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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 564/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LUCANTONIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15917/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250062738388000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
vedasi in svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Regione Campania, impugnando la cartella di pagamento n. 071 2025 00627383 88 000, notificata il 23/05/2025 (importo
€ 399,01 - tassa auto anno 2019).
Eccepisce “la omessa notifica degli avvisi di accertamento o di richiesta di pagamento o di ingiunzioni fiscali, quali atti necessari e propedeutici per richiedere le somme portate nella cartella di pagamento in questione a titolo delle causali ivi contenute” affermando che non è stato mai notificato, in particolare, l'avviso di accertamento n. 964072037178 così come riportato nella cartella di pagamento impugnata.
Conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese spese, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Difensore_1.
L'agenzia delle Entrate, costituitasi nei termini, contesta le asserzioni della ricorrente e comunque dichiara di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti i presupposti della tassazione e la mancata notifica degli atti presupposti, stante la propria carenza di legittimazione passiva. Prosegue affermando che sarà la
Regione a dover provare la compiuta notifica dell'atto prodromico e che, comunque, in caso di mancata prova di ciò, richiede di essere tenuta esente dalle spese.
La Regione Campania, costituitasi nei termini contesta le doglianze del ricorrente e deposita documentazione comprovante il perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento nel 2022, come indicato negli atti
(11.10.2022).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile avendo la costituita resistente provato, con la documentazione depositata, la compiuta notifica nel 2022 di atto utile alla interruzione della prescrizione, rilevando come tale atto non risulti opposto, tanto determina la definitività della debenza, richiesta con la cartella impugnata.
Quanto in atti determina superflua ogni valutazione sulle “capziose” eccezioni del ricorrente.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese del ricorrente, che deve tenere conto delle inveritiere e capziose asserzioni formulate.
P.Q.M.
Il G.M. della 2^ sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida complessivamente in euro 200,00, in favore di ciascuna parte resistente, somma onnicomprensiva, oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LUCANTONIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15917/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250062738388000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
vedasi in svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Regione Campania, impugnando la cartella di pagamento n. 071 2025 00627383 88 000, notificata il 23/05/2025 (importo
€ 399,01 - tassa auto anno 2019).
Eccepisce “la omessa notifica degli avvisi di accertamento o di richiesta di pagamento o di ingiunzioni fiscali, quali atti necessari e propedeutici per richiedere le somme portate nella cartella di pagamento in questione a titolo delle causali ivi contenute” affermando che non è stato mai notificato, in particolare, l'avviso di accertamento n. 964072037178 così come riportato nella cartella di pagamento impugnata.
Conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese spese, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Difensore_1.
L'agenzia delle Entrate, costituitasi nei termini, contesta le asserzioni della ricorrente e comunque dichiara di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti i presupposti della tassazione e la mancata notifica degli atti presupposti, stante la propria carenza di legittimazione passiva. Prosegue affermando che sarà la
Regione a dover provare la compiuta notifica dell'atto prodromico e che, comunque, in caso di mancata prova di ciò, richiede di essere tenuta esente dalle spese.
La Regione Campania, costituitasi nei termini contesta le doglianze del ricorrente e deposita documentazione comprovante il perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento nel 2022, come indicato negli atti
(11.10.2022).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile avendo la costituita resistente provato, con la documentazione depositata, la compiuta notifica nel 2022 di atto utile alla interruzione della prescrizione, rilevando come tale atto non risulti opposto, tanto determina la definitività della debenza, richiesta con la cartella impugnata.
Quanto in atti determina superflua ogni valutazione sulle “capziose” eccezioni del ricorrente.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese del ricorrente, che deve tenere conto delle inveritiere e capziose asserzioni formulate.
P.Q.M.
Il G.M. della 2^ sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida complessivamente in euro 200,00, in favore di ciascuna parte resistente, somma onnicomprensiva, oltre oneri accessori se dovuti.