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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/05/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 479/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Matteo Del Vesco Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. V.G. 479/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
difesi come in atti ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti, come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 16/04/2025 che di seguito si riproducono:
e Per_1 Per_2
2. Entrambe i coniugi, fintanto che vivranno all'interno dello stesso immobile, avranno la libertà di vivere la propria vita e anche di frequentare altre persone nei limiti e nel rispetto reciproco e dei figli minori e Per_1 Per_2
3. Una volta che la sig.ra avrà trovato un immobile ove trasferirsi insieme ai figli, il sig. rimarrà a vivere Pt_1 Parte_2
nella casa familiare di OR (VE);
4. I coniugi, di comune accordo, dichiarano che fino a quando vivranno entrambi nella stessa casa, ciascuno contribuirà in base alle proprie possibilità al ménage familiare;
5. Dal momento in cui la sig.ra si trasferirà nella nuova residenza entro giugno 2025 i coniugi vivranno separati, Pt_1
i figli e verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale Per_1 Per_2
presso la madre;
6. Dal momento in cui i figli e si trasferiranno presso la nuova residenza insieme alla madre entro il Per_1 Per_2
mese di giugno 2025, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli in ogni momento compatibilmente con gli impegni scolastici e previo accordo con il genitore collocatario;
in ogni caso egli starà con i figli tutti i mercoledì dall'uscita di scuola o quando non c'è scuola dalle ore 9,00 e sino al giovedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola o dalla mamma;
nonché a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita di scuola o quando non c'è scuola dalle ore 9,00 e sino alla domenica sera dopo cena alle ore 21.30 quando li riaccompagnerà a casa della madre;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
entrambe le parti sono tenute a comunicare entro 30 aprile di ogni anno i propri periodi di ferie avendo cura di non accavallarle. Una settimana durante le vacanze natalizie (alternando di anno in anno la permanenza con l'uno o l'altro genitore nel giorno di Natale e Capodanno), durante le vacanze pasquali alternando Pasqua con Pasquetta e quindi un anno dal giovedì Santo sino al mattino di Pasquetta e dal mattino del lunedì di Pasquetta al mercoledì mattina e viceversa;
tre giorni durante le vacanze di Carnevale;
per tutte le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) se cadranno in giorno infrasettimanale di lunedì o di venerdì potranno aggiungersi al fine settimana del genitore beneficiario altrimenti verranno alternate, cercando in ogni caso di alternare le festività;
7. Il sig. dal momento in cui e si trasferiranno con la madre presso la nuova residenza, Parte_2 Per_1 Per_2
verserà alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, € 700,00 al mese (€350,00 per ciascun Pt_1
figlio) entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile secondo gli indici Istat dall'anno successivo alla sentenza di separazione;
8. Le spese straordinarie per i figli, ivi compresa la mensa scolastica, preventivamente concordate e documentate, saranno suddivise - sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso - tra i genitori in ragione del 60% a carico del sig.
e del 40% a carico della sig.ra così come meglio descritte nel protocollo del Tribunale di Venezia (doc. Parte_2 Pt_1
A), che allegato e sottoscritto dalle parti diviene parte integrante del presente atto;
9. Le spese straordinarie verranno rimborsate mensilmente al genitore che le ha sostenute a richiesta ed in ogni entro il giorno
15 del mese successivo previa consegna delle relative pezze giustificative;
10. L'assegno unico per i figli spetterà al 100% alla sig.ra con i quali i figli prevalentemente risiederanno Parte_1
mentre le detrazioni fiscali spetteranno a ciascun coniuge nella misura del 50%;
11. I coniugi dichiarano di essere autosufficienti dal punto di vista economico e dichiarano che nulla hanno a richiedere l'uno all'altro a titolo di contribuzione al proprio personale mantenimento, né a qualsivoglia altro titolo;
12. L'autovettura Fiat 500 L targata FR781BB intestata ad entrambi i coniugi, viene assegnata in proprietà esclusiva alla sig.ra . L'autovettura Fiat Punto DJ600PJ intestata formalmente alla sig.ra viene Parte_1 Parte_1
assegnata al sig. Parte_2
Le parti si impegnano a formalizzare il cambio di intestazione a favore degli stessi entro il termine di 15 giorni dal deposito della sentenza di separazione. A tale scopo le parti si impegnano a regolarizzare l'intestazione delle autovetture presso l'Ente competente. Si precisa che trattandosi di accordi finalizzati ad una separazione consensuale, tutte le spese relative al trasferimento, ed in particolare l'imposta provinciale e l'imposta di bollo sono esenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 legge n. 74 del 1987 (doc. 4);
13. Le parti precisano che l'autovettura Fiat 500 L targata FR781BB intestata ad entrambi i coniugi è stata acquistata con un finanziamento Fiditalia Spa che prevede il rimborso rateale mensile di € 226,99 con scadenza prevista per
31.05.2025 (doc. 5) la cui rata continuerà ad essere sostenuta e a carico del sig. sino alla scadenza naturale;
Parte_2 14. Con la sottoscrizione del presente accordo e l'esatto adempimento di quanto in esso concordemente stabilito, le parti reciprocamente dichiarano di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi ragione e titolo conseguente alla crisi del rapporto coniugale tra gli stessi”.
Conclusioni del P.M.: “voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento ai figli minori e Per_1 Per_2
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso che appaiono rispondenti all'interesse dei figli minori e Per_1
Per_2
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
congiuntisi in matrimonio in data 10/12/2005, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Villorba (TV), al n. 20, parte I, dell'anno 2005;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
- Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 08/05/2025
Il presidente estensore dott. Alessandro Cabianca