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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 21/11/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 8903/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 07/08/2025 da , con il proc. e dom. avv. COMPARETTI BARBARA, Parte_1
e da CO LONDERO, con il proc. e dom. avv. MIZZAU ELISABETTA, avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 05/06/2010 in GEMONA
DEL FRIULI (UD), con atto trascritto presso il Comune di GEMONA DEL FRIULI
(UD) al numero 11, parte 1, anno 2010;
- dato atto che dall'unione è nata la figlia (il 24/01/2011), minorenne;
Per_1
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi della figlia minore;
1 - preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e CO LONDERO, il Parte_1 cui matrimonio è stato celebrato in data 05/06/2010, in GEMONA DEL FRIULI (UD), con atto trascritto presso il comune di GEMONA DEL FRIULI (UD) al n. 11, Parte 1, anno 2010, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e a fissare la propria residenza ove riterranno opportuno.
2) Dà atto che i coniugi dichiarano che la signora ancora in data 13.02.2024, su Pt_1 accordo con l'altro coniuge, si era allontanata dal domicilio coniugale ed aveva quindi spostato la propria residenza in Gemona, alla via Cella n 1.
3) Dà atto che i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio per sé e per la figlia minorenne.
4) Dispone che la casa coniugale sita in Gemona del Friuli, Via Marzars 2/1 di esclusiva proprietà di ON, rimanga definitivamente assegnata allo stesso.
5) Dà atto che, con la sottoscrizione del ricorso, il signor ON non si oppone alla richiesta di momentanea residenza della signora presso la proprietà del signor Pt_1
ON, dichiarando la disponibilità a sottoscrivere quanto necessiti a tal fine;
da parte sua, la signora si obbliga a reperire autonoma soluzione abitativa nell'arco di 2 Pt_1 anni dalla presente omologa della separazione;
il termine è prorogabile su accordo delle parti;
dà atto che il signor ON si impegna a fornire alla signora la provvista Pt_1 per l'eventuale deposito cauzionale dell'immobile che la stessa reperirà.
6) Dispone che la figlia minore rimanga affidata ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente e residenza anagrafica della stessa presso la residenza paterna, oggi sita in Gemona del Friuli, Via Marzars 2/1.
7) Dà atto che i genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente alla figlia minore , occupandosi della sua cura, Per_1 educazione e istruzione e assumendo, di comune accordo, in suo favore, le decisioni di
2 maggiore interesse ed effettuando, di contro, anche disgiuntamente le scelte relative all'ordinaria amministrazione. Si impegnano inoltre a comunicarsi le informazioni più rilevanti che riguardano la figlia.
8) In relazione al diritto di visita, dispone che la signora abbia ampia facoltà Parte_1 di vedere e tenere con sé la figlia , compatibilmente con le occupazioni lavorative Per_1 di entrambi i genitori e con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore, e previo accordo con congruo anticipo tra i genitori. Dà atto che la signora si Pt_1 impegna ad occuparsi stabilmente della figlia minore in occasione di eventuali Per_1 trasferte lavorative del padre, o di lavoro notturno del padre.
9) Dà atto che entrambi i genitori autorizzano i rispettivi ascendenti e/o parenti e affini a prelevare da scuola e a tenerla con sé per il tempo necessario al rientro del padre Per_1
e/o della madre.
10) Dà atto che entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a non coinvolgere la minore nelle rispettive nuove eventuali relazioni sentimentali, sino a quando le stesse non manifestino caratteri di stabilità.
11) Dispone che il sig. ON mantenga integralmente la figlia.
12) Dispone che, stante la situazione, il signor ON sostenga per intero le spese straordinarie medicospecialistiche, scolastiche e parascolastiche, nonché sportive e ricreative per la figlia . Per_1
13) Dà atto che i coniugi convengono che le detrazioni delle spese straordinarie ai fini Irpef siano operate per ora solo dal signor ON.
14) Dà atto che la signora , stante la situazione attuale, acconsente a che l'assegno Pt_1 unico venga richiesto e percepito dal signor ON in quanto la collocazione prevalente della minore è presso di lui;
quando la madre si trasferirà in un'abitazione autonoma, nel caso in cui la minore soggiorni con costanza presso la stessa, l'assegno verrà, come per legge, riconosciuto per la quota della metà a ciascun genitore;
nel caso in cui la minore
(già ultraquattordicenne) deciderà di spostare la residenza e la collocazione prevalente presso la madre, sarà quest'ultima a percepire per intero l'assegno unico.
15) Dà atto che, relativamente alla suddivisione dell'arredamento contenuto nell'abitazione già coniugale in locazione, il marito nulla oppone a che la signora prelevi i beni Pt_1 preventivamente concordati tra le parti.
3 16) Dà atto che la signora non chiede allo stato nulla a titolo di mantenimento;
da Pt_1 parte sua, il signor ON dichiara di essere economicamente autosufficiente e di nulla richiedere a titolo di mantenimento.
17) Dà atto che il marito si impegna a fornire alla signora la provvista per l'acquisto Pt_1 di autovettura utilitaria usata e a sostenere interamente le spese di vitto dell'intero nucleo residente e dell'assicurazione auto della moglie, assicurazione che verrà scelta dal signor
ON sino a che la stessa non avrà retribuzione pari ad almeno € 1.000,00 e/o troverà nuovo alloggio.
18) Dà atto che i coniugi dichiarano di aver già definito separatamente ogni e qualsiasi questione patrimoniale che li riguarda, anche a titolo di comunione de residuo. I coniugi dichiarano di non avere null'altro a richiedersi reciprocamente, fatto salvo quanto previsto nel ricorso.
19) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GEMONA DEL FRIULI (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 11, parte 1, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2010.
Udine, li 20/11/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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