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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 17/07/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
Dott. RI IN Giudice rel. riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento, avente ad oggetto separazione consensuale, iscritto al n. 896\2025
V.G., promosso da
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
4, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti C.F._1
ed , presso il cui studio legale a Massa in Via G. CP_1 Controparte_2
B. La Salle 1 è elettivamente domiciliata,
e
, nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F. Parte_2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. CodiceFiscale_2
Chiarella Lagomarsini, ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio legale sito in
Carrara in Via C. Fiorillo n.1b;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 3 Con ricorso congiunto i sig.ri e hanno dedotto che: i) Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio secondo il rito concordatario in Carrara il 30/09/2017, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 42 parte 2,
Serie A, dell'anno 2017; ii) hanno adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni;
iii) dall'unione coniugale è nato il figlio il 15/06/2018; iv) Persona_1
l'unione è andata deteriorandosi, essendo ormai venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale tra i coniugi i quali intendono addivenire alla separazione;
tutto ciò premesso i ricorrenti hanno richiesto che il Tribunale ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. voglia procedere all'omologa della separazione consensuale alle condizioni di cui in ricorso.
In accordo alla facoltà loro concessa dall'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., le parti hanno deposito note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare.
La domanda di separazione è fondata: entrambi i coniugi hanno manifestato la volontà di addivenire alla separazione ed escluso la possibilità di riconciliazione, ciò di cui questo Tribunale non può che prendere atto alla luce del disposto di cui all'art. 151 c.c..
Gli accordi di cui al ricorso appaiono conformi alla legge, all'ordine pubblico, ed all'interesse della prole, e pertanto devono essere omologati.
Dal momento che, nel rassegnare le proprie conclusioni, le parti hanno domandato tanto la pronuncia della separazione, quanto quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la decisione su quest'ultima domanda allorquando diverrà procedibile, in accordo al disposto dell'art. 473bis.49 c.p.c.. In tale sede interverranno le statuizioni di legge in punto di spese giudiziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, non definitivamente statuendo:
pagina 2 di 3 PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio secondo il rito concordatario in Carrara il
30/09/2017, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n.
42 parte 2, Serie A, dell'anno 2017, autorizzandoli a vivere separati;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
DISPONE rimettersi il fascicolo in istruttoria come da separata ordinanza;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Carrara (MS) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Massa nella camera di consiglio del 16.7.2025
Il Presidente Il Giudice est.
dott. Giulio Lino Maria Giuntoli dott. RI IN
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