Sentenza 26 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 26/06/2023, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2023
N. 02143/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01957/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1957 del 2019, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Caponnetto, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lampedusa e Linosa, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 giugno 2023 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- il ricorrente agisce per l’annullamento dell'ordinanza n. -OMISSIS-, adottata dal Comune di Lampedusa e Linosa, con cui gli è stata ingiunta la demolizione di una piattaforma in calcestruzzo di mq 50, dei muri perimetrali a forma di “U” realizzati sopra la piattaforma, di una roulotte di mq 22,00 con annessa tettoia di mq 25,00, ubicati in Lampedusa, -OMISSIS-, in catasto al foglio di mappa n. -OMISSIS-;
Considerato che:
- va disattesa la censura con cui l’esponente contesta la violazione del principio del legittimo affidamento sull’assunto che l’ordine di demolizione è stato adottato a distanza di trent’anni dalla realizzazione delle opere e ciò in quanto “ il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell'opera abusiva non è idoneo a radicare in capo al privato interessato alcun legittimo affidamento in ordine alla conservazione di una situazione di fatto illecita, per cui l'ordine di demolizione assume carattere doveroso e vincolato e la sua emanazione non richiede alcuna motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso ” ( ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. V, 26 febbraio 2021, n. 1637);
- in riferimento alla asserita natura precaria della tettoia, delle dimensioni di m 3,30 x m 7,70 per una superficie di mq 25,40, con travi in legno ancorate alla piattaforma in calcestruzzo, essa possiede delle caratteristiche strutturali e funzionali tali da escludere la prospettata natura precaria e da imporre il previo rilascio del titolo edilizio (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 23 aprile 2021, n. 1308);
- da ultimo, per costante giurisprudenza, “ l'individuazione della superficie dell'area di sedime da acquisire al patrimonio del Comune in caso di inottemperanza dell'ordinanza di demolizione non deve essere contenuta necessariamente in quest'ultimo provvedimento, bensì, a pena d'illegittimità, nel successivo atto d'acquisizione gratuita del bene, costituendo quest'ultimo il titolo per l'immissione in possesso dell'opera e per la trascrizione nei registri immobiliari ” (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 6 aprile 2021, n. 847);
Ritenuto che:
- il ricorso è quindi infondato ed è respinto;
- nulla è dovuto per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune di Lampedusa e Linosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
È disposta, a cura della Segreteria, la trasmissione della presente pronuncia al Prefetto di Agrigento e al Sindaco di Lampedusa Linosa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Arturo Levato | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.