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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/09/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 324/2025 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Parte_1
Purri
-ricorrente-
contro
IN PERSONA DEL Controparte_1
L.R.P.T., rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Maria Elena
Burgello
-resistente-
avente ad oggetto: riconoscimento del servizio prestato nell'anno 2013;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierna ricorrente, dipendente del Controparte_1 in qualità di personale amministrativo presso l' ” di Controparte_2
Pag. 1 a 8 Soverato (CZ), agisce in giudizio per far accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento, ai fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla corretta valutazione dell'anzianità di servizio maturata, ai fini della ricostruzione della carriera e dell'assegnazione della esatta posizione stipendiale spettante, nonché al pagamento delle relative differenze retributive maturate in forza del giusto inquadramento contrattuale, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. Parte resistente eccepisce, preliminarmente, il difetto di integrità del contraddittorio, dovendo essere evocato l' quale litisconsorte necessario;
nel CP_3 merito, l'infondatezza dell'avversa domanda.
3. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Si richiamano e fanno proprie, in questa sede, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., le motivazioni rese dalla giurisprudenza di merito che ha affrontato l'odierna questione controversa (cfr., per tutte, Trib. Lamezia Terme, sez. lav., sent. n.
303/2025), pienamente condivise dal Giudicante.
Occorre, innanzitutto, dare atto che sulla questione oggetto della presente controversia è intervenuta, da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13618/2025 pubblicata il 21.05.2025, che ha riconosciuto il diritto alla valutazione dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici, senza effetti sul piano economico e della progressione stipendiale.
Il giudizio di legittimità conclusosi con la pronuncia citata è scaturito dall'impugnazione della sentenza n. 66 del 30.01.2024 emessa dalla Corte di
Appello di Firenze, nella quale il Collegio, concordando con la tesi dell'appellante, aveva ritenuto di riconoscere l'anno 2013 dal punto di vista giuridico, ovvero come anno di servizio utile da includere nel complessivo servizio prestato ai fini della fascia di anzianità, affermando, inoltre, che la giurisprudenza costituzionale sul blocco normativo delle progressioni economiche ne aveva ritenuto la legittimità in quanto incidente in modo solo temporaneo sul trattamento economico dei
Pag. 2 a 8 dipendenti ai quali imponeva un sacrificio limitato nel tempo (il carattere eccezionale della norma era necessariamente collegato alla limitazione temporale del conseguente sacrificio economico per i dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica). Di conseguenza era inevitabile ritenere che la salvezza del blocco normativo ritenuta dalla Corte
Costituzionale nelle sentenze nn. 303/13, 2010/13, 154/14, 219/14, 167/20 presupponesse un'interpretazione stringente di tale disciplina, limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010, precludendo quindi ogni possibile incremento nei medesimi anni bloccati quale altrimenti sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità. E ciò di riflesso al fatto che, sempre con riferimento ai soli anni oggetto del blocco, era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche. La sentenza costituzionale n.
178/15 aveva invece ritenuto irragionevole che una successiva formulazione normativa del medesimo blocco avesse sconfinato in una sospensione strutturale della contrattazione collettiva, ben al di là della consueta limitazione temporale del sacrificio economico imposto al dipendente pubblico dalle versioni precedenti. In conclusione, proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata,
l'unica interpretazione legittima dal blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico.
Ciò premesso, la Suprema Corte ha statuito che il contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23 del D.L. n. 78/2010 va risolto “ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in
Pag. 3 a 8 difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014”.
Secondo i giudici di legittimità, “A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla “sterilizzazione” degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del “blocco”. La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area)
o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema
Pag. 4 a 8 retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità
“sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. In tal senso si è anche espressa la Corte
Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che “non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.” (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito
Pag. 5 a 8 attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale
2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area),
l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici”.
È stato, infine, affermato che “L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso
Pag. 6 a 8 che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”, precisando che “Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni CP_1 effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, al quale il
Tribunale aderisce, il ricorso può essere parzialmente accolto, accertando e dichiarando il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici. Vanno, invece, rigettati i capi della domanda (sul cui accoglimento parte ricorrente ha insistito nelle note di trattazione scritta del 6/9/2025, riportandosi alle conclusioni rassegnate in calce al ricorso introduttivo) aventi ad oggetto il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione stipendiale, nonché la condanna al pagamento delle eventuali differenze retributive maturate ed alla connessa regolarizzazione della posizione contributiva (circostanza che rende superflua l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . CP_3
4. Tenuto conto della controvertibilità della questione esaminata e dell'orientamento giurisprudenziale sopravvenuto nelle more del giudizio, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Pag. 7 a 8 Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nell'anno
2013, ai soli fini giuridici;
- rigetta nel resto;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 10/09/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 8 a 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 324/2025 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Parte_1
Purri
-ricorrente-
contro
IN PERSONA DEL Controparte_1
L.R.P.T., rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Maria Elena
Burgello
-resistente-
avente ad oggetto: riconoscimento del servizio prestato nell'anno 2013;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierna ricorrente, dipendente del Controparte_1 in qualità di personale amministrativo presso l' ” di Controparte_2
Pag. 1 a 8 Soverato (CZ), agisce in giudizio per far accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento, ai fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla corretta valutazione dell'anzianità di servizio maturata, ai fini della ricostruzione della carriera e dell'assegnazione della esatta posizione stipendiale spettante, nonché al pagamento delle relative differenze retributive maturate in forza del giusto inquadramento contrattuale, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. Parte resistente eccepisce, preliminarmente, il difetto di integrità del contraddittorio, dovendo essere evocato l' quale litisconsorte necessario;
nel CP_3 merito, l'infondatezza dell'avversa domanda.
3. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Si richiamano e fanno proprie, in questa sede, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., le motivazioni rese dalla giurisprudenza di merito che ha affrontato l'odierna questione controversa (cfr., per tutte, Trib. Lamezia Terme, sez. lav., sent. n.
303/2025), pienamente condivise dal Giudicante.
Occorre, innanzitutto, dare atto che sulla questione oggetto della presente controversia è intervenuta, da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13618/2025 pubblicata il 21.05.2025, che ha riconosciuto il diritto alla valutazione dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici, senza effetti sul piano economico e della progressione stipendiale.
Il giudizio di legittimità conclusosi con la pronuncia citata è scaturito dall'impugnazione della sentenza n. 66 del 30.01.2024 emessa dalla Corte di
Appello di Firenze, nella quale il Collegio, concordando con la tesi dell'appellante, aveva ritenuto di riconoscere l'anno 2013 dal punto di vista giuridico, ovvero come anno di servizio utile da includere nel complessivo servizio prestato ai fini della fascia di anzianità, affermando, inoltre, che la giurisprudenza costituzionale sul blocco normativo delle progressioni economiche ne aveva ritenuto la legittimità in quanto incidente in modo solo temporaneo sul trattamento economico dei
Pag. 2 a 8 dipendenti ai quali imponeva un sacrificio limitato nel tempo (il carattere eccezionale della norma era necessariamente collegato alla limitazione temporale del conseguente sacrificio economico per i dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica). Di conseguenza era inevitabile ritenere che la salvezza del blocco normativo ritenuta dalla Corte
Costituzionale nelle sentenze nn. 303/13, 2010/13, 154/14, 219/14, 167/20 presupponesse un'interpretazione stringente di tale disciplina, limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010, precludendo quindi ogni possibile incremento nei medesimi anni bloccati quale altrimenti sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità. E ciò di riflesso al fatto che, sempre con riferimento ai soli anni oggetto del blocco, era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche. La sentenza costituzionale n.
178/15 aveva invece ritenuto irragionevole che una successiva formulazione normativa del medesimo blocco avesse sconfinato in una sospensione strutturale della contrattazione collettiva, ben al di là della consueta limitazione temporale del sacrificio economico imposto al dipendente pubblico dalle versioni precedenti. In conclusione, proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata,
l'unica interpretazione legittima dal blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico.
Ciò premesso, la Suprema Corte ha statuito che il contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23 del D.L. n. 78/2010 va risolto “ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in
Pag. 3 a 8 difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014”.
Secondo i giudici di legittimità, “A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla “sterilizzazione” degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del “blocco”. La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area)
o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema
Pag. 4 a 8 retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità
“sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. In tal senso si è anche espressa la Corte
Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che “non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.” (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito
Pag. 5 a 8 attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale
2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area),
l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici”.
È stato, infine, affermato che “L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso
Pag. 6 a 8 che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”, precisando che “Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni CP_1 effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, al quale il
Tribunale aderisce, il ricorso può essere parzialmente accolto, accertando e dichiarando il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici. Vanno, invece, rigettati i capi della domanda (sul cui accoglimento parte ricorrente ha insistito nelle note di trattazione scritta del 6/9/2025, riportandosi alle conclusioni rassegnate in calce al ricorso introduttivo) aventi ad oggetto il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione stipendiale, nonché la condanna al pagamento delle eventuali differenze retributive maturate ed alla connessa regolarizzazione della posizione contributiva (circostanza che rende superflua l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . CP_3
4. Tenuto conto della controvertibilità della questione esaminata e dell'orientamento giurisprudenziale sopravvenuto nelle more del giudizio, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Pag. 7 a 8 Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nell'anno
2013, ai soli fini giuridici;
- rigetta nel resto;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 10/09/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 8 a 8