella misura del 100%. I coniugi hanno mantenuto un rapporto sereno e costruttivo nell'interesse dei figli e dichiarano fin d'ora che il padre potrà concordare con i figli i giorni e gli orari di visita. In ogni caso, come regime minimo di visita, si concorda che il sig. potrà CP_1 prendere con sè il figlio , nei giorni di martedi e giovedì dalle ore 17 Per_1 alle 21 e, a settimane alterne, dalle ore 17 del sabato alle 21 della domenica, nel rispetto delle esigenze scolastiche, ludico e ricreative della prole, ed ogniqualvolta il minore ne farà espressa richiesta. Il padre eserciterà il diritto/dovere di tenere con sé il figlio minore durante le vacanze di Natale per sette giorni consecutivi alternando il periodo dal 23 al 30 dicembre con la settimana successiva fino al 6 gennaio, con cadenza annuale e per le vacanze di Pasqua per tre giorni, alternando il periodo dal giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal lunedì dell'Angelo al mercoledì. I figli trascorreranno con il padre una settimana consecutiva, sia durante il mese di luglio che di quello di agosto, previo accordo tra i genitori sulla sua decorrenza entro il 30 giugno di
2 ogni anno.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 170, P. II, S. A, Anno 2003) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5294/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA GIACINTO CARINI 1, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. FERRANTE DAVIDE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA GIACINTO CARINI 1, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. FERRANTE DAVIDE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 7 novembre 2025 e sottoscritto il 31 ottobre 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il
20/12/2003).
1 Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 19 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“La casa coniugale di proprietà della sig.ra , sita in Palermo, Parte_2 via Regione Siciliana n°7800, verrà assegnata alla signora che la Parte_1 continuerà ad abitare unitamente ai due figli. Il figlio minore verrà Per_1 affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso quello della madre. Il sig. si impegna a versare alla moglie un CP_1 contributo mensile per il suo mantenimento di € 200,00 ed un contributo per il mantenimento della prole pari ad €300,00 mensili per ciascuno dei figli, entro il giorno 10 di ogni mese. Le spese straordinarie saranno sostenute per il 70% dal sig. e per il 30% dalla signora , alle condizioni CP_1 Parte_1 previste dal Protocollo adottato dal Tribunale di Palermo, di cui è stata consegnata copia ad entrambi i coniugi. La signora continuerà a Parte_1 percepire l'Assegno Unico Universale nella misura del 100%. I coniugi hanno mantenuto un rapporto sereno e costruttivo nell'interesse dei figli e dichiarano fin d'ora che il padre potrà concordare con i figli i giorni e gli orari di visita. In ogni caso, come regime minimo di visita, si concorda che il sig. potrà CP_1 prendere con sè il figlio , nei giorni di martedi e giovedì dalle ore 17 Per_1 alle 21 e, a settimane alterne, dalle ore 17 del sabato alle 21 della domenica, nel rispetto delle esigenze scolastiche, ludico e ricreative della prole, ed ogniqualvolta il minore ne farà espressa richiesta. Il padre eserciterà il diritto/dovere di tenere con sé il figlio minore durante le vacanze di Natale per sette giorni consecutivi alternando il periodo dal 23 al 30 dicembre con la settimana successiva fino al 6 gennaio, con cadenza annuale e per le vacanze di Pasqua per tre giorni, alternando il periodo dal giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal lunedì dell'Angelo al mercoledì. I figli trascorreranno con il padre una settimana consecutiva, sia durante il mese di luglio che di quello di agosto, previo accordo tra i genitori sulla sua decorrenza entro il 30 giugno di
2 ogni anno.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 170, P. II, S. A, Anno 2003) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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