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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/03/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
1338/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3.02.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Chiara Anna Maria Colombo (C.F. ) e Sara Beccaglia (C.F. C.F._2
) del Foro di Milano C.F._3 presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._4 residente in [...] con l'Avv. Stefania Mugnai ( del Foro di Milano C.F._5 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ZA (MI) il 26.06.2010 con atto trascritto nei Registri dello stato civile in ZA (MI) (anno 2010 al n. 6, Parte II, Serie A) in comunione legale dei beni.
Con i seguenti figli: nato a [...] l'[...], codice fiscale Persona_1
, cittadinanza italiana, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e C.F._6
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2 C.F._7 cittadinanza italiana, minorenne e non economicamente autosufficiente, in relazione ai quali non sono intervenuti provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in ZA (MI), Via Val D'Ossola n. 10, rimane assegnata con quanto l'arreda al sig. quale genitore collocatario, il quale continuerà ad abitarla unitamente CP_1 al figlio , sino alla vendita dell'immobile stesso. Pt_2
3) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto Pt_2
della responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
4) Le decisioni di maggior interesse del figlio , relative all'istruzione, Pt_2 all'educazione, alla salute, sono assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa.
5) I genitori si impegnano, sin dalla data del deposito del presente ricorso, a cooperare affinché , qualora avverta la necessità di intraprendere un percorso di psicoterapia, a Pt_2
rilasciarsi reciprocamente il consenso a tal fine. Fino a quando il sig. non avrà reperito CP_1 un'occupazione, i relativi costi resteranno integralmente a carico della sig.ra Non appena Parte_1 il sig. reperirà un'occupazione, i costi saranno a carico di ciascun genitore nella misura del CP_1
50% ciascuno.
6) Sino alla vendita dell'unità immobiliare in ZA (MI), Via Val D'Ossola n. 10, collocamento e frequentazione di , con la madre, saranno regolati come di seguito: Pt_2
a) il figlio sarà collocato e avrà residenza anagrafica presso il padre in ZA Pt_2
(MI), Via Val D'Ossola n. 10, nell'immobile già adibito a casa familiare e in comproprietà tra i sigg.
e con tutto ciò che lo arreda. Parte_1 CP_1
b) la sig.ra potrà vedere e tenere con sé il figlio quantomeno nei tempi e con le Parte_1
modalità di seguito indicate e salvo miglior accordo, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di , a fine settimana alternati prendendolo il venerdì alle 19.00 dalla casa Pt_2
paterna e fino alla domenica dopo cena, riaccompagnandolo alla casa paterna, oltre che due pomeriggi infrasettimanali da concordarsi previamente e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, prendendolo dalla casa paterna prima di cena o dopo gli allenamenti di calcio e riaccompagnandolo alla casa paterna alle 21.30; nella settimana in cui non è previsto il weekend con la madre, due pomeriggi infrasettimanali da concordarsi previamente e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, prendendolo dalla casa paterna prima di cena o dopo gli allenamenti di calcio e riaccompagnandolo alla casa paterna alle 21.30. Durante le vacanze natalizie, trascorrerà la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, Pt_2 nonché il periodo dal 26/12 al 31/12 con un genitore e dal 01/01 al 06/01 con l'altro e così ogni anno, secondo il criterio dell'alternanza. Per il corrente anno trascorrerà il Natale con la madre. Pt_2
Durante le vacanze scolastiche pasquali sempre secondo il criterio dell'alternanza, così come in occasione di c.d. ponti scolastici o altre festività; durante le vacanze scolastiche estive per un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, a giugno, luglio o ad agosto da concordarsi entro il 30 marzo di ogni anno. Il compleanno di verrà festeggiato secondo i desideri del medesimo. Pt_2
c) la sig.ra si impegna a corrispondere, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo Parte_1
di contributo al mantenimento ordinario per , la somma di Euro 150,00, da rivalutarsi Pt_2 annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, come dettagliato nelle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
d) l'AA.UU., per il figlio continuerà ad essere percepito integralmente dal Pt_2
signor quale genitore collocatario ed a tal proposito i coniugi danno atto che la relativa CP_1
domanda è già stata presentata in tal senso lo scorso mese di dicembre 2024.
e) Indipendentemente da quanto previsto ai punti che precedono, i genitori potranno vedere e tenere con sé ogni volta che lui lo vorrà, previo accordo tra i medesimi e Pt_2
compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di . Pt_2
7) All'atto della vendita dell'unità immobiliare in ZA (MI), Via Val D'Ossola n.
10, ferme le condizioni in tema di affido condiviso, contributo al mantenimento, spese straordinarie ed AAUU per il figlio, nonché inerenti la frequentazione di con la madre, il collocamento Pt_2 di quest'ultimo resterà presso la nuova abitazione che il padre reperirà.
8) Nell'ipotesi in cui per impegni di lavoro/familiari improvvisi il genitore che dovrebbe prendere in custodia il figlio non possa prendersene cura il compito passerà prioritariamente all'altro, ovvero nel caso di impossibilità di entrambi, a persone di comune fiducia.
9) le spese condominiali ordinarie, così come le utenze (luce, gas, linea telefonica e WI-
FI) e ogni ulteriore spesa relative alla casa familiare, resteranno a carico del sig. a far data CP_1
dal deposito del presente ricorso per separazione consensuale. Le spese condominiali straordinarie saranno a carico dei sigg. e nella misura del 50% ciascuno. Parte_1 CP_1 10) I coniugi danno atto che la signora ha già rilasciato la casa coniugale e si Parte_1
impegna a trasferire la residenza anagrafica non oltre 20 giorni dal deposito del presente ricorso, nonché ad asportare i rimanenti effetti personali, entro il medesimo termine, ad eccezione dei beni indicati al successivo 11.a che segue, che verranno asportati entro la vendita dell'unità immobiliare di ZA (MI), Via Val D'Ossola n. 10.
Nonché di prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
11) Quanto alle questioni economiche tra i sigg. e si conviene quanto Parte_1 CP_1
segue:
a) i sigg. e convengono che l'unità immobiliare sita in ZA (MI), Parte_1 CP_1
Via Val D'Ossola n. 10, in comproprietà tra i medesimi, sarà posta in vendita, tramite Agenzia
Immobiliare già individuata di comune accordo, alla quale verrà conferito formale incarico dalla data del deposito del presente ricorso e comunque non oltre il 15 febbraio 2025. L'importo ricavato dalla vendita - dedotto il residuo importo di mutuo alla data della vendita e l'importo necessario per procedere all'estinzione anticipata (in ragione del 50% ciascuno) dei due finanziamenti (l'uno accesso della sig.ra presso Poste Italiane – Santander Consumer Bank, e l'altro parimenti intestato Parte_1
alla sig.ra presso Findomestic, in relazione al quale ultimo il sig. è garante), sarà Parte_1 CP_1
suddiviso tra i sigg. e nella misura del 50% ciascuno. A tal proposito i coniugi Parte_1 CP_1 convengono sin d'ora che le somme (assegno o bonifico) che riceveranno al momento della vendita della casa coniugale verranno versati, sul conto corrente presso la banca mutuante ad essi cointestato, onde procedere più agevolmente all'estinzione anticipata del mutuo nonché dei summenzionati contratti stipulati con le predette finanziarie da effettuarsi nel termine di 15 giorni, dal versamento stesso. A pagamenti effettuati e previa ripartizione al 50% delle somme giacenti il predetto conto corrente verrà estinto.
Il sig. si impegna e si obbliga a restituire integralmente ed a propria cura e spese a CP_1
Findomestic l'ulteriore importo di € 2.000,00 richiesto ed ottenuto da quest'ultimo nei mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025, ovvero la maggior somma richiesta ed ottenuta sino alla data di estinzione come sopra convenuta, senza alcun onere in capo alla signora I mobili e tutto Parte_1 ciò che arreda la casa coniugale resteranno al sig. ad eccezione del “Bimby”, CP_1 dell'asciugatrice marca BE e del tapis roulant che resteranno alla sig.ra I giocattoli di Parte_1
e saranno conservati dalla sig.ra nella casa dei propri genitori e lasciati Pt_2 Per_1 Parte_1
nella disponibilità anche del sig. CP_1
b) sino alla vendita dell'unità immobiliare sita in ZA (MI), Via Val D'Ossola n. 10, in comproprietà tra i sigg. e i medesimi si impegnano al pagamento delle rate di Parte_1 CP_1 mutuo di cui è gravato l'immobile nella misura del 50% ciascuno, bonificando l'importo di spettanza sul conto corrente dedicato al mutuo, così come del 50% delle rate dell'assicurazione sull'immobile medesimo;
c) sino alla vendita dell'unità immobiliare sita in ZA (MI), Via Val D'Ossola n. 10, il finanziamento acceso della sig.ra per esigenze della famiglia, presso Poste Italiane – Parte_1
Santander Consumer Bank, resterà a carico della medesima, che si impegnerà al pagamento delle relative rate ed all'estinzione con il ricavato dalla vendita come disciplinato dal punto 10.a. che precede;
d) sino alla vendita dell'unità immobiliare sita in ZA (MI), Via Val D'Ossola n. 10, parimenti, il finanziamento intestato alla sig.ra presso Findomestic, e di cui il sig. Parte_1 CP_1
è garante, acceso per esigenze della famiglia, resterà a carico del sig. che si impegnerà al CP_1 pagamento delle relative rate nonché all'estinzione del medesimo con le somme ricavate dalla vendita dell'unità immobiliare così come disciplinato dal punto 10.a. che precede;
e) il finanziamento acceso dalla sig.ra per l'acquisto dell'auto Ford Focus Parte_1 targata GN127LZ resterà a carico della stessa, così come l'auto già intestata a quest'ultima e le relative spese;
f) l'auto Peugeot targata FC295GP, intestata al PRA al sig. resterà di proprietà CP_1
e in uso allo stesso ed a carico del medesimo le spese ad essa relative. La signora laddove Parte_1
occorresse si impegna ed obbliga sin d'ora a prestare il suo assenso a sottoscrivere l'eventuale atto di vendita dell'autovettura a terzi.
g) la sig.ra resterà titolare del conto corrente a lei intestato, mentre il conto Parte_1
cointestato tra i sigg. e verrà chiuso decorsi tre mesi dalla data del deposito del Parte_1 CP_1 presente ricorso. L'eventuale saldo su tale conto corrente cointestato alla data della chiusura resterà al sig. CP_1
h) rimarrà, invece, in essere il conto corrente ove risulta domiciliato il mutuo, sino all'estinzione del mutuo stesso ovvero all'atto della vendita della casa con conseguente estinzione del contratto di mutuo, nonché dei due finanziamenti in essere accesi dalla sig.ra l'uno presso Parte_1
Poste Italiane – Santander Consumer Bank, e l'altro parimenti intestato alla sig.ra presso Parte_1
Findomestic, in relazione al quale ultimo il sig. è garante). CP_1
i) i due cani, intestati al sig. sino alla vendita dell'unità immobiliare sita in CP_1
ZA (MI), Via Val D'Ossola n. 10, resteranno affidati al sig. e la sig.ra potrà CP_1 Parte_1
tenerli con sé, compatibilmente con le proprie esigenze abitative, nei week end di competenza e, in ogni caso, salvo miglior accordo. Alla vendita dell'unità immobiliare sita in ZA (MI), Via Val
D'Ossola n. 10, i sigg. e si impegnano a tenere con sé i cani due settimane CP_1 Parte_1
consecutive al mese ciascuno, ove le rispettive esigenze abitative lo consentano, e, in ogni caso, salvo miglior accordo. I sigg. e convengono che le spese ordinarie (alimentazione, Parte_1 CP_1
vaccinazioni), queste resteranno a carico della sig.ra mentre le spese straordinarie Parte_1
(interventi e/o cure mediche specifiche) saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno.
12) I sig.ri e si danno, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio dei Parte_1 CP_1 documenti identificativi, validi per l'espatrio, anche per il figlio minore.
13) Oltre a ciò, i sigg. e dichiarano di essere economicamente Parte_1 CP_1
indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di null'altro avere a pretendere l'una dall'altro.
14) I sigg. e provvederanno ciascuno al pagamento delle spese del Parte_1 CP_1
proprio legale.
15) I coniugi dichiarano di rinunziare come in effetti rinunziano con reciproca accettazione all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio in ZA (MI) il 26.06.2010 con atto trascritto
[...] nei Registri dello stato civile del Comune di ZA (MI) nell'anno 2010 al n. 6, Parte II,
Serie A;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZA, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 5.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott. ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3.02.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Chiara Anna Maria Colombo (C.F. ) e Sara Beccaglia (C.F. C.F._2
) del Foro di Milano C.F._3 presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._4 residente in [...] con l'Avv. Stefania Mugnai ( del Foro di Milano C.F._5 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ZA (MI) il 26.06.2010 con atto trascritto nei Registri dello stato civile in ZA (MI) (anno 2010 al n. 6, Parte II, Serie A) in comunione legale dei beni.
Con i seguenti figli: nato a [...] l'[...], codice fiscale Persona_1
, cittadinanza italiana, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e C.F._6
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2 C.F._7 cittadinanza italiana, minorenne e non economicamente autosufficiente, in relazione ai quali non sono intervenuti provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in ZA (MI), Via Val D'Ossola n. 10, rimane assegnata con quanto l'arreda al sig. quale genitore collocatario, il quale continuerà ad abitarla unitamente CP_1 al figlio , sino alla vendita dell'immobile stesso. Pt_2
3) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto Pt_2
della responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
4) Le decisioni di maggior interesse del figlio , relative all'istruzione, Pt_2 all'educazione, alla salute, sono assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa.
5) I genitori si impegnano, sin dalla data del deposito del presente ricorso, a cooperare affinché , qualora avverta la necessità di intraprendere un percorso di psicoterapia, a Pt_2
rilasciarsi reciprocamente il consenso a tal fine. Fino a quando il sig. non avrà reperito CP_1 un'occupazione, i relativi costi resteranno integralmente a carico della sig.ra Non appena Parte_1 il sig. reperirà un'occupazione, i costi saranno a carico di ciascun genitore nella misura del CP_1
50% ciascuno.
6) Sino alla vendita dell'unità immobiliare in ZA (MI), Via Val D'Ossola n. 10, collocamento e frequentazione di , con la madre, saranno regolati come di seguito: Pt_2
a) il figlio sarà collocato e avrà residenza anagrafica presso il padre in ZA Pt_2
(MI), Via Val D'Ossola n. 10, nell'immobile già adibito a casa familiare e in comproprietà tra i sigg.
e con tutto ciò che lo arreda. Parte_1 CP_1
b) la sig.ra potrà vedere e tenere con sé il figlio quantomeno nei tempi e con le Parte_1
modalità di seguito indicate e salvo miglior accordo, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di , a fine settimana alternati prendendolo il venerdì alle 19.00 dalla casa Pt_2
paterna e fino alla domenica dopo cena, riaccompagnandolo alla casa paterna, oltre che due pomeriggi infrasettimanali da concordarsi previamente e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, prendendolo dalla casa paterna prima di cena o dopo gli allenamenti di calcio e riaccompagnandolo alla casa paterna alle 21.30; nella settimana in cui non è previsto il weekend con la madre, due pomeriggi infrasettimanali da concordarsi previamente e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, prendendolo dalla casa paterna prima di cena o dopo gli allenamenti di calcio e riaccompagnandolo alla casa paterna alle 21.30. Durante le vacanze natalizie, trascorrerà la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, Pt_2 nonché il periodo dal 26/12 al 31/12 con un genitore e dal 01/01 al 06/01 con l'altro e così ogni anno, secondo il criterio dell'alternanza. Per il corrente anno trascorrerà il Natale con la madre. Pt_2
Durante le vacanze scolastiche pasquali sempre secondo il criterio dell'alternanza, così come in occasione di c.d. ponti scolastici o altre festività; durante le vacanze scolastiche estive per un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, a giugno, luglio o ad agosto da concordarsi entro il 30 marzo di ogni anno. Il compleanno di verrà festeggiato secondo i desideri del medesimo. Pt_2
c) la sig.ra si impegna a corrispondere, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo Parte_1
di contributo al mantenimento ordinario per , la somma di Euro 150,00, da rivalutarsi Pt_2 annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, come dettagliato nelle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
d) l'AA.UU., per il figlio continuerà ad essere percepito integralmente dal Pt_2
signor quale genitore collocatario ed a tal proposito i coniugi danno atto che la relativa CP_1
domanda è già stata presentata in tal senso lo scorso mese di dicembre 2024.
e) Indipendentemente da quanto previsto ai punti che precedono, i genitori potranno vedere e tenere con sé ogni volta che lui lo vorrà, previo accordo tra i medesimi e Pt_2
compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di . Pt_2
7) All'atto della vendita dell'unità immobiliare in ZA (MI), Via Val D'Ossola n.
10, ferme le condizioni in tema di affido condiviso, contributo al mantenimento, spese straordinarie ed AAUU per il figlio, nonché inerenti la frequentazione di con la madre, il collocamento Pt_2 di quest'ultimo resterà presso la nuova abitazione che il padre reperirà.
8) Nell'ipotesi in cui per impegni di lavoro/familiari improvvisi il genitore che dovrebbe prendere in custodia il figlio non possa prendersene cura il compito passerà prioritariamente all'altro, ovvero nel caso di impossibilità di entrambi, a persone di comune fiducia.
9) le spese condominiali ordinarie, così come le utenze (luce, gas, linea telefonica e WI-
FI) e ogni ulteriore spesa relative alla casa familiare, resteranno a carico del sig. a far data CP_1
dal deposito del presente ricorso per separazione consensuale. Le spese condominiali straordinarie saranno a carico dei sigg. e nella misura del 50% ciascuno. Parte_1 CP_1 10) I coniugi danno atto che la signora ha già rilasciato la casa coniugale e si Parte_1
impegna a trasferire la residenza anagrafica non oltre 20 giorni dal deposito del presente ricorso, nonché ad asportare i rimanenti effetti personali, entro il medesimo termine, ad eccezione dei beni indicati al successivo 11.a che segue, che verranno asportati entro la vendita dell'unità immobiliare di ZA (MI), Via Val D'Ossola n. 10.
Nonché di prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
11) Quanto alle questioni economiche tra i sigg. e si conviene quanto Parte_1 CP_1
segue:
a) i sigg. e convengono che l'unità immobiliare sita in ZA (MI), Parte_1 CP_1
Via Val D'Ossola n. 10, in comproprietà tra i medesimi, sarà posta in vendita, tramite Agenzia
Immobiliare già individuata di comune accordo, alla quale verrà conferito formale incarico dalla data del deposito del presente ricorso e comunque non oltre il 15 febbraio 2025. L'importo ricavato dalla vendita - dedotto il residuo importo di mutuo alla data della vendita e l'importo necessario per procedere all'estinzione anticipata (in ragione del 50% ciascuno) dei due finanziamenti (l'uno accesso della sig.ra presso Poste Italiane – Santander Consumer Bank, e l'altro parimenti intestato Parte_1
alla sig.ra presso Findomestic, in relazione al quale ultimo il sig. è garante), sarà Parte_1 CP_1
suddiviso tra i sigg. e nella misura del 50% ciascuno. A tal proposito i coniugi Parte_1 CP_1 convengono sin d'ora che le somme (assegno o bonifico) che riceveranno al momento della vendita della casa coniugale verranno versati, sul conto corrente presso la banca mutuante ad essi cointestato, onde procedere più agevolmente all'estinzione anticipata del mutuo nonché dei summenzionati contratti stipulati con le predette finanziarie da effettuarsi nel termine di 15 giorni, dal versamento stesso. A pagamenti effettuati e previa ripartizione al 50% delle somme giacenti il predetto conto corrente verrà estinto.
Il sig. si impegna e si obbliga a restituire integralmente ed a propria cura e spese a CP_1
Findomestic l'ulteriore importo di € 2.000,00 richiesto ed ottenuto da quest'ultimo nei mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025, ovvero la maggior somma richiesta ed ottenuta sino alla data di estinzione come sopra convenuta, senza alcun onere in capo alla signora I mobili e tutto Parte_1 ciò che arreda la casa coniugale resteranno al sig. ad eccezione del “Bimby”, CP_1 dell'asciugatrice marca BE e del tapis roulant che resteranno alla sig.ra I giocattoli di Parte_1
e saranno conservati dalla sig.ra nella casa dei propri genitori e lasciati Pt_2 Per_1 Parte_1
nella disponibilità anche del sig. CP_1
b) sino alla vendita dell'unità immobiliare sita in ZA (MI), Via Val D'Ossola n. 10, in comproprietà tra i sigg. e i medesimi si impegnano al pagamento delle rate di Parte_1 CP_1 mutuo di cui è gravato l'immobile nella misura del 50% ciascuno, bonificando l'importo di spettanza sul conto corrente dedicato al mutuo, così come del 50% delle rate dell'assicurazione sull'immobile medesimo;
c) sino alla vendita dell'unità immobiliare sita in ZA (MI), Via Val D'Ossola n. 10, il finanziamento acceso della sig.ra per esigenze della famiglia, presso Poste Italiane – Parte_1
Santander Consumer Bank, resterà a carico della medesima, che si impegnerà al pagamento delle relative rate ed all'estinzione con il ricavato dalla vendita come disciplinato dal punto 10.a. che precede;
d) sino alla vendita dell'unità immobiliare sita in ZA (MI), Via Val D'Ossola n. 10, parimenti, il finanziamento intestato alla sig.ra presso Findomestic, e di cui il sig. Parte_1 CP_1
è garante, acceso per esigenze della famiglia, resterà a carico del sig. che si impegnerà al CP_1 pagamento delle relative rate nonché all'estinzione del medesimo con le somme ricavate dalla vendita dell'unità immobiliare così come disciplinato dal punto 10.a. che precede;
e) il finanziamento acceso dalla sig.ra per l'acquisto dell'auto Ford Focus Parte_1 targata GN127LZ resterà a carico della stessa, così come l'auto già intestata a quest'ultima e le relative spese;
f) l'auto Peugeot targata FC295GP, intestata al PRA al sig. resterà di proprietà CP_1
e in uso allo stesso ed a carico del medesimo le spese ad essa relative. La signora laddove Parte_1
occorresse si impegna ed obbliga sin d'ora a prestare il suo assenso a sottoscrivere l'eventuale atto di vendita dell'autovettura a terzi.
g) la sig.ra resterà titolare del conto corrente a lei intestato, mentre il conto Parte_1
cointestato tra i sigg. e verrà chiuso decorsi tre mesi dalla data del deposito del Parte_1 CP_1 presente ricorso. L'eventuale saldo su tale conto corrente cointestato alla data della chiusura resterà al sig. CP_1
h) rimarrà, invece, in essere il conto corrente ove risulta domiciliato il mutuo, sino all'estinzione del mutuo stesso ovvero all'atto della vendita della casa con conseguente estinzione del contratto di mutuo, nonché dei due finanziamenti in essere accesi dalla sig.ra l'uno presso Parte_1
Poste Italiane – Santander Consumer Bank, e l'altro parimenti intestato alla sig.ra presso Parte_1
Findomestic, in relazione al quale ultimo il sig. è garante). CP_1
i) i due cani, intestati al sig. sino alla vendita dell'unità immobiliare sita in CP_1
ZA (MI), Via Val D'Ossola n. 10, resteranno affidati al sig. e la sig.ra potrà CP_1 Parte_1
tenerli con sé, compatibilmente con le proprie esigenze abitative, nei week end di competenza e, in ogni caso, salvo miglior accordo. Alla vendita dell'unità immobiliare sita in ZA (MI), Via Val
D'Ossola n. 10, i sigg. e si impegnano a tenere con sé i cani due settimane CP_1 Parte_1
consecutive al mese ciascuno, ove le rispettive esigenze abitative lo consentano, e, in ogni caso, salvo miglior accordo. I sigg. e convengono che le spese ordinarie (alimentazione, Parte_1 CP_1
vaccinazioni), queste resteranno a carico della sig.ra mentre le spese straordinarie Parte_1
(interventi e/o cure mediche specifiche) saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno.
12) I sig.ri e si danno, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio dei Parte_1 CP_1 documenti identificativi, validi per l'espatrio, anche per il figlio minore.
13) Oltre a ciò, i sigg. e dichiarano di essere economicamente Parte_1 CP_1
indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di null'altro avere a pretendere l'una dall'altro.
14) I sigg. e provvederanno ciascuno al pagamento delle spese del Parte_1 CP_1
proprio legale.
15) I coniugi dichiarano di rinunziare come in effetti rinunziano con reciproca accettazione all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio in ZA (MI) il 26.06.2010 con atto trascritto
[...] nei Registri dello stato civile del Comune di ZA (MI) nell'anno 2010 al n. 6, Parte II,
Serie A;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZA, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 5.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott. ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG