Articolo 7 della Legge 8 aprile 2004, n. 90
Articolo 6Articolo 8
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10 aprile 2004
Art. 7. (Modifica all'articolo 18
della legge 10 dicembre 1993, n. 515). 1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 , le parole: "attinente alle campagne elettorali, commissionato" sono sostituite dalle seguenti: "inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e dei Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonche', nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati". Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni al numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all' articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 .
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell' articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n.468 del 1978 .
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell' art. 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 18 (Agevolazioni fiscali). - 1. Per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonche', nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci, e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.
2. Nel numero 18) della tabella A, parte Il, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , sono aggiunte, in fine, le parole: «materiale tipografico, attinente le campagne elettorali;».
- Si riporta il testo del n. 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Republica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto):
«18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;».
- Si riporta il testo dell' art. 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«Art. 9-ter (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente). - 1.
Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' istituito il «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all' art.11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e integrazioni», il cui ammontare e' annualmente determinato dalla legge finanziaria.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, che ne da' contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di spesa delle unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessane a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle unita' medesime, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 7, della citata legge 5 agosto 1978, n. 468 :
«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
- Si riporta il testo dell'art. 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978 :
«Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) (omissis);
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.».
- Si riporta il testo dell' art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi):
«7. (Trattativa privata). - 1. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, previa pubblicazione di un bando, nei seguenti casi:
a) in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, oppure in caso di offerte che risultino inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli articoli 11, 12, comma 2, 18, 19 e da 22 a 25, purche' le condizioni dell'appalto non vengano sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in questo caso, un bando di gara, a meno che ammettano alla trattativa tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a 16 e che, in occasione delle suddette procedure, abbiano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura d'appalto;
b) in casi eccezionali, quando la natura dei servizi o i rischi connessi non consentano la fissazione preliminare e globale del prezzo;
c) in occasione di appalti in cui la natura dei servizi, specie se di nautara intellettuale o se rientranti tra quelli di cui alla categoria 6 dell'allegato 1, renda impossibile stabilire le specifiche degli appalti stessi con sufficiente precisione perche' essi possono essere aggiudicati selezionando l'offerta migliore in base alle norme delle procedure aperte o ristrette.
2. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara:
a) quando non vi e' stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo che sono stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, purche' le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
b) qualora, per motivi di natura tecnica, artisitica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi;
c) quando l'appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso, tuttavia, i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;
d) nella misura strettamente necessaria, qualora, per impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, non possano essere osservati i termini, di cui agli articoli 8, 9 e 10, per il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso o la trattativa privata con pubblicazione di un bando; le circostanze addotte per giustificare tale impellente urgenza non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;
e) per i servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione, ne' nel contratto inizialmente concluso, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per la prestazione del servizio oggetto del progetto o del contratto, purche' siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio, a condizione che:
1) tali servizi complementari non possano venire separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento;
2) il valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati per servizi complementari non puo', tuttavia, superare il 50 per cento dell'importo relativo all'appalto principale;
f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi gia' affidati allo stesso prestatore di servizi mediante un precedente appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione, purche' tali servizi siano conformi a un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto conformemente alle procedure di cui al comma 3; in questo caso il ricorso alla trattativa privata, ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione dell'appalto iniziale, deve essere indicato in occasione del primo appalto e il costo complessivo stimato dei servizi successivi e' preso in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice per la determinazione del valore globale dell'appalto.
3. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c).».
- Si riporta il testo dell' art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2003 ):
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree). - A decorrere dall'anno 2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998. n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalita' di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell' art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della citata legge n. 208 del 1998 , e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all' art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 .
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalita' di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai principi contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia' in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita' svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art. 60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all' art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 , nonche' quelle di cui all' art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266 , sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e' riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all' art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 , sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive, oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992 , anche, nel limite del 30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per cento delle economie e' riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento.
11. (Aggiunge il comma 1-bis all'art. 18, decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 ).
12. (Aggiunge il comma 3-bis all'art. 23, decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 ).
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 , ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita' previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta' di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute.
Qualora l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».
- Si riporta il testo dell' art. 4, comma 12, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)).
«12. Per il proseguimento degli studi e il perfezionamento delle fasi di realizzazione sperimentale, gia' avviati nei decorsi anni dal Ministero dell'interno, aventi per oggetto l'applicazione del voto elettronico alle consultazioni elettorali, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.».
- La delibera CIPE n. 17 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2003, reca: «Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Rifinanziamento legge n. 208/1998 , triennio 2003-2005. Legge finanziaria 2003, art. 61 . ( Deliberazione n. 17/2003 )».
Entrata in vigore il 10 aprile 2004
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