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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/09/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 788 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA Parte_1
DELLO STATO DI PALERMO
- Appellante - C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti GUERRA Controparte_1
MAURIZIO MARIA e GUERRA PAOLO
- Appellato - All'udienza dell'11/09/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 2369/2023 del 26.06.2023 il GL del Tribunale di Palermo, accogliendo la domanda proposta da con ricorso depositato il 25 Controparte_1 gennaio 2022, ha dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della speciale elargizione di cui all'art. 3 della L. n. 466/1980 e s.m.i., nella misura massima di € 200.000,00 (anziché in quella già riconosciuta dal , in ragione di € 2.000,00 Parte_1 per ogni punto di invalidità, pari all'89%), con applicazione della rivalutazione monetaria calcolata dall'1 gennaio 2003 ed ha, per l'effetto, condannato il
[...]
al pagamento in favore del ricorrente della differenza ancora dovuta Parte_1 pari ad € 49.902,00, maggiorata degli interessi legali come per legge;
in particolare, il Tribunale ha ritenuto che, in relazione all'invalidità permanente complessiva riportata dal per ragioni di servizio (superiore a un quarto) ed essendo lo CP_1 stesso cessato dal servizio e dal rapporto d'impiego per fisica inabilità, andava affermato il diritto alla liquidazione della speciale elargizione ex art. 3, L. n. 466/80
1 e s.m.i., nella misura massima di € 200.000,00, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 302/1990; inoltre, la prestazione doveva comprendere la rivalutazione monetaria a decorrere dal 1° gennaio 2003, data di fissazione dell'importo nominale, e non invece dall'1.12.2007, come, invece, disposto dall'amministrazione con il decreto prot. n. 559/C/72695/SG/S.E. dell'8.02.2021. Avverso tale sentenza ha proposto appello il , Parte_1 chiedendone la riforma parziale.
ha resistito al gravame. Controparte_1
All'udienza dell'11/09/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole che il Tribunale abbia condannato il al pagamento dell'importo dovuto per differenza tra Parte_1 quanto già corrisposto e quanto ancora dovuto, gravato di rivalutazione ed interessi, laddove, a mente dell'art. 16, comma 6, L. 412/1991, l'importo dovuto a titolo di interesse si sarebbe dovuto portare “in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”; norma, questa, che, ai sensi dell'art. 22, comma 36 L. 724/1994
“si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza (...)”. Con il secondo motivo, il appellante censura la sentenza gravata Parte_1 con riguardo all'individuazione del dies a quo della disposta rivalutazione, deducendo che esso avrebbe dovuto piuttosto essere individuato nel 26.08.2004, data di entrata in vigore della L n. 206/2004, richiamata dall'art. 34 d.l n. 159/2007, che, nell'estendere alle vittime del dovere e della criminalità organizzata e ai loro superstiti le elargizioni previste dall'art. 5, co. 1 e 5 L. 206/2004, aveva ampliato l'ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni di cui agli art. 1, co. 1, art. 4, co. 1, e art. 12, co. 3, L. n. 302/90, lasciando invariata, sotto il profilo oggettivo, la misura del beneficio. Va, in via preliminare, precisato che, in difetto di appello, è ormai coperta dal giudicato la statuizione che ha dichiarato il diritto del alla liquidazione della CP_1 speciale elargizione nell'importo massimo di € 200.000,00, anziché in quello riproporzionato in relazione alla percentuale di invalidità accertata. Con riguardo al primo motivo, lo stesso è inammissibile omettendo di confrontarsi correttamente con il contenuto della decisione impugnata.
2 In particolare non pertinente rispetto al contenuto della sentenza di primo grado è il richiamo all'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, a tenore del quale l'articolo 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991 n. 412 si applica anche agli emolumenti di natura (retributiva, pensionistica o) assistenziale (per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994) spettanti ai dipendenti pubblici, in attività di servizio o in quiescenza;
pertanto, sulle prestazioni dovute decorrono gli interessi dal momento di scadenza del termine previsto per la adozione del provvedimento sulla domanda (laddove quest'ultima risulti completa) e l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito, in ragione del ritardo nel pagamento (v. in termini Cass. n. 17439/2025 del 29.6.2025). Orbene, contrariamente a quanto lamenta l'appellante, il giudice di prime cure non è incorso, al riguardo, in alcun errore, non potendo il meccanismo testè ricordato applicarsi alla rivalutazione ex art. 8 comma 2 L 302/1990. Ed infatti, nel prevedere specifici meccanismi per l'adeguamento al costo della vita delle prestazioni riconosciute alle vittime del dovere (unanimemente ritenute di carattere assistenziale), con particolare riferimento alla speciale elargizione di cui all'art. 3 della L. n. 466/1980, il legislatore ha previsto all'art. 8, comma 2, l. n. 302/1990 una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato dall'ISTAT; tale meccanismo ha ad oggetto l'importo nominale del dovuto per sorte capitale non attenendo affatto agli accessori dovuti per effetto del ritardato pagamento. Nella sentenza gravata il Tribunale ha, per un verso, riconosciuto il diritto del alla speciale elargizione “nella misura massima di € 200.000,00, con applicazione CP_1 della rivalutazione monetaria calcolata dall'1 gennaio 2003”, condannando il a Parte_1 corrispondere al ricorrente la differenza, gravando quest'ultima unicamente degli interessi legali (in questi termini, infatti, il dispositivo: “dichiara il diritto di CP_1 alla riliquidazione della speciale elargizione di cui all'art. 3 della L. n. 466/1980 e
[...]
s.m.i., nella misura massima di € 200.000,00, con applicazione della rivalutazione monetaria calcolata dall'1 gennaio 2003; condanna il al pagamento in favore di Parte_1 delle differenze ancora dovute pari ad € 49.902,00, maggiorate degli interessi Controparte_1 legali come per legge”). La statuizione è del tutto corretta, non avendo operato alcun cumulo tra rivalutazione (come ristoro equitativo del danno da ritardo) ed interessi. Fondato è, invece, il secondo motivo.
3 Ripercorrendo in breve il progressivo formarsi della disciplina di riferimento, giova ricordare che la norma istitutiva del beneficio della c.d. “speciale elargizione” è l'art.1 della L.302/90, che ha previsto: “… a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacita' lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale”. Il successivo art. 8 ha disposto che le elargizioni ivi previste sono soggette ad una automatica rivalutazione annuale fino alla data della corresponsione in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF. Il DL n.337/03 ha disposto (all'art. 2, comma 1) che per gli eventi successivi alla data del 1.01.2003 (anche) la speciale elargizione di cui alla L. n. 302/1990 è elevata ad euro 200.000,00; in sede di conversione (in L. n. 369/2003, entrata in vigore il 13.01.2004), sono stati aggiunti i seguenti commi: “
1- bis. Ai civili, cittadini italiani, che per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui al comma 1 (attentati di Nassiriya del 12.11.2003 e di del 15.11.2003, Per_1
n.d.e.) abbiano riportato una invalidità permanente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni. Qualora l'invalidità permanente risulti non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa si applicano, altresì, le disposizioni di cui al citato articolo 2 della legge n. 407 del 1998. 1-ter. Per gli eventi indicati al comma 1-bis, la misura di ogni punto percentuale di invalidità riscontrata ai sensi del citato articolo 1 della legge n. 302 del 1990, in relazione alla diminuita capacità lavorativa, è elevata a 2.000 euro, per un importo massimo erogabile di 200.000 euro". Nell'ottica di dare una disciplina unitaria e sistematica alla materia in argomento, sino a quel momento regolata da interventi normativi frammentari, la L. n. 206/2004 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), entrata in vigore il 26.08.2004, ha anzitutto disposto l'applicazione delle disposizioni in essa contenute “a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti. Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico.”
4 Tra gli altri benefici assistenziali in essa previsti, all'art. 5 comma 1° è stata ripresa “l'elargizione di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990 n., 302 e successive modificazioni”, precisandosi che la stessa “è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale”. La L. n. 206/04, dunque, non si è limitata ad un mero rinvio ricettizio alla normativa precedente, disponendo piuttosto l'applicazione in via generalizzata a tutti i soggetti appartenenti alle categorie indicate all'art. 1 (ed agli eventi indicati all'art. 15), di un beneficio che, seppur già previsto nell'ordinamento sin dal 1990, è stato nuovamente determinato, ex nunc, nel suo importo nominale. Va aggiunto che, a norma dell'art. 1 comma 2 della stessa legge, per quanto non espressamente in essa previsto “si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.”; sicché, non avendo innovato sul punto, resta salva la disposizione di cui all'art. 8 della L. n. 302/1990 che prevede la rivalutazione automatica della speciale elargizione. Dal combinato disposto di tali disposizioni si ricava, dunque, che il beneficio in discorso consta di due componenti: quella in capitale (€ 200.000,00, ex L. n. 206/2004) e quella rivalutativa (annuale fino alla data della corresponsione in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, ex art. 8 L. n. 302/1990); intento del legislatore è quello di modellare il beneficio attualizzandone l'importo anno per anno a tutela del beneficiario, che conserva così invariato il potere di acquisto. Alla stregua di tale ricostruzione del quadro normativo di riferimento, ritiene la Corte che la speciale elargizione di cui al citato art. 5 L. n. 206/2004 vada riconosciuta, in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice,
“nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale”, con l'aggiunta della rivalutazione automatica prevista dall'art. 8 della L. n. 302/1990, quest'ultima calcolata a decorrere dall'entrata in vigore della stessa L. n. 206/2004 che ne ha ex novo stabilito l'importo nominale. Orbene - e venendo alla questione qui dibattuta -, il medesimo beneficio è stato successivamente esteso alle vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564 della L. 266/05 ovvero ai familiari superstiti;
tale estensione, già preannunciata in via programmatica dalla medesima legge mediante lo stanziamento delle risorse a ciò necessarie, è stata tuttavia attuata solo con l'art. 34 del DL n.159/07, come convertito in L. n. 222/2007 il quale ha disposto: “1. Alle vittime del
5 dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206”. Nell'ambito di tale estensione, ed in virtù del rinvio ricettizio operato dalla norma di nuovo conio con riferimento all'art. 5 della L. n. 206/2004, alle vittime del dovere, loro equiparati, e familiari superstiti, è dovuto, quindi, il medesimo importo che spetta alle vittime del terrorismo ex art. 5 L. n. 206/2004, comprensivo sia della componente in capitale (determinata nominalmente alla data di entrata in vigore della medesima legge) che di quella rivalutativa, calcolata con la medesima decorrenza: il che è pienamente in linea con l'intento univoco del legislatore, già menzionato, di totale equiparazione tra vittime della criminalità e del terrorismo e vittime del dovere, ferma per entrambe la tutela della conservazione del potere di acquisto mediante la corresponsione del beneficio nel suo valore attuale. È quanto, peraltro, hanno affermato le Sezioni Unite della Suprema Corte con riguardo all'assegno vitalizio di cui alla L. n. 350/2003, in relazione al quale è stato enunciato il seguente principio: “l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l'unica conforme al principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 della Costituzione, come risulta dal "diritto vivente" rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria” (Cass. SS.UU. n. 7761/2017). Tale ratio perequatrice impone, dunque, di individuare, per le due categorie, uno stesso dies a quo dal quale calcolare la rivalutazione della speciale elargizione;
momento che, ritiene questo Collegio, debba individuarsi nella data di entrata in vigore della L. n. 206/2004 (26.08.2004), poiché è questo il momento in cui è stato ex novo istituito, nel suo importo nominale, il suddetto beneficio, non rilevando il fatto che esso sia stato esteso a favore delle vittime del dovere solo in un momento successivo. Non può, invece, rilevare la data di entrata in vigore della legge n. 369/2003, atteso che la successiva legge n. 222/2007 non fa rinvio ad essa, quanto, piuttosto, alla prestazione ridefinita dall'art. 5 della L. n. 206/2004; né, d'altro canto, può ravvisarsi in tale interpretazione alcuna violazione del principio dell'irretroattività della legge, dal momento che, nell'estendere il beneficio nel senso sopra delineato,
6 la L. n. 222/2007 ha semplicemente attualizzato l'importo della speciale elargizione al momento della sua estensione. Ciò posto, deve ancora evidenziarsi che il criterio di rivalutazione automatica dettato dall'art. 8 della L. n. 302/1990, come detto qui applicabile, esige di fare riferimento alla misura determinata dal “tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT”; ciò significa che, fissato al 26.08.2004 il valore nominale dell'indennità spettante, la stessa andrà rivalutata - a decorrere da tale momento - tenendo conto, per tutti gli anni successivi, del tasso di inflazione rilevato l'anno precedente a ciascuno di essi. La sentenza gravata va pertanto parzialmente riformata, dovendosi rideterminare, secondo gli indici del tasso di inflazione rilevati dall'ISTAT, la somma dovuta dal in favore dell'appellato a titolo di rivalutazione Parte_1 monetaria, decorrente dal 26.08.2004 sino al momento dell'intervenuto pagamento (8.02.2021), in € 41.902,00 (ammontando l'intero importo per rivalutazione ad € 45.000,00, dal quale va detratta la somma di € 3.098,00, già pagata a tale titolo). Stante l'esito complessivo della lite ed il parziale accoglimento dell'appello, si ritiene equa l'integrale compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 2369/2023 resa il 26.06.2023 dal GL del Tribunale di Palermo, ridetermina in € 41.902,00, oltre interessi legali come in motivazione, l'importo di cui è condanna in favore di . Controparte_1
Conferma nel resto la sentenza impugnata. Compensa tra le parti le spese del presente grado. Palermo, 11/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria G. Di Marco
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