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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 5005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5005 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 366/2025 del R.G.A.C. pendente TRA
(c.f.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Nicchio Domenico (c.f. ), come da procura su foglio C.F._1 separato;
APPELLANTE E (c.f.: ), NTroparte_1 P.IVA_2 in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Cirino Andrea (c.f.
), come da procura su foglio separato;
C.F._2
APPELLATO CONCLUSIONI All'udienza dell'8/10/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE NTr
1.La Curatela del fallimento della società (di seguito ) NTroparte_1 conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, la spiegando domanda Parte_1 di ripetizione di indebito oggettivo e prospettando di aver verificato un esborso di € 200.000,00, privo di causale, a favore della convenuta, giusto bonifico effettuato in data 29 agosto 2016. La si costituiva in giudizio eccependo, per quanto interessa ai fini del presente Parte_1 giudizio di appello, l'incompetenza del Giudice adito in favore del collegio arbitrale di cui all'art. 24 dello statuto sociale nonché, nel merito, l'assenza di indebito oggettivo, avendo al contrario NT NT la un credito verso la In particolare, la convenuta evidenziava che la era Parte_1 fallita, una prima volta, nel 2000 e il fallimento era stato chiuso a seguito di concordato che aveva necessitato di un fabbisogno di € 413.000,00 circa, erogato, per l'appunto, dalla
[...] sicché la rimessa di € 200.000,00 sarebbe stata un parziale rimborso di detto credito;
a Pt_1 dimostrazione di tale prospettazione la convenuta depositava le copie di alcuni assegni circolari
1 NT che vedevano come beneficiario la e una scrittura privata nella quale il legale rappresentante della società attrice avrebbe riconosciuto il debito nei confronti della convenuta.
1.3. rigettate le istanze istruttorie della il Tribunale di Napoli, con sentenza n. Parte_1
9913/2024, pubblicata in data 18.11.2024, accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava la convenuta alla restituzione di € 200.000,00 alla Curatela attrice, oltre interessi, decorrenti dal 6 agosto 2023 al soddisfo, a titolo di ripetizione di indebito oggettivo, nonché al pagamento delle spese di lite a favore dell'Erario, liquidate in € 8.650,00 per compensi (di cui € 4.000,00 per la fase cautelare ed € 4.650,00 per il giudizio di merito), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. In sintesi, il Tribunale riteneva infondata l'eccezione preliminare di arbitrato evidenziando che l'art. 24 dello statuto, invocato dalla convenuta, riguardava controversie tra soci, o fra questi, l'amministratore e la società, mentre la controversia in oggetto, invece, era un'azione di indebito promossa da un soggetto terzo rispetto alla società (la Curatela fallimentare), rendendo la clausola arbitrale non applicabile. Nel merito, invece, il primo Giudice affermava che la convenuta non aveva assolto all'onere, su NT di essa gravante, di provare la causa giustificativa del bonifico effettuato dalla in suo favore. In particolare, il Tribunale evidenziava che:
- gli assegni, prodotti dalla convenuta per dimostrare l'erogazione di fondi per il concordato, NT risultavano provenire dalla società (allora fallita) e dal suo legale rappresentante, e non era Part desumibile nessun collegamento con la e, pertanto, non era dimostrata la provenienza di dette somme dal patrimonio dell'odierna convenuta;
- la scrittura transattiva e di riconoscimento di debito era priva di data certa opponibile al fallimento;
- non era stato provato né specificamente allegato il motivo per cui il trasferimento di soli € 200.000,00 fosse avvenuto quasi tre anni dopo la scrittura (29 agosto 2016).
2. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato tramite pec) ha proposto appello la
[...] muovendo censure su molteplici profili. Parte_1
2.1. Col primo motivo l'appellante ha ribadito la carenza di giurisdizione del Tribunale per effetto della clausola Arbitrale sostenendo che:
- è socia della Società appellata (MIC) dal 29/07/2011; Parte_1 NT
- l'articolo 24 dello statuto sociale di prevede che "qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci... o fra questi... e la società" debba essere rimessa a giudizio di un collegio composto da tre arbitri;
- la clausola arbitrale è opponibile al Fallimento. L'appellante cita l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui quando il curatore agisce per far valere un credito già presente nel patrimonio del fallito, agisce in rappresentanza del fallito, e se la clausola arbitrale è opponibile al curatore, non sussiste la vis attractiva della competenza del Tribunale fallimentare.
- il Giudice di prime cure, rigettando l'eccezione, avrebbe erroneamente ritenuto l'azione di indebito promossa dalla Curatela come proveniente da un "soggetto terzo". L'appellante sostiene che si tratti, a tutti gli effetti, di una controversia tra socia e Società.
- il Tribunale avrebbe dovuto disporre la cancellazione della causa dal ruolo e ritenere applicabile l'istituto della translatio iudicii (passaggio dal giudice ordinario agli arbitri).
2 2.2 Col secondo motivo l'appellante lamenta l'omessa valutazione di circostanze decisive e delle prove documentali fornite nel giudizio di primo grado, contestando l'accertamento della mancanza di causa giustificativa del pagamento. NT La ribadisce che la somma di € 200.000,00, trasferitale da quando era in Parte_1 NT bonis, rappresentava il pagamento (seppur parziale) di un debito che aveva nei confronti di Part
e che tale debito era stato accertato nell'atto transattivo e di riconoscimento del debito sottoscritto nel dicembre 2013. L'appellante contesta che il Giudice di primo grado abbia erroneamente valutato gli assegni NT NT prodotti come "provenienti dalla società ", quando in realtà la (allora fallita) era la beneficiaria degli assegni. LPG afferma che gli assegni erano stati da lei emessi in favore del Fallimento n. 386/2000 in funzione del concordato. Inoltre, la critica il rigetto delle istanze di prova orale, in particolare la prova Parte_1 testimoniale richiesta per confermare la paternità degli assegni, sostenendo che l'assegno recava Part anche la sottoscrizione del Sig. (allora Amministratore unico di ) e che, Persona_1 essendoci un principio di prova per iscritto (art. 2724 c.c.), la prova orale sarebbe stata opportuna.
2.3 L'appellante contesta il rilievo del Tribunale secondo cui l'atto transattivo del dicembre 2013 era privo di data certa opponibile al fallimento e sostiene che la data certa sarebbe Parte desumibile dalla raccomandata A.R. inviata dall'allora alla , il cui timbro e firma CP_1
"equivale a certificazione di un pubblico ufficiale a tutti gli effetti". NT
2.4 la si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. giacché l'atto di gravame sarebbe una "mera riproposizione" delle eccezioni già svolte e rigettate in fase cautelare e di merito. Nel merito, la Curatela ribadisce che la clausola arbitrale di cui all'art. 24 dello statuto non è applicabile al caso di specie, sia in relazione alla natura del Curatore che è soggetto terzo rispetto al rapporto sociale, sia quanto alla natura della NTroversia giacché l'azione promossa (ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.) è estranea al contratto sociale e non può essere annoverata tra i rapporti che possono essere devoluti agli arbitri. Una controversia di indebito oggettivo è diversa per causa petendi e petitum da quelle nascenti dall'esecuzione del contratto, anche se questo ne costituisce un "presupposto storico". Parte NT L'appellata, quindi, ha ribadito che il presunto finanziamento da a era rimasto "del tutto sfornito di prova" poiché gli assegni prodotti risultavano tratti a beneficio del CP_1
(e non della in bonis) e, inoltre, non coprivano il fabbisogno concordatario e,
[...] CP_1 soprattutto, non era dato evincere da chi provenissero poiché gli stessi non recavano alcun riferimento utile per ricondurli alla Parte_1
Inoltre, secondo l'appellata, sulla scrittura transattiva il Tribunale aveva correttamente rilevato la mancanza di data certa opponibile al fallimento giacché la ricevuta di ritorno di una raccomandata prova solo l'invio e la ricezione del plico, ma non il suo contenuto;
inoltre, il rigetto della prova testimoniale era legittimo, in quanto gli artt. 2721 e 2726 c.c. limitano la prova per testimoni per pagamenti ingenti e la deroga non era giustificata, data l'assenza di un valido principio di prova scritta da parte dell'istante.
3 2.4 Su istanza della con ordinanza resa in data 17.7.2025, il Collegio ha Parte_1 sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza dell'8.10.2025 e, in detta udienza, udita la discussione delle parti, si è riservato la decisione.
3. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata. L'articolo 342 del c.p.c., come pure il successivo articolo 434 dello stesso codice di rito, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, fermo restando, però, come a tal fine non occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Invero, il richiamo, contenuto nei citati articoli 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio, giacché quanto viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/04/2024, n.9378) Nel caso di specie, l'atto di appello soddisfa con sufficiente grado di specificità le prescrizioni contenutistiche della norma di cui all'art. 342 c.p.c., risultando adeguatamente formulata, accanto ai motivi di censura, una parte argomentativa teleologicamente orientata a confutare e contrastare le ragioni addotte dal giudice a quo. Nel merito, tuttavia, l'appello è infondato e non può essere accolto. In primo luogo, va rilevato che il motivo di appello avente ad oggetto l'asserita competenza del NT collegio arbitrale previsto dall'art. 24 dello statuto sociale della risulta inammissibile. Il Tribunale, infatti, sul punto ha affermato che: “l'art. 24 sopra citato non è applicabile al tipo di controversia oggetto di giudizio: non siamo di fronte ad una controversia tra soci né ad una controversia tra la società e il socio, o tra amministratori e società. Trattasi, invece, di azione di indebito che viene promossa da un soggetto terzo rispetto alla società, per di più trattandosi di una curatela fallimentare.” Ebbene, avverso tale parte della sentenza la non ha formulato nessuna Parte_1 contestazione, limitandosi ad affermare che il curatore della società non poteva considerarsi un soggetto terzo rispetto alla società fallita e, dunque, la clausola arbitrale era applicabile anche NT nelle controversie di cui era parte il fallimento della;
tuttavia, l'appellante non ha mai contestato l'affermazione che, secondo la prospettazione di parte attrice/appellata, il pagamento effettuato da a beneficio della – oggetto della domanda di CP_1 Parte_1 restituzione - era assolutamente privo di causa e, quindi, non poteva essere senz'altro annoverato tra i rapporti discendenti dal contratto sociale.
4 Inoltre, la sentenza impugnata risulta condivisibile nella parte in cui non ha riconosciuto l'esistenza di una data certa, opponibile anche alla curatela del nuovo fallimento della società NT
, nel documento allegato sub 5) della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla nel giudizio di primo grado. Parte_1
Con tale scrittura, denominata “Atto transattivo con contestuale riconoscimento di debito”, NT sottoscritta dai legali rappresentanti delle società e le parti, si legge che: Parte_1 con sentenza del 17.5.2000 il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento della Soc. MIC Mercato ltaliano Calzature S.rl. - Fall. N° 386/2000; che, in data 19.11.2008 la società aveva deliberato la presentazione di una proposta di concordato fallimentare approvata dal comitato dei creditori e dal curatore fallimentare, tal che con decreto del 20.5.2009 il Tribunale Part NT omologava il concordato;
che, tra la e la erano intervenuti una serie di rapporti economici volti al soddisfacimento del fabbisogno concordatario sino alla concorrenza di € 413.038,20 e che, il programma concordatario veniva interamente adempiuto, con soddisfazione integrale dei creditori ammessi con fondi messi a disposizione dalla Soc.
[...]
e che pertanto il 9.7.2013 il Tribunale dichiarava la chiusura del fallimento;
che era Parte_1 NT Part emersa per un'oggettiva difficoltà di recuperare gli importi messi a disposizione da e come complessivamente rivendicati, ma vi era tra le Parti la volontà di addivenire alla definizione bonaria della questione e, quindi, tanto premesso: NT La in persona del legale rappresentante p.t., dichiarava di riconoscersi senza riserve Part debitrice nei confronti della per la complessiva somma di € 413.038,20, con esclusione degli interessi, per le causali di cui alla premessa e propone detto importo a titolo conciliativo e transattivo da corrispondere in un'unica soluzione all'esito della liquidazione del patrimonio Part sociale, giusto verbale di riconsegna del curatore;
la , in persona del legale rapp.te, NT dichiarava senza riserve di accettare la proposta della nell'importo da essa formulato e pari a complessivi € 413.038,20 con rinunzia agli interessi, salvo il corretto adempimento di quanto concordato. Tale scrittura, inoltre, secondo la prospettazione di parte appellante, sarebbe stata inoltrata NT tramite posta raccomandata dalla alla in data 13.12.2013, e ricevuta Parte_1 dall'appellante in data 17.12.2013, come risulterebbe dai timbri apposti dall'Ufficio postale sulla predetta raccomandata. Ebbene, si è affermato in giurisprudenza che, qualora la scrittura privata non autenticata formi un corpo unico col foglio sul quale è impresso il timbro postale, la data risultante da quest'ultimo è data certa della scrittura, perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita: mentre grava sulla parte che contesti la certezza della data, l'onere di provare - pur senza necessità di querela di falso - che la redazione del contenuto della scrittura è avvenuta in un momento diverso (cfr. Cassazione civile sez. I, 31/08/2015, n.17335). Tuttavia, in primo luogo, osserva il Collegio che, dalla copia digitale prodotta in giudizio dalla non è possibile comprendere se i timbri dell'ufficio postale siano stati apposti su Parte_1 di una busta contenente la predetta scrittura, ovvero direttamente sul foglio che la conteneva. In realtà, sembra deporre in favore della prima ipotesi la circostanza che, nel documento depositato telematicamente nel giudizio di primo grado, i timbri dell'ufficio postali sono
5 presenti al centro della quarta pagina del relativo file pdf e, dunque, appare inverosimile che il documento originale sia stato piegato in tre parti e poi spedito direttamente perché, in tal caso, i timbri dell'Ufficio postale si sarebbero dovuti trovare nella parte alta o in quella bassa del foglio;
d'altra parte il documento si compone di tre pagine e, quindi, appare assai più verosimile che la sua spedizione potesse avvenire esclusivamente mediante inserimento in una busta dei due fogli che lo componevano. In ogni caso, dall'esame del documento sopra richiamato, è evidente che il timbro postale, tutt'al più, risulterebbe apposto sul retro del secondo dei fogli sui quali è impressa la scrittura privata con relative sottoscrizioni e, dunque, comunque, non potrebbero ritenersi rispettati i rigorosi requisiti dell'art. 2704 c.c.. Infatti, posto che il criterio interpretativo in tema di timbro postale quale fattispecie integrante la certezza di data della scrittura privata non autenticata, è la necessità che la scrittura stessa formi un "corpo unico col foglio sul quale è impresso il timbro postale", nel caso di specie non sarebbe ravvisabile la predetta caratteristica, non potendo dirsi che il timbro apposto sul retro formi "corpo unico" con la scrittura, stesa esclusivamente e per intero sull'altra facciata, e che dunque era suscettibile di formazione in un momento diverso e successivo rispetto a quello dell'apposizione del timbro postale sul plico, che avrebbe potuto essere inviato in bianco, al solo fine della datazione, per poi essere riempito secondo necessità; inoltre, il timbro postale può essere -come solitamente avviene- apposto sul plico già chiuso per la spedizione, sicché il funzionario delle poste può non aver preso contezza del contenuto;
in altri termini, ben potendo -nel caso di plico piegato in tre parti e timbrato sul retro- non corrispondere il momento della timbratura con quello della stesura della scrittura, sul piano dell'onere probatorio ne deriva che, per l'osservanza del disposto normativo, occorre che il timbro sia sovrapposto al testo della scrittura o alla sottoscrizione. In definitiva, nel caso in esame non può dirsi, quindi, che la data apposta sul documento sopra indicato potesse essere considerata certa o, comunque, idonea a determinare sulla parte che contesta la scrittura l'onere di provare la redazione del contenuto della scrittura, in tutto o in parte, in un momento diverso dalla data stessa così accertata, in quanto, appunto, tale inversione dell'onere della prova si determina solo quando il timbro postale forma corpo unico con la scrittura, come ad esempio quando è apposto sopra alla sottoscrizione. Quanto, invece, agli assegni allegati in copia sub 4) alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla convenuta nel primo grado di giudizio, va rilevato che, effettivamente, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, tali titoli risultano emessi a favore del NT fallimento della e non certamente dalla stessa società fallita. Gli stessi, inoltre, risultano pacificamente depositati da legale rapp.te della società CP_2 fallita, nella procedura del concordato fallimentare;
tuttavia l'appellante non ha fornito nessuna prova che la provvista per il pagamento di tali assegni circolari sia ad essa riconducibile e, dunque, gli stessi non possono essere considerati prova del pagamento in favore della società NT fallita che sarebbe poi stato restituito dalla , tornata in bonis, con il bonifico bancario che, secondo l'attuale curatela fallimentare, sarebbe stato privo di causa. Infine, non può trovare accoglimento la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria formulata da parte appellante risultando la stessa del tutto inammissibile.
6 Difatti, né nelle precedenti note conclusionali di cui all'art. 189 c.p.c. nell'attuale formulazione, né all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/10/2024, la difesa della convenuta, odierna appellante, ha mai insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori così come articolati nelle precedenti memorie istruttorie e, dunque, per la revoca dell'ordinanza del 24.6.2024, con la quale il Tribunale aveva rigettato tali richieste. Ebbene, poiché le istanze istruttorie rigettate dal Giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, la mancata riproposizione delle stesse e l'omessa richiesta di revoca dell'ordinanza del 24/06/2024 da parte del procuratore dell'opposto, induce questa Corte a ritenere le stesse abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione. Dagli atti processuali nonché da una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo (Cass. civ. sez.
6-3 ord. 4/4/2022 n. 10767), non è emersa alcuna volontà inequivoca di insistere nelle richieste istruttorie, tale da ritenere la presunzione di cui sopra superata. Pertanto, il suddetto motivo è inammissibile.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dello Stato, ex art. 133 DPR 115/2002, essendo la parte vittoriosa ammessa al gratuito patrocinio, facendo riferimento ai parametri medi NTroparte_1 stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte di Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00) e il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria.
Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposta dalla nei confronti del Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9913/2024, NTroparte_1 pubblicata in data 18.11.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. condanna al pagamento, in favore dello Stato ex art. 133 DPR Parte_1
115/02, delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in € 12.154,00 (dodicimilacentocinquantaquattro/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo
7 unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli, l'8/10/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
8
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 366/2025 del R.G.A.C. pendente TRA
(c.f.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Nicchio Domenico (c.f. ), come da procura su foglio C.F._1 separato;
APPELLANTE E (c.f.: ), NTroparte_1 P.IVA_2 in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Cirino Andrea (c.f.
), come da procura su foglio separato;
C.F._2
APPELLATO CONCLUSIONI All'udienza dell'8/10/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE NTr
1.La Curatela del fallimento della società (di seguito ) NTroparte_1 conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, la spiegando domanda Parte_1 di ripetizione di indebito oggettivo e prospettando di aver verificato un esborso di € 200.000,00, privo di causale, a favore della convenuta, giusto bonifico effettuato in data 29 agosto 2016. La si costituiva in giudizio eccependo, per quanto interessa ai fini del presente Parte_1 giudizio di appello, l'incompetenza del Giudice adito in favore del collegio arbitrale di cui all'art. 24 dello statuto sociale nonché, nel merito, l'assenza di indebito oggettivo, avendo al contrario NT NT la un credito verso la In particolare, la convenuta evidenziava che la era Parte_1 fallita, una prima volta, nel 2000 e il fallimento era stato chiuso a seguito di concordato che aveva necessitato di un fabbisogno di € 413.000,00 circa, erogato, per l'appunto, dalla
[...] sicché la rimessa di € 200.000,00 sarebbe stata un parziale rimborso di detto credito;
a Pt_1 dimostrazione di tale prospettazione la convenuta depositava le copie di alcuni assegni circolari
1 NT che vedevano come beneficiario la e una scrittura privata nella quale il legale rappresentante della società attrice avrebbe riconosciuto il debito nei confronti della convenuta.
1.3. rigettate le istanze istruttorie della il Tribunale di Napoli, con sentenza n. Parte_1
9913/2024, pubblicata in data 18.11.2024, accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava la convenuta alla restituzione di € 200.000,00 alla Curatela attrice, oltre interessi, decorrenti dal 6 agosto 2023 al soddisfo, a titolo di ripetizione di indebito oggettivo, nonché al pagamento delle spese di lite a favore dell'Erario, liquidate in € 8.650,00 per compensi (di cui € 4.000,00 per la fase cautelare ed € 4.650,00 per il giudizio di merito), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. In sintesi, il Tribunale riteneva infondata l'eccezione preliminare di arbitrato evidenziando che l'art. 24 dello statuto, invocato dalla convenuta, riguardava controversie tra soci, o fra questi, l'amministratore e la società, mentre la controversia in oggetto, invece, era un'azione di indebito promossa da un soggetto terzo rispetto alla società (la Curatela fallimentare), rendendo la clausola arbitrale non applicabile. Nel merito, invece, il primo Giudice affermava che la convenuta non aveva assolto all'onere, su NT di essa gravante, di provare la causa giustificativa del bonifico effettuato dalla in suo favore. In particolare, il Tribunale evidenziava che:
- gli assegni, prodotti dalla convenuta per dimostrare l'erogazione di fondi per il concordato, NT risultavano provenire dalla società (allora fallita) e dal suo legale rappresentante, e non era Part desumibile nessun collegamento con la e, pertanto, non era dimostrata la provenienza di dette somme dal patrimonio dell'odierna convenuta;
- la scrittura transattiva e di riconoscimento di debito era priva di data certa opponibile al fallimento;
- non era stato provato né specificamente allegato il motivo per cui il trasferimento di soli € 200.000,00 fosse avvenuto quasi tre anni dopo la scrittura (29 agosto 2016).
2. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato tramite pec) ha proposto appello la
[...] muovendo censure su molteplici profili. Parte_1
2.1. Col primo motivo l'appellante ha ribadito la carenza di giurisdizione del Tribunale per effetto della clausola Arbitrale sostenendo che:
- è socia della Società appellata (MIC) dal 29/07/2011; Parte_1 NT
- l'articolo 24 dello statuto sociale di prevede che "qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci... o fra questi... e la società" debba essere rimessa a giudizio di un collegio composto da tre arbitri;
- la clausola arbitrale è opponibile al Fallimento. L'appellante cita l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui quando il curatore agisce per far valere un credito già presente nel patrimonio del fallito, agisce in rappresentanza del fallito, e se la clausola arbitrale è opponibile al curatore, non sussiste la vis attractiva della competenza del Tribunale fallimentare.
- il Giudice di prime cure, rigettando l'eccezione, avrebbe erroneamente ritenuto l'azione di indebito promossa dalla Curatela come proveniente da un "soggetto terzo". L'appellante sostiene che si tratti, a tutti gli effetti, di una controversia tra socia e Società.
- il Tribunale avrebbe dovuto disporre la cancellazione della causa dal ruolo e ritenere applicabile l'istituto della translatio iudicii (passaggio dal giudice ordinario agli arbitri).
2 2.2 Col secondo motivo l'appellante lamenta l'omessa valutazione di circostanze decisive e delle prove documentali fornite nel giudizio di primo grado, contestando l'accertamento della mancanza di causa giustificativa del pagamento. NT La ribadisce che la somma di € 200.000,00, trasferitale da quando era in Parte_1 NT bonis, rappresentava il pagamento (seppur parziale) di un debito che aveva nei confronti di Part
e che tale debito era stato accertato nell'atto transattivo e di riconoscimento del debito sottoscritto nel dicembre 2013. L'appellante contesta che il Giudice di primo grado abbia erroneamente valutato gli assegni NT NT prodotti come "provenienti dalla società ", quando in realtà la (allora fallita) era la beneficiaria degli assegni. LPG afferma che gli assegni erano stati da lei emessi in favore del Fallimento n. 386/2000 in funzione del concordato. Inoltre, la critica il rigetto delle istanze di prova orale, in particolare la prova Parte_1 testimoniale richiesta per confermare la paternità degli assegni, sostenendo che l'assegno recava Part anche la sottoscrizione del Sig. (allora Amministratore unico di ) e che, Persona_1 essendoci un principio di prova per iscritto (art. 2724 c.c.), la prova orale sarebbe stata opportuna.
2.3 L'appellante contesta il rilievo del Tribunale secondo cui l'atto transattivo del dicembre 2013 era privo di data certa opponibile al fallimento e sostiene che la data certa sarebbe Parte desumibile dalla raccomandata A.R. inviata dall'allora alla , il cui timbro e firma CP_1
"equivale a certificazione di un pubblico ufficiale a tutti gli effetti". NT
2.4 la si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. giacché l'atto di gravame sarebbe una "mera riproposizione" delle eccezioni già svolte e rigettate in fase cautelare e di merito. Nel merito, la Curatela ribadisce che la clausola arbitrale di cui all'art. 24 dello statuto non è applicabile al caso di specie, sia in relazione alla natura del Curatore che è soggetto terzo rispetto al rapporto sociale, sia quanto alla natura della NTroversia giacché l'azione promossa (ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.) è estranea al contratto sociale e non può essere annoverata tra i rapporti che possono essere devoluti agli arbitri. Una controversia di indebito oggettivo è diversa per causa petendi e petitum da quelle nascenti dall'esecuzione del contratto, anche se questo ne costituisce un "presupposto storico". Parte NT L'appellata, quindi, ha ribadito che il presunto finanziamento da a era rimasto "del tutto sfornito di prova" poiché gli assegni prodotti risultavano tratti a beneficio del CP_1
(e non della in bonis) e, inoltre, non coprivano il fabbisogno concordatario e,
[...] CP_1 soprattutto, non era dato evincere da chi provenissero poiché gli stessi non recavano alcun riferimento utile per ricondurli alla Parte_1
Inoltre, secondo l'appellata, sulla scrittura transattiva il Tribunale aveva correttamente rilevato la mancanza di data certa opponibile al fallimento giacché la ricevuta di ritorno di una raccomandata prova solo l'invio e la ricezione del plico, ma non il suo contenuto;
inoltre, il rigetto della prova testimoniale era legittimo, in quanto gli artt. 2721 e 2726 c.c. limitano la prova per testimoni per pagamenti ingenti e la deroga non era giustificata, data l'assenza di un valido principio di prova scritta da parte dell'istante.
3 2.4 Su istanza della con ordinanza resa in data 17.7.2025, il Collegio ha Parte_1 sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza dell'8.10.2025 e, in detta udienza, udita la discussione delle parti, si è riservato la decisione.
3. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata. L'articolo 342 del c.p.c., come pure il successivo articolo 434 dello stesso codice di rito, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, fermo restando, però, come a tal fine non occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Invero, il richiamo, contenuto nei citati articoli 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio, giacché quanto viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/04/2024, n.9378) Nel caso di specie, l'atto di appello soddisfa con sufficiente grado di specificità le prescrizioni contenutistiche della norma di cui all'art. 342 c.p.c., risultando adeguatamente formulata, accanto ai motivi di censura, una parte argomentativa teleologicamente orientata a confutare e contrastare le ragioni addotte dal giudice a quo. Nel merito, tuttavia, l'appello è infondato e non può essere accolto. In primo luogo, va rilevato che il motivo di appello avente ad oggetto l'asserita competenza del NT collegio arbitrale previsto dall'art. 24 dello statuto sociale della risulta inammissibile. Il Tribunale, infatti, sul punto ha affermato che: “l'art. 24 sopra citato non è applicabile al tipo di controversia oggetto di giudizio: non siamo di fronte ad una controversia tra soci né ad una controversia tra la società e il socio, o tra amministratori e società. Trattasi, invece, di azione di indebito che viene promossa da un soggetto terzo rispetto alla società, per di più trattandosi di una curatela fallimentare.” Ebbene, avverso tale parte della sentenza la non ha formulato nessuna Parte_1 contestazione, limitandosi ad affermare che il curatore della società non poteva considerarsi un soggetto terzo rispetto alla società fallita e, dunque, la clausola arbitrale era applicabile anche NT nelle controversie di cui era parte il fallimento della;
tuttavia, l'appellante non ha mai contestato l'affermazione che, secondo la prospettazione di parte attrice/appellata, il pagamento effettuato da a beneficio della – oggetto della domanda di CP_1 Parte_1 restituzione - era assolutamente privo di causa e, quindi, non poteva essere senz'altro annoverato tra i rapporti discendenti dal contratto sociale.
4 Inoltre, la sentenza impugnata risulta condivisibile nella parte in cui non ha riconosciuto l'esistenza di una data certa, opponibile anche alla curatela del nuovo fallimento della società NT
, nel documento allegato sub 5) della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla nel giudizio di primo grado. Parte_1
Con tale scrittura, denominata “Atto transattivo con contestuale riconoscimento di debito”, NT sottoscritta dai legali rappresentanti delle società e le parti, si legge che: Parte_1 con sentenza del 17.5.2000 il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento della Soc. MIC Mercato ltaliano Calzature S.rl. - Fall. N° 386/2000; che, in data 19.11.2008 la società aveva deliberato la presentazione di una proposta di concordato fallimentare approvata dal comitato dei creditori e dal curatore fallimentare, tal che con decreto del 20.5.2009 il Tribunale Part NT omologava il concordato;
che, tra la e la erano intervenuti una serie di rapporti economici volti al soddisfacimento del fabbisogno concordatario sino alla concorrenza di € 413.038,20 e che, il programma concordatario veniva interamente adempiuto, con soddisfazione integrale dei creditori ammessi con fondi messi a disposizione dalla Soc.
[...]
e che pertanto il 9.7.2013 il Tribunale dichiarava la chiusura del fallimento;
che era Parte_1 NT Part emersa per un'oggettiva difficoltà di recuperare gli importi messi a disposizione da e come complessivamente rivendicati, ma vi era tra le Parti la volontà di addivenire alla definizione bonaria della questione e, quindi, tanto premesso: NT La in persona del legale rappresentante p.t., dichiarava di riconoscersi senza riserve Part debitrice nei confronti della per la complessiva somma di € 413.038,20, con esclusione degli interessi, per le causali di cui alla premessa e propone detto importo a titolo conciliativo e transattivo da corrispondere in un'unica soluzione all'esito della liquidazione del patrimonio Part sociale, giusto verbale di riconsegna del curatore;
la , in persona del legale rapp.te, NT dichiarava senza riserve di accettare la proposta della nell'importo da essa formulato e pari a complessivi € 413.038,20 con rinunzia agli interessi, salvo il corretto adempimento di quanto concordato. Tale scrittura, inoltre, secondo la prospettazione di parte appellante, sarebbe stata inoltrata NT tramite posta raccomandata dalla alla in data 13.12.2013, e ricevuta Parte_1 dall'appellante in data 17.12.2013, come risulterebbe dai timbri apposti dall'Ufficio postale sulla predetta raccomandata. Ebbene, si è affermato in giurisprudenza che, qualora la scrittura privata non autenticata formi un corpo unico col foglio sul quale è impresso il timbro postale, la data risultante da quest'ultimo è data certa della scrittura, perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita: mentre grava sulla parte che contesti la certezza della data, l'onere di provare - pur senza necessità di querela di falso - che la redazione del contenuto della scrittura è avvenuta in un momento diverso (cfr. Cassazione civile sez. I, 31/08/2015, n.17335). Tuttavia, in primo luogo, osserva il Collegio che, dalla copia digitale prodotta in giudizio dalla non è possibile comprendere se i timbri dell'ufficio postale siano stati apposti su Parte_1 di una busta contenente la predetta scrittura, ovvero direttamente sul foglio che la conteneva. In realtà, sembra deporre in favore della prima ipotesi la circostanza che, nel documento depositato telematicamente nel giudizio di primo grado, i timbri dell'ufficio postali sono
5 presenti al centro della quarta pagina del relativo file pdf e, dunque, appare inverosimile che il documento originale sia stato piegato in tre parti e poi spedito direttamente perché, in tal caso, i timbri dell'Ufficio postale si sarebbero dovuti trovare nella parte alta o in quella bassa del foglio;
d'altra parte il documento si compone di tre pagine e, quindi, appare assai più verosimile che la sua spedizione potesse avvenire esclusivamente mediante inserimento in una busta dei due fogli che lo componevano. In ogni caso, dall'esame del documento sopra richiamato, è evidente che il timbro postale, tutt'al più, risulterebbe apposto sul retro del secondo dei fogli sui quali è impressa la scrittura privata con relative sottoscrizioni e, dunque, comunque, non potrebbero ritenersi rispettati i rigorosi requisiti dell'art. 2704 c.c.. Infatti, posto che il criterio interpretativo in tema di timbro postale quale fattispecie integrante la certezza di data della scrittura privata non autenticata, è la necessità che la scrittura stessa formi un "corpo unico col foglio sul quale è impresso il timbro postale", nel caso di specie non sarebbe ravvisabile la predetta caratteristica, non potendo dirsi che il timbro apposto sul retro formi "corpo unico" con la scrittura, stesa esclusivamente e per intero sull'altra facciata, e che dunque era suscettibile di formazione in un momento diverso e successivo rispetto a quello dell'apposizione del timbro postale sul plico, che avrebbe potuto essere inviato in bianco, al solo fine della datazione, per poi essere riempito secondo necessità; inoltre, il timbro postale può essere -come solitamente avviene- apposto sul plico già chiuso per la spedizione, sicché il funzionario delle poste può non aver preso contezza del contenuto;
in altri termini, ben potendo -nel caso di plico piegato in tre parti e timbrato sul retro- non corrispondere il momento della timbratura con quello della stesura della scrittura, sul piano dell'onere probatorio ne deriva che, per l'osservanza del disposto normativo, occorre che il timbro sia sovrapposto al testo della scrittura o alla sottoscrizione. In definitiva, nel caso in esame non può dirsi, quindi, che la data apposta sul documento sopra indicato potesse essere considerata certa o, comunque, idonea a determinare sulla parte che contesta la scrittura l'onere di provare la redazione del contenuto della scrittura, in tutto o in parte, in un momento diverso dalla data stessa così accertata, in quanto, appunto, tale inversione dell'onere della prova si determina solo quando il timbro postale forma corpo unico con la scrittura, come ad esempio quando è apposto sopra alla sottoscrizione. Quanto, invece, agli assegni allegati in copia sub 4) alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla convenuta nel primo grado di giudizio, va rilevato che, effettivamente, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, tali titoli risultano emessi a favore del NT fallimento della e non certamente dalla stessa società fallita. Gli stessi, inoltre, risultano pacificamente depositati da legale rapp.te della società CP_2 fallita, nella procedura del concordato fallimentare;
tuttavia l'appellante non ha fornito nessuna prova che la provvista per il pagamento di tali assegni circolari sia ad essa riconducibile e, dunque, gli stessi non possono essere considerati prova del pagamento in favore della società NT fallita che sarebbe poi stato restituito dalla , tornata in bonis, con il bonifico bancario che, secondo l'attuale curatela fallimentare, sarebbe stato privo di causa. Infine, non può trovare accoglimento la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria formulata da parte appellante risultando la stessa del tutto inammissibile.
6 Difatti, né nelle precedenti note conclusionali di cui all'art. 189 c.p.c. nell'attuale formulazione, né all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/10/2024, la difesa della convenuta, odierna appellante, ha mai insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori così come articolati nelle precedenti memorie istruttorie e, dunque, per la revoca dell'ordinanza del 24.6.2024, con la quale il Tribunale aveva rigettato tali richieste. Ebbene, poiché le istanze istruttorie rigettate dal Giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, la mancata riproposizione delle stesse e l'omessa richiesta di revoca dell'ordinanza del 24/06/2024 da parte del procuratore dell'opposto, induce questa Corte a ritenere le stesse abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione. Dagli atti processuali nonché da una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo (Cass. civ. sez.
6-3 ord. 4/4/2022 n. 10767), non è emersa alcuna volontà inequivoca di insistere nelle richieste istruttorie, tale da ritenere la presunzione di cui sopra superata. Pertanto, il suddetto motivo è inammissibile.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dello Stato, ex art. 133 DPR 115/2002, essendo la parte vittoriosa ammessa al gratuito patrocinio, facendo riferimento ai parametri medi NTroparte_1 stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte di Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00) e il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria.
Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposta dalla nei confronti del Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9913/2024, NTroparte_1 pubblicata in data 18.11.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. condanna al pagamento, in favore dello Stato ex art. 133 DPR Parte_1
115/02, delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in € 12.154,00 (dodicimilacentocinquantaquattro/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo
7 unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli, l'8/10/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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