Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 21/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4642/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente.
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15/10/2024 da:
1) nata in [...] il [...] (C.F.: ), residente Parte_1 C.F._1 in VIA DEL CASTELLO, n. 2, INT. 3, 30026, PORTOGRUARO, con l'Avv. ZULIAN
GIUSEPPE presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), residente in [...]A. IBERATI, n. 5, 30026, PORTOGRUARO, con C.F._2
l'Avv. ZULIAN GIUSEPPE presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario il 18/06/2005, trascritto al n. 7, Parte II, Serie A,
Anno 2005 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CORDOVADO in comunione legale dei beni, regime mutato in separazione con atto di data 29/1/2010.
con i seguenti figli:
- n. a LATISANA il 02/04/2010; Persona_1
- n. a SAN VITO AL TAGLIAMENTO il 22/7/2012; Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza ciascuno dove vorrà, dandosi reciproco assenso al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio anche per i figli minori.
La residenza anagrafica dei figli rimarrà presso la casa paterna, in via Ampelio Iberati n. 5, a
Portogruaro. Per_ 3. I coniugi si impegnano, per il bene dei figli e , a salvaguardare il reciproco Per_2 ruolo genitoriale presso i figli e a rassicurarli del loro affetto e della presenza di entrambi. Si impegnano a condividere entrambi, come coppia genitoriale, la gestione dei rapporti con la scuola, le scelte e le regole. I coniugi si impegnano altresì a prendere le decisioni relative ai figli (ad es. le scelte scolastiche, quelle relative allo sport o ad altre attività extrascolastiche) in un clima di collaborazione e rispetto, considerando i bisogni emotivo-affettivi e materiali dei figli, in particolare sinteticamente individuati dai genitori stessi nei seguenti aspetti:
• rapporto positivo e sereno tra i figli ed entrambi i genitori;
• stabilità delle abitudini di vita dei figli;
• evitamento del coinvolgimento dei figli nei conflitti;
• clima di armonia e distensione.
4. L'ex casa familiare sita in Portogruaro, via A. Iberati n. 5, già di proprietà del sig. Parte_2
identificata al catasto fabbricati di Portogruaro al foglio 46, part. 1044, sub. 13, rimane
[...] assegnata e in uso al marito.
5. Il tempo di permanenza dei figli presso ciascun genitore verrà alternato (come meglio specificato nell'accordo di mediazione allegato) secondo un programma che prevede di massima la collocazione presso la madre nel post-scuola e presso il padre nelle ore serali, con fine settimana alternati, e che, anche in ragione delle attività extrascolastiche dei figli, comporterà collaborazione tra i genitori e flessibilità. Di massima, la settimana tipo si svolgerà nel seguente modo: il lunedì e il martedì – giorni in cui la madre lavora il pomeriggio - dopo scuola i figli pranzeranno con la madre, che li terrà con sé fino alle 15:00 allorquando li porterà dalla nonna paterna, ove rimarranno fino a che il padre andrà a prenderli al rientro dal lavoro e li terrà con sé fino al giorno successivo. Il mercoledì i figli pranzeranno con la madre con la quale staranno tutto il pomeriggio fino a quando il padre andrà a prenderli la sera, al termine del lavoro e con il quale rimarranno fino alla mattina successiva. Il giovedì dopo scuola i figli pranzeranno con la madre e rimarranno con lei fino alla mattina successiva. Il venerdì dopo scuola i figli pranzeranno con la madre che li terrà con sé fino alle 15:00 quando li porterà dalla nonna paterna, salvo quanto previsto dal successivo punto.
6. Per quanto riguarda il fine settimana, intendendosi per tale il periodo di tempo che va dal venerdì pomeriggio dopo scuola fino alla domenica sera, I figli staranno con ciascun genitore a settimane alterne, con possibilità di cambio turno secondo quanto meglio previsto dal punto 4. dell'accordo di mediazione familiare del 6 dicembre 2023 cui si rinvia.
7. Per quanto concerne le vacanze di Natale ad anni alterni i figli trascorreranno con un genitore la vigilia di Natale e il giorno di Natale fino alle 19:00, allorquando andrà a prenderli l'altro genitore che li terrà con sé fino al giorno 31 dicembre. Alle 16:00 del 31 dicembre verrà a prenderli l'altro genitore che li terrà con sé fino alle 19:00 del 5 gennaio. Per l'anno 2024 sarà la madre a tenere i figli la vigilia di Natale e il giorno di Natale fino alle 19:00.
8. Per quanto concerne le vacanze pasquali, ad anni alterni i figli trascorreranno con un genitore il periodo che va dal venerdì sera alle 19:00 fino alla sera della domenica di Pasqua. L'altro genitore andrà a prenderli la sera di Pasqua alle 18:00 e li terrà con sé fino alle 18:00 del martedì successivo. Dal mercoledì mattina i figli riprenderanno a seguire il calendario ordinario. Per l'anno 2025 sarà il padre a trascorrere il periodo dal venerdì sera fino alle 18:00 del giorno di
Pasqua.
9. Per quanto concerne il periodo estivo i figli trascorreranno due settimane consecutive con la madre a luglio e due settimane consecutive con il padre ad agosto, secondo quanto meglio previsto dal punto 7 dell'accordo di mediazione allegato. Per il restante periodo verrà mantenuto il calendario ordinario, con possibilità di ricorrere all'aiuto di altre figure familiari di riferimento per la gestione e la supervisione dei minori quando i genitori saranno entrambi impegnati per motivi di lavoro. A tal proposito e più in generale in caso di bisogno, i ricorrenti potranno ricorrere all'aiuto nella gestione degli impegni scolastici ed extrascolastici delle figure di riferimento indicate al punto 8 dell'accordo di mediazione del 6.12.2023.
10. Tenuto delle rispettive situazioni patrimoniali, reddituali e personali, dei tempi di ciascun genitore con i figli, nessun coniuge sarà tenuto a versare all'altro alcun assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e ciascun genitore provvederà all'ordinario mantenimento dei figli per il tempo in cui li avrà con sé.
11. Le spese straordinarie concernenti i figli minori, quali spese mediche, odontoiatriche e farmaceutiche, spese per attività sportive, centri sportivi, hobby, passioni, scarpe e giubbotti, spese straordinarie scolastiche, quali spese per tasse di iscrizione, libri di testo, trasporto scolastico e simili, e altre spese straordinarie per attività extrascolastiche, dovranno essere previamente concordate tra i genitori e verranno mensilmente suddivise tra gli stessi nella misura del 50 % ciascuno entro il giorno 5 di ogni mese successivo a quello in cui sono state sostenute, con la precisazione che le spese per le vacanze dei figli minori rimarranno a esclusivo carico del genitore con le quali verranno trascorse.
12. L'assegno unico universale per i figli verrà riscosso e spetterà interamente al padre Parte_2
[...]
13. Ciascun coniuge sarà libero di continuare a effettuare versamenti in favore dei figli minori Per_
e nei rispettivi conti correnti nn. 00003442 e 00003441 agli stessi intestati. Al Per_2 compimento del 18° anno di età, ciascun figlio sarà libero di disporre delle somme che nel frattempo saranno state accumulate nel proprio conto.
14. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere alcunché
l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
15. Per quanto non diversamente disposto dal presente atto, i coniugi si impegnano a rispettare quanto concordato con l'accordo di mediazione del 6.12.2023 raggiunto avanti la mediatrice familiare dott.ssa , cui si rinvia, e che è da considerarsi parte integrante dl presente Parte_3 ricorso.
16. Spese di causa compensate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 primo comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Non si deve procedere all'ascolto della prole (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 he hanno contratto matrimonio il 18/06/2005 presso il comune di CORDOVADO
[...]
(PN).
• Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
• Nulla sulle spese.
• Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CORDOVADO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registri atti di matrimonio, anno 2005, n. 7, parte
II, serie A), nonché per l'ulteriore annotazione nei registri di stato civile del comune di
PORTOGRUARO, dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Pordenone, il 21/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dr.ssa Maria Paola Costa