Parere definitivo 4 luglio 2024
Inammissibile
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 15/04/2025, n. 3246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3246 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03246/2025REG.PROV.COLL.
N. 01345/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1345 del 2023, proposto da Montanino s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino Bongiorno Gallegra e Daniele Rovelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa Margherita Ligure, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Masetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Ente Parco di Portofino, Regione Liguria e Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Tradewall s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Belvedere, Andrea Manzi, Francesco Boetto e Matteo Peverati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 00569/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Santa Margherita Ligure, della Tradewall s.r.l. e del Ministero della cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso di primo grado, notificato in data 31 ottobre 2016, la società Montanino s.r.l. ha agito in giudizio per l’accertamento dell’insussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge per la legittima intrapresa dei lavori oggetto della denuncia di inizio attività n. 14-272, prot. n. 18013 del 27 giugno 2014 e di eventuali precedenti denunce aventi il medesimo oggetto, ovvero degli interventi edilizi proposti dalla controinteressata società Tradewall s.r.l. in relazione al fabbricato rurale sito nel Comune di Santa Margherita Ligure, alla via al Convento della Cervara, iscritto al N.C.T. al foglio 12, mappale 305.
A sostegno della propria domanda, ha dedotto che: - la società Tradewall s.r.l. è proprietaria di un fabbricato diruto sito in Santa Margherita Ligure, località Cervara, iscritto al N.C.T. al foglio 12 mappale 305; - tale fabbricato che si presenta in stato di totale abbandono, con muri perimetrali parzialmente crollati e, in alcune parti, privo di copertura, non viene utilizzato da tempo immemorabile e non vi è ricordo (tanto meno documentato) della precedente destinazione urbanistica; - in data 27 giugno 2014, tale società ha presentato una d.i.a. al fine di eseguire un intervento, qualificato come di risanamento conservativo, “ di ricomposizione tipologica e restauro conservativo consistenti nel recupero del fabbricato rurale ad uso abitativo e ricomposizione tipologica basata su studi approfonditi tesi a dimostrare la preesistenza di porzioni di fabbricato il tutto come meglio esposto negli elaborati ”; - alla denuncia di inizio attività venivano allegati la relazione paesaggistica, il nullaosta dell’Ente Parco di Portofino n. 125 del 14 giugno 2010, l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione Liguria con decreto n. 2644 del 30 settembre 2011 e l’autorizzazione monumentale MIBAC (Sovraintendenza per i beni architettonici e paesaggistici) n. 18433 del 20 giugno 2011, atti ai quali è espressamente estesa l’impugnazione.
2. – Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile ed in parte infondato.
2.1. – In primo luogo, ha ritenuto inammissibile la domanda di accertamento dell’insussistenza dei presupposti per la realizzazione dei lavori oggetto di d.i.a., sia perché quest’ultima non costituisce un provvedimento tacito direttamente impugnabile (art. 19, comma 6- ter , legge n. 241 del 1990) e sia perché l’unica azione prevista a tutela del terzo nei confronti della d.i.a. è quella avverso il silenzio (art. 31 c.p.a.), peraltro già esercitata con successo (Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 2019, n. 3124).
2.2. – In secondo luogo, ha ritenuto infondato il ricorso per l’annullamento di tutti i provvedimenti presupposti (nulla osta dell’ente Parco, autorizzazione paesaggistica regionale e autorizzazione monumentale della Soprintendenza), oltre ad averne rilevato incidentalmente anche l’inammissibilità per difetto di specificità dei motivi di ricorso.
In particolare, con riferimento al nulla osta dell’ente Parco, ha evidenziato che la “ ricostruzione di edifici in stato di rudere ” è espressamente prevista dalle norme di Piano (art. 9, comma 4, lett. b, Piano del Parco) ed è specificamente disciplinata dall’art. 16 delle norme di attuazione del regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio.
Inoltre, con riguardo all’autorizzazione paesaggistica e a quella monumentale, i motivi sono infondati in quanto, trattandosi di atti di natura discrezionale e di merito, sono sindacabili in sede giurisdizionale solo per manifeste incongruenze o illogicità, nella specie non sussistenti, essendosi la parte “ limitata a predicarne l’illegittimità per contrasto con la normativa urbanistica e del paino del parco ” (pag. 7 della sentenza impugnata).
3. – Con atto di appello, la società ha impugnato la sentenza limitatamente al rigetto dell’azione di annullamento, dichiarando di non aver più interesse alla riforma della sentenza nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità dell’azione di accertamento (cfr. pag. 10 dell’appello).
3.1. – Con un primo motivo di appello (pag. 10-12), ha impugnato il capo di sentenza con cui il primo giudice ha rilevato una inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi, in quanto tutte le argomentazioni riferite alla illegittimità della d.i.a. si riferiscono anche agli atti oggetto di impugnazione, con la conseguenza che una eventuale non riferibilità di tali censure dovrebbe essere considerata una questione di merito e non di rito.
3.2. – Con un secondo motivo di appello (pag. 12-18), ha dedotto l’illegittimità dell’intervento autoqualificato di risanamento conservativo per contrasto sia con la legge regionale n. 16 del 2008 (art. 9 e 13) che con la normativa puntuale di piano che, per gli interventi in zona C1, pone l’espresso limite della conservazione della destinazione d’uso attuale (art. 9, NTA del Piano del Parco di Portofino), che nella specie non sarebbe quella residenziale, oltre alla illegittimità del nulla osta dell’ente parco nella parte in cui si riferisce ad un risanamento conservativo e non invece ad una ristrutturazione edilizia mediante cambio di destinazione d’uso, con aumenti di superficie e di volumetria.
3.3. – Con un terzo motivo di appello (pag. 18-22), ha dedotto un vizio di omessa pronuncia in relazione all’illegittimità della realizzazione del piccolo corpo di fabbrica in aggiunta al primo piano, trattandosi di un inammissibile incremento volumetrico e cambio di destinazione d’uso, essendo indimostrata sia la preesistenza di tale corpo di fabbrica che la sua destinazione ad uso abitativo, con conseguente illegittimità sia del nulla osta dell’ente Parco che della autorizzazione della Soprintendenza, in quanto emessi sull’erroneo presupposto della assenza di nuovi volumi.
3.4. – Con un quarto motivo di appello (pag. 22-24), ha ribadito che l’intervento in questione, presentato come risanamento conservativo, integrerebbe in realtà una fattispecie di ristrutturazione edilizia, con incremento volumetrico e cambio di destinazione d’uso.
3.5. – Con un quinto motivo di appello (pag. 24-27), ha ribadito la violazione della legge regionale nella parte in cui il progetto in questione non prevede la realizzazione di parcheggi pertinenziali (art. 19, l.r. n. 16 del 2008), pur in presenza di un aumento del carico urbanistico.
3.6. – Con un sesto motivo di appello (pag. 27), ha infine dedotto un vizio di omessa pronuncia sulla censura di difetto di istruttoria, non essendovi negli elaborati progettuali alcuna previsione in ordine al contesto di intervento, né alle essenze arboree di alto fusto (ulivi) interessate, pur in presenza di un vincolo monumentale per le aree e le essenze, con conseguente illegittimità del parere della Soprintendenza.
4. – Con apposita memoria, si è costituita la società Tradewall s.r.l., riproponendo le eccezioni non esaminate in primo grado, tra cui quella di inammissibilità per difetto di interesse. Si sono costituiti anche il Ministero della cultura, con atto di stile, e il Comune di Santa Margherita Ligure chiedendo il rigetto dell’appello.
5. – Con successiva memoria del 30 dicembre 2024, la Tradewall s.r.l. ha eccepito l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, sia con riferimento all’impugnazione dell’autorizzazione paesaggistica, essendo scaduto il relativo termine quinquennale di efficacia (art. 146, d.lgs. n. 42 del 2004) nelle more del giudizio e sia con riferimento al nulla osta dell’ente Parco, essendo stato oggetto di conferma da parte del medesimo ente in data 13 agosto 2019 (prot. n. 30042), poi non impugnato.
Ha eccepito inoltre la violazione del divieto dei nova in appello in quanto le censure rivolte contro la DIA in primo grado, in appello sarebbero invece rivolte contro gli atti presupposti in appello.
6. – All’udienza pubblica del 30 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. – In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di difetto di interesse ad agire riproposta dalla società controinteressata ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., nonché l’eccezione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
Tali eccezioni sono fondate.
7.1. – Innanzitutto, si deve osservare che la società Montanino s.r.l. ha agito in giudizio a tutela dei beni immobili oggetto di controversia in qualità di proprietaria degli stessi al momento della notifica del ricorso di primo grado (31 ottobre 2016). Tuttavia, deve ritenersi pacifico tra le parti in causa che la proprietà di tali beni è stata trasferita dalla società Montanino s.r.l. alla società Gema s.r.l. sin dal febbraio 2017.
Ciò posto, la società appellante non ha allegato alcun specifico pregiudizio idoneo a fondare la sussistenza di un interesse ad agire finalizzato ad impedire l’intervento edilizio in questione, interesse che deve sussistere fino al momento della decisione e non essendo sufficiente a tal fine l’allegazione della mera vicinitas urbanistico-edilizia.
A tal riguardo, infatti, deve essere richiamato il principio di diritto affermato dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato secondo cui “ Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas , quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato ” (Ad. plen., 9 dicembre 2021, n. 22).
Nel caso di specie, la parte appellante si è limitata a precisare nel corso del giudizio che l’intervento edilizio in questione sarebbe volto “ a snaturare completamente la destinazione originaria dell’immobile […] con riflessi evidenti per l’intero complesso Monumentale, da considerarsi in via unitaria. Sussistono, pertanto, evidenti ragioni di interesse paesaggistico e di tutela del monumento, che non può essere considerato in modo frazionato e parziale (essendo, appunto, un “complesso” monumentale), per radicare un certo e sicuro interesse al ricorso della società che era proprietaria dell’altra parte del monumento, non interessato dalla ristrutturazione edilizia ” (pag. 7 della memoria del 29 dicembre 2024).
Tuttavia, si tratta di allegazioni che risultano essere alquanto generiche. Inoltre, tale assunto si fonda su di un asserito interesse ad agire di tipo paesaggistico-monumentale che, a ben vedere, non è riferibile neanche alla società appellante, trattandosi di interesse la cui tutela è rimessa dalla legge alla competente autorità amministrativa.
Pertanto, l’eccezione di difetto di interesse ad agire deve ritenersi fondata.
7.2. – In secondo luogo, si deve osservare come l’appello sia divenuto anche improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla impugnazione dell’autorizzazione paesaggistica essendo scaduto il relativo termine quinquennale di efficacia (art. 146, d.lgs. n. 42 del 2004) nelle more del giudizio.
7.3. – Allo stesso modo, deve ravvisarsi una improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse anche nei confronti dell’impugnazione del nulla osta dell’ente Parco del 14 giugno 2010, essendo sopravvenuto un nuovo provvedimento di conferma non impugnato (nota 13 agosto 2019, prot. n. 30042: cfr. doc. 26 fasc. primo grado Montanino).
8. – In conclusione, quindi, l’appello deve essere dichiarato inammissibile e improcedibile.
9. – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e improcedibile.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.000,00, nei confronti di ciascuna parte costituita, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosario Carrano | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO