Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 18/02/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent n.76/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
composta dai Magistrati Dott. IO EL Presidente Dott. LE AV Consigliere rel.
Dott. Giovanni Guida Consigliere ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 80812 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti di:
-GAMBRINUS HOTEL S.r.l. (P.I. 01793111004), con sede legale in Roma, Via Piave n. 29, PEC:
gambrinushotel@pec.it, in persona del legale rappresentante, Sig. LE PH ON, quale gestore della struttura recettizia denominata “Hotel Gambrinus”, sita in Roma, Via Piave n. 29, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano DE e ZO ET;
-CLEMENTE SE LF (C.F. [...]),
nato a [...], il [...] e residente a [...], in via del Tempio degli Arvali n. 41/D p. 3, int. 7, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante p.t. di Gambrinus Hotel S.r.l., quale gestore della struttura recettizia denominata Hotel Gambrinus, sita in Roma, alla via Piave n. 29, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano DE e ZO ET.
Con l’intervento di Roma Capitale rappresentata e difesa dall’Avv. Barbara Battistella.
Visto il decreto con cui è stata dichiarata inammissibile l’istanza di definizione del giudizio con rito abbreviato in ragione dell’esistenza del doloso arricchimento del danneggiante (art. 130, comma 3, c.g.c.).
Udito nell’udienza pubblica del 20 gennaio 2026 il Consigliere relatore.
Uditi nella medesima camera di consiglio i difensori dei convenuti e dell’interventore, nonché il pubblico ministero.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 3 settembre 2025 la Procura regionale ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di complessivi € 173.836,97 in favore di Roma Capitale.
La società titolare della gestione della struttura ricettiva e il responsabile pro tempore dell’amministrazione non hanno dolosamente riversato all’Amministrazione comunale le somme dovute a titolo di imposta di soggiorno con riguardo ai periodi 2018
(1°, 2°, 3°, 4° trimestre – totale dovuto € 1.000,00),
2019 (1° e 2° trimestre – totale dovuto € 34.244,00),
2020 (1° trimestre – tutale dovuto € 15.714,00), 2023
(4° trimestre – totale dovuto € 51.157,50), 2024 (1°,
2°, 3° trimestre – totale dovuto € 159.532,50).
A pag. 10 della citazione la Procura regionale specifica che, alla data del deposito, risultavano dovuti solo il 2° e 3° trimestre anno 2024, unitamente a sanzioni e interessi per gli anni 2021 e 2022 (per un totale di e 173.836,76).
2. I convenuti, con memoria del 15 settembre 2025, hanno chiesto preliminarmente l’accoglimento dell’istanza di definizione abbreviata del giudizio e, nel merito, il rigetto per infondatezza.
3. L’interventore ha sostenuto le ragioni della Procura regionale segnalando l’esistenza di un comportamento doloso imputabile ai convenuti da qualificarsi agenti contabili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con particolare riguardo alla spettanza della giurisdizione questa Sezione ha reiteratamente evidenziato che la normativa sopravvenuta (decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha aggiunto il comma 1-ter all’art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n.
23, con l’interpretazione autentica offerta dall’art.
5-quinquies del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215), come interpretata dalle Sezioni unite nelle più recenti pronunce (Cass., sez. un., 7 ottobre 2025 – 23 gennaio 2026, n. 1527; Cass., sez.
un., 9 agosto 2025, n. 22963; Cass., sez. un., 21 maggio 2024, n. 14028; Cass., sez. un., 12 ottobre 2022, n. 29862; in termini anche la Sezione tributaria - Cass., sez. trib., 7 marzo 2024, n. 6187e le Sezioni penali – Cass. pen., Sez. VI, n. 30227 del 2020, n. 36317 del 2020; Cass. pen., Sez. I, n.
41793 del 2021), ha fatto venir meno retroattivamente la giurisdizione contabile, salvi gli effetti della c.d. perpetuatio iurisdictionis ai sensi dell’art. 5 c.p.c. con riguardo ai giudizi già incardinati (C.
conti, sez. giur. Lazio, sentenza 9 febbraio 2022, n.
115; sentenze 17 gennaio 2023, n. 31; 9 marzo 2023, n. 150; 29 marzo 2023, n. 180; 23 maggio 2023, n.
333; 29 maggio 2023, n. 346; 8 aprile 2024, n. 143;
16 aprile 2024, n. 162; 16 maggio 2024, n. 223; 13 agosto 2024, n. 397; 4 dicembre 2024, n. 542; 23 marzo 20254, n. 165; 7 novembre 2025, n. 453).
Nel caso di specie l’atto di citazione è stato depositato il 3 settembre 2025 e le somme dovute sono relative ad annualità successive all’entrata in vigore della riforma del 2020, con impossibilità di applicare pertanto gli effetti di cui agli art.li 5 c.p.c. e 13 c.g.c. (“La giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo”).
Per tali ragioni deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario (art.
17, comma 1, c.g.c.).
Spese compensate (art. 31, comma 3, c.g.c.)
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario.
Spese compensate.
Così disposto nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
L’estensore Il Presidente
LE AV IO EL
F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata in Segreteria il giorno 18 febbraio 2026 Il Dirigente
SE IS OT
F.to digitalmente